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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 29301/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, trasmesse digitalmente in data 17 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con la sentenza n. 700/2011 del Tribunale di Como in data 19/5/2011, e quelli accertati con la sentenza n. 1392/2013 del GIP del Tribunale di Como del 14/11/2013, determinando la pena unica in mesi otto di reclusione; ha invece respinto l'istanza di continuazione per i reati accertati con ulteriori tre sentenze di condanna, ivi indicate, ritenendo mancare le condizioni per l'individuazione del medesimo disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per erronea applica- zione dell'art. 81 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione per travisa- mento della prova quanto all'individuazione del tempus e /ocus commissi delicti, con riferimento alla bancarotta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", alla bancarotta "[OSCURATO:SOCIETA].", e alla truffa, che si asserisce commessa a Pistoia, mentre è stata consumata a Como, ove aveva sede la società GP immobiliare.

Quanto ai delitti di bancarotta, si contesta l'esclusione della contiguità cronologica, censurando che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato di considerare che, per i delitti di bancarotta fraudolenta, l'identità del disegno criminoso va verificata con riguardo al momento in cui sono state integrate le condotte di reato - in ambedue i casi: omessa tenuta della contabilità - e non al momento della dichiarazione di fallimento.

Con note di replica inviate digitalmente in data 17 maggio 2023, la difesa del Pagani ha ribadito le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. Il parziale rigetto della continuazione è stato motivato, con riferimento agli specifici fatti di reato, in termini non esaustivi degli indici rilevanti a tal fine, nonché richiamando dati in parte erronei.

Precisamente: per il reato di truffa di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 24/6/2015, il /ocus commissi delicti non risulta essere Pistoia - indicato invece come il domicilio della persona offesa - ma i luoghi in cui Pagani aveva preso contatto ed interloquito con Bernardi, vittima della truffa, cioè Milano e Como.

Le condotte di artifici e raggiri, poi, sono state situate nella citata sentenza nell'anno 2009 e fino al giugno 2010.

1.2. Con riferimento ai reati di bancarotta, il giudice dell'esecuzione ha avuto riguardo alle date delle sentenze di fallimento, distanziate da circa un triennio, mentre non ha individuato le epoche di commissione delle violazioni che integrano le condotte fraudolente, in entrambi i casi riferite all'omessa tenuta della contabilità delle società amministrate dal Pagani, che il ricorrente rivendica essere iniziate nel novembre 2008 e proseguite fino al 2010, ed ulteriormente per il fallimento della società G.P.

Immobiliare, dichiarato nel dicembre 2013.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini della individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353) e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento.

1.3. È dunque necessario rivalutare la decisione di rigetto con riguardo a tali puntualizzazioni, potenzialmente in grado di apportare differenti elementi di valutazione.

2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che rinnoverà l'esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. attenendosi ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como.

Così deciso il 26 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, trasmesse digitalmente in data 17 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con la sentenza n. 700/2011 del Tribunale di Como in data 19/5/2011, e quelli accertati con la sentenza n. 1392/2013 del GIP del Tribunale di Como del 14/11/2013, determinando la pena unica in mesi otto di reclusione; ha invece respinto l'istanza di continuazione per i reati accertati con ulteriori tre sentenze di condanna, ivi indicate, ritenendo mancare le condizioni per l'individuazione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per erronea applica- zione dell'art. 81 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione per travisa- mento della prova quanto all'individuazione del tempus e /ocus commissi delicti, con riferimento alla bancarotta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", alla bancarotta "[OSCURATO:SOCIETA].", e alla truffa, che si asserisce commessa a Pistoia, mentre è stata consumata a Como, ove aveva sede la società GP immobiliare. Quanto ai delitti di bancarotta, si contesta l'esclusione della contiguità cronologica, censurando che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato di considerare che, per i delitti di bancarotta fraudolenta, l'identità del disegno criminoso va verificata con riguardo al momento in cui sono state integrate le condotte di reato - in ambedue i casi: omessa tenuta della contabilità - e non al momento della dichiarazione di fallimento. Con note di replica inviate digitalmente in data 17 maggio 2023, la difesa del Pagani ha ribadito le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Il parziale rigetto della continuazione è stato motivato, con riferimento agli specifici fatti di reato, in termini non esaustivi degli indici rilevanti a tal fine, nonché richiamando dati in parte erronei. Precisamente: per il reato di truffa di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 24/6/2015, il /ocus commissi delicti non risulta essere Pistoia - indicato invece come il domicilio della persona offesa - ma i luoghi in cui Pagani aveva preso contatto ed interloquito con Bernardi, vittima della truffa, cioè Milano e Como. Le condotte di artifici e raggiri, poi, sono state situate nella citata sentenza nell'anno 2009 e fino al giugno 2010. 1.2. Con riferimento ai reati di bancarotta, il giudice dell'esecuzione ha avuto riguardo alle date delle sentenze di fallimento, distanziate da circa un triennio, mentre non ha individuato le epoche di commissione delle violazioni che integrano le condotte fraudolente, in entrambi i casi riferite all'omessa tenuta della contabilità delle società amministrate dal Pagani, che il ricorrente rivendica essere iniziate nel novembre 2008 e proseguite fino al 2010, ed ulteriormente per il fallimento della società G.P. Immobiliare, dichiarato nel dicembre 2013. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini della individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353) e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento. 1.3. È dunque necessario rivalutare la decisione di rigetto con riguardo a tali puntualizzazioni, potenzialmente in grado di apportare differenti elementi di valutazione. 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che rinnoverà l'esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. attenendosi ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como. Così deciso il 26 maggio 2
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