CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 11 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora Debora) Campanozzi e [OSCURATO:PERSONA]Isanto, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 491 cod. pen., e C) (artt. 110, 640 cod. pen.), ritenuta la continuazione e con l'applicazione della recidiva contestata a Campanozzi, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso il descritto provvedimento, hanno presentato tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si tratta di condanna fondata solo sulle dichiarazioni della parte civile che, quindi, doveva essere sottoposta a vaglio rigoroso che si assume mancante, quanto al profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni e sotto il profilo della logicità della motivazione. Se ne sottolinea l'illogicità e la carenza di attendibilità della persona offesa quanto alla circostanza acclarata dell'intestazione del titolo portato all'incasso dalla persona offesa "a me medesimo", pur trattandosi di assegno, secondo la stessa ricostruzione della parte lesa, consegnatole in pagamento per l'acquisto di un cane, circostanza mai provata. Vi è poi carenza di prova, che grava sull'accusa, circa la riferibilità della compilazione del titolo non incassato perché smarrito agli imputati, non accertata in base a perizia che, invece, avrebbe potuto acclarare l'estraneità degli imputati alla riferibilità anche della firma sullo stesso apposta. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La condanna fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa, senza considerare le dichiarazioni rese da Campanozzi e dei motivi svolti in sede di impugnazione, senza osservare il canone di giudizio del superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto (il primo motivo) e, comunque, reiterativi di identiche censure cui la Corte territoriale ha risposto, con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo. Il ricorso, peraltro, attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto dai giudici di merito adeguatamente, in conformità all'indirizzo pacifico di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso in esame (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del resto si tratta di dichiarazioni che, legittimamente, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, pur in assenza di riscontri previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Nel caso di specie, dunque, non manifestamente illogica è la motivazione che reputa sussistente la responsabilità dei ricorrenti, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riconoscendo, però, idonei riscontri nella circostanza che il titolo, consegnato da D'Isanto e Campanozzi non incassato perché smarrito, risultava tratto sul conto della madre di Campanozzi e che lo stesso Campanozzi aveva affermato di essersi recato all'incontro con il Caputo, persona offesa, per l'acquisto poi non concluso. Del resto, le questioni poste risultano, in parte, versate in fatto tenuto conto che involgono la (ri)valutazione delle dichiarazioni di persona offesa e uno degli imputati, non consentita a questa Corte. 4. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/202