Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:859
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0313

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 ottobre 2024 ( 1 ) Cause riunite C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 Inspektorat kam Visshia sadeben savet [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ispettorato giudiziario competente a proporre l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di giudici e pubblici ministeri – Mantenimento delle funzioni dei membri dell’Ispettorato giudiziario oltre la durata legale del loro mandato – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Nozione di “titolare del trattamento” – Determinazione da parte del diritto nazionale delle finalità e dei mezzi del trattamento – Sicurezza dei dati personali – Autorità giudiziaria che autorizza l’Ispettorato giudiziario ad accedere ai dati personali relativi ai conti bancari dei magistrati e dei loro familiari»

I. Introduzione

1. La presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sulla compatibilità con l’articolo 19 TUE di una normativa nazionale che autorizza i membri di un corpo ispettivo della magistratura competente in materia di procedimenti disciplinari a carico dei giudici e dei pubblici ministeri a continuare ad esercitare, de facto e per un periodo di tempo indeterminato, le loro funzioni oltre la durata legale del rispettivo mandato.

2. Essa consentirà altresì alla Corte di portare avanti la sua opera interpretativa del regolamento (UE) 2016/679 ( 2 ), precisando, da un lato, la sua giurisprudenza relativa alla designazione, da parte del diritto nazionale, del titolare del trattamento dei dati personali e, dall’altro, l’oggetto del ricorso giurisdizionale previsto all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. Nell’ambito della presente causa sono pertinenti l’articolo 19 TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e gli articoli 4, 5, 32, 33 e 79 del RGPD.

B. Diritto bulgaro

1. Costituzione bulgara

4. L’articolo 117, paragrafo 2, della Konstitutsiya na [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Costituzione bulgara»), nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone: «Il potere giudiziario è indipendente.

Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici, i giurati, i pubblici ministeri nonché i giudici istruttori sono soggetti soltanto alla legge».

5. L’articolo 132a di detta Costituzione, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così dispone: «(1) Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito un corpo ispettivo.

Esso si compone di un ispettore capo e di dieci ispettori. (2) L’ispettore generale è eletto dall’Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo di cinque anni. (3) Gli ispettori sono eletti dall’Assemblea nazionale per un periodo di quattro anni secondo la procedura di cui al paragrafo

2. (4) L’ispettore generale e gli ispettori possono essere rieletti ma non per due mandati consecutivi. (...) (6) L’Ispettorato verifica l’attività delle autorità giudiziarie senza tuttavia ledere l’indipendenza dei giudici, dei giurati, dei pubblici ministeri nonché dei giudici istruttori nell’esercizio delle loro funzioni.

L’Ispettorato compie controlli vertenti sull’integrità dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori e sulla presenza di conflitti di interessi a loro carico, sulle loro dichiarazioni patrimoniali e sull’individuazione di condotte che ledono la reputazione del potere giudiziario e di condotte legate alla violazione dell’indipendenza dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori.

Nell’esercizio delle loro funzioni l’ispettore generale e gli ispettori sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge. (7) L’Ispettorato agisce d’ufficio, su iniziativa dei cittadini, delle persone giuridiche e degli organi dello Stato, ivi compresi i giudici, i pubblici ministeri e i giudici istruttori. (...) (10) Le condizioni e la procedura applicabili all’elezione e alla revoca dell’ispettore generale e degli ispettori, nonché all’organizzazione e al funzionamento del corpo ispettivo sono stabilite dalla legge».

2. Legge sul sistema giudiziario

6. L’articolo 46 dello [OSCURATO:PERSONA] za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario) (DV n. 64, del 7 agosto 2007) è formulato nei seguenti termini: «L’Assemblea nazionale elegge l’ispettore generale e ciascuno degli ispettori individualmente a maggioranza dei due terzi dei deputati».

7. L’articolo 54 di detta legge così prevede: «(1) L’Ispettorato (...)

2. controlla l’organizzazione dell’avvio e dello svolgimento dei procedimenti giudiziari, delle azioni penali da parte dei pubblici ministeri e delle indagini, nonché la conclusione dei procedimenti nei termini previsti; (...)

6. propone sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici, dei pubblici ministeri, dei giudici istruttori e dei responsabili amministrativi del potere giudiziario;

7. formula segnalazioni, raccomandazioni e relazioni all’attenzione di altre autorità statali, comprese quelle del sistema giudiziario;

8. compie controlli vertenti sull’integrità dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori e sulla presenza di conflitti di interessi a loro carico, sulle loro dichiarazioni patrimoniali e sull’individuazione di condotte che ledono la reputazione del potere giudiziario e di condotte legate alla violazione dell’indipendenza dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori; (...)

15. controlla il trattamento dei dati personali nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati personali. (2) Nell’assicurare il controllo di cui al paragrafo 1, punto 15, l’Ispettorato svolge le mansioni ed esercita i poteri previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali. (...)».

8. L’articolo 175a di detta legge stabilisce, al suo paragrafo 1, quanto segue: «I giudici, i pubblici ministeri e i magistrati istruttori presentano all’[Ispettorato] le seguenti dichiarazioni:

1. una dichiarazione patrimoniale e degli interessi in due parti;

2. una dichiarazione concernente le modifiche intervenute rispetto alle circostanze indicate nella dichiarazione di cui al punto 1, della parte relativa agli interessi trattati all’articolo 175b, paragrafo 1, punti da 11 a 13, e in merito all’origine dei fondi in caso di rimborso anticipato di debiti e prestiti. (...)».

9. L’articolo 175b, paragrafo 4, della medesima legge è formulato come segue: «I giudici, i pubblici ministeri e i magistrati istruttori dichiarano il patrimonio e i redditi dei propri coniugi o delle persone con cui convivono more uxorio e dei loro figli minori di età».

10. L’articolo 175e della legge sul sistema giudiziario così dispone: «(1) Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, l’[Ispettorato] verifica la correttezza di quanto dichiarato. (...) (6) L’[Ispettorato] può acquisire informazioni presso i sistemi informatici di cui agli articoli 56 e 56 bis della legge sugli enti creditizi.

L’ispettore generale e gli ispettori dell’[Ispettorato] possono chiedere la revoca del segreto bancario al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del luogo del domicilio dell’interessato, salvo che il consenso sia stato prestato conformemente all’articolo 62, paragrafo 5, punto 1, della legge sugli enti creditizi.

Il consenso è prestato dinanzi all’[Ispettorato], per iscritto, senza che sia richiesta l’autenticazione notarile della firma, su un formulario approvato dall’ispettore generale».

3. Legge sugli enti creditizi

11. [OSCURATO:PERSONA] za kreditnite institutsii (legge sugli enti creditizi) (DV n. 59, del 21 luglio 2006) prevede, al suo articolo 62, nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, quanto segue: «(1) Ai dipendenti delle banche, ai membri degli organi di gestione e di sorveglianza delle banche, agli agenti della Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA] (BNB), ai dipendenti e ai membri del Consiglio di amministrazione del Fondo di garanzia dei depositi, ai liquidatori, agli amministratori fiduciari e ai curatori, nonché a tutte le altre persone che lavorano per una banca, è fatto divieto di divulgare o utilizzare a proprio vantaggio personale o a vantaggio dei loro familiari informazioni integranti un segreto bancario. (2) Il segreto bancario è costituito dai fatti e dalle circostanze che incidono sui saldi e sulle operazioni su conti e depositi dei clienti della banca. (...) (5) Fatta eccezione per la BNB e ai fini e alle condizioni di cui all’articolo 56, la banca può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 riguardanti singoli clienti solo:

1. con il loro consenso;

2. in forza di una decisione di un’autorità giudiziaria adottata in conformità dei paragrafi 6 e 7; (...) (6) L’autorità giudiziaria può altresì ordinare la divulgazione di informazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta: (...)

12. dell’ispettore generale o di un ispettore dell’[Ispettorato]. (7) Il giudice del Rayonen sad [Tribunale distrettuale] si pronuncia sulla richiesta di cui al paragrafo 6, in camera di consiglio e con decisione motivata, entro e non oltre le 24 ore successive al ricevimento della richiesta, precisando il periodo cui si riferiscono le informazioni indicate al paragrafo

1. La decisione del Tribunale non è impugnabile. (...)».

4. Legge sulla protezione dei dati personali

12. L’articolo 17 dello [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na lichnite danni (legge sulla protezione dei dati personali) (DV n. 1, 4 gennaio 2002) prevede quanto segue: «(1) L’[Ispettorato] vigila e controlla il rispetto del [RGPD], della presente legge e degli atti in materia di protezione dei dati personali, quando i dati personali sono trattati:

1. dai giudici nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria, e

2. dalla procura e delle autorità inquirenti nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (...)».

13. L’articolo 39, paragrafo 1, di detta legge è formulato come segue: «In caso di violazione dei suoi diritti ai sensi del [RGPD] e della presente legge, l’interessato può contestare gli atti e le azioni del titolare del trattamento e del responsabile dinanzi a un’autorità giudiziaria conformemente alla procedura prevista dal codice di procedura amministrativa».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. Il 15 maggio 2023 l’Inspektorat kam Visshia sadeben savet (Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ispettorato») ha presentato al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una richiesta di revoca del segreto bancario con riferimento al patrimonio di numerosi magistrati e dei loro familiari.

15. Il giudice del rinvio ritiene che occorra, in primo luogo, verificare se l’Ispettorato abbia la competenza per presentargli una richiesta di revoca del segreto bancario.

A tal riguardo, esso precisa che detta autorità, creata nel 2007 con una modifica alla Costituzione bulgara, è composta da un ispettore generale della magistratura e da dieci ispettori che sono eletti dal Parlamento bulgaro per un periodo, rispettivamente, di cinque e quattro anni.

Nel caso di specie, i mandati dell’ispettore generale e di tutti gli ispettori sono giunti a conclusione nel 2020 senza che il Parlamento procedesse all’elezione di nuovi membri.

16. Tale giudice indica che, con una sentenza del 27 settembre 2022, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che, quando il mandato dei membri dell’Ispettorato giunge al termine, questi ultimi portano avanti le proprie attività sino all’elezione dei nuovi membri.

Tanto premesso, il giudice del rinvio vuole sapere se, alla luce del diritto dell’Unione, la proroga dei mandati di tali membri possa ledere l’indipendenza di detta autorità, nella misura in cui essa può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici.

In caso affermativo, detto giudice vorrebbe conoscere i criteri che consentono di stabilire se una siffatta proroga sia ammissibile.

17. In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul ruolo e sugli obblighi dei giudici nazionali che autorizzano l’accesso dell’Ispettorato ai dati personali dei magistrati.

18. Su questo aspetto, il giudice di cui trattasi osserva che, nel 2019, dati personali relativi all’indirizzo di numerosi magistrati e all’identità dei loro familiari sono stati pubblicati sul sito Internet dell’Ispettorato.

Dopo aver constatato che tali dati erano stati diffusi in modo illegale, la Komisia za zashtita na lichnite danni ([OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali, [OSCURATO:PERSONA]) ha inflitto un’ammenda all’Ispettorato.

19. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, supponendo che il RGPD sia applicabile, esso debba essere qualificato come titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di detto regolamento.

Più in particolare, detto giudice osserva che, in base all’interpretazione del diritto nazionale prevalente in [OSCURATO:PERSONA], il suo controllo si limita a stabilire se le persone rispetto alle quali è richiesta la revoca del segreto bancario siano soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge sul sistema giudiziario.

Esso sottolinea che, se la qualifica di titolare del trattamento fosse applicata al giudice investito di una siffatta domanda, questi dovrebbe garantire la sicurezza dei dati in forza degli articoli da 32 a 34 del RGPD.

20. Detto giudice desidera, inoltre, sapere se un’autorità giudiziaria che accorda a un ente statale l’accesso a dati integranti un segreto bancario possa essere considerata come un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 51 del RGPD.

21. Infine, secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se, prima di autorizzare l’accesso ai dati, il potere giudiziario debba verificare l’adeguatezza delle misure adottate dall’Ispettorato per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge.

Tale giudice si chiede, in particolare, se, a prescindere dalla sua qualificazione quale titolare del trattamento o autorità di controllo, esso sia tenuto a compiere d’ufficio tali controlli per assicurare una protezione giurisdizionale effettiva come prevista all’articolo 79 del RGPD.

22. In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che la proroga indefinita delle funzioni di un’autorità che può imporre sanzioni disciplinari ai giudici e che dispone di poteri di raccolta di dati relativi al patrimonio di questi ultimi, dopo la scadenza del periodo di mandato stabilito nella Costituzione, rappresenta, di per sé o a determinate condizioni, una violazione dell’obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi ai fini di un sindacato giurisdizionale indipendente.

Qualora una siffatta proroga di poteri sia ammissibile, si chiede quali condizioni debbano essere soddisfatte. 2) Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati, successivamente reso pubblico, è un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Se la risposta sia diversa qualora tale attività comprenda anche la divulgazione di dati di familiari di magistrati che non sono magistrati essi stessi. 3) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, se l’articolo 4, punto 7, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali ed è quindi “titolare del trattamento” di dati personali. 4) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza questione sia data risposta negativa, se l’articolo 51 del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è responsabile del controllo [dell’applicazione] di tale regolamento e deve quindi essere qualificata come “autorità di controllo” riguardo a tali dati. 5) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza o alla quarta questione sia data risposta affermativa, se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del [RGPD], e rispettivamente l’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è tenuta, in presenza di dati relativi a una violazione della sicurezza di dati personali commessa in passato dall’autorità pubblica alla quale tale accesso dovrebbe essere concesso, a raccogliere informazioni sulle misure adottate per la protezione dei dati e a considerare l’adeguatezza di tali misure in sede di decisione sull’autorizzazione all’accesso. 6) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e indipendentemente dalle risposte fornite alla terza e alla quarta questione, se l’articolo 79, paragrafo 1, del [RGPD] in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che quando il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che dati rientranti in determinate categorie possano essere divulgati solo previa autorizzazione di un giudice, il giudice competente a tal fine deve garantire d’ufficio una tutela giuridica alle persone i cui dati vengono divulgati, imponendo all’autorità che ha chiesto l’accesso ai dati, che in passato, come noto, abbia commesso violazioni della protezione dei dati personali, di fornire informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del [RGPD] e sulla loro effettiva applicazione».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

23. Hanno presentato osservazioni scritte l’Ispettorato, i governi bulgaro e polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

V. Analisi

24. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni sono incentrate sulla prima, sulla terza e sulla sesta questione pregiudiziale.

A. Sulla prima questione pregiudiziale

25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale che autorizza la prosecuzione dell’attività dei membri dell’Ispettorato, i quali dispongono di competenze in materia di procedimenti disciplinari a carico dei giudici e dei pubblici ministeri, oltre la durata legale del loro mandato.

Nell’ambito delle loro osservazioni scritte, i governi bulgaro e polacco e l’Ispettorato hanno concluso per l’incompetenza della Corte a conoscerne e per la sua irricevibilità.

Occorre inoltre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta ( 3 ).

1. Sulla competenza

26. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non è competente a rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata ( 4 ).

Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza ( 5 ).

27. In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, va ricordato che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 6 ).

28. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti, dunque, in settori disciplinati da tale diritto.

Orbene, ciò sembra avvenire nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può, nella sua qualità di tribunale ordinario bulgaro, essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema bulgaro di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale tribunale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

In linea con quanto osservato dal governo polacco, occorre peraltro ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 7 ).

29. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che membri dell’Ispettorato, il cui mandato era scaduto da alcuni anni, hanno presentato al giudice del rinvio una richiesta volta ad ottenere la revoca del segreto bancario con riferimento ai dati relativi ai conti bancari di numerosi magistrati e dei loro familiari.

Tale giudice ritiene che, tenuto conto delle funzioni e delle attribuzioni di detto organo in materia disciplinare, una siffatta situazione, la cui regolarità è stata confermata dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), è di natura tale da sollevare interrogativi sotto il profilo del requisito di indipendenza del sistema giudiziario degli Stati membri sancito dal diritto dell’Unione, il che giustifica i quesiti posti alla Corte.

Orbene, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel contesto di un procedimento che solleva la questione della conformità al diritto dell’Unione di una normativa o di una prassi nazionale idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici.

A tal proposito, va osservato che spetta a ciascuno Stato membro, in forza dell’articolo summenzionato, garantire che il regime disciplinare applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione rispetti il principio di indipendenza dei giudici, prevedendo, in particolare, l’intervento di organi che soddisfino essi stessi le garanzie intrinseche a una tutela giurisdizionale effettiva ( 8 ).

30. Osservo che l’Ispettorato fa valere che, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, i dati relativi ai conti bancari dei magistrati interessati, oggetto del procedimento principale, non sono utilizzati nell’ambito dei suoi poteri di segnalazione ai fini della contestazione della loro responsabilità disciplinare e che esso non dispone del potere di irrogare una sanzione disciplinare, né di quello di avviare un procedimento della medesima natura, osservazione quest’ultima che è stata formulata anche dal governo bulgaro e dalla [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito, occorre rammentare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalle decisioni di rinvio.

Pertanto, l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata da una parte nel procedimento principale o dal governo di uno Stato membro ( 9 ).

31. È pacifico che le decisioni di rinvio presentano una contraddizione intrinseca per quanto attiene, e unicamente su questo punto, la portata delle attribuzioni dell’Ispettorato nel settore dei procedimenti disciplinari avviati a carico di magistrati.

Infatti, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]), pur evocando, nella sua prima questione pregiudiziale, il potere dell’Ispettorato di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici, cita anche l’articolo 54, paragrafo 1, punti 5 e 6, della legge sul sistema giudiziario, secondo cui l’Ispettorato, in caso di infrazione, «avverte» il competente collegio del Consiglio superiore della magistratura (in prosieguo: il «CSM») e «propone» tali sanzioni, e menziona il suo «potere di segnalazione in materia disciplinare» ( 10 ), competenza effettivamente descritta da detto organo e dal governo bulgaro nelle proprie rispettive osservazioni.

Si può pertanto ritenere con certezza che l’Ispettorato disponga di una competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati bulgari, vale a dire, quantomeno, quella di proporre l’avvio di un procedimento disciplinare con riferimento ai fatti contestati in occasione dei controlli da esso compiuti, dovendo la Corte, d’altro canto, attenersi al contenuto delle decisioni di rinvio in merito alle possibili conseguenze disciplinari ( 11 ) della verifica dei dati bancari acquisiti a seguito dell’ottenimento della revoca del segreto bancario ( 12 ).

32. Per quanto attiene, in secondo luogo, all’articolo 47 della Carta, va sottolineato che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Orbene, è pacifico che il procedimento principale, da un lato, non ha natura contraddittoria, poiché le persone ai cui dati viene richiesto di avere accesso non vi partecipano e non possono quindi invocare la violazione di un qualche diritto e, dall’altro, non corrisponde all’esercizio di azioni dirette contro tali persone che costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione.

In tali circostanze, l’articolo 47 della Carta non è, in quanto tale, applicabile al procedimento principale.

Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di detto articolo ( 13 ).

2. Sulla ricevibilità

33. Va osservato che, diversamente da quanto dedotto dall’Ispettorato, i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, in particolare quelli previsti alla lettera c) di detto articolo, sono stati rispettati nel caso di specie.

Infatti, le decisioni di rinvio contengono indicazioni sufficienti per consentire alla Corte di comprendere i motivi per i quali il giudice del rinvio chiede un’interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta ai fini della soluzione del procedimento principale.

Con la sua prima questione, detto giudice chiede, essenzialmente, se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale di rango costituzionale, come interpretata dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), in forza della quale i membri dell’Ispettorato mantengono le proprie funzioni oltre la durata legale del loro mandato.

Il giudice del rinvio mira, in tal modo, ad ottenere chiarimenti in merito a un problema di carattere procedurale che esso è chiamato a dirimere in limine litis , poiché verte sulla regolarità della sua audizione da parte di un organo che agisce al di fuori del quadro giuridico che ne definisce il funzionamento e, quindi, sulla competenza stessa di detto giudice a pronunciarsi sulla domanda presentata da tale organo.

Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questioni pregiudiziali dirette, in tal modo, a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis , su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici che occorre o meno riconoscere a una decisione giurisdizionale che osti potenzialmente al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice, sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 14 ).

34. Resta nondimeno il fatto che la necessità, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dell’interpretazione pregiudiziale chiesta alla Corte implica che il giudice del rinvio possa trarre le conseguenze di tale interpretazione valutando, alla luce della stessa, la regolarità dell’atto con cui è stato adito e, se del caso, dichiarandone l’irregolarità.

Nel caso di specie, benché dalle decisioni di rinvio non risulti che detto giudice potrebbe agire in tal modo in forza di disposizioni di diritto nazionale, il tenore delle osservazioni presentate dal governo bulgaro lascia pensare che potrebbe essere così.

Infatti, viene ivi precisato che, nell’ambito del controllo che esso è chiamato a compiere in forza della legge sugli enti creditizi, il tribunale competente deve verificare che la richiesta di revoca del segreto bancario emani effettivamente da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico legittimato a tal fine e, quindi, nel procedimento principale, a stabilire se la domanda provenga dall’ispettore capo o dagli ispettori dell’Ispettorato.

Una siffatta precisazione sulla natura delle attribuzioni del giudice competente consente di confermare che quest’ultimo può tener conto dell’eventuale risposta della Corte alla sua prima questione pregiudiziale e che l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione ivi richiesta risponde a una necessità oggettiva legata a una decisione che il giudice del rinvio potrebbe adottare nel procedimento principale ( 15 ).

3. Nel merito a) Osservazioni preliminari

35. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte, il requisito dell’indipendenza dei giudici risultante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che le norme che regolano il regime disciplinare dei giudici presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un siffatto regime quale sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

A tal riguardo, l’emanazione di norme che definiscono, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedono l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscono la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario.

Inoltre, poiché la prospettiva dell’avvio di un’indagine disciplinare può, in quanto tale, esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare, è essenziale che l’organo competente a condurre le indagini e ad esercitare l’azione disciplinare, anche proponendo l’avvio di un procedimento siffatto, agisca nell’esercizio delle sue funzioni in modo obiettivo e imparziale e che esso sia, a tal fine, al riparo da qualsiasi influenza esterna ( 16 ).

36. Nel caso di specie, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità al principio di indipendenza dei giudici sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, delle norme e di una prassi nazionale che autorizzano la prosecuzione dell’attività dei membri dell’Ispettorato oltre la durata legale del loro mandato prevista dalla Costituzione bulgara, e ciò in considerazione della portata dei compiti e delle competenze di detto organo.

Come emerge dalle domande di pronuncia pregiudiziale, tale giudice si interroga sul rischio, in una situazione siffatta, di un’influenza esterna sulle attività dell’Ispettorato o di un’indebita pressione da parte di quest’ultimo sul potere giudiziario.

37. Così come accade per la proroga dell’esercizio di funzioni giudiziarie oltre l’età ordinaria per il pensionamento ( 17 ), mi sembra che competa unicamente agli Stati membri stabilire se autorizzare o meno una proroga dei mandati scaduti dei membri di un organo costituzionale incaricato di controllare l’attività del potere giudiziario, di valutare l’integrità di magistrati e i loro eventuali conflitti di interessi e, se del caso, di proporre al CSM l’avvio di procedimenti disciplinari a loro carico.

Tuttavia, nello scegliere il proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi, segnatamente, al requisito dell’indipendenza dei giudici che risulta dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Essi sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo al valore dello Stato di diritto, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici ( 18 ).

38. Ritengo, a tal proposito, che una proroga della durata dei mandati dei membri di un corpo ispettivo della magistratura imposta da un motivo di interesse generale attinente alla necessaria continuità istituzionale non sia, di per sé, sufficiente a far ravvisare l’esistenza di un pregiudizio al summenzionato principio di indipendenza ( 19 ), tanto più che i dipendenti di un tale organo non sono chiamati a dirimere controversie in quanto giudici, bensì a condurre indagini e ad avviare procedimenti disciplinari, cosicché essi non devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti di indipendenza e di imparzialità applicabili ai giudici ( 20 ).

39. Resta il fatto che la proroga dei mandati scaduti dei membri dell’Ispettorato, in seguito al blocco del processo elettivo di nomina dei loro successori, è intervenuta in un contesto normativo peculiare.

Oltre all’assenza di qualsivoglia fondamento giuridico (sia quanto al principio della proroga, che quanto alla sua durata ( 21 )), occorre sottolineare che l’ispettore capo e gli ispettori possono essere rieletti, «ma non per due mandati consecutivi» e che, nell’esercizio delle loro funzioni, essi «sono soggetti solo alla legge».

Sembrerebbe, quindi, che sia intervenuta una proroga dei mandati dei membri di un organo costituzionale la cui legittimità, derivante da un’elezione iniziale per mandati di durata determinata, si fonda ormai soltanto su un quadro statutario e sul rispetto del principio di legalità, benché non siano previsti né una continuità sino al venir meno dell’impedimento, né un rinnovo immediato di tali mandati.

Inoltre, la questione della legittimità dell’Ispettorato così sollevata, che rimanda alla fiducia della società nell’attività dell’organo di cui trattasi e all’accettazione delle sue decisioni, riveste un’importanza particolare alla luce delle modalità con cui detto organo viene adito, posto che l’Ispettorato può agire d’ufficio, ma anche «su iniziativa dei cittadini» o di autorità pubbliche, «ivi compresi i giudici» ( 22 ).

Date le circostanze, la proroga de facto e sine die dei mandati dei membri dell’Ispettorato può, a mio avviso, generare preoccupazioni legittime quanto all’utilizzo di prerogative e di funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di detta attività ( 23 ).

40. Spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi su questo punto, dopo aver proceduto alle valutazioni a tal fine richieste.

Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente non già ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, bensì unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo.

A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà valutare i rischi legati a una proroga dei mandati dei membri dell’Ispettorato alla luce del requisito dell’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri tenendo conto della normativa di cui trattasi nel procedimento principale in quanto tale e nel suo contesto giuridico-fattuale nazionale ( 24 ).

41. Per quanto attiene alla normativa di cui trattasi nel procedimento principale ( 25 ) e nella misura in cui il giudice del rinvio interroga la Corte sull’impatto della prosecuzione delle attività dell’Ispettorato al di là della scadenza dei mandati dei suoi membri alla luce del requisito di indipendenza dei giudici, occorre verificare se le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del suddetto organo siano concepite in modo tale da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di tale attività.

Infatti, queste norme possono, in generale, incidere direttamente sulla prassi di detto organo e quindi prevenire o, al contrario, favorire l’esercizio di azioni disciplinari aventi lo scopo o l’effetto di esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare o di garantire un controllo politico della loro attività ( 26 ). b) Sulle modalità di nomina e sulle attribuzioni dei membri dell’Ispettorato

42. È pacifico, in primo luogo, che le condizioni di nomina dei membri dell’Ispettorato rispecchiano un collegamento diretto con il potere legislativo, posto che tali membri sono eletti dai parlamentari con una maggioranza dei due terzi.

Tale requisito di una maggioranza qualificata ha l’obiettivo di attenuare il rischio di politicizzazione delle nomine e, quindi, dell’Ispettorato, nel senso che una siffatta maggioranza richiede, in linea di principio, un superamento degli interessi di parte e, pertanto, una scelta condivisa di personalità riconosciute a livello professionale.

Adottando un approccio più pragmatico si giunge alla conclusione che l’efficacia di detto meccanismo, destinato a garantire la neutralità politica dei titolari di funzioni pubbliche, è relativa poiché dipende dal contesto politico di ciascun paese.

43. A tal proposito, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che il processo di nomina degli ispettori, unitamente alle prerogative di questi ultimi nei confronti del potere giudiziario, è motivo di preoccupazione sia per la [OSCURATO:PERSONA] europea per la democrazia attraverso il diritto (detta «[OSCURATO:PERSONA] di Venezia») che per la [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ).

La prima indica così che, nel contesto bulgaro, la maggioranza dei due terzi è ottenuta di frequente grazie alla ripartizione di «quote» nell’ambito di negoziazioni politiche segrete, il che significa che, in fin dei conti, ciascun ispettore può avere determinati obblighi politici nei confronti dell’uno o dell’altro partito ( 28 ).

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa ha evidenziato le difficoltà legate alla procedura di selezione dei candidati, sottolineando, nella sua relazione sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2020, il fatto che l’Ispettorato stesso ha presentato una proposta di modifica della legge sul sistema giudiziario chiedendo che l’ispettore capo e gli ispettori siano proposti da altri organi, quali l’assemblea plenaria del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) o le assemblee generali dei magistrati e delle organizzazioni professionali, invece che dai membri del Parlamento ( 29 ).

Nella sua relazione relativa all’anno 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l’assenza di qualsivoglia progresso quanto all’adozione di riforme legislative volte a migliorare il funzionamento dell’Ispettorato e a evitare il rischio di un’influenza politica, segnatamente coinvolgendo gli organi giurisdizionali nella selezione dei suoi membri.

44. Dall’articolo 132a, paragrafo 6, della Costituzione bulgara risulta, in secondo luogo, che la missione dell’Ispettorato, che agisce su segnalazione ma anche d’ufficio, è oggettivamente molto ampia ( 30 ).

In un contesto segnato dall’esistenza di numerosi meccanismi di controllo dei giudici bulgari, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia indica che le prerogative dell’Ispettorato sono definite in termini generali e imprecisi e si sovrappongono di frequente a quelle del CSM, con un rischio reale di ingerenza e di spostamento del potere reale dal secondo organo verso il primo.

Essa sottolinea che, oltre ai suoi poteri di indagine, l’Ispettorato ha la capacità di filtrare i casi di violazioni disciplinari archiviando le «segnalazioni» che gli vengono formulate con riferimento a un asserito comportamento illecito di un magistrato ( 31 ). c) Sul rischio di influenza esterna

45. Occorre analizzare le garanzie eventualmente previste dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale al fine di assicurare l’impermeabilità dei membri dell’Ispettorato rispetto ad elementi esterni, in particolare rispetto all’influenza diretta o indiretta dei poteri legislativo ed esecutivo, che possano indirizzare le loro decisioni.

Come ho illustrato supra , nell’esercizio delle loro funzioni, l’ispettore capo e gli ispettori sono «indipendenti e sono soggetti solo alla legge» in forza dell’articolo 132a della Costituzione bulgara.

Si può altresì osservare che l’Ispettorato esamina il progetto di bilancio del potere giudiziario per la parte che lo riguarda e lo sottopone al CSM ( 32 ).

Il governo bulgaro e l’Ispettorato sono concordi nel sottolineare che non sussiste alcun meccanismo giuridico che consenta a un qualche potere statale e, segnatamente, al potere legislativo all’origine delle nomine, di influire sulle attività dell’Ispettorato e, più in particolare, su quelle volte al controllo delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici.

Conformemente all’articolo 57 della legge sul sistema giudiziario, i controlli, previsti nell’ambito di un programma annuale, sono compiuti da personale determinato mediante sorteggio e, per quanto attiene ai controlli compiuti a seguito di segnalazione, l’ispettore e gli esperti che lo assistono sono anch’essi individuati in modo casuale.

Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che l’Ispettorato goda, in seno all’organizzazione costituzionale bulgara, di un certo grado di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria tale da prevenire influenze politiche, dirette o indirette, sui suoi membri.

46. Occorre, tuttavia, osservare che, secondo le indicazioni contenute nelle decisioni di rinvio, i membri dell’Ispettorato possono essere fatti oggetto di revoca ( 33 ).

In base a quanto indicato nel parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti da 58 a 60], la normativa nazionale prevede che gli ispettori, al pari dei giudici, possono essere revocati prima della conclusione del loro mandato per «grave inadempienza o inadempimento sistematico degli obblighi ufficiali e per azioni che arrecano pregiudizio al prestigio del potere giudiziario».

La proposta di revoca può essere presentata da un quinto dei deputati dell’Assemblea nazionale bulgara oppure dall’assemblea plenaria del CSM.

Benché tale disciplina possa essere intesa nel senso che conferisce la decisione finale all’Assemblea nazionale bulgara, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ritiene che una siffatta decisione dovrebbe rientrare nelle prerogative di detto Consiglio ( 34 ). d) Sul rischio di abuso di potere

47. Occorre tener conto delle garanzie eventualmente previste dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale al fine di prevenire il verificarsi o il protrarsi di un abuso di potere da parte dei membri dell’Ispettorato ( 35 ).

A tal proposito, l’accertamento preliminare di una certa autonomia istituzionale dell’Ispettorato, per quanto positiva sotto il profilo della tutela da influenze dirette o indirette, rende necessaria l’esistenza di una disciplina delle attività di detto organo, tenuto conto della sua natura, della portata dei suoi incarichi e delle sue prerogative.

48. Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, l’Ispettorato è soggetto a un obbligo di trasparenza ( 36 ) e che, per quanto concerne più in particolare l’attività di controllo del patrimonio dei giudici, risulta, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che numerose disposizioni ne disciplinano l’esercizio.

La normativa nazionale impone all’Ispettorato di pubblicare, sul suo sito Internet, la dichiarazione di tutti i magistrati e un elenco delle persone che non hanno presentato la loro dichiarazione nei termini impartiti, fermo restando che detto elenco deve essere rimosso dal sito al termine dell’anno civile cui si riferisce ( 37 ).

Per quanto attiene ai controlli vertenti sull’integrità e sull’eventuale sussistenza di conflitti di interesse, la procedura di verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici è conclusa nel termine di sei mesi.

L’Ispettorato dispone in effetti del potere di chiedere al giudice competente la revoca del segreto bancario al fine di ottenere informazioni sui beni e sui movimenti dei conti bancari dei magistrati, ma ciò avviene laddove questi ultimi abbiano negato l’accesso a tali dati ed è sempre la legge a prevedere espressamente che la verifica sia effettuata confrontando i fatti dichiarati con le informazioni ottenute ( 38 ).

49. Ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ha, da un lato, deplorato la carenza di precisione della normativa relativa allo svolgimento dei controlli e alle prerogative dell’Ispettorato che comporta, come si è osservato, una sovrapposizione di competenze con il CSM e, dall’altro, ha raccomandato che i poteri di indagine degli ispettori non siano illimitati, ma soggetti al controllo di un’autorità indipendente come, ad esempio, il CSM ( 39 ).

Essa ha evidenziato, nello specifico, il ruolo importante svolto dall’ispettore capo che adotta una decisione volta a stabilire la procedura di ispezione e fornisce linee guida organizzative e metodologiche globali per il funzionamento dell’Ispettorato, vale a dire un potere di adozione di regole a carattere generale che la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia raccomanda di conferire a un’altra entità.

È stato sottolineato che l’ispettore capo ha il diritto di ordinare ispezioni straordinarie, giustificate sulla base dei reclami proposti da singoli avverso determinati giudici e che si vanno ad aggiungere a quelle programmate a cadenza annuale, e di definirne l’oggetto e le tempistiche.

Inoltre, l’ispettore capo può «esercitare un controllo sull’attività degli ispettori» in casi specifichi e sembra, aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare, che egli rappresenti un’istanza d’appello rispetto agli ispettori con il potere di riformare o di modificare le «relazioni di ispezione» a seguito delle obiezioni sollevate dinanzi a lui dal giudice assoggettato a controllo ( 40 ).

50. Ricordo, a tal proposito, che la concentrazione di poteri importanti nelle mani del responsabile di un organo competente a condurre le indagini e a partecipare all’esercizio dell’azione disciplinare, dal momento che offre in pratica a quest’ultimo un’ampia discrezionalità nell’avviare o meno, archiviando le segnalazioni, azioni disciplinari nei confronti dei giudici, può facilitare l’utilizzo, da parte di tale responsabile, del regime disciplinare dei giudici per influenzare la loro attività.

Pertanto, una normativa che conceda al responsabile di tale organo poteri come quelli conferiti all’ispettore capo dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe far sorgere un legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di tale attività ( 41 ).

51. La questione della disciplina delle attività dell’Ispettorato impone di verificare l’esistenza di eventuali garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva a favore dei magistrati interessati.

Nel caso di specie si deve constatare che il procedimento di revoca del segreto bancario di cui trattasi nel procedimento principale non presenta un carattere contraddittorio, che il controllo operato dal tribunale competente è, a dir poco, limitato e che la sua decisione non può essere oggetto di impugnazione ( 42 ).

Tuttavia, si può osservare che le decisioni di rinvio richiamano l’articolo 175h della legge sul sistema giudiziario, il quale prevede la possibilità per gli interessati di fornire spiegazioni scritte ed elementi di prova in occasione della verifica, da parte dell’Ispettorato, dei fatti dichiarati, a seguito della comunicazione dei dati relativi ai saldi e ai movimenti di capitali sui conti bancari di dette persone. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia osserva che i risultati di un’ispezione sono formulati per iscritto e sottoposti al giudice interessato che può presentare obiezioni all’ispettore capo il quale deve fornire una risposta motivata ( 43 ). e) Sulla prassi dell’Ispettorato

52. Il giudice del rinvio può altresì tenere legittimamente conto del modo in cui detto organo deve adempiere il proprio compito costituzionale e in cui esso esercita le sue diverse competenze, in particolare se lo faccia, a seguito della scadenza dei mandati dei suoi membri, in una maniera che possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo ( 44 ).

53. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che l’unico episodio menzionato dal giudice del rinvio con riferimento alle attività dell’Ispettorato concerne la pubblicazione irregolare, nel 2019, sul suo sito Internet, dei dati personali di numerosi magistrati, cui è seguita l’irrogazione di un’ammenda a carico di detto organo.

Oltre al fatto che tale vicenda è anteriore alla proroga dei mandati di cui trattasi, essa non può essere considerata un esempio di un’influenza esterna, diretta o indiretta, da parte dei poteri esecutivo o legislativo né come indizio del verificarsi o del protrarsi di un abuso di potere da parte dei membri dell’Ispettorato avente per oggetto o per effetto di esercitare una pressione sui soggetti incaricati di giudicare o di assicurare un controllo politico della loro attività.

Infatti, in base alle indicazioni del giudice del rinvio, la pubblicazione incriminata trae origine da un errore individuale di un agente dell’Ispettorato, che non è né l’ispettore capo, né un ispettore, fermo restando che l’interessato, che aveva omesso di effettuare l’anonimizzazione preventiva dei dati, è stato per tale ragione licenziato. f) Sulla durata della proroga dei mandati

54. Tra gli elementi pertinenti del contesto giuridico-fattuale nazionale di cui il giudice del rinvio deve tener conto figura la durata della proroga dei mandati, che, nel caso di specie, superava, allorquando detto giudice è stato adito, i tre anni.

A tal riguardo, in risposta all’affermazione del giudice del rinvio secondo cui l’Ispettorato continua ad esercitare le sue funzioni in maniera «indefinita», il governo bulgaro e l’Ispettorato hanno ricordato che, nella sua sentenza del 2022, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ha chiaramente indicato che la durata dell’esercizio delle sue funzioni dipende dalla sopravvenienza di un evento futuro certo, vale a dire «sino all’elezione dell’ispettore capo o degli ispettori da parte dell’Assemblea nazionale».

55. È pacifico che i membri dell’Ispettorato continuano ad esercitare le loro funzioni dopo la scadenza del loro mandato a causa dell’incapacità dell’Assemblea nazionale di eleggere, nel 2020, i loro successori.

Orbene, il fascicolo presentato alla Corte non contiene alcun elemento che consente di ritenere che, in un futuro più o meno prossimo, sarà posto rimedio a detta situazione.

Oltre alla mancanza di un qualsiasi meccanismo giuridico volto ad evitare una situazione di stallo, consistente nell’abbassamento della maggioranza qualificata richiesta o in un trasferimento della competenza di nomina a un ente neutrale, è sintomatico osservare che non meno di altre cinque autorità indipendenti di controllo operano anch’esse sulla base di un mandato scaduto ( 45 ).

Sembra così, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, che la durata dell’esercizio delle funzioni degli ispettori, successiva alla scadenza del loro mandato, dipenda dalla sopravvenienza di un evento futuro privo di data certa, il che consente di qualificare come indeterminata la durata della proroga di detti mandati.

Orbene, se la sospensione per una durata della stessa natura delle attività dell’Ispettorato a seguito del blocco del processo di nomina è, indubbiamente, preoccupante, lo è altrettanto una proroga indefinita dei mandati dei suoi membri.

56. Mi sembra, infatti, che le legittime preoccupazioni segnalate in precedenza con riferimento alla selezione dei candidati alle posizioni di ispettore, alle modalità di nomina degli interessati, alla loro possibile revoca da parte di un quinto dei parlamentari, alla sovrapposizione delle competenze dell’Ispettorato e del CSM in ragione della mancanza di precisione della normativa applicabile e alla portata delle prerogative dell’Ispettore capo, siano aggravate dal fatto che i membri dell’Ispettorato proseguono la loro attività sulla base di mandati scaduti dal gennaio o dal febbraio 2020 ( 46 ).

Indipendentemente dall’assenza, nel fascicolo sottoposto alla Corte, di un esempio concreto di un controllo o di una proposta di procedimento disciplinare tale da lasciar temere un’influenza esterna o un abuso di potere da parte dell’Ispettorato, il mantenimento in funzione di un siffatto organo, senza un limite temporale preciso e certo, non fa che accrescere il rischio del verificarsi di un simile evento ( 47 ).

57. Al di là delle incertezze concernenti l’evoluzione della situazione individuale dei membri dell’Ispettorato, una proroga a priori indefinita dei mandati degli interessati, senza l’indicazione di misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo di detto organo, finisce per privare di ogni significato il dispositivo costituzionale che disciplina tale organo e, alla luce della composizione e del funzionamento dell’Ispettorato, per suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità di quest’ultimo rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette del potere legislativo, ma anche quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e può, pertanto, portare a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detto organo tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica ( 48 ).

In una tale situazione, non si può ritenere che l’Ispettorato possa agire, in ogni circostanza, al di sopra di qualsivoglia sospetto di parzialità ( 49 ).

58. La proroga dei mandati dei membri di un organo come l’Ispettorato dovrebbe, a mio avviso, essere ammessa unicamente a titolo eccezionale e transitorio, il che richiede che si giunga, il più rapidamente possibile, a un ritorno alla normalità, ed essa difficilmente si concilia, quindi, con un’applicazione restrittiva del principio di continuità, la quale non può portare, salvo violare il principio di proporzionalità, ad ammettere una proroga all’infinito di un mandato scaduto e, nel caso di specie, non immediatamente rinnovabile.

Una comprovata proroga di più di tre anni dei mandati dei membri dell’Ispettorato, senza alcuna prospettiva ragionevole di sblocco a breve del processo di nomina, non riveste un carattere eccezionale e transitorio.

Aggiungo, infine, che lo status quo funzionale non è assolutamente idoneo a responsabilizzare l’autorità politica inadempiente desiderosa, se del caso, di mantenere operative personalità con affinità politiche compatibili e di evitare un rinnovo dell’Ispettorato con modalità di selezione dei candidati più aperte.

59. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che autorizza i membri di un organo, eletti dal Parlamento per mandati di durata predeterminata non consecutivamente rinnovabili, e autorizzati a controllare le attività e l’integrità dei giudici e dei pubblici ministeri e a proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di questi ultimi, a continuare ad esercitare de facto le loro funzioni oltre la scadenza del loro mandato per un periodo indeterminato, senza indicare misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo dei membri di detto organo, quando tale normativa non è concepita in modo da non dare adito, in capo ai singoli, ad alcun legittimo dubbio quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici o dei pubblici ministeri o di controllo politico di tale attività.

B. Sulla terza questione pregiudiziale

60. La terza questione pregiudiziale invita la Corte a stabilire se un organo giurisdizionale che autorizza un’autorità statale ad accedere ai dati personali relativi ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari, determini i mezzi o le finalità del trattamento e possa pertanto essere qualificato come «titolare del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD.

61. Per rispondere a tale questione è necessario individuare i contorni e il luogo dell’operazione di «trattamento» dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale ( 50 ).

62. A tale titolo, occorre sottolineare che la nozione di «trattamento» comprende qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come, in particolare, la «raccolta», «la consultazione», «l’uso», «la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione».

Inoltre, un trattamento di dati personali può essere costituito da una o più operazioni, ciascuna delle quali riguarda una delle diverse fasi nelle quali si può articolare un trattamento di dati personali ( 51 ).

63. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che l’autorità giudiziaria autorizza la comunicazione all’Ispettorato, da parte di una banca, di informazioni relative ai conti e ai depositi dei magistrati e dei loro familiari.

Tali informazioni, che erano conservate dalla banca, vengono poi raccolte, consultate e utilizzate dall’Ispettorato ai fini dell’individuazione di un eventuale conflitto di interessi.

Ne consegue che la messa a disposizione di informazioni coperte dal segreto bancario autorizzata dall’autorità giudiziaria si traduce in un’operazione di trattamento, che si inserisce in un processo composto di più passaggi che coinvolgono, in successione, la banca, l’autorità giudiziaria e l’Ispettorato.

64. Ciò premesso, occorre stabilire se l’autorità giudiziaria che autorizza detta divulgazione possa essere qualificata come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD.

65. Su questo punto, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dal RGPD, quale risulta dal suo articolo 1 nonché dai suoi considerando 1 e 10, consiste, segnatamente, nel garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 16, paragrafo 1, TFUE.

A tal fine, il legislatore dell’Unione ha adottato una definizione ampia ( 52 ) della nozione di «titolare del trattamento» il cui obiettivo è quello di assicurare una tutela efficace e completa degli interessati ( 53 ).

66. La nozione di «titolare del trattamento» è intrinsecamente legata al controllo che una persona o un ente esercitano sul trattamento dei dati personali ( 54 ).

Più precisamente, l’articolo 4, punto 7, del RGPD definisce il «titolare del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento ( 55 ).

Detto articolo precisa anche che, quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati segnatamente dal diritto degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti da tale diritto.

67. Dalla formulazione di detto articolo risulta quindi che l’identificazione del titolare del trattamento si fonda su due metodi.

Occorre, infatti, verificare se una persona giuridica o un’entità determini, da sola o congiuntamente, le finalità e i mezzi del trattamento di cui trattasi o se essi siano determinati dal diritto nazionale.

68. Secondo la giurisprudenza più recente, quando la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento è così effettuata dal diritto nazionale, occorre verificare se tale diritto designi il titolare del trattamento o se preveda i criteri specifici applicabili alla sua designazione.

La designazione del titolare del trattamento da parte del diritto nazionale può essere non solo esplicita, ma anche implicita.

In quest’ultimo caso, è tuttavia richiesto che tale determinazione derivi in maniera sufficientemente certa dal ruolo, dalla funzione e dalle attribuzioni devoluti alla persona o all’entità interessata ( 56 ).

69. Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che, in forza dell’articolo 132a, paragrafo 6, della Costituzione bulgara, l’Ispettorato è incaricato, in particolare, di effettuare controlli sull’integrità e sui conflitti di interessi dei magistrati.

A tal fine, esso verifica, conformemente alla legge sul sistema giudiziario ( 57 ), le dichiarazioni patrimoniali e degli interessi che i magistrati sono tenuti a inviargli.

L’Ispettorato pubblica dette dichiarazioni sul proprio sito Internet e le conserva in un registro pubblico elettronico ( 58 ).

Dall’articolo 20 della legge sulla protezione dei dati personali risulta, inoltre, che i membri dell’Ispettorato sono tenuti ad astenersi dal divulgare le informazioni coperte da segreti protetti dalla legge di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività.

70. Al fine di adempiere al compito ad esso affidato, l’Ispettorato può ottenere la comunicazione da parte di una banca delle informazioni relative ai conti e ai depositi dei magistrati e dei loro familiari.

La procedura seguita dinanzi al giudice del rinvio si inserisce in tale contesto.

Infatti, se gli interessati non hanno acconsentito a detta comunicazione, l’Ispettorato può, in applicazione dell’articolo 175e, paragrafo 6, della legge sul sistema giudiziario e dell’articolo 62, paragrafo 6, della legge sugli enti creditizi, chiedere al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di ordinare la divulgazione da parte dalla banca dei dati coperti dal segreto bancario.

71. In base all’articolo 62, paragrafo 7, di quest’ultima legge, tale giudice si pronuncia entro e non oltre le 24 ore successive al ricevimento di detta domanda, precisando il periodo cui si riferiscono le informazioni coperte dal segreto bancario.

Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio ( 59 ) nonché dalle osservazioni depositate dal governo bulgaro ( 60 ) emerge che il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) si limita a controllare, da un lato, se la domanda provenga da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico di cui all’articolo 62, paragrafo 6, della legge sugli enti creditizi e, dall’altro, se le persone i cui conti sono oggetto di una richiesta di revoca del segreto bancario siano soggette all’obbligo di dichiarazione ai sensi della legge sul sistema giudiziario.

72. Da tale esposizione risulta che, nell’ambito della procedura istituita dal diritto bulgaro, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) esercita, come sottolinea il giudice del rinvio, unicamente un controllo formale sulle domande di divulgazione delle informazioni coperte dal segreto bancario ad esso presentate dall’Ispettorato.

73. A tal proposito, osservo che detto Tribunale, adito su iniziativa dell’Ispettorato, deve pronunciarsi su tali richieste entro un termine particolarmente breve senza poter valutare né la pertinenza di detta divulgazione rispetto all’obiettivo dell’individuazione di conflitti di interessi, né le modalità con cui i dati di cui trattasi sono messi a disposizione e l’uso che l’Ispettorato ne potrà poi fare.

Inoltre, dette informazioni sono comunicate direttamente dalla banca all’Ispettorato, che ne deve garantire la riservatezza.

Tale autorità esamina i conti dei magistrati e dei loro familiari per verificare la consistenza del loro patrimonio e controllare, conformemente al compito ad essa affidato dalla Costituzione bulgara, l’integrità dei magistrati, nonché verificare l’eventuale esistenza di conflitti di interesse.

74. Deduco da tali elementi che il giudice non dispone del potere di stabilire le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali coperti dal segreto bancario.

75. È invece evidente che il diritto bulgaro ha determinato, quantomeno in maniera implicita, le finalità e i mezzi del trattamento di tali dati e ha nominato l’Ispettorato quale titolare di detto trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD.

76. Allo stesso tempo, da detta determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento emerge che, tenuto conto del ruolo, della missione e delle attribuzioni ad esso devolute dal diritto nazionale, il giudice che autorizza la comunicazione di tali informazioni all’Ispettorato non è stato designato dal legislatore bulgaro per esercitare una siffatta responsabilità.

Mi sembra, del resto, che il solo fatto che la comunicazione di dette informazioni sia subordinata all’autorizzazione accordata da un giudice non è sufficiente per conferire a tale giudice la qualifica di «titolare del trattamento» di tali dati.

Infatti, dagli elementi che precedono si evince che tale autorizzazione ha per oggetto soltanto di consentire all’Ispettorato di trattare i dati personali comunicatigli dalla banca, conformemente alle finalità e ai mezzi determinati dal diritto bulgaro.

77. Alla luce di tutti i suddetti elementi, il giudice che consente a un’autorità pubblica di accedere ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari alla sola condizione di verificare preliminarmente se detta domanda sia presentata da una siffatta autorità e riguardi persone soggette a un obbligo di dichiarazione del proprio patrimonio, non può, a mio avviso, alla luce del ruolo, delle funzioni e delle attribuzioni ad esso assegnati dal diritto nazionale, essere qualificato come titolare del trattamento di tali dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD.

C. Sulla sesta questione pregiudiziale

78. La sesta questione pregiudiziale è sollevata indipendentemente dalla risposta che la Corte darà alla terza e alla quarta questione.

Il giudice del rinvio desidera, in sostanza, sapere se l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, imponga all’autorità giudiziaria, che si pronuncia sulla domanda di divulgazione di dati personali presentata da un’autorità statale, di verificare d’ufficio la tutela delle persone i cui dati sono oggetto di tale richiesta, esigendo da detta autorità che essa fornisca informazioni sulle misure di sicurezza adottate in forza dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del RGPD e sulla loro effettiva attuazione, quando è pacifico che la suddetta autorità si è resa responsabile, in passato, di una violazione della sicurezza di dati personali.

79. A tal proposito, il giudice del rinvio osserva che la procedura seguita dinanzi ad esso non ha carattere contraddittorio in quanto le persone interessate dalla domanda di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei rispettivi familiari non sono parte del procedimento ( 61 ).

Esso ritiene che se, come vuole la legge bulgara, dovesse limitarsi a un esame puramente formale di dette richieste, le persone interessate sarebbero private del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dalle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

80. Ne consegue che, per rispondere a detta questione pregiudiziale, occorre stabilire se tali disposizioni prevedano, in capo al giudice che si pronuncia nell’ambito di un siffatto procedimento, un obbligo di controllare d’ufficio l’adeguatezza delle misure destinate a prevenire ogni successiva violazione della sicurezza dei dati personali di cui è chiesta la divulgazione.

81. A mio avviso, alla luce dell’oggetto delle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, la risposta a detta questione può essere soltanto negativa.

82. A tal proposito, ritengo che la problematica relativa alla sicurezza delle informazioni coperte dal segreto bancario sollevata dal giudice del rinvio debba essere affrontata alla luce degli obblighi che gravano sul titolare del trattamento, di cui occorre ricordare i tratti essenziali.

83. In primo luogo, il titolare del trattamento è tenuto a prevenire ogni violazione della sicurezza dei dati personali.

Più precisamente, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del RGPD, esso è competente per il rispetto dei principi relativi al trattamento di detti dati enunciati nel paragrafo 1 dell’articolo succitato e deve essere in grado di dimostrare che tali principi sono rispettati.

In particolare, il titolare del trattamento deve, conformemente al principio di integrità e di riservatezza dei dati personali enunciato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di cui trattasi, provvedere affinché tali dati siano trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza mediante misure tecniche o organizzative adeguate.

In base all’articolo 32, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio rappresentato dal trattamento.

84. In secondo luogo, il titolare del trattamento è tenuto a reagire a ogni violazione della sicurezza dei dati personali.

A tale titolo, l’articolo 33, paragrafo 1, del RGPD impone a detto titolare di notificare la violazione di cui trattasi all’autorità di controllo competente descrivendo, conformemente al suo paragrafo 3, lettera d), le misure di cui propone l’adozione per porvi rimedio e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

85. È nel contesto di tali disposizioni che occorre esaminare l’oggetto del ricorso giurisdizionale previsto all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD.

Su tale punto, va ricordato che, nel capo VIII di detto regolamento, intitolato «Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni», il legislatore dell’Unione ha introdotto, a favore delle persone interessate da un trattamento dei dati personali, diversi mezzi di ricorso dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie, fermo restando che ciascuno di tali mezzi di ricorso deve poter essere esercitato fatto salvo ogni altro ( 62 ).

86. Anzitutto, l’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD prevede che l’interessato che ritenga che il trattamento violi detto regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda.

87. Infine, l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, dal titolo «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», garantisce a ogni interessato il diritto di proporre un ricorso qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma di detto regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

Secondo la giurisprudenza della Corte, tale articolo non dispensa l’interessato dall’obbligo, su di esso gravante in forza dell’articolo 82, paragrafo 1, di detto regolamento, di provare di aver effettivamente subito un danno materiale o immateriale ( 63 ).

88. A mio avviso, dalla formulazione di questi due ultimi articoli risulta, inequivocabilmente, che il ricorso proposto nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento è volto a sanare il danno cagionato dalla precedente violazione dei diritti conferiti dal RGPD.

Per contro, nulla nella lettera di detti articoli indica che un giudice avrebbe l’obbligo di verificare preventivamente l’intervenuta adozione da parte del titolare del trattamento dei dati personali di misure idonee a evitare ogni successiva violazione di detti diritti.

89. Ciò detto, occorre stabilire l’impatto delle disposizioni dell’articolo 47 della Carta sull’interpretazione dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD.

90. Come emerge dal considerando 141 di detto regolamento ( 64 ), le disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo mirano a dare attuazione al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta.

In altre parole, il legislatore dell’Unione ha già ricompreso detto diritto nell’elaborazione delle disposizioni che disciplinano il ricorso che l’interessato può proporre nei confronti del titolare del trattamento.

91. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza della Corte, le caratteristiche dei ricorsi previsti all’articolo 77, paragrafo 1, all’articolo 78, paragrafo 1, e all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD devono essere determinate in conformità del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Da questo punto di vista, compete agli Stati membri garantire, nell’ambito della loro autonomia procedurale, che le modalità di esperimento di detti ricorsi offrano agli interessati la possibilità concreta di assicurare la protezione dei diritti loro conferiti da detto regolamento ( 65 ).

92. È alla luce dell’insieme di questi elementi che occorre analizzare il ruolo assegnato al giudice del rinvio dal legislatore bulgaro.

93. È vero che, secondo la scelta operata dal legislatore bulgaro, il giudice esercita, nell’ambito di un procedimento non contraddittorio, solo un controllo puramente formale delle richieste di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari ad esso presentate dall’Ispettorato.

Ciò detto, e malgrado le sue attribuzioni limitate, dall’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD non risulta in alcun modo che detto giudice debba, prima di pronunciarsi su dette domande, disporre del potere di controllare d’ufficio l’adeguatezza delle misure adottate per prevenire ogni successiva violazione della sicurezza di detti dati personali.

94. Per le ragioni illustrate in precedenza ritengo, infatti, che il diritto nazionale abbia designato l’Ispettorato quale titolare del trattamento delle informazioni coperte dal segreto bancario la cui divulgazione è ordinata dall’autorità giudiziaria.

Ne consegue che, in tale veste, l’Ispettorato è tenuto ad adottare tutte le misure previste dal RGPD idonee a garantire la sicurezza delle informazioni da esso raccolte.

95. In quest’ottica, al fine di conformarsi al sistema attuato dal RGPD, è sufficiente che, in linea con l’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento, gli interessati da tale divulgazione possano, ove i diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi siano violati, proporre nei confronti dell’Ispettorato un ricorso giurisdizionale con modalità procedurali che garantiscano il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta ( 66 ).

96. Alla luce delle considerazioni esposte sopra, propongo alla Corte di rispondere che, fatto salvo quanto precede, l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non impone che l’autorità giudiziaria chiamata, a norma del diritto nazionale, a pronunciarsi, al termine di un procedimento non contraddittorio, su una richiesta di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari, verifichi d’ufficio che il titolare del trattamento abbia adottato misure adeguate a prevenire ogni ulteriore violazione della sicurezza di tali dati personali.

VI. Conclusione

97. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima, terza e sesta questione sollevata dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel seguente modo: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che autorizza i membri di un organo, eletti dal Parlamento per mandati di durata predeterminata non consecutivamente rinnovabili, e autorizzati a controllare le attività e l’integrità dei giudici e dei pubblici ministeri e a proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di questi ultimi, a continuare ad esercitare de facto le loro funzioni oltre la scadenza del loro mandato per un periodo indeterminato, senza indicare misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo dei membri di detto organo, quando tale normativa non è concepita in modo tale da non dare adito, in capo ai singoli, ad alcun legittimo dubbio quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici o dei pubblici ministeri o di controllo politico di tale attività. 2) L’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il giudice che consente a un’autorità pubblica di accedere ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari alla sola condizione di verificare preliminarmente se tale domanda sia stata presentata da una siffatta autorità e riguardi persone soggette a un obbligo di dichiarazione del proprio patrimonio, non può, alla luce del ruolo, delle funzioni e delle attribuzioni ad esso assegnati dal diritto nazionale, essere qualificato come titolare del trattamento di tali dati personali. 3) L’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria chiamata, a norma del diritto nazionale, a pronunciarsi al termine di un procedimento non contraddittorio su una richiesta di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari non è tenuta a verificare d’ufficio che il titolare del trattamento abbia adottato misure adeguate a prevenire ogni ulteriore violazione della sicurezza di tali dati personali.

Il diritto nazionale deve, tuttavia, prevedere che le modalità procedurali del ricorso giurisdizionale, che, in forza di detto articolo 79, paragrafo 1, le persone interessate da tale divulgazione possono proporre nei confronti del titolare del trattamento, garantiscano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ; in prosieguo: il «RGPD»). ( 3 ) Sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) ( C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punto 59 ). ( 4 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑257/20 , EU:C:2022:125 , punto 123 ). ( 5 ) Ordinanza del 18 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑200/22 , EU:C:2023:337 , punto 27 ). ( 6 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punti 32 e 33 ). ( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punti da 34 a 36 ).

Osservo che, in numerose sentenze recenti che sollevano la questione della competenza della Corte a rispondere a una questione vertente sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenze del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punto 57 ), dell’11 aprile 2024, Sapira e a. ( C‑114/23, C‑115/23, C‑132/23 e C‑160/23 , EU:C:2024:290 , punto 26 ), e del 18 aprile 2024, OT e a. (Scioglimento di un Tribunale) ( C‑634/22 , EU:C:2024:340 , punto 24 )], si è giunti a una conclusione in senso affermativo sulla base soltanto di quest’ultima considerazione relativa all’organizzazione della giustizia, senza che venga fatto riferimento all’ambito di applicazione di detta disposizione e alla condizione che l’organo nazionale interessato sia idoneo a pronunciarsi, in qualità di organo giurisdizionale, su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto [sentenza del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 51 )]. ( 8 ) V., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 39 ), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti 80 e 164 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] da Cunha ( C‑627/18 , EU:C:2020:321 , punto 38 ), e dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 31 ). ( 10 )

V. punti 20 e 48 della decisione di rinvio nella causa C‑332/23. ( 11 ) Nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], datata 5 luglio 2023, viene indicato che, sui dodici controlli di integrità effettuati dall’Ispettorato nel 2022, tre hanno dato luogo a un «procedimento disciplinare». ( 12 ) In ogni caso e secondo le indicazioni dell’Ispettorato stesso, la verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici ricade nella politica di lotta alla corruzione, posto che la raccolta dei dati bancari mira a realizzare un controllo di conformità tra i beni dichiarati dai magistrati e gli elementi iscritti, dichiarati e certificati nei registri pubblici.

In base all’articolo 3 dello [OSCURATO:PERSONA] za protivodeystvie na koruptsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (legge sulla lotta alla corruzione e sulla confisca dei beni acquisiti illegalmente) (DV n. 7 del 19 gennaio 2018, modificato da ultimo, DV n. 104 del 30 dicembre 2022), tale lotta è compiuta, segnatamente, attraverso la dichiarazione di beni e interessi, il controllo di detta dichiarazione, l’accertamento di un conflitto di interessi e l’imposizione di «sanzioni», nonché attraverso la pubblicazione dei nomi delle persone che non hanno depositato dichiarazioni o le cui dichiarazioni sono state ritenute non conformi, oltre ai nomi delle persone rispetto alle quali è stato riconosciuto un conflitto di interessi.

Anche ammettendo che le violazioni eventualmente contestate in relazione alla dichiarazione di interessi non possano integrare illeciti disciplinari a carico dei magistrati interessati, come asserito dall’Ispettorato, l’applicazione di siffatte norme può avere conseguenze considerevoli sia sullo sviluppo della carriera dei giudici, che sulle loro condizioni di vita, il che giustifica l’applicazione, mutatis mutandis , dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE da cui deriva il requisito dell’indipendenza dei giudici [v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punti da 95 a 97 )]. ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) ( C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti da 34 a 37 ). ( 14 ) Sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità e sospensione di un giudice) ( C‑615/20 e C‑671/20 , EU:C:2023:562 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punti da 69 a 72 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 48 e 49 ). ( 17 ) Sentenza del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 110 ). ( 18 ) Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punto 74 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 203 ).

Va sottolineato che i procedimenti principali si discostano da quello che ha dato luogo a detta sentenza, vertente su una semplice supplenza individuale espressamente prevista dalla normativa applicabile, anche per quanto attiene al suo limite temporale, senza alcuna indicazione né interrogazione da parte del giudice del rinvio in merito alla rilevanza della durata della proroga del mandato di cui trattasi alla luce del requisito dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici e dei pubblici ministeri. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 55 ). ( 21 ) A titolo esemplificativo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «[s]alvo i casi in cui si applica l’articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni». ( 22 ) Articolo 132a della Costituzione bulgara. ( 23 ) V., per analogia, sentenze del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 78 ), e dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 57 ). ( 24 ) V., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 58 e 59 ). ( 25 ) Va sottolineato che sia il governo bulgaro che l’Ispettorato hanno chiaramente indicato che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è rimasta invariata dalla scadenza dei mandati dei membri di quest’ultimo. ( 26 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 50 e 51 ). ( 27 ) Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia in più occasioni alle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] e a diversi pareri della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. ( 28 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punto 58].

Quest’ultima precisa, inoltre, che il meccanismo della maggioranza qualificata è del tutto inefficace quando il partito al governo possiede già il numero di voti necessario per raggiungere, da solo, tale maggioranza. ( 29 ) Nel suo parere [CDL-AD (2017) 018, punto 59], la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia raccomanda di attribuire alle sezioni del CSM il potere di proporre un certo numero di candidati per la nomina da parte del Parlamento al fine di accrescere la neutralità politica degli ispettori. ( 30 ) Come sintetizza la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia nel suo parere [CDL-AD (2017) 018, punto 55], detto organo è competente ad esaminare praticamente tutti gli aspetti delle attività degli organi giurisdizionali, delle procure, dei giudici e dei pubblici ministeri, vale a dire l’organizzazione interna e le modalità di lavoro, la coerenza della giurisprudenza, la situazione finanziaria dei magistrati, il loro patrimonio, il loro comportamento nella sfera privata. ( 31 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti 54, da 61 a 66].

Viene ivi precisato che le valutazioni compiute dal CSM e i controlli dell’Ispettorato vertono praticamente sui medesimi elementi e non rientrano in una procedura sequenziale unica.

Sussiste una sovrapposizione tra ispezioni, valutazioni e procedimenti disciplinari, situazione questa che giustifica una revisione della legge per assicurare che i poteri dell’Ispettorato non interferiscano con il mandato costituzionale del CSM. ( 32 ) Articolo 54 della legge sul sistema giudiziario. ( 33 ) Articolo 132a, paragrafo 10, della Costituzione bulgara. ( 34 ) Nella sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) ( C‑658/18 , EU:C:2020:572 , punti 48 e 49 ), la Corte ha dichiarato che il principio di inamovibilità, del quale va sottolineata l’importanza capitale, esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il collocamento a riposo o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata.

Pur non essendo assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Essa ha altresì ritenuto che la garanzia di inamovibilità esiga così che i casi di rimozione dei membri di un organo giurisdizionale siano determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva.

Pur non potendo ricorrere al principio di inamovibilità, detto ragionamento potrebbe tuttavia imporsi rispetto ai membri di un organo costituzionale la cui attività è legata all’esercizio e all’integrità del potere giudiziario. ( 35 ) V., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 60 ). ( 36 ) Detto organo deve presentare ogni anno una relazione sull’attività che sottopone al plenum del CSM e deve fornire informazioni pubbliche sulle sue attività, pubblicando, in particolare, la sua relazione sull’attività annuale sul proprio sito Internet (articolo 132a, paragrafi 8 e 9, della Costituzione bulgara e articolo 54, paragrafi 12 e 14, della legge sul sistema giudiziario). ( 37 ) Articolo 175c della legge sul sistema giudiziario. ( 38 ) Articolo 175e, paragrafo 6, e articolo 175f, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario.

In base alle indicazioni fornite dall’Ispettorato, le informazioni così ottenute non sono oggetto di una pubblicazione e i membri dell’Ispettorato sono, inoltre, soggetti a un obbligo di riservatezza in forza dell’articolo 20 della legge sulla protezione dei dati personali. ( 39 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti da 61 a 72]. ( 40 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti 69, 70 e 73]. ( 41 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 56 e 57 ). ( 42 ) Articolo 62, paragrafo 7, della legge sugli enti creditizi. ( 43 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punto 73]. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 144 ). ( 45 )

V. relazioni della [OSCURATO:PERSONA] sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] relative agli anni 2022 e 2023.

È interessante sottolineare che una situazione simile si era prodotta con riferimento al precedente ispettore capo il cui mandato è stato oggetto di una proroga di fatto di due anni, nonché ricordare che le modifiche legislative o costituzionali relative alla variazione della composizione dell’Ispettorato sono rimaste allo stato di semplice riflessione. ( 46 ) È quello che osserva, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] nella relazione sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno 2022, collegando tale sua constatazione con quella relativa alle crescenti preoccupazioni in merito al funzionamento e alla composizione del CSM, anche nel quadro dei procedimenti disciplinari. ( 47 ) Nella sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria ( C‑288/12 , EU:C:2014:237 , punti 52 e 53 ), vertente su una normativa nazionale che aveva posto fine anticipatamente al mandato del responsabile di un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati, la Corte ha dichiarato che l’indipendenza funzionale da sola non è sufficiente a preservare le autorità di controllo da qualsiasi influenza esterna e che il solo rischio che le autorità responsabili dello Stato possano esercitare un’influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di queste ultime. ( 48 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 153 ). ( 49 ) V., per analogia, sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria ( C‑288/12 , EU:C:2014:237 , punto 55 ). ( 50 ) Occorre precisare che la nozione di «titolare del trattamento» presuppone l’esistenza di un «trattamento» di dati personali.

V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, État belge (Dati trattati da una Gazzetta ufficiale) ( C‑231/22 , EU:C:2024:7 , punto 26 ). ( 51 ) Sentenza del 29 luglio 2019, Fashion ID ( C‑40/17 , EU:C:2019:629 , punto 72 ).

Per completezza, sottolineo che detta sentenza verte sull’interpretazione della nozione di «trattamento» come definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ).

Sebbene la suddetta direttiva non sia più in vigore e sia stata sostituita dal RGPD, l’interpretazione fornita dalla Corte rimane pertinente nell’ambito dell’applicazione di quest’ultimo.

Infatti, la definizione di tale nozione permane identica in entrambi gli strumenti, salvo lievi modifiche formali. ( 52 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali) ( C‑175/20 , EU:C:2022:124 , punto 35 ). ( 53 ) Sentenza del 7 marzo 2024, IAB Europe ( C‑604/22 , EU:C:2024:214 , punti da 53 a 55 e giurisprudenza citata). ( 54 ) V., su questo punto, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021, consultabili al seguente indirizzo Internet: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-10/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_it.pdf, punto 20, secondo cui «[i]l concetto di titolare del trattamento si riferisce all’ influenza di tale soggetto sul trattamento stesso, in virtù di un esercizio del potere decisionale .

Il titolare del trattamento è un soggetto che decide taluni elementi chiave del trattamento». ( 55 ) Il termine «finalità» rinvia al «perché» del trattamento dei dati personali, vale a dire ai motivi di detto trattamento e agli obiettivi da esso perseguiti.

Il termine «mezzi» rinvia al «come» di detto trattamento, vale a dire alle modalità con cui esso è realizzato.

I mezzi del trattamento comprendono quindi gli elementi tecnici e organizzativi del medesimo, quali lo stoccaggio, l’accessibilità e la durata della conservazione dei dati personali.

V., su questo punto, Bygrave, L.A., e Tosoni, L., «Article 4(7).

Controller», in Kuner, C., Bygrave, L.A., Docksey, C., e Drechsler, L. (dir.), The EU [OSCURATO:PERSONA] (GDPR): A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag.

150. ( 56 ) Sentenza dell’11 gennaio 2024, État belge (Dati trattati da una Gazzetta ufficiale) ( C‑231/22 , EU:C:2024:7 , punti 29 e 30 ).

V., altresì, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021, punto 24, secondo cui, «più comunemente, anziché designare direttamente il titolare del trattamento o stabilire i criteri per la sua designazione, la legge definisce un compito o impone l’obbligo di raccogliere e trattare determinati dati.

In tali casi, la finalità del trattamento è spesso determinata per legge.

Il titolare del trattamento è di norma il soggetto cui la legge demanda la realizzazione di tale finalità, di tale funzione pubblica». ( 57 ) Mi riferisco all’articolo 54, punto 8, all’articolo 175a, paragrafo 1, e all’articolo 175b, paragrafo 4, della legge sul sistema giudiziario. ( 58 ) Tali prescrizioni sono previste all’articolo 175c, paragrafo 6, e all’articolo 175d, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario. ( 59 )

V. punto 63 della decisione di rinvio nella causa C‑332/23. ( 60 )

V. punto 26 di dette osservazioni. ( 61 ) Occorre altresì precisare che, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 7, della legge sugli enti creditizi, la decisione del Rayonen sad (Tribunale distrettuale) non è impugnabile. ( 62 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2023:2 , punto 34 ). ( 63 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, juris ( C‑741/21 , EU:C:2024:288 , punto 39 ).

Per contro, nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sull’articolo 82 del RGPD, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell’articolo 32 di detto regolamento.

V., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite ( C‑340/21 , EU:C:2023:986 ). ( 64 ) Detto considerando enuncia che « [c]iascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un’unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell’articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l’autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell’interessato» (il corsivo è mio). ( 65 ) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2023:2 , punti 51 e 52 , e giurisprudenza citata). ( 66 ) Su questo punto, osservo che l’articolo 39 della legge sulla protezione dei dati personali prevede che, in caso di violazione dei diritti ai sensi del RGPD e di detta legge, l’interessato può contestare gli atti e le azioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento dinanzi a un’autorità giudiziaria.

Nell’ambito di detto procedimento l’interessato può chiedere il risarcimento del danno subito in ragione di un trattamento illecito dei dati personali da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0313 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 ottobre 2024 ( 1 ) Cause riunite C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 Inspektorat kam Visshia sadeben savet [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ispettorato giudiziario competente a proporre l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di giudici e pubblici ministeri – Mantenimento delle funzioni dei membri dell’Ispettorato giudiziario oltre la durata legale del loro mandato – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Nozione di “titolare del trattamento” – Determinazione da parte del diritto nazionale delle finalità e dei mezzi del trattamento – Sicurezza dei dati personali – Autorità giudiziaria che autorizza l’Ispettorato giudiziario ad accedere ai dati personali relativi ai conti bancari dei magistrati e dei loro familiari» I. Introduzione 1. La presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sulla compatibilità con l’articolo 19 TUE di una normativa nazionale che autorizza i membri di un corpo ispettivo della magistratura competente in materia di procedimenti disciplinari a carico dei giudici e dei pubblici ministeri a continuare ad esercitare, de facto e per un periodo di tempo indeterminato, le loro funzioni oltre la durata legale del rispettivo mandato. 2. Essa consentirà altresì alla Corte di portare avanti la sua opera interpretativa del regolamento (UE) 2016/679 ( 2 ), precisando, da un lato, la sua giurisprudenza relativa alla designazione, da parte del diritto nazionale, del titolare del trattamento dei dati personali e, dall’altro, l’oggetto del ricorso giurisdizionale previsto all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. Nell’ambito della presente causa sono pertinenti l’articolo 19 TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e gli articoli 4, 5, 32, 33 e 79 del RGPD. B. Diritto bulgaro 1. Costituzione bulgara 4. L’articolo 117, paragrafo 2, della Konstitutsiya na [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Costituzione bulgara»), nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone: «Il potere giudiziario è indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici, i giurati, i pubblici ministeri nonché i giudici istruttori sono soggetti soltanto alla legge». 5. L’articolo 132a di detta Costituzione, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così dispone: «(1)   Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito un corpo ispettivo. Esso si compone di un ispettore capo e di dieci ispettori. (2)   L’ispettore generale è eletto dall’Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo di cinque anni. (3)   Gli ispettori sono eletti dall’Assemblea nazionale per un periodo di quattro anni secondo la procedura di cui al paragrafo 2. (4)   L’ispettore generale e gli ispettori possono essere rieletti ma non per due mandati consecutivi. (...) (6)   L’Ispettorato verifica l’attività delle autorità giudiziarie senza tuttavia ledere l’indipendenza dei giudici, dei giurati, dei pubblici ministeri nonché dei giudici istruttori nell’esercizio delle loro funzioni. L’Ispettorato compie controlli vertenti sull’integrità dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori e sulla presenza di conflitti di interessi a loro carico, sulle loro dichiarazioni patrimoniali e sull’individuazione di condotte che ledono la reputazione del potere giudiziario e di condotte legate alla violazione dell’indipendenza dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori. Nell’esercizio delle loro funzioni l’ispettore generale e gli ispettori sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge. (7)   L’Ispettorato agisce d’ufficio, su iniziativa dei cittadini, delle persone giuridiche e degli organi dello Stato, ivi compresi i giudici, i pubblici ministeri e i giudici istruttori. (...) (10)   Le condizioni e la procedura applicabili all’elezione e alla revoca dell’ispettore generale e degli ispettori, nonché all’organizzazione e al funzionamento del corpo ispettivo sono stabilite dalla legge». 2. Legge sul sistema giudiziario 6. L’articolo 46 dello [OSCURATO:PERSONA] za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario) (DV n. 64, del 7 agosto 2007) è formulato nei seguenti termini: «L’Assemblea nazionale elegge l’ispettore generale e ciascuno degli ispettori individualmente a maggioranza dei due terzi dei deputati». 7. L’articolo 54 di detta legge così prevede: «(1)   L’Ispettorato (...) 2. controlla l’organizzazione dell’avvio e dello svolgimento dei procedimenti giudiziari, delle azioni penali da parte dei pubblici ministeri e delle indagini, nonché la conclusione dei procedimenti nei termini previsti; (...) 6. propone sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici, dei pubblici ministeri, dei giudici istruttori e dei responsabili amministrativi del potere giudiziario; 7. formula segnalazioni, raccomandazioni e relazioni all’attenzione di altre autorità statali, comprese quelle del sistema giudiziario; 8. compie controlli vertenti sull’integrità dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori e sulla presenza di conflitti di interessi a loro carico, sulle loro dichiarazioni patrimoniali e sull’individuazione di condotte che ledono la reputazione del potere giudiziario e di condotte legate alla violazione dell’indipendenza dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori; (...) 15. controlla il trattamento dei dati personali nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati personali. (2)   Nell’assicurare il controllo di cui al paragrafo 1, punto 15, l’Ispettorato svolge le mansioni ed esercita i poteri previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali. (...)». 8. L’articolo 175a di detta legge stabilisce, al suo paragrafo 1, quanto segue: «I giudici, i pubblici ministeri e i magistrati istruttori presentano all’[Ispettorato] le seguenti dichiarazioni: 1. una dichiarazione patrimoniale e degli interessi in due parti; 2. una dichiarazione concernente le modifiche intervenute rispetto alle circostanze indicate nella dichiarazione di cui al punto 1, della parte relativa agli interessi trattati all’articolo 175b, paragrafo 1, punti da 11 a 13, e in merito all’origine dei fondi in caso di rimborso anticipato di debiti e prestiti. (...)». 9. L’articolo 175b, paragrafo 4, della medesima legge è formulato come segue: «I giudici, i pubblici ministeri e i magistrati istruttori dichiarano il patrimonio e i redditi dei propri coniugi o delle persone con cui convivono more uxorio e dei loro figli minori di età». 10. L’articolo 175e della legge sul sistema giudiziario così dispone: «(1)   Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, l’[Ispettorato] verifica la correttezza di quanto dichiarato. (...) (6)   L’[Ispettorato] può acquisire informazioni presso i sistemi informatici di cui agli articoli 56 e 56 bis della legge sugli enti creditizi. L’ispettore generale e gli ispettori dell’[Ispettorato] possono chiedere la revoca del segreto bancario al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del luogo del domicilio dell’interessato, salvo che il consenso sia stato prestato conformemente all’articolo 62, paragrafo 5, punto 1, della legge sugli enti creditizi. Il consenso è prestato dinanzi all’[Ispettorato], per iscritto, senza che sia richiesta l’autenticazione notarile della firma, su un formulario approvato dall’ispettore generale». 3. Legge sugli enti creditizi 11. [OSCURATO:PERSONA] za kreditnite institutsii (legge sugli enti creditizi) (DV n. 59, del 21 luglio 2006) prevede, al suo articolo 62, nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, quanto segue: «(1)   Ai dipendenti delle banche, ai membri degli organi di gestione e di sorveglianza delle banche, agli agenti della Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA] (BNB), ai dipendenti e ai membri del Consiglio di amministrazione del Fondo di garanzia dei depositi, ai liquidatori, agli amministratori fiduciari e ai curatori, nonché a tutte le altre persone che lavorano per una banca, è fatto divieto di divulgare o utilizzare a proprio vantaggio personale o a vantaggio dei loro familiari informazioni integranti un segreto bancario. (2)   Il segreto bancario è costituito dai fatti e dalle circostanze che incidono sui saldi e sulle operazioni su conti e depositi dei clienti della banca. (...) (5)   Fatta eccezione per la BNB e ai fini e alle condizioni di cui all’articolo 56, la banca può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 riguardanti singoli clienti solo: 1. con il loro consenso; 2. in forza di una decisione di un’autorità giudiziaria adottata in conformità dei paragrafi 6 e 7; (...) (6)   L’autorità giudiziaria può altresì ordinare la divulgazione di informazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta: (...) 12. dell’ispettore generale o di un ispettore dell’[Ispettorato]. (7)   Il giudice del Rayonen sad [Tribunale distrettuale] si pronuncia sulla richiesta di cui al paragrafo 6, in camera di consiglio e con decisione motivata, entro e non oltre le 24 ore successive al ricevimento della richiesta, precisando il periodo cui si riferiscono le informazioni indicate al paragrafo 1. La decisione del Tribunale non è impugnabile. (...)». 4. Legge sulla protezione dei dati personali 12. L’articolo 17 dello [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na lichnite danni (legge sulla protezione dei dati personali) (DV n. 1, 4 gennaio 2002) prevede quanto segue: «(1)   L’[Ispettorato] vigila e controlla il rispetto del [RGPD], della presente legge e degli atti in materia di protezione dei dati personali, quando i dati personali sono trattati: 1. dai giudici nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria, e 2. dalla procura e delle autorità inquirenti nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (...)». 13. L’articolo 39, paragrafo 1, di detta legge è formulato come segue: «In caso di violazione dei suoi diritti ai sensi del [RGPD] e della presente legge, l’interessato può contestare gli atti e le azioni del titolare del trattamento e del responsabile dinanzi a un’autorità giudiziaria conformemente alla procedura prevista dal codice di procedura amministrativa». III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 14. Il 15 maggio 2023 l’Inspektorat kam Visshia sadeben savet (Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ispettorato») ha presentato al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una richiesta di revoca del segreto bancario con riferimento al patrimonio di numerosi magistrati e dei loro familiari. 15. Il giudice del rinvio ritiene che occorra, in primo luogo, verificare se l’Ispettorato abbia la competenza per presentargli una richiesta di revoca del segreto bancario. A tal riguardo, esso precisa che detta autorità, creata nel 2007 con una modifica alla Costituzione bulgara, è composta da un ispettore generale della magistratura e da dieci ispettori che sono eletti dal Parlamento bulgaro per un periodo, rispettivamente, di cinque e quattro anni. Nel caso di specie, i mandati dell’ispettore generale e di tutti gli ispettori sono giunti a conclusione nel 2020 senza che il Parlamento procedesse all’elezione di nuovi membri. 16. Tale giudice indica che, con una sentenza del 27 settembre 2022, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che, quando il mandato dei membri dell’Ispettorato giunge al termine, questi ultimi portano avanti le proprie attività sino all’elezione dei nuovi membri. Tanto premesso, il giudice del rinvio vuole sapere se, alla luce del diritto dell’Unione, la proroga dei mandati di tali membri possa ledere l’indipendenza di detta autorità, nella misura in cui essa può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. In caso affermativo, detto giudice vorrebbe conoscere i criteri che consentono di stabilire se una siffatta proroga sia ammissibile. 17. In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul ruolo e sugli obblighi dei giudici nazionali che autorizzano l’accesso dell’Ispettorato ai dati personali dei magistrati. 18. Su questo aspetto, il giudice di cui trattasi osserva che, nel 2019, dati personali relativi all’indirizzo di numerosi magistrati e all’identità dei loro familiari sono stati pubblicati sul sito Internet dell’Ispettorato. Dopo aver constatato che tali dati erano stati diffusi in modo illegale, la Komisia za zashtita na lichnite danni ([OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali, [OSCURATO:PERSONA]) ha inflitto un’ammenda all’Ispettorato. 19. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, supponendo che il RGPD sia applicabile, esso debba essere qualificato come titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di detto regolamento. Più in particolare, detto giudice osserva che, in base all’interpretazione del diritto nazionale prevalente in [OSCURATO:PERSONA], il suo controllo si limita a stabilire se le persone rispetto alle quali è richiesta la revoca del segreto bancario siano soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge sul sistema giudiziario. Esso sottolinea che, se la qualifica di titolare del trattamento fosse applicata al giudice investito di una siffatta domanda, questi dovrebbe garantire la sicurezza dei dati in forza degli articoli da 32 a 34 del RGPD. 20. Detto giudice desidera, inoltre, sapere se un’autorità giudiziaria che accorda a un ente statale l’accesso a dati integranti un segreto bancario possa essere considerata come un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 51 del RGPD. 21. Infine, secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se, prima di autorizzare l’accesso ai dati, il potere giudiziario debba verificare l’adeguatezza delle misure adottate dall’Ispettorato per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge. Tale giudice si chiede, in particolare, se, a prescindere dalla sua qualificazione quale titolare del trattamento o autorità di controllo, esso sia tenuto a compiere d’ufficio tali controlli per assicurare una protezione giurisdizionale effettiva come prevista all’articolo 79 del RGPD. 22. In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che la proroga indefinita delle funzioni di un’autorità che può imporre sanzioni disciplinari ai giudici e che dispone di poteri di raccolta di dati relativi al patrimonio di questi ultimi, dopo la scadenza del periodo di mandato stabilito nella Costituzione, rappresenta, di per sé o a determinate condizioni, una violazione dell’obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi ai fini di un sindacato giurisdizionale indipendente. Qualora una siffatta proroga di poteri sia ammissibile, si chiede quali condizioni debbano essere soddisfatte. 2) Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati, successivamente reso pubblico, è un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Se la risposta sia diversa qualora tale attività comprenda anche la divulgazione di dati di familiari di magistrati che non sono magistrati essi stessi. 3) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, se l’articolo 4, punto 7, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali ed è quindi “titolare del trattamento” di dati personali. 4) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza questione sia data risposta negativa, se l’articolo 51 del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è responsabile del controllo [dell’applicazione] di tale regolamento e deve quindi essere qualificata come “autorità di controllo” riguardo a tali dati. 5) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza o alla quarta questione sia data risposta affermativa, se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del [RGPD], e rispettivamente l’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è tenuta, in presenza di dati relativi a una violazione della sicurezza di dati personali commessa in passato dall’autorità pubblica alla quale tale accesso dovrebbe essere concesso, a raccogliere informazioni sulle misure adottate per la protezione dei dati e a considerare l’adeguatezza di tali misure in sede di decisione sull’autorizzazione all’accesso. 6) Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e indipendentemente dalle risposte fornite alla terza e alla quarta questione, se l’articolo 79, paragrafo 1, del [RGPD] in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che quando il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che dati rientranti in determinate categorie possano essere divulgati solo previa autorizzazione di un giudice, il giudice competente a tal fine deve garantire d’ufficio una tutela giuridica alle persone i cui dati vengono divulgati, imponendo all’autorità che ha chiesto l’accesso ai dati, che in passato, come noto, abbia commesso violazioni della protezione dei dati personali, di fornire informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del [RGPD] e sulla loro effettiva applicazione». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 23. Hanno presentato osservazioni scritte l’Ispettorato, i governi bulgaro e polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea. V. Analisi 24. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni sono incentrate sulla prima, sulla terza e sulla sesta questione pregiudiziale. A. Sulla prima questione pregiudiziale 25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale che autorizza la prosecuzione dell’attività dei membri dell’Ispettorato, i quali dispongono di competenze in materia di procedimenti disciplinari a carico dei giudici e dei pubblici ministeri, oltre la durata legale del loro mandato. Nell’ambito delle loro osservazioni scritte, i governi bulgaro e polacco e l’Ispettorato hanno concluso per l’incompetenza della Corte a conoscerne e per la sua irricevibilità. Occorre inoltre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta ( 3 ). 1. Sulla competenza 26. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non è competente a rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata ( 4 ). Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza ( 5 ). 27. In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, va ricordato che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 6 ). 28. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti, dunque, in settori disciplinati da tale diritto. Orbene, ciò sembra avvenire nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può, nella sua qualità di tribunale ordinario bulgaro, essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema bulgaro di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale tribunale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. In linea con quanto osservato dal governo polacco, occorre peraltro ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 7 ). 29. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che membri dell’Ispettorato, il cui mandato era scaduto da alcuni anni, hanno presentato al giudice del rinvio una richiesta volta ad ottenere la revoca del segreto bancario con riferimento ai dati relativi ai conti bancari di numerosi magistrati e dei loro familiari. Tale giudice ritiene che, tenuto conto delle funzioni e delle attribuzioni di detto organo in materia disciplinare, una siffatta situazione, la cui regolarità è stata confermata dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), è di natura tale da sollevare interrogativi sotto il profilo del requisito di indipendenza del sistema giudiziario degli Stati membri sancito dal diritto dell’Unione, il che giustifica i quesiti posti alla Corte. Orbene, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel contesto di un procedimento che solleva la questione della conformità al diritto dell’Unione di una normativa o di una prassi nazionale idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici. A tal proposito, va osservato che spetta a ciascuno Stato membro, in forza dell’articolo summenzionato, garantire che il regime disciplinare applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione rispetti il principio di indipendenza dei giudici, prevedendo, in particolare, l’intervento di organi che soddisfino essi stessi le garanzie intrinseche a una tutela giurisdizionale effettiva ( 8 ). 30. Osservo che l’Ispettorato fa valere che, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, i dati relativi ai conti bancari dei magistrati interessati, oggetto del procedimento principale, non sono utilizzati nell’ambito dei suoi poteri di segnalazione ai fini della contestazione della loro responsabilità disciplinare e che esso non dispone del potere di irrogare una sanzione disciplinare, né di quello di avviare un procedimento della medesima natura, osservazione quest’ultima che è stata formulata anche dal governo bulgaro e dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, occorre rammentare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalle decisioni di rinvio. Pertanto, l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata da una parte nel procedimento principale o dal governo di uno Stato membro ( 9 ). 31. È pacifico che le decisioni di rinvio presentano una contraddizione intrinseca per quanto attiene, e unicamente su questo punto, la portata delle attribuzioni dell’Ispettorato nel settore dei procedimenti disciplinari avviati a carico di magistrati. Infatti, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]), pur evocando, nella sua prima questione pregiudiziale, il potere dell’Ispettorato di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici, cita anche l’articolo 54, paragrafo 1, punti 5 e 6, della legge sul sistema giudiziario, secondo cui l’Ispettorato, in caso di infrazione, «avverte» il competente collegio del Consiglio superiore della magistratura (in prosieguo: il «CSM») e «propone» tali sanzioni, e menziona il suo «potere di segnalazione in materia disciplinare» ( 10 ), competenza effettivamente descritta da detto organo e dal governo bulgaro nelle proprie rispettive osservazioni. Si può pertanto ritenere con certezza che l’Ispettorato disponga di una competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati bulgari, vale a dire, quantomeno, quella di proporre l’avvio di un procedimento disciplinare con riferimento ai fatti contestati in occasione dei controlli da esso compiuti, dovendo la Corte, d’altro canto, attenersi al contenuto delle decisioni di rinvio in merito alle possibili conseguenze disciplinari ( 11 ) della verifica dei dati bancari acquisiti a seguito dell’ottenimento della revoca del segreto bancario ( 12 ). 32. Per quanto attiene, in secondo luogo, all’articolo 47 della Carta, va sottolineato che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Orbene, è pacifico che il procedimento principale, da un lato, non ha natura contraddittoria, poiché le persone ai cui dati viene richiesto di avere accesso non vi partecipano e non possono quindi invocare la violazione di un qualche diritto e, dall’altro, non corrisponde all’esercizio di azioni dirette contro tali persone che costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione. In tali circostanze, l’articolo 47 della Carta non è, in quanto tale, applicabile al procedimento principale. Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di detto articolo ( 13 ). 2. Sulla ricevibilità 33. Va osservato che, diversamente da quanto dedotto dall’Ispettorato, i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, in particolare quelli previsti alla lettera c) di detto articolo, sono stati rispettati nel caso di specie. Infatti, le decisioni di rinvio contengono indicazioni sufficienti per consentire alla Corte di comprendere i motivi per i quali il giudice del rinvio chiede un’interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta ai fini della soluzione del procedimento principale. Con la sua prima questione, detto giudice chiede, essenzialmente, se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale di rango costituzionale, come interpretata dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), in forza della quale i membri dell’Ispettorato mantengono le proprie funzioni oltre la durata legale del loro mandato. Il giudice del rinvio mira, in tal modo, ad ottenere chiarimenti in merito a un problema di carattere procedurale che esso è chiamato a dirimere in limine litis , poiché verte sulla regolarità della sua audizione da parte di un organo che agisce al di fuori del quadro giuridico che ne definisce il funzionamento e, quindi, sulla competenza stessa di detto giudice a pronunciarsi sulla domanda presentata da tale organo. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questioni pregiudiziali dirette, in tal modo, a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis , su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici che occorre o meno riconoscere a una decisione giurisdizionale che osti potenzialmente al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice, sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 14 ). 34. Resta nondimeno il fatto che la necessità, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dell’interpretazione pregiudiziale chiesta alla Corte implica che il giudice del rinvio possa trarre le conseguenze di tale interpretazione valutando, alla luce della stessa, la regolarità dell’atto con cui è stato adito e, se del caso, dichiarandone l’irregolarità. Nel caso di specie, benché dalle decisioni di rinvio non risulti che detto giudice potrebbe agire in tal modo in forza di disposizioni di diritto nazionale, il tenore delle osservazioni presentate dal governo bulgaro lascia pensare che potrebbe essere così. Infatti, viene ivi precisato che, nell’ambito del controllo che esso è chiamato a compiere in forza della legge sugli enti creditizi, il tribunale competente deve verificare che la richiesta di revoca del segreto bancario emani effettivamente da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico legittimato a tal fine e, quindi, nel procedimento principale, a stabilire se la domanda provenga dall’ispettore capo o dagli ispettori dell’Ispettorato. Una siffatta precisazione sulla natura delle attribuzioni del giudice competente consente di confermare che quest’ultimo può tener conto dell’eventuale risposta della Corte alla sua prima questione pregiudiziale e che l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione ivi richiesta risponde a una necessità oggettiva legata a una decisione che il giudice del rinvio potrebbe adottare nel procedimento principale ( 15 ). 3. Nel merito a) Osservazioni preliminari 35. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte, il requisito dell’indipendenza dei giudici risultante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che le norme che regolano il regime disciplinare dei giudici presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un siffatto regime quale sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. A tal riguardo, l’emanazione di norme che definiscono, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedono l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscono la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario. Inoltre, poiché la prospettiva dell’avvio di un’indagine disciplinare può, in quanto tale, esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare, è essenziale che l’organo competente a condurre le indagini e ad esercitare l’azione disciplinare, anche proponendo l’avvio di un procedimento siffatto, agisca nell’esercizio delle sue funzioni in modo obiettivo e imparziale e che esso sia, a tal fine, al riparo da qualsiasi influenza esterna ( 16 ). 36. Nel caso di specie, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità al principio di indipendenza dei giudici sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, delle norme e di una prassi nazionale che autorizzano la prosecuzione dell’attività dei membri dell’Ispettorato oltre la durata legale del loro mandato prevista dalla Costituzione bulgara, e ciò in considerazione della portata dei compiti e delle competenze di detto organo. Come emerge dalle domande di pronuncia pregiudiziale, tale giudice si interroga sul rischio, in una situazione siffatta, di un’influenza esterna sulle attività dell’Ispettorato o di un’indebita pressione da parte di quest’ultimo sul potere giudiziario. 37. Così come accade per la proroga dell’esercizio di funzioni giudiziarie oltre l’età ordinaria per il pensionamento ( 17 ), mi sembra che competa unicamente agli Stati membri stabilire se autorizzare o meno una proroga dei mandati scaduti dei membri di un organo costituzionale incaricato di controllare l’attività del potere giudiziario, di valutare l’integrità di magistrati e i loro eventuali conflitti di interessi e, se del caso, di proporre al CSM l’avvio di procedimenti disciplinari a loro carico. Tuttavia, nello scegliere il proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi, segnatamente, al requisito dell’indipendenza dei giudici che risulta dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Essi sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo al valore dello Stato di diritto, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici ( 18 ). 38. Ritengo, a tal proposito, che una proroga della durata dei mandati dei membri di un corpo ispettivo della magistratura imposta da un motivo di interesse generale attinente alla necessaria continuità istituzionale non sia, di per sé, sufficiente a far ravvisare l’esistenza di un pregiudizio al summenzionato principio di indipendenza ( 19 ), tanto più che i dipendenti di un tale organo non sono chiamati a dirimere controversie in quanto giudici, bensì a condurre indagini e ad avviare procedimenti disciplinari, cosicché essi non devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti di indipendenza e di imparzialità applicabili ai giudici ( 20 ). 39. Resta il fatto che la proroga dei mandati scaduti dei membri dell’Ispettorato, in seguito al blocco del processo elettivo di nomina dei loro successori, è intervenuta in un contesto normativo peculiare. Oltre all’assenza di qualsivoglia fondamento giuridico (sia quanto al principio della proroga, che quanto alla sua durata ( 21 )), occorre sottolineare che l’ispettore capo e gli ispettori possono essere rieletti, «ma non per due mandati consecutivi» e che, nell’esercizio delle loro funzioni, essi «sono soggetti solo alla legge». Sembrerebbe, quindi, che sia intervenuta una proroga dei mandati dei membri di un organo costituzionale la cui legittimità, derivante da un’elezione iniziale per mandati di durata determinata, si fonda ormai soltanto su un quadro statutario e sul rispetto del principio di legalità, benché non siano previsti né una continuità sino al venir meno dell’impedimento, né un rinnovo immediato di tali mandati. Inoltre, la questione della legittimità dell’Ispettorato così sollevata, che rimanda alla fiducia della società nell’attività dell’organo di cui trattasi e all’accettazione delle sue decisioni, riveste un’importanza particolare alla luce delle modalità con cui detto organo viene adito, posto che l’Ispettorato può agire d’ufficio, ma anche «su iniziativa dei cittadini» o di autorità pubbliche, «ivi compresi i giudici» ( 22 ). Date le circostanze, la proroga de facto e sine die dei mandati dei membri dell’Ispettorato può, a mio avviso, generare preoccupazioni legittime quanto all’utilizzo di prerogative e di funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di detta attività ( 23 ). 40. Spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi su questo punto, dopo aver proceduto alle valutazioni a tal fine richieste. Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente non già ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, bensì unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo. A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrà valutare i rischi legati a una proroga dei mandati dei membri dell’Ispettorato alla luce del requisito dell’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri tenendo conto della normativa di cui trattasi nel procedimento principale in quanto tale e nel suo contesto giuridico-fattuale nazionale ( 24 ). 41. Per quanto attiene alla normativa di cui trattasi nel procedimento principale ( 25 ) e nella misura in cui il giudice del rinvio interroga la Corte sull’impatto della prosecuzione delle attività dell’Ispettorato al di là della scadenza dei mandati dei suoi membri alla luce del requisito di indipendenza dei giudici, occorre verificare se le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del suddetto organo siano concepite in modo tale da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di tale attività. Infatti, queste norme possono, in generale, incidere direttamente sulla prassi di detto organo e quindi prevenire o, al contrario, favorire l’esercizio di azioni disciplinari aventi lo scopo o l’effetto di esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare o di garantire un controllo politico della loro attività ( 26 ). b) Sulle modalità di nomina e sulle attribuzioni dei membri dell’Ispettorato 42. È pacifico, in primo luogo, che le condizioni di nomina dei membri dell’Ispettorato rispecchiano un collegamento diretto con il potere legislativo, posto che tali membri sono eletti dai parlamentari con una maggioranza dei due terzi. Tale requisito di una maggioranza qualificata ha l’obiettivo di attenuare il rischio di politicizzazione delle nomine e, quindi, dell’Ispettorato, nel senso che una siffatta maggioranza richiede, in linea di principio, un superamento degli interessi di parte e, pertanto, una scelta condivisa di personalità riconosciute a livello professionale. Adottando un approccio più pragmatico si giunge alla conclusione che l’efficacia di detto meccanismo, destinato a garantire la neutralità politica dei titolari di funzioni pubbliche, è relativa poiché dipende dal contesto politico di ciascun paese. 43. A tal proposito, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che il processo di nomina degli ispettori, unitamente alle prerogative di questi ultimi nei confronti del potere giudiziario, è motivo di preoccupazione sia per la [OSCURATO:PERSONA] europea per la democrazia attraverso il diritto (detta «[OSCURATO:PERSONA] di Venezia») che per la [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ). La prima indica così che, nel contesto bulgaro, la maggioranza dei due terzi è ottenuta di frequente grazie alla ripartizione di «quote» nell’ambito di negoziazioni politiche segrete, il che significa che, in fin dei conti, ciascun ispettore può avere determinati obblighi politici nei confronti dell’uno o dell’altro partito ( 28 ). Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa ha evidenziato le difficoltà legate alla procedura di selezione dei candidati, sottolineando, nella sua relazione sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2020, il fatto che l’Ispettorato stesso ha presentato una proposta di modifica della legge sul sistema giudiziario chiedendo che l’ispettore capo e gli ispettori siano proposti da altri organi, quali l’assemblea plenaria del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) o le assemblee generali dei magistrati e delle organizzazioni professionali, invece che dai membri del Parlamento ( 29 ). Nella sua relazione relativa all’anno 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l’assenza di qualsivoglia progresso quanto all’adozione di riforme legislative volte a migliorare il funzionamento dell’Ispettorato e a evitare il rischio di un’influenza politica, segnatamente coinvolgendo gli organi giurisdizionali nella selezione dei suoi membri. 44. Dall’articolo 132a, paragrafo 6, della Costituzione bulgara risulta, in secondo luogo, che la missione dell’Ispettorato, che agisce su segnalazione ma anche d’ufficio, è oggettivamente molto ampia ( 30 ). In un contesto segnato dall’esistenza di numerosi meccanismi di controllo dei giudici bulgari, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia indica che le prerogative dell’Ispettorato sono definite in termini generali e imprecisi e si sovrappongono di frequente a quelle del CSM, con un rischio reale di ingerenza e di spostamento del potere reale dal secondo organo verso il primo. Essa sottolinea che, oltre ai suoi poteri di indagine, l’Ispettorato ha la capacità di filtrare i casi di violazioni disciplinari archiviando le «segnalazioni» che gli vengono formulate con riferimento a un asserito comportamento illecito di un magistrato ( 31 ). c) Sul rischio di influenza esterna 45. Occorre analizzare le garanzie eventualmente previste dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale al fine di assicurare l’impermeabilità dei membri dell’Ispettorato rispetto ad elementi esterni, in particolare rispetto all’influenza diretta o indiretta dei poteri legislativo ed esecutivo, che possano indirizzare le loro decisioni. Come ho illustrato supra , nell’esercizio delle loro funzioni, l’ispettore capo e gli ispettori sono «indipendenti e sono soggetti solo alla legge» in forza dell’articolo 132a della Costituzione bulgara. Si può altresì osservare che l’Ispettorato esamina il progetto di bilancio del potere giudiziario per la parte che lo riguarda e lo sottopone al CSM ( 32 ). Il governo bulgaro e l’Ispettorato sono concordi nel sottolineare che non sussiste alcun meccanismo giuridico che consenta a un qualche potere statale e, segnatamente, al potere legislativo all’origine delle nomine, di influire sulle attività dell’Ispettorato e, più in particolare, su quelle volte al controllo delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici. Conformemente all’articolo 57 della legge sul sistema giudiziario, i controlli, previsti nell’ambito di un programma annuale, sono compiuti da personale determinato mediante sorteggio e, per quanto attiene ai controlli compiuti a seguito di segnalazione, l’ispettore e gli esperti che lo assistono sono anch’essi individuati in modo casuale. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che l’Ispettorato goda, in seno all’organizzazione costituzionale bulgara, di un certo grado di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria tale da prevenire influenze politiche, dirette o indirette, sui suoi membri. 46. Occorre, tuttavia, osservare che, secondo le indicazioni contenute nelle decisioni di rinvio, i membri dell’Ispettorato possono essere fatti oggetto di revoca ( 33 ). In base a quanto indicato nel parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti da 58 a 60], la normativa nazionale prevede che gli ispettori, al pari dei giudici, possono essere revocati prima della conclusione del loro mandato per «grave inadempienza o inadempimento sistematico degli obblighi ufficiali e per azioni che arrecano pregiudizio al prestigio del potere giudiziario». La proposta di revoca può essere presentata da un quinto dei deputati dell’Assemblea nazionale bulgara oppure dall’assemblea plenaria del CSM. Benché tale disciplina possa essere intesa nel senso che conferisce la decisione finale all’Assemblea nazionale bulgara, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ritiene che una siffatta decisione dovrebbe rientrare nelle prerogative di detto Consiglio ( 34 ). d) Sul rischio di abuso di potere 47. Occorre tener conto delle garanzie eventualmente previste dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale al fine di prevenire il verificarsi o il protrarsi di un abuso di potere da parte dei membri dell’Ispettorato ( 35 ). A tal proposito, l’accertamento preliminare di una certa autonomia istituzionale dell’Ispettorato, per quanto positiva sotto il profilo della tutela da influenze dirette o indirette, rende necessaria l’esistenza di una disciplina delle attività di detto organo, tenuto conto della sua natura, della portata dei suoi incarichi e delle sue prerogative. 48. Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, l’Ispettorato è soggetto a un obbligo di trasparenza ( 36 ) e che, per quanto concerne più in particolare l’attività di controllo del patrimonio dei giudici, risulta, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che numerose disposizioni ne disciplinano l’esercizio. La normativa nazionale impone all’Ispettorato di pubblicare, sul suo sito Internet, la dichiarazione di tutti i magistrati e un elenco delle persone che non hanno presentato la loro dichiarazione nei termini impartiti, fermo restando che detto elenco deve essere rimosso dal sito al termine dell’anno civile cui si riferisce ( 37 ). Per quanto attiene ai controlli vertenti sull’integrità e sull’eventuale sussistenza di conflitti di interesse, la procedura di verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici è conclusa nel termine di sei mesi. L’Ispettorato dispone in effetti del potere di chiedere al giudice competente la revoca del segreto bancario al fine di ottenere informazioni sui beni e sui movimenti dei conti bancari dei magistrati, ma ciò avviene laddove questi ultimi abbiano negato l’accesso a tali dati ed è sempre la legge a prevedere espressamente che la verifica sia effettuata confrontando i fatti dichiarati con le informazioni ottenute ( 38 ). 49. Ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ha, da un lato, deplorato la carenza di precisione della normativa relativa allo svolgimento dei controlli e alle prerogative dell’Ispettorato che comporta, come si è osservato, una sovrapposizione di competenze con il CSM e, dall’altro, ha raccomandato che i poteri di indagine degli ispettori non siano illimitati, ma soggetti al controllo di un’autorità indipendente come, ad esempio, il CSM ( 39 ). Essa ha evidenziato, nello specifico, il ruolo importante svolto dall’ispettore capo che adotta una decisione volta a stabilire la procedura di ispezione e fornisce linee guida organizzative e metodologiche globali per il funzionamento dell’Ispettorato, vale a dire un potere di adozione di regole a carattere generale che la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia raccomanda di conferire a un’altra entità. È stato sottolineato che l’ispettore capo ha il diritto di ordinare ispezioni straordinarie, giustificate sulla base dei reclami proposti da singoli avverso determinati giudici e che si vanno ad aggiungere a quelle programmate a cadenza annuale, e di definirne l’oggetto e le tempistiche. Inoltre, l’ispettore capo può «esercitare un controllo sull’attività degli ispettori» in casi specifichi e sembra, aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare, che egli rappresenti un’istanza d’appello rispetto agli ispettori con il potere di riformare o di modificare le «relazioni di ispezione» a seguito delle obiezioni sollevate dinanzi a lui dal giudice assoggettato a controllo ( 40 ). 50. Ricordo, a tal proposito, che la concentrazione di poteri importanti nelle mani del responsabile di un organo competente a condurre le indagini e a partecipare all’esercizio dell’azione disciplinare, dal momento che offre in pratica a quest’ultimo un’ampia discrezionalità nell’avviare o meno, archiviando le segnalazioni, azioni disciplinari nei confronti dei giudici, può facilitare l’utilizzo, da parte di tale responsabile, del regime disciplinare dei giudici per influenzare la loro attività. Pertanto, una normativa che conceda al responsabile di tale organo poteri come quelli conferiti all’ispettore capo dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe far sorgere un legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di detto organo come strumento di pressione sull’attività giudiziaria o di controllo politico di tale attività ( 41 ). 51. La questione della disciplina delle attività dell’Ispettorato impone di verificare l’esistenza di eventuali garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva a favore dei magistrati interessati. Nel caso di specie si deve constatare che il procedimento di revoca del segreto bancario di cui trattasi nel procedimento principale non presenta un carattere contraddittorio, che il controllo operato dal tribunale competente è, a dir poco, limitato e che la sua decisione non può essere oggetto di impugnazione ( 42 ). Tuttavia, si può osservare che le decisioni di rinvio richiamano l’articolo 175h della legge sul sistema giudiziario, il quale prevede la possibilità per gli interessati di fornire spiegazioni scritte ed elementi di prova in occasione della verifica, da parte dell’Ispettorato, dei fatti dichiarati, a seguito della comunicazione dei dati relativi ai saldi e ai movimenti di capitali sui conti bancari di dette persone. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia osserva che i risultati di un’ispezione sono formulati per iscritto e sottoposti al giudice interessato che può presentare obiezioni all’ispettore capo il quale deve fornire una risposta motivata ( 43 ). e) Sulla prassi dell’Ispettorato 52. Il giudice del rinvio può altresì tenere legittimamente conto del modo in cui detto organo deve adempiere il proprio compito costituzionale e in cui esso esercita le sue diverse competenze, in particolare se lo faccia, a seguito della scadenza dei mandati dei suoi membri, in una maniera che possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo ( 44 ). 53. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che l’unico episodio menzionato dal giudice del rinvio con riferimento alle attività dell’Ispettorato concerne la pubblicazione irregolare, nel 2019, sul suo sito Internet, dei dati personali di numerosi magistrati, cui è seguita l’irrogazione di un’ammenda a carico di detto organo. Oltre al fatto che tale vicenda è anteriore alla proroga dei mandati di cui trattasi, essa non può essere considerata un esempio di un’influenza esterna, diretta o indiretta, da parte dei poteri esecutivo o legislativo né come indizio del verificarsi o del protrarsi di un abuso di potere da parte dei membri dell’Ispettorato avente per oggetto o per effetto di esercitare una pressione sui soggetti incaricati di giudicare o di assicurare un controllo politico della loro attività. Infatti, in base alle indicazioni del giudice del rinvio, la pubblicazione incriminata trae origine da un errore individuale di un agente dell’Ispettorato, che non è né l’ispettore capo, né un ispettore, fermo restando che l’interessato, che aveva omesso di effettuare l’anonimizzazione preventiva dei dati, è stato per tale ragione licenziato. f) Sulla durata della proroga dei mandati 54. Tra gli elementi pertinenti del contesto giuridico-fattuale nazionale di cui il giudice del rinvio deve tener conto figura la durata della proroga dei mandati, che, nel caso di specie, superava, allorquando detto giudice è stato adito, i tre anni. A tal riguardo, in risposta all’affermazione del giudice del rinvio secondo cui l’Ispettorato continua ad esercitare le sue funzioni in maniera «indefinita», il governo bulgaro e l’Ispettorato hanno ricordato che, nella sua sentenza del 2022, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ha chiaramente indicato che la durata dell’esercizio delle sue funzioni dipende dalla sopravvenienza di un evento futuro certo, vale a dire «sino all’elezione dell’ispettore capo o degli ispettori da parte dell’Assemblea nazionale». 55. È pacifico che i membri dell’Ispettorato continuano ad esercitare le loro funzioni dopo la scadenza del loro mandato a causa dell’incapacità dell’Assemblea nazionale di eleggere, nel 2020, i loro successori. Orbene, il fascicolo presentato alla Corte non contiene alcun elemento che consente di ritenere che, in un futuro più o meno prossimo, sarà posto rimedio a detta situazione. Oltre alla mancanza di un qualsiasi meccanismo giuridico volto ad evitare una situazione di stallo, consistente nell’abbassamento della maggioranza qualificata richiesta o in un trasferimento della competenza di nomina a un ente neutrale, è sintomatico osservare che non meno di altre cinque autorità indipendenti di controllo operano anch’esse sulla base di un mandato scaduto ( 45 ). Sembra così, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, che la durata dell’esercizio delle funzioni degli ispettori, successiva alla scadenza del loro mandato, dipenda dalla sopravvenienza di un evento futuro privo di data certa, il che consente di qualificare come indeterminata la durata della proroga di detti mandati. Orbene, se la sospensione per una durata della stessa natura delle attività dell’Ispettorato a seguito del blocco del processo di nomina è, indubbiamente, preoccupante, lo è altrettanto una proroga indefinita dei mandati dei suoi membri. 56. Mi sembra, infatti, che le legittime preoccupazioni segnalate in precedenza con riferimento alla selezione dei candidati alle posizioni di ispettore, alle modalità di nomina degli interessati, alla loro possibile revoca da parte di un quinto dei parlamentari, alla sovrapposizione delle competenze dell’Ispettorato e del CSM in ragione della mancanza di precisione della normativa applicabile e alla portata delle prerogative dell’Ispettore capo, siano aggravate dal fatto che i membri dell’Ispettorato proseguono la loro attività sulla base di mandati scaduti dal gennaio o dal febbraio 2020 ( 46 ). Indipendentemente dall’assenza, nel fascicolo sottoposto alla Corte, di un esempio concreto di un controllo o di una proposta di procedimento disciplinare tale da lasciar temere un’influenza esterna o un abuso di potere da parte dell’Ispettorato, il mantenimento in funzione di un siffatto organo, senza un limite temporale preciso e certo, non fa che accrescere il rischio del verificarsi di un simile evento ( 47 ). 57. Al di là delle incertezze concernenti l’evoluzione della situazione individuale dei membri dell’Ispettorato, una proroga a priori indefinita dei mandati degli interessati, senza l’indicazione di misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo di detto organo, finisce per privare di ogni significato il dispositivo costituzionale che disciplina tale organo e, alla luce della composizione e del funzionamento dell’Ispettorato, per suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità di quest’ultimo rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette del potere legislativo, ma anche quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e può, pertanto, portare a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detto organo tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica ( 48 ). In una tale situazione, non si può ritenere che l’Ispettorato possa agire, in ogni circostanza, al di sopra di qualsivoglia sospetto di parzialità ( 49 ). 58. La proroga dei mandati dei membri di un organo come l’Ispettorato dovrebbe, a mio avviso, essere ammessa unicamente a titolo eccezionale e transitorio, il che richiede che si giunga, il più rapidamente possibile, a un ritorno alla normalità, ed essa difficilmente si concilia, quindi, con un’applicazione restrittiva del principio di continuità, la quale non può portare, salvo violare il principio di proporzionalità, ad ammettere una proroga all’infinito di un mandato scaduto e, nel caso di specie, non immediatamente rinnovabile. Una comprovata proroga di più di tre anni dei mandati dei membri dell’Ispettorato, senza alcuna prospettiva ragionevole di sblocco a breve del processo di nomina, non riveste un carattere eccezionale e transitorio. Aggiungo, infine, che lo status quo funzionale non è assolutamente idoneo a responsabilizzare l’autorità politica inadempiente desiderosa, se del caso, di mantenere operative personalità con affinità politiche compatibili e di evitare un rinnovo dell’Ispettorato con modalità di selezione dei candidati più aperte. 59. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che autorizza i membri di un organo, eletti dal Parlamento per mandati di durata predeterminata non consecutivamente rinnovabili, e autorizzati a controllare le attività e l’integrità dei giudici e dei pubblici ministeri e a proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di questi ultimi, a continuare ad esercitare de facto le loro funzioni oltre la scadenza del loro mandato per un periodo indeterminato, senza indicare misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo dei membri di detto organo, quando tale normativa non è concepita in modo da non dare adito, in capo ai singoli, ad alcun legittimo dubbio quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici o dei pubblici ministeri o di controllo politico di tale attività. B. Sulla terza questione pregiudiziale 60. La terza questione pregiudiziale invita la Corte a stabilire se un organo giurisdizionale che autorizza un’autorità statale ad accedere ai dati personali relativi ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari, determini i mezzi o le finalità del trattamento e possa pertanto essere qualificato come «titolare del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD. 61. Per rispondere a tale questione è necessario individuare i contorni e il luogo dell’operazione di «trattamento» dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale ( 50 ). 62. A tale titolo, occorre sottolineare che la nozione di «trattamento» comprende qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come, in particolare, la «raccolta», «la consultazione», «l’uso», «la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione». Inoltre, un trattamento di dati personali può essere costituito da una o più operazioni, ciascuna delle quali riguarda una delle diverse fasi nelle quali si può articolare un trattamento di dati personali ( 51 ). 63. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che l’autorità giudiziaria autorizza la comunicazione all’Ispettorato, da parte di una banca, di informazioni relative ai conti e ai depositi dei magistrati e dei loro familiari. Tali informazioni, che erano conservate dalla banca, vengono poi raccolte, consultate e utilizzate dall’Ispettorato ai fini dell’individuazione di un eventuale conflitto di interessi. Ne consegue che la messa a disposizione di informazioni coperte dal segreto bancario autorizzata dall’autorità giudiziaria si traduce in un’operazione di trattamento, che si inserisce in un processo composto di più passaggi che coinvolgono, in successione, la banca, l’autorità giudiziaria e l’Ispettorato. 64. Ciò premesso, occorre stabilire se l’autorità giudiziaria che autorizza detta divulgazione possa essere qualificata come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD. 65. Su questo punto, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dal RGPD, quale risulta dal suo articolo 1 nonché dai suoi considerando 1 e 10, consiste, segnatamente, nel garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 16, paragrafo 1, TFUE. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha adottato una definizione ampia ( 52 ) della nozione di «titolare del trattamento» il cui obiettivo è quello di assicurare una tutela efficace e completa degli interessati ( 53 ). 66. La nozione di «titolare del trattamento» è intrinsecamente legata al controllo che una persona o un ente esercitano sul trattamento dei dati personali ( 54 ). Più precisamente, l’articolo 4, punto 7, del RGPD definisce il «titolare del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento ( 55 ). Detto articolo precisa anche che, quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati segnatamente dal diritto degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti da tale diritto. 67. Dalla formulazione di detto articolo risulta quindi che l’identificazione del titolare del trattamento si fonda su due metodi. Occorre, infatti, verificare se una persona giuridica o un’entità determini, da sola o congiuntamente, le finalità e i mezzi del trattamento di cui trattasi o se essi siano determinati dal diritto nazionale. 68. Secondo la giurisprudenza più recente, quando la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento è così effettuata dal diritto nazionale, occorre verificare se tale diritto designi il titolare del trattamento o se preveda i criteri specifici applicabili alla sua designazione. La designazione del titolare del trattamento da parte del diritto nazionale può essere non solo esplicita, ma anche implicita. In quest’ultimo caso, è tuttavia richiesto che tale determinazione derivi in maniera sufficientemente certa dal ruolo, dalla funzione e dalle attribuzioni devoluti alla persona o all’entità interessata ( 56 ). 69. Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale si evince che, in forza dell’articolo 132a, paragrafo 6, della Costituzione bulgara, l’Ispettorato è incaricato, in particolare, di effettuare controlli sull’integrità e sui conflitti di interessi dei magistrati. A tal fine, esso verifica, conformemente alla legge sul sistema giudiziario ( 57 ), le dichiarazioni patrimoniali e degli interessi che i magistrati sono tenuti a inviargli. L’Ispettorato pubblica dette dichiarazioni sul proprio sito Internet e le conserva in un registro pubblico elettronico ( 58 ). Dall’articolo 20 della legge sulla protezione dei dati personali risulta, inoltre, che i membri dell’Ispettorato sono tenuti ad astenersi dal divulgare le informazioni coperte da segreti protetti dalla legge di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 70. Al fine di adempiere al compito ad esso affidato, l’Ispettorato può ottenere la comunicazione da parte di una banca delle informazioni relative ai conti e ai depositi dei magistrati e dei loro familiari. La procedura seguita dinanzi al giudice del rinvio si inserisce in tale contesto. Infatti, se gli interessati non hanno acconsentito a detta comunicazione, l’Ispettorato può, in applicazione dell’articolo 175e, paragrafo 6, della legge sul sistema giudiziario e dell’articolo 62, paragrafo 6, della legge sugli enti creditizi, chiedere al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di ordinare la divulgazione da parte dalla banca dei dati coperti dal segreto bancario. 71. In base all’articolo 62, paragrafo 7, di quest’ultima legge, tale giudice si pronuncia entro e non oltre le 24 ore successive al ricevimento di detta domanda, precisando il periodo cui si riferiscono le informazioni coperte dal segreto bancario. Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio ( 59 ) nonché dalle osservazioni depositate dal governo bulgaro ( 60 ) emerge che il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) si limita a controllare, da un lato, se la domanda provenga da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico di cui all’articolo 62, paragrafo 6, della legge sugli enti creditizi e, dall’altro, se le persone i cui conti sono oggetto di una richiesta di revoca del segreto bancario siano soggette all’obbligo di dichiarazione ai sensi della legge sul sistema giudiziario. 72. Da tale esposizione risulta che, nell’ambito della procedura istituita dal diritto bulgaro, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) esercita, come sottolinea il giudice del rinvio, unicamente un controllo formale sulle domande di divulgazione delle informazioni coperte dal segreto bancario ad esso presentate dall’Ispettorato. 73. A tal proposito, osservo che detto Tribunale, adito su iniziativa dell’Ispettorato, deve pronunciarsi su tali richieste entro un termine particolarmente breve senza poter valutare né la pertinenza di detta divulgazione rispetto all’obiettivo dell’individuazione di conflitti di interessi, né le modalità con cui i dati di cui trattasi sono messi a disposizione e l’uso che l’Ispettorato ne potrà poi fare. Inoltre, dette informazioni sono comunicate direttamente dalla banca all’Ispettorato, che ne deve garantire la riservatezza. Tale autorità esamina i conti dei magistrati e dei loro familiari per verificare la consistenza del loro patrimonio e controllare, conformemente al compito ad essa affidato dalla Costituzione bulgara, l’integrità dei magistrati, nonché verificare l’eventuale esistenza di conflitti di interesse. 74. Deduco da tali elementi che il giudice non dispone del potere di stabilire le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali coperti dal segreto bancario. 75. È invece evidente che il diritto bulgaro ha determinato, quantomeno in maniera implicita, le finalità e i mezzi del trattamento di tali dati e ha nominato l’Ispettorato quale titolare di detto trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD. 76. Allo stesso tempo, da detta determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento emerge che, tenuto conto del ruolo, della missione e delle attribuzioni ad esso devolute dal diritto nazionale, il giudice che autorizza la comunicazione di tali informazioni all’Ispettorato non è stato designato dal legislatore bulgaro per esercitare una siffatta responsabilità. Mi sembra, del resto, che il solo fatto che la comunicazione di dette informazioni sia subordinata all’autorizzazione accordata da un giudice non è sufficiente per conferire a tale giudice la qualifica di «titolare del trattamento» di tali dati. Infatti, dagli elementi che precedono si evince che tale autorizzazione ha per oggetto soltanto di consentire all’Ispettorato di trattare i dati personali comunicatigli dalla banca, conformemente alle finalità e ai mezzi determinati dal diritto bulgaro. 77. Alla luce di tutti i suddetti elementi, il giudice che consente a un’autorità pubblica di accedere ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari alla sola condizione di verificare preliminarmente se detta domanda sia presentata da una siffatta autorità e riguardi persone soggette a un obbligo di dichiarazione del proprio patrimonio, non può, a mio avviso, alla luce del ruolo, delle funzioni e delle attribuzioni ad esso assegnati dal diritto nazionale, essere qualificato come titolare del trattamento di tali dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD. C. Sulla sesta questione pregiudiziale 78. La sesta questione pregiudiziale è sollevata indipendentemente dalla risposta che la Corte darà alla terza e alla quarta questione. Il giudice del rinvio desidera, in sostanza, sapere se l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, imponga all’autorità giudiziaria, che si pronuncia sulla domanda di divulgazione di dati personali presentata da un’autorità statale, di verificare d’ufficio la tutela delle persone i cui dati sono oggetto di tale richiesta, esigendo da detta autorità che essa fornisca informazioni sulle misure di sicurezza adottate in forza dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del RGPD e sulla loro effettiva attuazione, quando è pacifico che la suddetta autorità si è resa responsabile, in passato, di una violazione della sicurezza di dati personali. 79. A tal proposito, il giudice del rinvio osserva che la procedura seguita dinanzi ad esso non ha carattere contraddittorio in quanto le persone interessate dalla domanda di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei rispettivi familiari non sono parte del procedimento ( 61 ). Esso ritiene che se, come vuole la legge bulgara, dovesse limitarsi a un esame puramente formale di dette richieste, le persone interessate sarebbero private del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dalle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. 80. Ne consegue che, per rispondere a detta questione pregiudiziale, occorre stabilire se tali disposizioni prevedano, in capo al giudice che si pronuncia nell’ambito di un siffatto procedimento, un obbligo di controllare d’ufficio l’adeguatezza delle misure destinate a prevenire ogni successiva violazione della sicurezza dei dati personali di cui è chiesta la divulgazione. 81. A mio avviso, alla luce dell’oggetto delle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, la risposta a detta questione può essere soltanto negativa. 82. A tal proposito, ritengo che la problematica relativa alla sicurezza delle informazioni coperte dal segreto bancario sollevata dal giudice del rinvio debba essere affrontata alla luce degli obblighi che gravano sul titolare del trattamento, di cui occorre ricordare i tratti essenziali. 83. In primo luogo, il titolare del trattamento è tenuto a prevenire ogni violazione della sicurezza dei dati personali. Più precisamente, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del RGPD, esso è competente per il rispetto dei principi relativi al trattamento di detti dati enunciati nel paragrafo 1 dell’articolo succitato e deve essere in grado di dimostrare che tali principi sono rispettati. In particolare, il titolare del trattamento deve, conformemente al principio di integrità e di riservatezza dei dati personali enunciato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di cui trattasi, provvedere affinché tali dati siano trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza mediante misure tecniche o organizzative adeguate. In base all’articolo 32, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio rappresentato dal trattamento. 84. In secondo luogo, il titolare del trattamento è tenuto a reagire a ogni violazione della sicurezza dei dati personali. A tale titolo, l’articolo 33, paragrafo 1, del RGPD impone a detto titolare di notificare la violazione di cui trattasi all’autorità di controllo competente descrivendo, conformemente al suo paragrafo 3, lettera d), le misure di cui propone l’adozione per porvi rimedio e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 85. È nel contesto di tali disposizioni che occorre esaminare l’oggetto del ricorso giurisdizionale previsto all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD. Su tale punto, va ricordato che, nel capo VIII di detto regolamento, intitolato «Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni», il legislatore dell’Unione ha introdotto, a favore delle persone interessate da un trattamento dei dati personali, diversi mezzi di ricorso dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie, fermo restando che ciascuno di tali mezzi di ricorso deve poter essere esercitato fatto salvo ogni altro ( 62 ). 86. Anzitutto, l’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD prevede che l’interessato che ritenga che il trattamento violi detto regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. 87. Infine, l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, dal titolo «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», garantisce a ogni interessato il diritto di proporre un ricorso qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma di detto regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale articolo non dispensa l’interessato dall’obbligo, su di esso gravante in forza dell’articolo 82, paragrafo 1, di detto regolamento, di provare di aver effettivamente subito un danno materiale o immateriale ( 63 ). 88. A mio avviso, dalla formulazione di questi due ultimi articoli risulta, inequivocabilmente, che il ricorso proposto nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento è volto a sanare il danno cagionato dalla precedente violazione dei diritti conferiti dal RGPD. Per contro, nulla nella lettera di detti articoli indica che un giudice avrebbe l’obbligo di verificare preventivamente l’intervenuta adozione da parte del titolare del trattamento dei dati personali di misure idonee a evitare ogni successiva violazione di detti diritti. 89. Ciò detto, occorre stabilire l’impatto delle disposizioni dell’articolo 47 della Carta sull’interpretazione dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD. 90. Come emerge dal considerando 141 di detto regolamento ( 64 ), le disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo mirano a dare attuazione al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta. In altre parole, il legislatore dell’Unione ha già ricompreso detto diritto nell’elaborazione delle disposizioni che disciplinano il ricorso che l’interessato può proporre nei confronti del titolare del trattamento. 91. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza della Corte, le caratteristiche dei ricorsi previsti all’articolo 77, paragrafo 1, all’articolo 78, paragrafo 1, e all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD devono essere determinate in conformità del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Da questo punto di vista, compete agli Stati membri garantire, nell’ambito della loro autonomia procedurale, che le modalità di esperimento di detti ricorsi offrano agli interessati la possibilità concreta di assicurare la protezione dei diritti loro conferiti da detto regolamento ( 65 ). 92. È alla luce dell’insieme di questi elementi che occorre analizzare il ruolo assegnato al giudice del rinvio dal legislatore bulgaro. 93. È vero che, secondo la scelta operata dal legislatore bulgaro, il giudice esercita, nell’ambito di un procedimento non contraddittorio, solo un controllo puramente formale delle richieste di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari ad esso presentate dall’Ispettorato. Ciò detto, e malgrado le sue attribuzioni limitate, dall’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD non risulta in alcun modo che detto giudice debba, prima di pronunciarsi su dette domande, disporre del potere di controllare d’ufficio l’adeguatezza delle misure adottate per prevenire ogni successiva violazione della sicurezza di detti dati personali. 94. Per le ragioni illustrate in precedenza ritengo, infatti, che il diritto nazionale abbia designato l’Ispettorato quale titolare del trattamento delle informazioni coperte dal segreto bancario la cui divulgazione è ordinata dall’autorità giudiziaria. Ne consegue che, in tale veste, l’Ispettorato è tenuto ad adottare tutte le misure previste dal RGPD idonee a garantire la sicurezza delle informazioni da esso raccolte. 95. In quest’ottica, al fine di conformarsi al sistema attuato dal RGPD, è sufficiente che, in linea con l’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento, gli interessati da tale divulgazione possano, ove i diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi siano violati, proporre nei confronti dell’Ispettorato un ricorso giurisdizionale con modalità procedurali che garantiscano il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta ( 66 ). 96. Alla luce delle considerazioni esposte sopra, propongo alla Corte di rispondere che, fatto salvo quanto precede, l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non impone che l’autorità giudiziaria chiamata, a norma del diritto nazionale, a pronunciarsi, al termine di un procedimento non contraddittorio, su una richiesta di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari, verifichi d’ufficio che il titolare del trattamento abbia adottato misure adeguate a prevenire ogni ulteriore violazione della sicurezza di tali dati personali. VI. Conclusione 97. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima, terza e sesta questione sollevata dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel seguente modo: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che autorizza i membri di un organo, eletti dal Parlamento per mandati di durata predeterminata non consecutivamente rinnovabili, e autorizzati a controllare le attività e l’integrità dei giudici e dei pubblici ministeri e a proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di questi ultimi, a continuare ad esercitare de facto le loro funzioni oltre la scadenza del loro mandato per un periodo indeterminato, senza indicare misure idonee a porre rimedio in tempi brevi al blocco del processo di rinnovo dei membri di detto organo, quando tale normativa non è concepita in modo tale da non dare adito, in capo ai singoli, ad alcun legittimo dubbio quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici o dei pubblici ministeri o di controllo politico di tale attività. 2) L’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il giudice che consente a un’autorità pubblica di accedere ai saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari alla sola condizione di verificare preliminarmente se tale domanda sia stata presentata da una siffatta autorità e riguardi persone soggette a un obbligo di dichiarazione del proprio patrimonio, non può, alla luce del ruolo, delle funzioni e delle attribuzioni ad esso assegnati dal diritto nazionale, essere qualificato come titolare del trattamento di tali dati personali. 3) L’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria chiamata, a norma del diritto nazionale, a pronunciarsi al termine di un procedimento non contraddittorio su una richiesta di divulgazione dei saldi dei conti bancari dei magistrati e dei loro familiari non è tenuta a verificare d’ufficio che il titolare del trattamento abbia adottato misure adeguate a prevenire ogni ulteriore violazione della sicurezza di tali dati personali. Il diritto nazionale deve, tuttavia, prevedere che le modalità procedurali del ricorso giurisdizionale, che, in forza di detto articolo 79, paragrafo 1, le persone interessate da tale divulgazione possono proporre nei confronti del titolare del trattamento, garantiscano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ; in prosieguo: il «RGPD»). ( 3 ) Sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) ( C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punto 59 ). ( 4 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑257/20 , EU:C:2022:125 , punto 123 ). ( 5 ) Ordinanza del 18 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑200/22 , EU:C:2023:337 , punto 27 ). ( 6 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punti 32 e 33 ). ( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punti da 34 a 36 ). Osservo che, in numerose sentenze recenti che sollevano la questione della competenza della Corte a rispondere a una questione vertente sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenze del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punto 57 ), dell’11 aprile 2024, Sapira e a. ( C‑114/23, C‑115/23, C‑132/23 e C‑160/23 , EU:C:2024:290 , punto 26 ), e del 18 aprile 2024, OT e a. (Scioglimento di un Tribunale) ( C‑634/22 , EU:C:2024:340 , punto 24 )], si è giunti a una conclusione in senso affermativo sulla base soltanto di quest’ultima considerazione relativa all’organizzazione della giustizia, senza che venga fatto riferimento all’ambito di applicazione di detta disposizione e alla condizione che l’organo nazionale interessato sia idoneo a pronunciarsi, in qualità di organo giurisdizionale, su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto [sentenza del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 51 )]. ( 8 ) V., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 39 ), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti 80 e 164 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] da Cunha ( C‑627/18 , EU:C:2020:321 , punto 38 ), e dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 31 ). ( 10 ) V. punti 20 e 48 della decisione di rinvio nella causa C‑332/23. ( 11 ) Nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], datata 5 luglio 2023, viene indicato che, sui dodici controlli di integrità effettuati dall’Ispettorato nel 2022, tre hanno dato luogo a un «procedimento disciplinare». ( 12 ) In ogni caso e secondo le indicazioni dell’Ispettorato stesso, la verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei giudici ricade nella politica di lotta alla corruzione, posto che la raccolta dei dati bancari mira a realizzare un controllo di conformità tra i beni dichiarati dai magistrati e gli elementi iscritti, dichiarati e certificati nei registri pubblici. In base all’articolo 3 dello [OSCURATO:PERSONA] za protivodeystvie na koruptsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (legge sulla lotta alla corruzione e sulla confisca dei beni acquisiti illegalmente) (DV n. 7 del 19 gennaio 2018, modificato da ultimo, DV n. 104 del 30 dicembre 2022), tale lotta è compiuta, segnatamente, attraverso la dichiarazione di beni e interessi, il controllo di detta dichiarazione, l’accertamento di un conflitto di interessi e l’imposizione di «sanzioni», nonché attraverso la pubblicazione dei nomi delle persone che non hanno depositato dichiarazioni o le cui dichiarazioni sono state ritenute non conformi, oltre ai nomi delle persone rispetto alle quali è stato riconosciuto un conflitto di interessi. Anche ammettendo che le violazioni eventualmente contestate in relazione alla dichiarazione di interessi non possano integrare illeciti disciplinari a carico dei magistrati interessati, come asserito dall’Ispettorato, l’applicazione di siffatte norme può avere conseguenze considerevoli sia sullo sviluppo della carriera dei giudici, che sulle loro condizioni di vita, il che giustifica l’applicazione, mutatis mutandis , dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE da cui deriva il requisito dell’indipendenza dei giudici [v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punti da 95 a 97 )]. ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) ( C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti da 34 a 37 ). ( 14 ) Sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità e sospensione di un giudice) ( C‑615/20 e C‑671/20 , EU:C:2023:562 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punti da 69 a 72 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 48 e 49 ). ( 17 ) Sentenza del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 110 ). ( 18 ) Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punto 74 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 203 ). Va sottolineato che i procedimenti principali si discostano da quello che ha dato luogo a detta sentenza, vertente su una semplice supplenza individuale espressamente prevista dalla normativa applicabile, anche per quanto attiene al suo limite temporale, senza alcuna indicazione né interrogazione da parte del giudice del rinvio in merito alla rilevanza della durata della proroga del mandato di cui trattasi alla luce del requisito dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici e dei pubblici ministeri. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 55 ). ( 21 ) A titolo esemplificativo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «[s]alvo i casi in cui si applica l’articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni». ( 22 ) Articolo 132a della Costituzione bulgara. ( 23 ) V., per analogia, sentenze del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 78 ), e dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 57 ). ( 24 ) V., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 58 e 59 ). ( 25 ) Va sottolineato che sia il governo bulgaro che l’Ispettorato hanno chiaramente indicato che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è rimasta invariata dalla scadenza dei mandati dei membri di quest’ultimo. ( 26 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 50 e 51 ). ( 27 ) Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia in più occasioni alle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] e a diversi pareri della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. ( 28 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punto 58]. Quest’ultima precisa, inoltre, che il meccanismo della maggioranza qualificata è del tutto inefficace quando il partito al governo possiede già il numero di voti necessario per raggiungere, da solo, tale maggioranza. ( 29 ) Nel suo parere [CDL-AD (2017) 018, punto 59], la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia raccomanda di attribuire alle sezioni del CSM il potere di proporre un certo numero di candidati per la nomina da parte del Parlamento al fine di accrescere la neutralità politica degli ispettori. ( 30 ) Come sintetizza la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia nel suo parere [CDL-AD (2017) 018, punto 55], detto organo è competente ad esaminare praticamente tutti gli aspetti delle attività degli organi giurisdizionali, delle procure, dei giudici e dei pubblici ministeri, vale a dire l’organizzazione interna e le modalità di lavoro, la coerenza della giurisprudenza, la situazione finanziaria dei magistrati, il loro patrimonio, il loro comportamento nella sfera privata. ( 31 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti 54, da 61 a 66]. Viene ivi precisato che le valutazioni compiute dal CSM e i controlli dell’Ispettorato vertono praticamente sui medesimi elementi e non rientrano in una procedura sequenziale unica. Sussiste una sovrapposizione tra ispezioni, valutazioni e procedimenti disciplinari, situazione questa che giustifica una revisione della legge per assicurare che i poteri dell’Ispettorato non interferiscano con il mandato costituzionale del CSM. ( 32 ) Articolo 54 della legge sul sistema giudiziario. ( 33 ) Articolo 132a, paragrafo 10, della Costituzione bulgara. ( 34 ) Nella sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) ( C‑658/18 , EU:C:2020:572 , punti 48 e 49 ), la Corte ha dichiarato che il principio di inamovibilità, del quale va sottolineata l’importanza capitale, esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il collocamento a riposo o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa ha altresì ritenuto che la garanzia di inamovibilità esiga così che i casi di rimozione dei membri di un organo giurisdizionale siano determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva. Pur non potendo ricorrere al principio di inamovibilità, detto ragionamento potrebbe tuttavia imporsi rispetto ai membri di un organo costituzionale la cui attività è legata all’esercizio e all’integrità del potere giudiziario. ( 35 ) V., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punto 60 ). ( 36 ) Detto organo deve presentare ogni anno una relazione sull’attività che sottopone al plenum del CSM e deve fornire informazioni pubbliche sulle sue attività, pubblicando, in particolare, la sua relazione sull’attività annuale sul proprio sito Internet (articolo 132a, paragrafi 8 e 9, della Costituzione bulgara e articolo 54, paragrafi 12 e 14, della legge sul sistema giudiziario). ( 37 ) Articolo 175c della legge sul sistema giudiziario. ( 38 ) Articolo 175e, paragrafo 6, e articolo 175f, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario. In base alle indicazioni fornite dall’Ispettorato, le informazioni così ottenute non sono oggetto di una pubblicazione e i membri dell’Ispettorato sono, inoltre, soggetti a un obbligo di riservatezza in forza dell’articolo 20 della legge sulla protezione dei dati personali. ( 39 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti da 61 a 72]. ( 40 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punti 69, 70 e 73]. ( 41 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară ( C‑817/21 , EU:C:2023:391 , punti 56 e 57 ). ( 42 ) Articolo 62, paragrafo 7, della legge sugli enti creditizi. ( 43 ) Parere della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia [CDL-AD (2017) 018, punto 73]. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 144 ). ( 45 ) V. relazioni della [OSCURATO:PERSONA] sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] relative agli anni 2022 e 2023. È interessante sottolineare che una situazione simile si era prodotta con riferimento al precedente ispettore capo il cui mandato è stato oggetto di una proroga di fatto di due anni, nonché ricordare che le modifiche legislative o costituzionali relative alla variazione della composizione dell’Ispettorato sono rimaste allo stato di semplice riflessione. ( 46 ) È quello che osserva, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] nella relazione sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno 2022, collegando tale sua constatazione con quella relativa alle crescenti preoccupazioni in merito al funzionamento e alla composizione del CSM, anche nel quadro dei procedimenti disciplinari. ( 47 ) Nella sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria ( C‑288/12 , EU:C:2014:237 , punti 52 e 53 ), vertente su una normativa nazionale che aveva posto fine anticipatamente al mandato del responsabile di un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati, la Corte ha dichiarato che l’indipendenza funzionale da sola non è sufficiente a preservare le autorità di controllo da qualsiasi influenza esterna e che il solo rischio che le autorità responsabili dello Stato possano esercitare un’influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di queste ultime. ( 48 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 153 ). ( 49 ) V., per analogia, sentenza dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria ( C‑288/12 , EU:C:2014:237 , punto 55 ). ( 50 ) Occorre precisare che la nozione di «titolare del trattamento» presuppone l’esistenza di un «trattamento» di dati personali. V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, État belge (Dati trattati da una Gazzetta ufficiale) ( C‑231/22 , EU:C:2024:7 , punto 26 ). ( 51 ) Sentenza del 29 luglio 2019, Fashion ID ( C‑40/17 , EU:C:2019:629 , punto 72 ). Per completezza, sottolineo che detta sentenza verte sull’interpretazione della nozione di «trattamento» come definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). Sebbene la suddetta direttiva non sia più in vigore e sia stata sostituita dal RGPD, l’interpretazione fornita dalla Corte rimane pertinente nell’ambito dell’applicazione di quest’ultimo. Infatti, la definizione di tale nozione permane identica in entrambi gli strumenti, salvo lievi modifiche formali. ( 52 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali) ( C‑175/20 , EU:C:2022:124 , punto 35 ). ( 53 ) Sentenza del 7 marzo 2024, IAB Europe ( C‑604/22 , EU:C:2024:214 , punti da 53 a 55 e giurisprudenza citata). ( 54 ) V., su questo punto, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021, consultabili al seguente indirizzo Internet: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-10/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_it.pdf, punto 20, secondo cui «[i]l concetto di titolare del trattamento si riferisce all’ influenza di tale soggetto sul trattamento stesso, in virtù di un esercizio del potere decisionale . Il titolare del trattamento è un soggetto che decide taluni elementi chiave del trattamento». ( 55 ) Il termine «finalità» rinvia al «perché» del trattamento dei dati personali, vale a dire ai motivi di detto trattamento e agli obiettivi da esso perseguiti. Il termine «mezzi» rinvia al «come» di detto trattamento, vale a dire alle modalità con cui esso è realizzato. I mezzi del trattamento comprendono quindi gli elementi tecnici e organizzativi del medesimo, quali lo stoccaggio, l’accessibilità e la durata della conservazione dei dati personali. V., su questo punto, Bygrave, L.A., e Tosoni, L., «Article 4(7). Controller», in Kuner, C., Bygrave, L.A., Docksey, C., e Drechsler, L. (dir.), The EU [OSCURATO:PERSONA] (GDPR): A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 150. ( 56 ) Sentenza dell’11 gennaio 2024, État belge (Dati trattati da una Gazzetta ufficiale) ( C‑231/22 , EU:C:2024:7 , punti 29 e 30 ). V., altresì, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021, punto 24, secondo cui, «più comunemente, anziché designare direttamente il titolare del trattamento o stabilire i criteri per la sua designazione, la legge definisce un compito o impone l’obbligo di raccogliere e trattare determinati dati. In tali casi, la finalità del trattamento è spesso determinata per legge. Il titolare del trattamento è di norma il soggetto cui la legge demanda la realizzazione di tale finalità, di tale funzione pubblica». ( 57 ) Mi riferisco all’articolo 54, punto 8, all’articolo 175a, paragrafo 1, e all’articolo 175b, paragrafo 4, della legge sul sistema giudiziario. ( 58 ) Tali prescrizioni sono previste all’articolo 175c, paragrafo 6, e all’articolo 175d, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario. ( 59 ) V. punto 63 della decisione di rinvio nella causa C‑332/23. ( 60 ) V. punto 26 di dette osservazioni. ( 61 ) Occorre altresì precisare che, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 7, della legge sugli enti creditizi, la decisione del Rayonen sad (Tribunale distrettuale) non è impugnabile. ( 62 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2023:2 , punto 34 ). ( 63 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, juris ( C‑741/21 , EU:C:2024:288 , punto 39 ). Per contro, nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sull’articolo 82 del RGPD, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell’articolo 32 di detto regolamento. V., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite ( C‑340/21 , EU:C:2023:986 ). ( 64 ) Detto considerando enuncia che « [c]iascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un’unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell’articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l’autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell’interessato» (il corsivo è mio). ( 65 ) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2023:2 , punti 51 e 52 , e giurisprudenza citata). ( 66 ) Su questo punto, osservo che l’articolo 39 della legge sulla protezione dei dati personali prevede che, in caso di violazione dei diritti ai sensi del RGPD e di detta legge, l’interessato può contestare gli atti e le azioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento dinanzi a un’autorità giudiziaria. Nell’ambito di detto procedimento l’interessato può chiedere il risarcimento del danno subito in ragione di un trattamento illecito dei dati personali da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.