CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato allo stesso, su accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 dì multa, riconosciute le generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all'art. 73, stesso d.P.R., relativamente alla detenzione illecita e al trasporto di Kg. 167 di cocaina (in Nepi il 10/5/2022); considerato che il ricorso - peraltro avverso sentenza di applicazione della pena e senza formulazione di motivi deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il P e de te [OSCURATO:PERSONA] re Dovere 91,LetL' D S [OSCURATO:PERSONA]