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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14196/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, riconosciute in favore di entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per [OSCURATO:PERSONA] e prevalenti sulla contestata aggravante per [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Scotti e Radosevic, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (si vedano pagg. 11 e ss.), oltre ad essere inammissibile per la sua estrema genericità; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta stante l'assenza dello stato di insolvenza nel periodo in contestazione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (SU, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la dosimetria della pena, è manifestamente infondato oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale scaturente dalla cessione dell'immobile a Scotti e all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale relativo alla cessione dell'immobile alla Rodosevic, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto entrambi volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, riconosciute in favore di entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per [OSCURATO:PERSONA] e prevalenti sulla contestata aggravante per [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Scotti e Radosevic, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (si vedano pagg. 11 e ss.), oltre ad essere inammissibile per la sua estrema genericità; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta stante l'assenza dello stato di insolvenza nel periodo in contestazione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (SU, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la dosimetria della pena, è manifestamente infondato oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale scaturente dalla cessione dell'immobile a Scotti e all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale relativo alla cessione dell'immobile alla Rodosevic, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto entrambi volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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