CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 19198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25057/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro -intimata - avverso la sentenza n. 30/2019della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 15.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente , collaboratore esperto linguistico presso l’Università per Stranieri di Perugia, si rivolse al Tribunale di quella medesima città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’annullamento della sanzione disciplinare (multa pari a 4 ore di retribuzione) inflittagli dalla datrice di lavoro per essersi rifiutato di adempiere all’obbligo di red iger e i l registro delle sue attività seguendola relativa procedura on line. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda, con sentenza che venne impugnata dal l’Università davanti alla Corte di Appello di Perugia , la quale accol se il gravamee, quindi, rigettò la domanda del lavoratore. Contro la sentenza della corte d’appelloil lavorat ore ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi. L’Università per Stranieri di Perugia è rimastaintimata. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia no « violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello –nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare –avrebbe errato a consideraretempestiva una contestazione intervenuta solo in data 5.2.2015, a fronte di un comportamento risalente all’inizio del 2013 e ben noto all’Università quantomeno a partire dall’ottobre 2014. 1.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente non pone argoment i in contrasto con l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui quello a lui contestatoera un illecito permanente, in quanto consistente in un comportamento omissivo (rifiuto di redigere il registro utilizzando l’apposita procedura on line)prolungatosi inalterato nel tempo. Il ricorrente sostiene, però , che « l’asserita natura permanente dell’illecito non legittima il datore di lavoro a procrastinare, ovvero a ritardarne, la contestazione». 1.2.Deve invece pienamente condividersi il ragionamento della Corte d’Appello secondo cui il ritardo nella contestazione, purrendendo i nutilizzabile , ai fini disciplinari, il comportamento più risalente nel tempo, non può certo rendere esente da censura anche il successivo protrarsi nel tempo dell’illecito permanente.Infatti, se così fosse, si dovrebbe concludere che lo spirare del termine perentorio per la contestazione disciplinare non avrebbe solo l’effetto di rendere non più sanzionabili comportamenti svoltisi ed esauritisi nel passato (liberando da una i ngiusta minaccia a tempo inde fini to un lavoratore che, dopo compiuto l’illecito, adempia regolarmente la sua prestazione), ma avrebbe anche l’anomalo effetto di rendere lecitodi fatto, anche per il futuro , un comportamento di per sé illecito. In altri termini, per effetto della intervenuta decadenza dall’azione disciplinare, il lavoratore acquisterebbe una sorta di diritto a perpetrare l’illecito sine die , lasciando il datore di lavoro pressochéimpotente a pretenderela cessazione dell’illecito e l’esatto adempimento del contratto (e ponendo il lavoratore in una posizione di privilegio rispetto ai suoi colleghi, per i quali quel medesimo comportamento continuerebbe ad essere illecito). 1.3. Il precedente citato nel ricorso(Cass. n. 2513/2017) non può valere a supporto della tesi ivi sostenuta , perché – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – in quel caso la Corte di Cassazione ritenne chiaramente che l’illecito disciplinare di cui si discuteva si fosse comunque perfezionato e compiuto in un preciso momento, che venne conseguentemente individuato come dies a quodel termine per la contestazione. Si legge nella motivazione di quella sentenza: «Il motivo appare infondato in quanto la contestazione è stata formulata dopo oltre un anno (15 mesi) dalla riammissione in servizio, rifiutata dalla lavoratrice. Anche se si dovesseaccedere alla tesi di parte ricorrente per cui il fatto contestato non sarebbe il rifiuto del trasferimento ma l ’ assenza ingiustificata dal lavoro per oltre sessanta giorni, sanzionata dal CCNL con il licenziamento, è stata contestata oltre un anno dopo il suo compimento (decorsodel termine di 60 giorni) con un ritardo, quindi, abnorme». Nel caso qui in esame, l’illecito non riguarda né la mancata presentazione al lavoro in una determinata data, né l’assenza dal servizio per un certo numero di giorni, bensì semplicemente il fatto di non avere adempiuto l’ordine di compilare il registro delle attività svolte con le prescritte modalità; comportamento tenuto nel 2013 (e ritenuto, in parte qua, non più sanzionabile dalla Corte d’Appello,in mancanza di tempestiva contestazione) e perpetrato per tutto il 2014e nel gennaio 2015 (e ritenuto, in partequa, tempestivamente contestato il 4 febbraio , a fronte di una segnalazione delpersonale preposto del 30 gennaio). 2. Il secondo motivo censura, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,«violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2712c.c. e dell’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 » . Il ricorrente si lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto sussistentel’obbligo di redigere il registro on line sulla base di una mera informale comunicazione interna del docente di riferimento dei C.E.L. di incerta provenienza e, comunque , inidonea a modificare il contenuto del contratto di lavoro che invece prevedeva la redazione del registro in forma cartacea. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’Appello non ha attribuito ai documenti prodotti dall’Università valoredi scrittura privata ai sensi delle disposizioni di legge che si assumono violate, ma ha semplicemente apprezzato il materiale istruttorio disponibile per giungere alla conclusione –insindacabile in sede di legittimità – che l’ordine di redigere il registro on line era stato adottato e reso conoscibile al ricorrente. Giustamente il giudice d’appello ha rilevato che non era necessario, a tal fine, il rispetto di forme particolari, «trattandosi di un atto interno all’ufficio». Rientra nell’insindacabile accertamento del fatto anche il giudizio della Corte d’Appello secondo cui la disciplina contrattuale dava al datore di lavoro la facoltà di pretendere dal lavoratore la compilazione del registro on line. In ogni caso, l’art. 1 del contratto individuale (il cui testo è riportato nella sentenza impugnata)non prevedeva «la redazione del registro nella forma cartacea», come afferma il ricorrente, ma solo l’obbligo del lavoratore di «annotare e descrivere lo svolgimento delle attività … in apposito registro», senza specificare le relative modalità, ma aggiungendo che il registro «deve sempre essere tenuto aggiornato e deve essere esibito su richiesta dell’amministrazione». Ciò che ha indotto la Corte territorialea ritenere, del tutto ragionevolmente, che fosse facoltà del datore di lavoro dare indicazioni sulla modalità di compilazione idonea a meglio realizzare la funzione attribuita al registro.3. Con il terzo motivo si denuncia , questa volta con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5,il «mancato esame di parte delle questioni giuridiche sollevate con la domanda». Si afferma che la Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare i riflessi sulla (negata) sussistenza dell’obbligo di redigere il registro on line della mancanza di un supporto informatico idoneo, del fatto che la compilazione del registro non avveniva in classe, del fatto che l’Università non aveva richiesto il parere consultivo del Garante della Privacy e dell’impossibilità di imporre ai dipendenti l’utilizzo di strumenti elettronici propri. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile, per come formulato, posto che il vizio di omesso esame non può essere denunciato con riferimento a «questioni giuridiche» riguardanti il diritto sostanziale. Infatti, già sul piano testuale, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. descrive il vizio denunciabile come omesso esame di un «fatto decisivo», mentre il ricorrente lamenta il mancato esame di alcune «questioni giuridiche», le quali , se riferite al diritto sostanziale, avrebbero potuto essere sottoposte all ’esame diretto dellaCorte di Cassazione (art. 384, comma 2, c.p.c.) . Inoltre, si deve ribadire che anche l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l ’ omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio –risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione exart. 360, comma 1, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione resa al riguardo, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –, la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale,di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell ’ assunta omissione, consegue l ’ inammissibilità del motivo (v. Cass. n n . 29952/2022 ; 25259/2017 ; 22759/2014 ; 1755/2006). 4.Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata l’Università per Stranieri di Perugia. 5.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo