CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 1997
Cassazione n. 27903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/06/1997 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti ign atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Tivoli, in data 12.10.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 483, c.p., in rubrica ascrittogli, per avere denunciato falsamente presso la stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] l'avvenuto smarrimento della patente di guida rilasciata dall'autorità croata, in realtà mai conseguita. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo 3ovanovic, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, posto che la denuncia di smarrimento non ha natura probatoria in ordine al fatto dello smarrimento oggetto della denuncia stessa, ma solo relativamente alla circostanza che le suddetta dichiarazione era stata resa innanzi al pubblico ufficiale addetto alla verbalizzazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con requisitoria scritta del 21.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che la decisione assunta dalla corte territoriale deve ritenersi del tutto conforme al consolidato e risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Rv. 281044). La circostanza che la denuncia di smarrimento di cui si discute abbia a oggetto una patente di guida croata e non italiana (come si è detto, mai conseguita dall'imputato), non incide sull'esistenza del reato, stante l'equiparazione alle patenti italiane delle patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'Unione Europea (come la Croazia, entrata nell'Unione Europea il primo luglio del 2013), che consente al cittadino straniero, appartenente a uno degli stati dell'Unione Europea, titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE, di circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza, per poi rivolgersi, (personalmente o tramite delegato) all'Ufficio della Motorizzazione al fine di richiedere la conversione della patente estera. Sicché non può dubitarsi della valenza probatoria della falsa denuncia di smarrimento della patente di cui si discute, in quanto potenzialmente idonea a dimostrare il possesso di un documento dello stesso valore di una patente di guida italiana e ad essere utilizzato nel procedimento amministrativo per la conversione della patente di guida estera in quella italiana. 5. Manifestamente infondato e versato in fatto appare il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., ha fondato la sua decisione alla luce della gravità complessiva della condotta addebitabile al prevenuto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397), evidenziando come la condotta del ricorrente debba ritenersi intrinsecamente pericolosa e posta in essere "in spregio delle regole di civile convivenza", in quanto egli, "attraverso il preordinato artificio della falsa denuncia di smarrimento, ha potuto guidare per alcuni mesi senza aver mai conseguito una patente". A differenza di quanto affermato dal ricorrente, non si tratta di un'affermazione apodittica, essendo il frutto di un ragionamento fondato sulla circostanza che l'imputato presentò la falsa denuncia il 16.10.2017 e venne sorpreso dalle forze dell'ordine alla guida di un'autovettura il 24.2.2018, sicché, tenuto conto del contenuto della falsa denuncia, non appare né manifestamente illogico, né contraddittorio ritenere che tra le due date l'imputato abbia utilizzato il documento in questione nella convinzione di potersene servire per giustificare la guida di autoveicoli senza essere munito di patente. Manifestamente infondato, infine, e versato in fatto, deve ritenersi anche il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, c.p. Appare, infatti, evidente che, nel prendere in considerazione la gravità del fatto al fine di escludere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., e nel ritenere equa la pena inflitta, evidenziando, nel contempo, l'assenza di elementi da valorizzare a tale scopo, la corte territoriale ha implicitamente riconosciuto che la gravità del fatto sia da ostacolo al riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm