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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 32653/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12048-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio 1136 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 330/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a plurime cartelle esattoriali, di cui affermava aver appreso occasionalmente, deducendo l'inesistenza della relativa notificazione e la conseguente mancata formazione del titolo esecutivo; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., quale concessionario, controdeducendo il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, e l'avvenuta rituale notifica delle cartelle avversate; il Tribunale respingeva l'eccezione di giurisdizione e accoglieva l'opposizione ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle; la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame osservando che la prima notifica dello stesso era stata effettuata a difensore domiciliatario revocato e sostituito, sicché era inesistente, mentre la seconda era tardiva; avverso questa decisione rìcorre per cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione, successore "ex lege" dell'opposta, articolando quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159, 160, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inesistente e non nulla e quindi rinnovabile, come avvenuto con costituzione avversaria comunque sanante, la prima notifica dell'appello al difensore revocato e sostituito; con il secondo, terzo e quarto motivo, la difesa erariale ripropone, nella prospettiva della possibile decisione della causa nel merito, le questioni sollevate nel giudizio, ossia: il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria per le cartelle recanti pretese fiscali; la regolarità della notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo quale atto interno seguìto dalla notifica rituale delle cartelle;Rilevato che il primo motivo - dirimente e rispetto al quale il ricorso riporta quanto necessario ai sensi dell'art. 366, cod. proc. civ. - è fondato con assorbimento delle restanti deduzioni svolte, peraltro, nella prospettiva della decisione della causa nel merito, come anticipato, e dunque non integranti censure in senso proprio; questa Corte ha progressivamente chiarito (sulla scia delle precisazioni di Cass., Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916, con cui è stata ristretta la nozione d'inesistenza della notificazione) che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove - come nella fattispecie qui in scrutinio - la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ. (Cass., 24/01/2018, n. 1798, avallata da Cass., Sez.

U., 30/01/2020, n. 2087, pag. 7); la decisione dev'essere pertanto cassata, perché si proceda al giudizio di seconde cure, implicandosi verifiche fattuali; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché sì pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2021 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12048-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio 1136 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 330/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a plurime cartelle esattoriali, di cui affermava aver appreso occasionalmente, deducendo l'inesistenza della relativa notificazione e la conseguente mancata formazione del titolo esecutivo; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., quale concessionario, controdeducendo il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, e l'avvenuta rituale notifica delle cartelle avversate; il Tribunale respingeva l'eccezione di giurisdizione e accoglieva l'opposizione ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle; la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame osservando che la prima notifica dello stesso era stata effettuata a difensore domiciliatario revocato e sostituito, sicché era inesistente, mentre la seconda era tardiva; avverso questa decisione rìcorre per cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione, successore "ex lege" dell'opposta, articolando quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159, 160, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inesistente e non nulla e quindi rinnovabile, come avvenuto con costituzione avversaria comunque sanante, la prima notifica dell'appello al difensore revocato e sostituito; con il secondo, terzo e quarto motivo, la difesa erariale ripropone, nella prospettiva della possibile decisione della causa nel merito, le questioni sollevate nel giudizio, ossia: il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria per le cartelle recanti pretese fiscali; la regolarità della notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo quale atto interno seguìto dalla notifica rituale delle cartelle;Rilevato che il primo motivo - dirimente e rispetto al quale il ricorso riporta quanto necessario ai sensi dell'art. 366, cod. proc. civ. - è fondato con assorbimento delle restanti deduzioni svolte, peraltro, nella prospettiva della decisione della causa nel merito, come anticipato, e dunque non integranti censure in senso proprio; questa Corte ha progressivamente chiarito (sulla scia delle precisazioni di Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, con cui è stata ristretta la nozione d'inesistenza della notificazione) che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove - come nella fattispecie qui in scrutinio - la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ. (Cass., 24/01/2018, n. 1798, avallata da Cass., Sez. U., 30/01/2020, n. 2087, pag. 7); la decisione dev'essere pertanto cassata, perché si proceda al giudizio di seconde cure, implicandosi verifiche fattuali; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché sì pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2021 Il P
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