CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 22582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11276-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. per procura del 31/8/2018 , rappr e se ntat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] reso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in c amera di consiglio non partecipata del 12/6/2023; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza dell ’ 11/4/2018, con decreto del 15/11/2018, ha respinto la domanda con cui [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo in collocazione ipotecaria per la somma di €. 854.078,98, oltre Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 interessi, disponendo, invece, la sua ammissione al rango chirografario, in ragione della prova dell’intervenuto versamento della somma non al momento della stipula notarile del contratto in data 16/1/2008 ma solo dopo circa quattro mesi, per cui il contratto di mutuo fondiario pattuito con il predetto atto non poteva ritenersi perfezionato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualitàdi mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto opposizione che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato come la disponibilità della somma da parte del mutuatario costituisce elemento idoneo ad integrare la traditio necessaria per la costituzione del contratto di mutuo, ha ritenuto che, nel caso in esame, “manca proprio la prova che la banca abbia messo a disposizione del mutuatario la somma”mutuata, non potendo, per contro, rilevare né l’ordine di erogazione, il quale non è altro che una mera scrittura interna della banca, priva di riscontro dell’effettivo versamento, né la retrodatazione della valuta del finanziamento al momento della stipula dell’atto notarile, “in mancanza della prova del versamento in quel momento”, né, infine, la quietanza del debitore poi fallito, trattandosi di confessione stragiudiziale inopponibile al curatore. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., c on ricorso notificato il 3/4/2 01 9 , ha chiesto, per sette motivi, la cassazione deldecreto. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 2.2. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2909 c.c. e 96 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e, in subordine, n. 4, c.p.c., ha censurato il decreto Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 impugnatonella parte in cui il tribunale h a rigettato l’ opposizione proposta in ragione della mancata prova dell’erogazione della somma mutuata al momento della stipulazione del contratto, confermando l’esclusione della garanzia ipotecaria, senza, tuttavia, considerare che, a fronte della definitiva ammissione al passivo del credito vantato dalla società istante in collocazione chirografaria, la traditio della somma mutuata non poteva essere messa in discussione in quanto la questione relativa al perfezionamento del contratto di mutuo, posto a fondamento dell’ammissione,era ormai coperta dal giudicato. 3.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: - n el procedimento fallimentare, l ’ ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 l.fall., acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, tant’è che al decreto si riconosce un’efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l’esistenza, l’ entità del credito e le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva(Cass. n. 3830 del 2001; Cass. n. 6738 del 2014; Cass.n. 25640 del 2017); - ne conseg ue che ove il creditore , ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilità stessa del credito, il giudice dell’opposizione non può d ’ ufficio prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 essendo l’ammissione coperta dal predettogiudicato (cfr. Cass.n. 6524 del 2017), né, a fortiori, rigettare l’opposizione proposta per il mancato riconoscimento della collocazione privilegiata riesaminando in via ufficiosa questioni precluse dal giudicato conseguente all’ammissione del credito, come quelle relative all’esistenza stessa del credito ovvero alla validità e all’opponibilità del titolo dal quale il credito stesso derivae, più in generale, alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia (Cass.n. 7774 del 2012). 3.3. Il tribunale, pertanto, lì dove, pur in mancanza di opposizione da parte del curatore del fallimento in ordine all’ammissibilità del credito da mutuo, ha respinto l’opposizione proposta dalla mutuante solo in ragione della mancata prova dell’erogazione della somma, ha finito, evidentemente, per riesaminare la questione, orami preclusa dal giudicato formatosi sull’ammissione del credito (da restituzione) e, quindi, sui relativi e necessari antecedenti logici, come il perfezionamento del contrattodi mutuo e, quindi, la traditio della relativa somma, che ne costituisce, com’è noto,l’imprescindibile presupposto. 4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Macerata che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Macerata che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - C