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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00883/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 8 novembre 2018 confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi a) (art. 485 c.p.) e b) (art. 640 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 1 c)e

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensore di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 601 c.p.p.

Deduce che a fronte della nomina del difensore di fiducia mai revocata, il decreto di fissazione dell'udienza in appello era stato notificato solamente al difensore nominato d'ufficio, con conseguente nullità del giudizio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità.

Assume che la corte di appello aveva omesso di rispondere alla specifica censura relativa alla totale estraneità ai fatti dell'imputato.

3. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Va, invero, osservato che risulta ex actis che l' imputata aveva nominato quale difensore di fiducia l' avv. [OSCURATO:PERSONA] nomina mai revocata, mentre il decreto di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato solamente al difensore d'ufficio il quale aveva presentato l' atto di appello nell' interesse dell' imputata, in violazione dei consolidati principi, secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. »(Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 -01).

Posto che l'appello risulta proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di difensore d' ufficio designato ex art. comma 4 c.p.p. nel corso dell'udienza di discussione del 8 ottobre 2018 va, peraltro, rilevato che il difensore di ufficio nominato„ a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente, sicché la sua impugnazione è utilmente proposta e permette l'instaurazione del giudizio di gravarne, spiegando effetto fino a quando il difensore di fiducia non presenti, a propria volta, tempestiva impugnazione. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10697 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/03/2022) Rv. 2E2938 - 01 Poiché l' imputata ha proposto rituale appello ma la citazione in appello non è stata notificata anche al difensore di fiducia ritualmente nominato con conseguente nullità del giudizio di appello la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni delle sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ,dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 8 novembre 2018 confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi a) (art. 485 c.p.) e b) (art. 640 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 1 c)e 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensore di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 601 c.p.p. Deduce che a fronte della nomina del difensore di fiducia mai revocata, il decreto di fissazione dell'udienza in appello era stato notificato solamente al difensore nominato d'ufficio, con conseguente nullità del giudizio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità. Assume che la corte di appello aveva omesso di rispondere alla specifica censura relativa alla totale estraneità ai fatti dell'imputato. 3. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Va, invero, osservato che risulta ex actis che l' imputata aveva nominato quale difensore di fiducia l' avv. [OSCURATO:PERSONA] nomina mai revocata, mentre il decreto di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato solamente al difensore d'ufficio il quale aveva presentato l' atto di appello nell' interesse dell' imputata, in violazione dei consolidati principi, secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. »(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 -01). Posto che l'appello risulta proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di difensore d' ufficio designato ex art. comma 4 c.p.p. nel corso dell'udienza di discussione del 8 ottobre 2018 va, peraltro, rilevato che il difensore di ufficio nominato„ a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente, sicché la sua impugnazione è utilmente proposta e permette l'instaurazione del giudizio di gravarne, spiegando effetto fino a quando il difensore di fiducia non presenti, a propria volta, tempestiva impugnazione. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10697 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/03/2022) Rv. 2E2938 - 01 Poiché l' imputata ha proposto rituale appello ma la citazione in appello non è stata notificata anche al difensore di fiducia ritualmente nominato con conseguente nullità del giudizio di appello la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni delle sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ,dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634). Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 25 ot
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