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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1983

Cassazione n. 36588/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1983 avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 12/11/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE di PACE di SORRENTO il 25/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento all'eccepita nullità della sentenza di primo grado; -violazione della legge in relazione all'art. 633 cod. pen. in quanto l'invasione non si sarebbe protratta nel tempo; -violazione di legge in relazione all'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento all'esame dell'imputato; violazione di legge in relazione agli artt. 363, comma 3 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ. in quanto itparte civile non avrebbe quantificato, qualificato o rappresentato il danno subito in sede di conclusioni.

2. Il 14 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa insiste per l'accoglimento dei motivi

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alla censura della difesa in ordine all'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il Tribunale, infatti, si è espresso in merito all'eccezione sollevata evidenziando come la motivazione della sentenza di primo grado, seppure estremamente sintetica, poteva ritenersi sufficiente a dare conto delle ragioni della conclusione cui il giudice era pervenuto.

Lo stesso Tribunale, poi, facendo riferimento all'istruttoria di primo grado e alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede.

3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen.

La doglianza, che non risulta essere stata sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

A fronte degli elementi indicati, infatti, ritenuta la credibilità della persona offesa, la condotta risulta provata e la conclusione quanto alla rilevanza penale della stessa appare coerente.3.3.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato.

La doglianza, che non risulta essere stata oggetto dei motivi di appello nei quali avrebbe dovuto essere richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ovvero l'imputato avrebbe comunque potuto rendere dichiarazioni spontanee, è manifestamente infondata.

L'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, infatti, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini, Rv. 275909).

3.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 360 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ. in quanto la parte civile non avrebbe indicato e quantificato i danni subiti.

La doglianza è manifestamente infondata.

Benché la norma lo richieda, infatti, l'inosservanza dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez. 6, n. 7128 del 22/12/2015 dep. 2016, Biffi, Rv. 266537).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1983 avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 12/11/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE di PACE di SORRENTO il 25/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento all'eccepita nullità della sentenza di primo grado; -violazione della legge in relazione all'art. 633 cod. pen. in quanto l'invasione non si sarebbe protratta nel tempo; -violazione di legge in relazione all'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento all'esame dell'imputato; violazione di legge in relazione agli artt. 363, comma 3 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ. in quanto itparte civile non avrebbe quantificato, qualificato o rappresentato il danno subito in sede di conclusioni. 2. Il 14 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa insiste per l'accoglimento dei motivi 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alla censura della difesa in ordine all'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, infatti, si è espresso in merito all'eccezione sollevata evidenziando come la motivazione della sentenza di primo grado, seppure estremamente sintetica, poteva ritenersi sufficiente a dare conto delle ragioni della conclusione cui il giudice era pervenuto. Lo stesso Tribunale, poi, facendo riferimento all'istruttoria di primo grado e alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede. 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. La doglianza, che non risulta essere stata sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata. A fronte degli elementi indicati, infatti, ritenuta la credibilità della persona offesa, la condotta risulta provata e la conclusione quanto alla rilevanza penale della stessa appare coerente.3.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato. La doglianza, che non risulta essere stata oggetto dei motivi di appello nei quali avrebbe dovuto essere richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ovvero l'imputato avrebbe comunque potuto rendere dichiarazioni spontanee, è manifestamente infondata. L'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, infatti, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini, Rv. 275909). 3.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 360 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ. in quanto la parte civile non avrebbe indicato e quantificato i danni subiti. La doglianza è manifestamente infondata. Benché la norma lo richieda, infatti, l'inosservanza dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez. 6, n. 7128 del 22/12/2015 dep. 2016, Biffi, Rv. 266537). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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