CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 10612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtitc le conclusioni del PG \k3), c.W n NAA 0,5 I q oy, 0,k0- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vercelli, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in otto sentenze di condanna, e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni tre innesi dieci/giorni quattordici di reclusione e C 1.100 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Vercelli, segnalando, con unico motivo di impugnazione, l'errore del giudice dell'esecuzione nell'indicazione della pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 816/2020 del Tribunale di Vercelli del 10/11/2020, irrevocabile il 29/12/2020: invero, la pena ivi inflitta, in continuazione con quella di cui alla sentenza indicata al punto 1, non è pari a mesi nove di reclusione ed C 200 di multa, bensì è di un mese di reclusione ed C 20,00 di multa. Pertanto, si chiede che questa Corte di cassazione, applicando i criteri già utilizzati dal giudice dell'esecuzione per la determinazione delle pene degli altri reati posti in continuazione, rettifichi l'ammontare della pena finale, indicandola in anni tre, mesi cinque e giorni quattordici di reclusione ed C 1.020,00 di multa. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, previa modifica nel senso indicato dal Pubblico ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'impugnata ordinanza presenta la seguente criticità: riconosciuta la continuazione tra le varie condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA], si è assunta a pena base, per la più grave violazione, quella indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e si sono poi operati gli aumenti per i residui reati in misura coincidente con le già riconosciute continuazioni interne, che - per quanto specificamente riguarda la sentenza in questione - risulta ammontare ad un mese di reclusione ed C 20,00 di multa. Va dunque operata la rideterminazione in tale misura della pena per il reato ivi giudicato, onde confermare il principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, per cui «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna». 2. Tale rettifica può essere effettuata direttamente in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito, effettuando un annullamento senza rinvio (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458) e rideterminando la pena come risulta dal dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena, che ridetermina in anni tre, mesi cinque e giorni quattordici di reclusione ed Euro 1.020,00 di multa. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere e