CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 38975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2022 il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, concordata dalle parti, per il reato di ricettazione, riconosciuta l'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in relazione alla omessa applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria secondo i nuovi criteri di ragguaglio previsti dall'art. 56 -quater della legga 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2023, n. 150, secondo il quale il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. La nuova norma è più favorevole rispetto alla precedente formulazione dell'art. 53, comma 2, della stessa legge, che richiamava il criterio previsto dall'art. 135 cod. pen., considerato che nel caso di specie il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, versa in condizioni economiche disagiate. Il Tribunale non ha concesso un rinvio richiesto dalla difesa al fine di concordare la pena secondo i nuovi criteri di ragguaglio, cosicché, in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria (art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2023, n. 150), la sentenza va annullata al fine di permettere l'applicazione delle sanzioni sostitutive secondo i nuovi criteri di ragguaglio. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Il giudice ha applicato una pena su richiesta delle parti, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria secondo le norme all'epoca vigenti. L'annullamento della pronuncia, immune da violazioni di legge, non può essere disposto al solo fine di consentire l'applicazione della norma più favorevole, sopravvenuta alla sentenza di applicazione della pena. Peraltro, alla luce del nuovo art. 545-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresa la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56 -quater della stessa legge, è incompatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla quale, nel caso di specie, era stata subordinata l'efficacia della richiesta di applicazione della pena. Il ricorrente non ha neppure dedotto che a tale beneficio avrebbe rinunziato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende