CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 19615/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28338/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2429/ 21/ 14 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2429/21/14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 388/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria del 13/01/2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire alla ricorrente l’ultimazione dei pagamenti rateizzati, avendo aderito alla definizione agevolata exart. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia è stata rinviata a data successiva a quella prevista per l’ultimazione dei pagamento e le parti non hanno dedotto alcunché in proposito (in particolare, l’Agenzia delle entrate non ha segnalato alcun inadempimento al piano di rateizzazione), così lasciando presumere il regolare adempimento della società contribuente. 2. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M.