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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 1969

Cassazione n. 31442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/05/1969 n 143krecc o avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ue al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/05/1969 n 143krecc o avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ue al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 31442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris