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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20414/2026

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co [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 7806/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7806/2024 R.G., propostoAndretta Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Staniscia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 6 ottobre 2023, n. 5542/17/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Notaio avente sede in Roma,ha proposto ricorso per la cassazione – nei limiti del caporelativo alle spese giudiziali - della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 6ottobre 2023, n. 5542/17/2023, che, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 11020036759da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli il 4 ottobre2011, per la maggiore imposta di registro sulla deliberazioneadottata dall’assemblea straordinaria della “[OSCURATO:SOCIETA].” per il ripianamento delle perdite e l’aumentodel capitale mediante imputazione di un finanziamento erogatodai soci, appostato nel bilancio di esercizio ed enunciato nelverbale redatto a suo ministero, dopo la cassazione con rinviodella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 9 gennaio 2015, n. 48/28/2015, daparte dell’ordinanza depositata dalla Corte Suprema diCassazione il 16 febbraio 2022, n. 5859, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di CarmineAndretta avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 19 luglio 2013, n.352/23/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali(sia per i gradi di merito che per il grado di legittimità) e condistrazione a favore del difensore antistatario.2.

Il giudice del rinvio ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – conla condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione infavore del contribuente delle spese dei giudizi di merito e dilegittimità (oltre ad accessori), liquidandole nella misuracomplessiva di € 4.412,00, di cui, «in particolare, per il primogrado di giudizio in euro 1.065,00; per il secondo grado euro1.204,00; per il giudizio di legittimità in euro 939,00 e per ilNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026grado di rinvio in euro 1.204,00 oltre spese ed oneri accessoricome per legge se dovuti».3.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,giacché « la CT di secondo grado ha liquidato le spese di liteafferenti ai quattro gradi giudizio innanzi alla curia tributarianella misura inferiore ai minimi di legge».Secondo la prospettazione del ricorrente, oltre a non tenerconto «che il valore della controversia ammonta ad €34.113,00 pari al valore dell’atto di intimazione impugnato»,«la CTR di Roma ha liquidato la somma di €. 4.412,00 per iquattro gradi di giudizio (oltre rimborso forfetario, IVA e CPA),in luogo di quella minima ammontante ad €. 2.905,00 per ilgiudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], quella di €. 3.506,00 per ilgiudizio innanzi alla CTR, quella di €. 5.513,00 per il giudizioinnanzi alla Corte di Cassazione e quella ulteriore di €. 3.506,00per il giudizio di rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], oltre rimborsoforfetario, IVA, CPA ed oltre C.U. per legge».In altri termini, la statuizione avrebbe violato i parametriminimi corrispondenti al valore della causa per le singole fasidel giudizio e non avrebbe posto a carico della soccombente ilrimborso degli esborsi (in particolare del contributo unificatoversato dal contribuente nei gradi di merito)A suo dire, «la somma liquidabile ai minimi di legge alricorrente ammonta ad un importo non inferiore ad €.15.430,00 (€. 2.905,00 per il giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]+ €. 3.506,00 per il giudizio innanzi alla CTR + €. 5.513,00 peril giudizio innanzi alla Corte di Cassazione + €. 3.506,00 per ilNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudizio di rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]), e ciò anche tenendoconto del valore della controversia pari ad €. 34.113,00indicato a pag. 1 della costituzione in primo grado dell’Agenziadelle Entrate nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e sopra riportato(conseguentemente lo scaglione da applicare è quello che vacalcolato su uno scaglione della tariffa forense compreso tra €.26.001,00 ed €. 52.000,00)», come da prospetti riprodotti inricorso.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensia favore del difensore, che sarebbero inferiori ai minimi fissatidal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successivaal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincololegale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri dideterminazione del compenso per la prestazione defensionalein giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituisconocriteri di orientamento e individuano la misura economicastandard del valore della prestazione professionale; pertanto,il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione delcompenso solo in caso di scostamento apprezzabile daiparametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343;Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5,26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357;Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez.Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848;Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2026, n. 14544).Numero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/20261.3 Nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti allevarie fasi processuali, è agevole constatare, sulla scorta deiparametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazioneal valore della causa (€ 34.113,00), che la liquidazione deicompensi da parte del giudice del rinvio si è palesementemantenuta al di sotto dei parametri minimi, che corrispondono,quanto ai giudizi di merito, per il primo grado, all’importo di €2.905,00, per il secondo grado e per il secondo grado postrinvio all’importo (duplice) di € 3.506,00, quanto al giudizio dilegittimità, all’importo di € 2.757,00.Per cui, il giudice del rinvio si è discostato dai parametri minimiex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella liquidazione dei compensispettanti al difensore del contribuente per i giudizi di merito edi legittimità.

Ne consegue che i compensi spettanti almedesimo per i pregressi giudizi devono essere riliquidati intale misura.2.

Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimitàsempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamentiin fatto.

Infatti, qualora sia impugnato per cassazione ilquantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice dimerito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla lucedel principio di economia processuale e di ragionevole duratadel processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di nontrasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudicerinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudicecui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Cortedecidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.,liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, maanche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogicoimporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad unaliquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, benNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (trale tante: Cass., Sez.

Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass.Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025,n. 121; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2026, n. 18348).3.

Per cui, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, ilricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deveessere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384,primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con lariliquidazione (come da prospetti trascritti in ricorso) per ilgiudizio di primo grado, per il giudizio di secondo grado, per ilgiudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio e con ladistrazione a favore del difensore antistatario.4.

Va poi aggiunta, per i soli giudizi di merito, la statuizione dirimborso del contributo unificato tributario versato dalcontribuente ex art. 15, comma 2-ter, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 («Le spese di giudizio comprendono, oltre alcontributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spesegenerali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenzialee l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti»).5.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Se nedispone, altresì, la distrazione a favore del difensoreantistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di averanticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata neilimiti del capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nelmerito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese per iprecedenti giudizi di merito e di legittimità in favore delNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorrente, liquidandole, quanto ai giudizi di merito, per il primogrado, nella misura di € 2.905,00, per il secondo grado, nellamisura di € 5.513,00, e, per il secondo grado di rinvio, nellamisura di € 5.513,00, oltre a rimborso del contributo unificatotributario, rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge, quanto al giudizio dilegittimità, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.757,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favoredel difensore antistatario del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo; condanna l’intimata allarifusione delle spese del presente giudizio di legittimità infavore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge, e distraendole a favore del difensore antistatario delricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiaratoanticipo.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 7806/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7806/2024 R.G., propostoAndretta Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Staniscia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 6 ottobre 2023, n. 5542/17/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Notaio avente sede in Roma,ha proposto ricorso per la cassazione – nei limiti del caporelativo alle spese giudiziali - della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 6ottobre 2023, n. 5542/17/2023, che, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 11020036759da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli il 4 ottobre2011, per la maggiore imposta di registro sulla deliberazioneadottata dall’assemblea straordinaria della “[OSCURATO:SOCIETA].” per il ripianamento delle perdite e l’aumentodel capitale mediante imputazione di un finanziamento erogatodai soci, appostato nel bilancio di esercizio ed enunciato nelverbale redatto a suo ministero, dopo la cassazione con rinviodella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 9 gennaio 2015, n. 48/28/2015, daparte dell’ordinanza depositata dalla Corte Suprema diCassazione il 16 febbraio 2022, n. 5859, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di CarmineAndretta avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 19 luglio 2013, n.352/23/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali(sia per i gradi di merito che per il grado di legittimità) e condistrazione a favore del difensore antistatario.2. Il giudice del rinvio ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – conla condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione infavore del contribuente delle spese dei giudizi di merito e dilegittimità (oltre ad accessori), liquidandole nella misuracomplessiva di € 4.412,00, di cui, «in particolare, per il primogrado di giudizio in euro 1.065,00; per il secondo grado euro1.204,00; per il giudizio di legittimità in euro 939,00 e per ilNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026grado di rinvio in euro 1.204,00 oltre spese ed oneri accessoricome per legge se dovuti».3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,giacché « la CT di secondo grado ha liquidato le spese di liteafferenti ai quattro gradi giudizio innanzi alla curia tributarianella misura inferiore ai minimi di legge».Secondo la prospettazione del ricorrente, oltre a non tenerconto «che il valore della controversia ammonta ad €34.113,00 pari al valore dell’atto di intimazione impugnato»,«la CTR di Roma ha liquidato la somma di €. 4.412,00 per iquattro gradi di giudizio (oltre rimborso forfetario, IVA e CPA),in luogo di quella minima ammontante ad €. 2.905,00 per ilgiudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], quella di €. 3.506,00 per ilgiudizio innanzi alla CTR, quella di €. 5.513,00 per il giudizioinnanzi alla Corte di Cassazione e quella ulteriore di €. 3.506,00per il giudizio di rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], oltre rimborsoforfetario, IVA, CPA ed oltre C.U. per legge».In altri termini, la statuizione avrebbe violato i parametriminimi corrispondenti al valore della causa per le singole fasidel giudizio e non avrebbe posto a carico della soccombente ilrimborso degli esborsi (in particolare del contributo unificatoversato dal contribuente nei gradi di merito)A suo dire, «la somma liquidabile ai minimi di legge alricorrente ammonta ad un importo non inferiore ad €.15.430,00 (€. 2.905,00 per il giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]+ €. 3.506,00 per il giudizio innanzi alla CTR + €. 5.513,00 peril giudizio innanzi alla Corte di Cassazione + €. 3.506,00 per ilNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudizio di rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]), e ciò anche tenendoconto del valore della controversia pari ad €. 34.113,00indicato a pag. 1 della costituzione in primo grado dell’Agenziadelle Entrate nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e sopra riportato(conseguentemente lo scaglione da applicare è quello che vacalcolato su uno scaglione della tariffa forense compreso tra €.26.001,00 ed €. 52.000,00)», come da prospetti riprodotti inricorso.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensia favore del difensore, che sarebbero inferiori ai minimi fissatidal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successivaal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincololegale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri dideterminazione del compenso per la prestazione defensionalein giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituisconocriteri di orientamento e individuano la misura economicastandard del valore della prestazione professionale; pertanto,il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione delcompenso solo in caso di scostamento apprezzabile daiparametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343;Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5,26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357;Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez.Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848;Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2026, n. 14544).Numero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/20261.3 Nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti allevarie fasi processuali, è agevole constatare, sulla scorta deiparametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazioneal valore della causa (€ 34.113,00), che la liquidazione deicompensi da parte del giudice del rinvio si è palesementemantenuta al di sotto dei parametri minimi, che corrispondono,quanto ai giudizi di merito, per il primo grado, all’importo di €2.905,00, per il secondo grado e per il secondo grado postrinvio all’importo (duplice) di € 3.506,00, quanto al giudizio dilegittimità, all’importo di € 2.757,00.Per cui, il giudice del rinvio si è discostato dai parametri minimiex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella liquidazione dei compensispettanti al difensore del contribuente per i giudizi di merito edi legittimità. Ne consegue che i compensi spettanti almedesimo per i pregressi giudizi devono essere riliquidati intale misura.2. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimitàsempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamentiin fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione ilquantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice dimerito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla lucedel principio di economia processuale e di ragionevole duratadel processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di nontrasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudicerinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudicecui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Cortedecidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.,liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, maanche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogicoimporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad unaliquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, benNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (trale tante: Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass.Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025,n. 121; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2026, n. 18348).3. Per cui, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, ilricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deveessere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384,primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con lariliquidazione (come da prospetti trascritti in ricorso) per ilgiudizio di primo grado, per il giudizio di secondo grado, per ilgiudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio e con ladistrazione a favore del difensore antistatario.4. Va poi aggiunta, per i soli giudizi di merito, la statuizione dirimborso del contributo unificato tributario versato dalcontribuente ex art. 15, comma 2-ter, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 («Le spese di giudizio comprendono, oltre alcontributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spesegenerali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenzialee l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti»).5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se nedispone, altresì, la distrazione a favore del difensoreantistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di averanticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata neilimiti del capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nelmerito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese per iprecedenti giudizi di merito e di legittimità in favore delNumero registro generale 7806/2024Numero sezionale 4911/2026Numero di raccolta generale 20414/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorrente, liquidandole, quanto ai giudizi di merito, per il primogrado, nella misura di € 2.905,00, per il secondo grado, nellamisura di € 5.513,00, e, per il secondo grado di rinvio, nellamisura di € 5.513,00, oltre a rimborso del contributo unificatotributario, rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge, quanto al giudizio dilegittimità, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.757,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favoredel difensore antistatario del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo; condanna l’intimata allarifusione delle spese del presente giudizio di legittimità infavore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge, e distraendole a favore del difensore antistatario delricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiaratoanticipo.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
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