CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 settembre 2019
Cassazione n. 34974/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Palermo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RobertoPatscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Palermo, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci direclusione per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285(capo 1) e 590 cod. pen. (capo 2) commessi il 25 novembre 2021 a Monreale.Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] si pose alla guida di un veicolo pur essendosprovvisto di patente di guida, investì il pedone [OSCURATO:PERSONA], che stavain gg. 23 e si dette alla fuga non ottemperando all’obbligo di fermarsi e dareassistenza al ferito.2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha proposto ricorso contro la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. deducendo, con l’unico motivo,violazione di legge per essere stata disposta la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida per la durata di anni due anche se – comeesplicitato nel capo di imputazione − [OSCURATO:PERSONA] commise il fatto ponendosi alla guidadi un veicolo senza essere munito di patente. Secondo la difesa, in ragione di taleindiscussa circostanza, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la sanzioneamministrativa accessoria.3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il PG ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha richiamato a tal fine l’orientamentogiurisprudenziale secondo il quale è «inammissibile, per carenza di interesse, ilricorso per cassazione con cui l'imputato deduca l'illegale sospensione dellapatente di guida in quanto mai conseguita, non potendo tale statuizione arrecarglialcun pregiudizio trattandosi di sanzione amministrativa non applicabile a suocarico». Ha citato a sostegno Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, Toti, Rv. 277904.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, le SezioniUnite di questa Corte hanno stabilito che la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, che discende per legge da illeciti posti inessere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essereapplicata a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non siarichiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita.Il ricorso, pertanto, sarebbe astrattamente fondato e tuttavia deve esseredichiarato inammissibile, non essendo stato allegato né tanto meno documentatoun interesse concreto e attuale a proporlo.2. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che una impugnazione siaammissibile ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. soltanto se la parteche la propone vi ha interesse. Tale interesse deve essere attuale e concreto: devequindi «mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aversubito con il provvedimento impugnato» (per tutte, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,Chiappetta, Rv. 208165).Più di recente, nell’affrontare il tema dell’interesse ad impugnare della partecivile (ma il principio ha carattere generale e rileva nel caso oggetto del presentericorso), le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione dell’interesse adimpugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare,con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica piùfavorevole per l’impugnante, va operata con riferimento alla prospettazionerappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza dellapretesa azionata» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria c/ Papaleo,Rv. 275953-02). Come è stato opportunamente precisato, inoltre, la concretezzadell’interesse ad impugnare deve essere «parametrata al raffronto tra quantostatuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbeinvece ottenere» e la valutazione in ordine alla sussistenza di tale interesse «vaoperata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso» (così Sez. U,n. 28911 del 28/03/2019, pag. 19 e pag. 20 della motivazione).3. Muovendosi all’interno di queste coordinate ermeneutiche, si deveosservare che, nel caso di specie, la difesa ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida e questa richiesta si fondasull’assunto che la sanzione non sia applicabile, essendo [OSCURATO:PERSONA] «sprovvisto dellapatente di guida non avendola mai conseguita». Osserva la difesa che ciò risulta«in modo inequivocabile dalla stessa imputazione […], che peraltro costituisce labase fattuale dell’accordo poi trasfuso nella sentenza ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen.» (così, testualmente, pag. 2 dell’atto di ricorso).In una recente decisione, questa Corte di legittimità ha affermato chel’interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della sospensione dellapatente di guida disposta nei confronti di chi, al momento del fatto, non l’avevaconseguita si radica sulla constatazione che il titolo abilitativo può essere ottenutosuccessivamente (Sez. 4, n. 12781 del 05/02/2026, Sandri, Rv. 289726 – 01).Dalla lettura della motivazione si apprende, tuttavia, che, nel caso deciso conquest’ultima sentenza, il ricorrente aveva dedotto di aver conseguito la patente,sicché l’interesse ad impugnare non era meramente potenziale, ma attuale econcreto. Così non è nel caso di specie. Dall’atto di ricorso, infatti, non risulta cheCassarà sia oggi titolare di patente di guida, sicché il pregiudizio che la statuizioneimpugnata avrebbe arrecato al ricorrente, pur potenzialmente sussistente, non èstato dedotto come attuale e concreto. Ne consegue che, se valutato conriferimento alla prospettazione contenuta nell’atto di ricorso, l’interesse adimpugnare si appalesa meramente ipotetico.Ed invero, se in futuro l’imputato conseguisse la patente di guida, come giàchiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna non potrebbe precludergliil diritto ad ottenere la patente per un periodo corrispondente alla durata dellasanzione (in tal senso Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006, Femia, Rv. 235372).4. In mancanza di qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali l’eliminazionedel provvedimento impugnato determinerebbe una situazione pratica piùfavorevole per l’impugnante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, di una sanzione pecuniaria che si ritiene di determinare in viaequitativa in euro 500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 23 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]