CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 10753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10316/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della COGEFER [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, V.le [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore CLAUDIA D’AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] II 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 369/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche in data 05/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparticostituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il ricorso incidentale adesivo della [OSCURATO:SOCIETA]., condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito e che tutte le controparti costituite hanno depositato in atti l’accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così