CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso N.1833 DEL 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Tione di Trento (TR), viale Dante n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E DIFENDE; - controricorrente - Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso la sentenza n. 265/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 20 OTTOBRE 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Trento per accertare il suo acquisto per usucapione della servitù di passo a favore della p.ed. 639 e della p.f. 3366 o, in via subordinata, accertare l’interclusione dei fondi e la costituzione della servitù coattiva di passo a piedi e con carichi a favore delle medesime particelle. 2. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto di entrambe le domande. 3. Il Tribunale di Trento accoglieva la domanda di costituzione per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con carichi a favore delle pp.ff. 3341 e 3366 e della p.ed. 639 a carico della p.f. 3363. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Resisteva all’appello [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Corte d’Appello di Trento rigettava l’appello del Castellani e confermava la sentenza salvo una correzione di errore materiale. In particolare, la Corte d'Appello, valutate le risultanze processuali, modificava la motivazione della decisione del primo giudice, ritenendo provato il requisito del possesso ultraventennale non sulla base di una mancata e specifica contestazione e di una confessione stragiudiziale da parte del Castellani, ma dalle risultanze istruttorie. Infatti, quanto al passaggio sul sentiero tutti i Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 testi escussi, alcuni anche di età molto avanzata, avevano concordemente riferito che la Giacomini, e prima di lei i suoi genitori, da ben oltre vent’anni utilizzavano il sentiero sterrato in oggetto raffigurato nelle fotografie e planimetrie visivamente mostrate ai testi. Il teste [OSCURATO:PERSONA] (di anni 92) ricordava che passavano di là già quando lui era piccolo. In siffatto contesto, in ragione dell’età avanzata di alcuni dei testi poteva desumersi agevolmente che, nonostante non fosse indicato con precisione il momento iniziale del passaggio, anche considerato che la Giacomini era proprietaria dal 1963, il possesso era iniziato da moltissimo tempo, sicuramente ben oltre i vent’anni necessari ad usucapire. La circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro figlio dell’appellante, non avesse mai visto passare l’attrice era del tutto irrilevante, trattandosi di una servitù discontinua. Il medesimo teste la cui attendibilità doveva essere attentamente valutata in ragione dello strettissimo rapporto di parentela con l’appellante aveva poi riferito di aver apposto la stanga ed i cartelli di divieto di passaggio per tre o quattro volte negli anni 2000 - 2001. Secondo la Corte d'Appello, a prescindere dal rilievo che siffatto comportamento non sarebbe stato comunque idoneo ad interrompere ex art. 1167 c.c. il decorso dell’usucapione, in ogni caso, a tale epoca, come confermato indirettamente dalle disposizioni testimoniali, era già decorso il tempo utile ad usucapire con conseguente rigetto del motivo di gravame volto a contestare l’accertata pubblicità e specificità del possesso. Sussisteva, inoltre, il requisito dell’apparenza ovvero dell’esistenza di opere visibili e permanenti, costituito dalla presenza del sentiero in terra battuta che consentiva dalla via pubblica l’accesso ai fondi Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 dominanti attraverso il fondo servente. La stessa dislocazione dei luoghi laddove dalla strada pubblica si dipartiva un sentiero lasciava presumere senza ambiguità ed incertezza la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo alla valutazione circa l’esatta estensione della servitù, evidenziando che la sentenza era affetta da un mero errore materiale che poteva correggersi senza che la rettifica comportasse alcun sostanziale giovamento alle ragioni dell’appellante. Infine, la servitù di passo anche con carichi era stata allegata dall’attrice diversamente da quanto dedotto dal Castellani. Nell’atto introduttivo la Giacomini, infatti, aveva chiesto il riconoscimento della servitù di passo. Il suo concreto contenuto, ed in particolare le modalità con cui esso si atteggiava, erano legittimamente precisati, allegati e provati con la comparsa ex articolo 183 c.p.c., laddove l’appellata chiedeva di essere ammessa a provare che la servitù di passo avveniva a piedi e con carichi mentre non risultava provata la circostanza dedotta dall’appellante circa la misura della larghezza del sentiero inferiore al metro. La sentenza impugnata doveva essere confermata anche riguardo alla condanna alle spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza reciproca mentre doveva essere riformata con riferimento al valore della causa che non poteva essere considerato indeterminabile. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 1158 c.c. nonché degli artt. 163 e 183 c.p.c.; violazione dell'art. 24 Cost. La sentenza impugnata ritiene provato il decorso ultraventennale ai fini dell'usucapione del diritto di passo pur in assenza dell'individuazione e dell’allegazione del periodo corrispondente all'inizio dell'esercizio e della sua prova, a tale stregua dando rilevanza all'istituto dell'immemoriale, invero inapplicabile ai rapporti privatistici. Secondo il ricorrente la mancata individuazione di un preciso momento iniziale del termine per usucapire lederebbe anche il suo diritto di difesa 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 1158 c.c. La sentenza ha applicato erroneamente l'istituto della presunzione semplice di cui all’art. 2729 c.c. inferendo il decorso ventennale dall’età dei testi. La sentenza avrebbe fatto un uso errato e falso delle norme in tema di presunzione. In particolare, risulterebbe violato l’articolo 2729 c.c. essendosi i testi limitati a riferire che il passaggio avveniva genericamente da molti anni e mancando, pertanto, i presupposti di gravità precisione e concordanza imposti dalla menzionata disposizione. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il primo motivo è palesemente destituito di fondamento in quanto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente con il secondo Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 motivo, la sentenza non ha fatto applicazione del principio dell’immemoriale ma ha ritenuto provata l’usucapione sulla base delle risultanze istruttorie con ampia motivazione circa le testimonianze acquisite. Infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto provata la data di inizio del possesso della servitù di passo sulla base di un ragionamento presuntivo fondato, oltre che sull’età dei testimoni, sul contenuto delle loro dichiarazioni e sulla circostanza che la Giacomini era proprietaria del fondo dominante dal 1963. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza» (ex plurimis Sez. 6-3, Ord. n. 21403 del 2021, Sez. 2, Sent. n. 3513 del 2019). Per altro verso, deve anche ribadirsi che: «In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi» (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 11162 del 2021; Sez. 1, Ord. n. 23153 del 2018). Infine, va osservato che nella ricerca e nella valutazione degli elementi sia indiziari che presuntivi del proprio convincimento il Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto ignoto, nonché di valutarne come crede la gravità e la concludenza, purché il suo ragionamento non risulti viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l’esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 2011). La Corte d'Appello, in coerente applicazione dei richiamati e consolidati principi, ha ritenuto provato da parte dell’attrice Giacomini il possesso ventennale della servitù di passo - anche con carichi - sulla base di un esame complessivo degli elementi istruttori con una analitica, organica e coerente ricostruzione in fatto della vicenda, sottratta peraltro al sindacato di questa Corte. In conclusione, a fronte dell'asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui: In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019, Rv. 652672 - 01) 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1061 c.c nonché degli artt.163 e 183 c.p.c. Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 La sentenza ritiene allegata e provata l'apparenza ventennale, quale presupposto costitutivo dell’usucapione, sulla base delle risultanze della sola perizia d’ufficio, la quale si è limitata ad accertare lo stato attuale dei luoghi, senza indagine sul pregresso. La consulenza tecnica che, peraltro, non è un mezzo istruttorio ha accertato soltanto l’esistenza del sentiero nell’anno 2012 mentre l’apparenza dovrebbe sussistere per l’intero arco ventennale. La sentenza, dunque, avrebbe illegittimamente sollevato l’attrice dall’onere probatorio per quanto riguarda l’apparenza del tracciato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Deve premettersi che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte: Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174 - 01) Nel caso di specie la Corte d’Appello, con giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha accertato che il sentiero Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 esistente era destinato ad essere utilizzato per consentire il passaggio dalla strada pubblica al fondo dominante attraverso il fondo servente. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la stessa dislocazione dei luoghi, laddove dalla strada pubblica si diparte un sentiero che - come risulta dalla consulenza e dalle planimetrie – dapprima conduce ai fondi del Castellani e poi in continuità conduce ai fondi dominanti, lascia desumere senza ambiguità ed incertezza la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente (pag. 14 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, pertanto, sussiste quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentato appunto dall’inequivoca destinazione del sentiero in esame al passaggio dalla strada pubblica al fondo dominante (posto in successione) con peso sul fondo servente. Insomma, la dislocazione in successione di fondo servente e fondo dominante rende inequivoco che il sentiero fungesse da accesso al fondo dominante. Con riferimento alla censura relativa al dato temporale e al mancato assolvimento dell’onere della prova sul momento iniziale dell’”apparenza” - come si è già detto in relazione ai primi due motivi - la Corte d’Appello ha ritenuto provato che il suddetto sentiero, finalizzato ad esercitare il passaggio, esisteva da così tanto tempo che alla data in cui il figlio del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) aveva apposto la stanga e i cartelli con divieto di passaggio doveva ritenersi trascorso già il ventennio utile ai fini dell’usucapione. La corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito, sicché la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 e 1063 - 1065 c.c. nonché degli artt. 163 e 183 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe illegittimamente riconosciuto la servitù di passo con carichi nonostante tale modalità di esercizio non sia mai stata allegata e non sia mai stata provata. In altri termini, risulterebbe evidente la violazione delle norme indicate in rubrica per avere - la sentenza impugnata - ritenuto provata l’estensione della servitù anche con carichi nonostante tale circostanza non fosse allegata nei termini di rito ossia in atto di citazione e memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. né comunque provata per l’intero ventennio. Il ricorrente ritiene violato l’articolo 112 c.p.c. posto che il riconoscimento del passaggio con carichi sarebbe stato effettuato in violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.1 Il motivo è infondato. È sufficiente in proposito richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art.183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo. (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536 - 01). Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Nel caso di specie, peraltro, non vi è stata alcuna modifica della domanda quanto piuttosto una precisazione della stessa, nel senso che la servitù di passo avveniva anche con carichi, quale modalità concreta di esercizio della stessa e senza alcuna modificazione dei fatti costitutivi del diritto in relazione alla vicenda sostanziale dedotta e neppure suscettibile di incidere sui suoi elementi identificativi, incidendo solo su aspetti marginali. Ed è appena il caso di rilevare che il rilievo a pag. 16 del controricorso (circa l’avvenuta precisazione con la prima memoria ex art. 183 cpc del 15.4.2010) non è stato neppure contestato dal ricorrente: infatti, nella memoria ex art. 380 bis 1 cpc, a pag. 5, egli si è limitato a sostenere che il passaggio con carichi andava allegato “sin dall’atto introduttivo”. 5 Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 1, D.M. 55/14. La sentenza impugnata ha confermato la liquidazione delle spese di lite di primo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di secondo grado in violazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, D.M. 55/14 (valore di cui all'art.15 C.P.C. o valore effettivo del bene). La censura ha ad oggetto la liquidazione delle spese in misura superiore ai valori tabellari con una giustificazione irrilevante e non riconducibile ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 (Impegno professionale profuso, attività istruttorie, natura e complessità delle questioni trattate). Peraltro, le spese di lite non dovrebbero essere superiori al valore del bene della vita oggetto della controversia. In particolare, la Corte d'Appello nonostante abbia evidenziato l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 causa di valore indeterminato anziché fare applicazione dell’art. 15 c.p.c. ha, poi, confermato la liquidazione delle spese di lite per il primo grado nella misura complessiva di € 7254,00, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello per complessivi € 3307,50. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è fondato. Deve ribadirsi che: «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 03). Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto di non tener conto del valore della causa che, come indicato dal ricorrente, era inferiore a € 1100 (valore dominicale della particella € 20,34 moltiplicato per 50 ex art. 15 c.p.c. come indicato dal CTU). Al contrario la Corte d’Appello ha ritenuto che la liquidazione dei compensi operata dal giudice di primo grado fosse del tutto congruente rispetto all’effettivo valore degli interessi perseguiti dalle parti, nonché dell’impegno professionale profuso e dalla connessa attività istruttoria, manifestamente superiori al valore catastale del fondo servente. La suddetta motivazione è sfornita di ogni collegamento concreto con l’effettiva vicenda in esame che, al contrario, non rivela alcuna particolare complessità e che certamente non Ric. 2017 n. 1833 sez. S2 - ud. 17/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 1833/2017 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 19358/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 giustifica un così rilevante scostamento dai valori tabellari con il riconoscimento di compensi che risultano, rispetto ai valori medi della tabella di riferimento, quasi decuplicati, quanto al primo grado, e quasi quintuplicati quanto al grado di appello 6. In conclusione la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il quarto e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il quarto e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 17 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]