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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44395/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 19/12/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato, essendo dedotta la mancanza di motivazione in ordine a ragioni di proscioglimento e all'entità della pena, senza alcun puntuale esame critico della motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].C.7.71...i..E0tA - 1 Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 19/12/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato, essendo dedotta la mancanza di motivazione in ordine a ragioni di proscioglimento e all'entità della pena, senza alcun puntuale esame critico della motivazione della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].C.7.71...i..E0tA - 1 Di
Sentenza Cassazione n. 44395/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris