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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 41147/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge ed eccepisce la prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondata.

L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.

Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente al 30/09/2011, non essendo pertinente, il richiamo al d.p.r. n. 322 del 1988, il reato non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è privo di specificità limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali, peraltro, neppure invocabili tenuto conto che il superamento della soglia di punibilità quanto ad entrambe le imposte non può dirsi di minima entità.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha motivatamente argomentato le ragioni per le quale la pena era determinata in misura superiore al minimo edittale, sicchè l'individuazione della pena base di anni di reclusione non è per nulla illegale tenuto conto dei limiti edittali di pena vigenti ratione temporis.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge ed eccepisce la prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondata. L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente al 30/09/2011, non essendo pertinente, il richiamo al d.p.r. n. 322 del 1988, il reato non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è privo di specificità limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali, peraltro, neppure invocabili tenuto conto che il superamento della soglia di punibilità quanto ad entrambe le imposte non può dirsi di minima entità. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivatamente argomentato le ragioni per le quale la pena era determinata in misura superiore al minimo edittale, sicchè l'individuazione della pena base di anni di reclusione non è per nulla illegale tenuto conto dei limiti edittali di pena vigenti ratione temporis. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensor
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