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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05899/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con provvedimento per mero errore materiale indicato come ordinanza del 19/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato l'esecutività della sentenza del Tribunale di Monza del 09/11/2022, con il quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo: - violazione ed errata applicazione degli artt. 591 e 581-bis cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 544 cod. proc. pen.; -l'atto di appello si articola in specifici motivi e censura puntualmente la sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla versione alternativa relativa alla presenza di un terzo soggetto extracomunitario che avrebbe chiesto i documenti all'Arcucci; era stato inoltre censurato il narrato della persona offesa; -il percorso argomentativo è palesemente illogico, e trascura completamente elementi di pacifica rilevanza.

Inoltre la motivazione è sostanzialmente assente in ordine alla formulata richiesta di assoluzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Gli argomenti proposti possono essere trattati congiuntamente, incentrandosi la critica difensiva sulla sostanziale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione e sulla erronea percezione delle censure articolate nell'atto di appello.

Il ricorrente, tuttavia, non si confronta compiutamente con l'ordinanza impugnata e non considera il costante orientamento di questa Corte che ha, nel suo massimo consesso, affermato che "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez.

U, n. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01).

Come correttamente richiamato dal Procuratore generale nella motivazione si legge, in particolare, che "i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello".2.

Ciò posto, occorre considerare che l'ordinanza impugnata ha compiutamente evidenziato la genericità dei motivi d'appello, con i quali è stata articolata richiesta di esclusione della sussistenza del reato contestato, in quanto la persona offesa avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti poco attendibile ed essendo le indagini preliminari approssimative.

Argomentazioni, dunque, del tutto generiche e non correlate alle specificità del caso concreto emerse nel corso del giudizio, mentre è stato richiamato un dato del tutto eccentrico, non emerso in precedenza e in relazione al quale non è stata inoltrata alcuna richiesta istruttoria, così come un altrettanto immotivata richiesta di riduzione della pena nelle conclusioni.

Inoltre, occorre considerare come appaia del tutto generica la doglianza articolata in questa sede, attesa la aspecificità delle argomentazioni proposte in assenza di reale confronto con il provvedimento impugnato, anche quanto alla ricostruzione della condotta imputata.

3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con provvedimento per mero errore materiale indicato come ordinanza del 19/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato l'esecutività della sentenza del Tribunale di Monza del 09/11/2022, con il quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo: - violazione ed errata applicazione degli artt. 591 e 581-bis cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 544 cod. proc. pen.; -l'atto di appello si articola in specifici motivi e censura puntualmente la sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla versione alternativa relativa alla presenza di un terzo soggetto extracomunitario che avrebbe chiesto i documenti all'Arcucci; era stato inoltre censurato il narrato della persona offesa; -il percorso argomentativo è palesemente illogico, e trascura completamente elementi di pacifica rilevanza. Inoltre la motivazione è sostanzialmente assente in ordine alla formulata richiesta di assoluzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Gli argomenti proposti possono essere trattati congiuntamente, incentrandosi la critica difensiva sulla sostanziale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione e sulla erronea percezione delle censure articolate nell'atto di appello. Il ricorrente, tuttavia, non si confronta compiutamente con l'ordinanza impugnata e non considera il costante orientamento di questa Corte che ha, nel suo massimo consesso, affermato che "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U, n. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01). Come correttamente richiamato dal Procuratore generale nella motivazione si legge, in particolare, che "i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello".2. Ciò posto, occorre considerare che l'ordinanza impugnata ha compiutamente evidenziato la genericità dei motivi d'appello, con i quali è stata articolata richiesta di esclusione della sussistenza del reato contestato, in quanto la persona offesa avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti poco attendibile ed essendo le indagini preliminari approssimative. Argomentazioni, dunque, del tutto generiche e non correlate alle specificità del caso concreto emerse nel corso del giudizio, mentre è stato richiamato un dato del tutto eccentrico, non emerso in precedenza e in relazione al quale non è stata inoltrata alcuna richiesta istruttoria, così come un altrettanto immotivata richiesta di riduzione della pena nelle conclusioni. Inoltre, occorre considerare come appaia del tutto generica la doglianza articolata in questa sede, attesa la aspecificità delle argomentazioni proposte in assenza di reale confronto con il provvedimento impugnato, anche quanto alla ricostruzione della condotta imputata. 3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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