CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 13887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2511 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con domicilio digitale P EC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Oggetto: accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Campanian. 4771 / 03 / 2 2 depositata i n data 1 5 / 06 / 20 2 2 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - Seidimano s.r.l., esercente l’attività di “gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro”, impugnava l’avviso di accertamento n. TF503AF00546/2020 per l’anno 2015, con il qualeveniva ripreso a tassazione, ai fini delle imposte dirette ai sensi degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 un maggior reddito d’impresa imponibile di € 149.482,00, un reddito di impresadi € 165.870,00 (dichiarato € 91.188,00 + € 74.682,00); aifini IRAP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 bis del DPR n. 600/73 e dell’art. 25 del D.lgs. n. 446/97, il maggior valore della produzione netta in € 202.807,00; con conseguente accertamentodi una maggiore IRES pari ad € 41.107,00 ed IRAP pariad € 6.351,00; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la società; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primogrado; - ricorre a questa Corte la SEIDIMANO s.r.l. con atto affidato a tre motividi ricorso; - resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; - nel presente giudizio il Consigliere delegato ha depositato propostadi definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.; la società hainstato per la decisione della controversia di fronte al Collegio; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) del D.L.gs 546/1992, dell’art. 27 comma 1 e 2 del d.l. 137/2020, degli artt. 24, 111 e 117 della [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 (quest’ultimoin relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei dirittiumani) e in ultimo per violazione del diritto di difesa e del principiodel giusto processo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la C.T.R. Campania, pur avendo preliminarmente rilevato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa - atteso che la CTP di Napoli aveva proceduto direttamente al giudizio in camera di consiglio allo stato degli atti nonostante il difensore della Seidimano s.r.l. avessenei termini rinnovato la richiesta di trattazione in pubblica udienza-ha ritenuto illegittimamente che la causa andava decisa nelmerito, anziché rimettere gli atti alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli per un nuovo giudizio ex art. 59, comma 1, lett. b), d. Lgs.n. 546 del 1992; - il motivo è manifestamente infondato, essendo la rimessione della causaal giudice di primo grado ex art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del1992 prevista solo per ipotesi tassative ed eccezionali (Cass., n.23741/2022; Cass., n. 32593/2021), dovendo la violazione del contraddittorioidonea a comportare la rimessione al primo giudice intendersi riferita a decisioni prese fuori dal contraddittorio delle parti (Cass., n. 34634/2021) e non a questioni relative alle modalitàcon cui il contraddittorio è stato instaurato; - il secondo motivo di gravame si incentra sulla violazione dell’art. 7legge n. 212 del 200 0, dell’art. 42 comma 2 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 3 legge 241 del 19 90 e degli artt. 18, 23 e 32 deld. Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in quanto la C.T.R. Campania ha ritenuto illegittimamente che“va disattesa l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ”, nonostante l’assoluta carenza della sua motivazione per mancata allegazione o trasmissione della “comunicazione dei concessionari” rivendicata come presupposto dell’accertamentotributario; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - il motivo è manifestamente infondato, non essendo necessaria l’allegazionedi atti dei quali il contribuente abbia già conoscenza (Cass.,n. 30084/2021; Cass., n. 9344/2021), avendo il giudice di appello accertato che l’atto impositivo si fonda su «le distinte periodiche aventi ad oggetto i dati analitici trasmessi dai concessionariai gestori relativi alla ripartizione dei com pensi tra gestore ed esercenti», quindi su elementi ben conosciuti dal contribuente; - il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del combinatodisposto dell’art 39 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt.2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., in quanto la C.T.R. Campania ha ritenuto illegittimamenteche la “ prova presuntiva dei maggiori ricavi non dichiarati”di cui si è avvalsa l’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento fosse fondata su elementi fattuali gravi, precisi e concordantisenza considerare nella sua interezza quanto dedotto dalcontribuente SEIDIMANO s.r.l. in merito alla contraddittorietà delcriterio presuntivo applicato e ignorando gli argomenti di prova contrariadal medesimo contribuente forniti; - il motivo si rivela inammissibile, in quanto intende ottenere una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, secondo cui (come risulta dalla sentenza impugnata), la prova dei maggiori ricavi proverrebbe da una serie di elementi dotatidi gravità indiziaria, avuto riguardo alle «informazioni tratte dalledistinte periodiche, che tengono conto dei contatori annuali estratti dagli apparecchi di gioco e che hanno ad oggetto dati trasmessiin maniera analitica (e non presuntiva) dai concessionari ai gestori in ordine all’avvenuta ripartizione dei compensi tra gestoreed esercenti» (pag. 6, 3° cpv. della sentenza impugnata); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono liquidate secondo la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicatala giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 ) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità allaproposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumereuna responsabilità aggravata del ricorrente ; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.5 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quartocomma c.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2. 5 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di partecontroricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 ex art.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza Cons.Est. Robe