CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 maggio 1950
Cassazione n. 17852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1950 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la restituzione nel termine per impugnare Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 6836/2022, emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 28 ottobre 2021. Si deduce che, a seguito della proposizione dell'atto di appello, né il difensore né il [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello fissata per il giorno 28 ottobre 2021. Il decreto era stato notificato, per quanto era stato appreso dopo l'emissione della sentenza di secondo grado, ad un difensore d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tanto era accaduto in quanto la cancelleria, nel consultare il sito della p.e.c. del difensore, aveva visionato solo la prima riga, in cui, per effetto della modifica del codice fiscale del difensore, il nominativo risultava cancellato. Nella riga successiva emergeva, invece, il nominativo corretto con l'inserimento di altri due nomi di battesimo, con identico indirizzo p.e.c. Il richiedente aggiunge che il difensore aveva tempestivamente comunicato il mutamento del codice fiscale al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino. 2. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la restituzione nel termine per impugnare. Considerato in diritto 1. La richiesta di restituzione nel termine è fondata. Come ribadito in motivazione da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02, tra gli strumenti di garanzia a tutela dell'imputato non presente va individuata la possibilità di un'applicazione dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, ha ritenuto ammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello e l'ha accolta a ragione della ravvisata situazione di caso fortuito o forza maggiore (art. 175, comma 1, cod. prod. pen.), che aveva impedito ad imputato e difensore di partecipare al processo di appello e di avere conoscenza della sentenza che l'aveva definito. Ha, altresì, condiviso il prospettato impedimento ad esperire il rimedio della rescissione del giudicato, perché l'assenza si era verificata soltanto in un grado e non per tutto il corso del processo. Le Sezioni Unite hanno espresso adesione a siffatta conclusione, perché, nell'apprezzabile sforzo di assicurare adeguata tutela all'imputato rimasto assente non per propria libera scelta in un solo segmento dello sviluppo del rapporto processuale, mostra corretta considerazione dei limiti applicativi dell'istituto disciplinato dall'art. 629- bis cod. proc. pen. e al contempo individua una via praticabile ed efficace per assicurargli la possibilità di impugnare la sentenza di cui non ha avuto notizia. Posto che le deduzioni in fatto che sorreggono la richiesta sono state riscontrate attraverso l'esame degli atti processuali va disposta la restituzione del [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso per cassazione, con i provvedimenti conseguenti di cui al dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 28/10/2021, n. 6836, che dichiara non esecutiva. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al p.m, competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165-bis disp. att.