CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/9/2020, emessa in relazione a un fatto commesso il 24/02/2020 da [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 2/01/2021, con condanna - sospesa - ad anni uno e mesi 10 di reclusione in relazione alla sentenza, emessa il 1/7/2020 dal medesimo giudice in relazione a un fatto del 13/5/2021, divenuta definitiva in data 25/01/2021. Con detto provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la successiva sentenza, sulla base della quale la denegata revoca era stata richiesta, fosse riferibile a un fatto che non era stato commesso anteriormente al primo per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 168 cod. pen. Si evidenzia come la richiesta di revoca del beneficio si fondasse sul fatto che il Touray, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1786 del 2020, aveva riportato altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di legge. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed è, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Premesso che il Giudice ha ritenuto non applicabile il disposto dell'art.168 cod. pen. perché il fatto giudicato con la seconda sentenza non sarebbe stato commesso prima del fatto oggetto della prima sentenza, va rilevato che, invece, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 - 01).3. Nella specie, il reato oggetto della seconda sentenza è stato commesso il 13/5/2020, e pertanto in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (divenuta irrevocabile in data 2 gennaio 2021). Il provvedimento risulta errato nella parte in cui ha dato rilievo alla data di commissione del reato oggetto della sentenza con cui era stato concesso il beneficio e non, piuttosto, alla data in cui tale sentenza era divenuta irrevocabile 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che provvederà sulla base del principio di diritto sopra richiamato. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale