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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 21116/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21607/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LambresaMarco, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaMontevideo n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i/intimati - contro [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’Avvocatura G enerale del lo S tato , presso i cui uffici in Roma via dei P ortoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato - controricorrente/ ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n.65/2019 depositata i l 16/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo - assunti a tempo determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di autisti soccorritori – e confermato la sentenza di p rimo grado che aveva loro negato il diritto alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007, rigettando altresì la domanda svolta in via subordinata per il riconoscimento del diritto alla partecipazione di un’apposita selezione preordinata all’immissione in ruolo.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva motivato la decisione per l’assenza di autorizzazione e per la limitatezza delle risorse finanziarie nonché (quand’anche fosse stata autorizzata l’assunzione di uncerto numero di unità da stabilizzare) per la mancata allegazione e prova da parte dei dipendenti del proprio diritto poziore rispetto ad altri aspiranti, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza della liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2018, ha ritenuto che delle due rationes decidendiaddotte nella sentenza del Tribunale gli appellanti avessero impugnato solo la seconda, censurando la motivazione riferita alla mancata prova del diritto poziore rispetto agli altri partecipanti, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sull’insussistenza del diritto per l’ assenza di autorizzazione e di idonee risorse finanziarie.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo affidandosi ad un unico motivo, cui resiste l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché di ogni altra norma o principio connesso in materia di stabilizzazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente valutato l’impugnazione proposta, limitandosi ad un esame formale dell’appello, in quanto si intendeva affermare che l’onere probatorio relativo ai requisiti oggettivi (ricomprendenti anche il provvedimento autorizzativo e le risorse finanziarie) non potesse che gravare sul datore di lavoro, mentre ai lavoratori incombeva solo l’onere di provare i requisiti soggettivi.

Pertanto, poiché secondo l’interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto alla stabilizzazione non può restare condizionato dalla limitazione all’autorizzazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], andava riconosciuto il pieno diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione.

1.1. Il motivo, come pure eccepito dalla difesa erariale, è inammissibile, in quanto è stato incentrato sul vizio di violazione di legge, nel senso di un’errata interpretazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione(mancanza dell’autorizzazione e delle risorse finanziarie), invece dicensurare, nel doveroso rispetto del principio di specificità (vale a dire riportando o almeno richiamando i passaggi del ricorso in appello che avrebbero sostenuto l’erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale)la ratio decidendi adottata in ordine al passaggio in giudicato della sentenza, e quindi sul diverso piano dell’error in procedendo, così da rimuovere la ragione in rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello(in tal senso, v.

Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550).

2. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, relativo all’eccepita improcedibilità del giudizio per l’intervenuto stato di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente, disattesa dalla Corte d’appello, impugnazione espressamente proposta in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale.

3. A lla soccombenza dei ricorrenti principali segue la condanna degli stessial pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21607/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LambresaMarco, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaMontevideo n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i/intimati - contro [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’Avvocatura G enerale del lo S tato , presso i cui uffici in Roma via dei P ortoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato - controricorrente/ ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n.65/2019 depositata i l 16/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo - assunti a tempo determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di autisti soccorritori – e confermato la sentenza di p rimo grado che aveva loro negato il diritto alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007, rigettando altresì la domanda svolta in via subordinata per il riconoscimento del diritto alla partecipazione di un’apposita selezione preordinata all’immissione in ruolo. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva motivato la decisione per l’assenza di autorizzazione e per la limitatezza delle risorse finanziarie nonché (quand’anche fosse stata autorizzata l’assunzione di uncerto numero di unità da stabilizzare) per la mancata allegazione e prova da parte dei dipendenti del proprio diritto poziore rispetto ad altri aspiranti, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza della liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2018, ha ritenuto che delle due rationes decidendiaddotte nella sentenza del Tribunale gli appellanti avessero impugnato solo la seconda, censurando la motivazione riferita alla mancata prova del diritto poziore rispetto agli altri partecipanti, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sull’insussistenza del diritto per l’ assenza di autorizzazione e di idonee risorse finanziarie. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo affidandosi ad un unico motivo, cui resiste l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché di ogni altra norma o principio connesso in materia di stabilizzazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente valutato l’impugnazione proposta, limitandosi ad un esame formale dell’appello, in quanto si intendeva affermare che l’onere probatorio relativo ai requisiti oggettivi (ricomprendenti anche il provvedimento autorizzativo e le risorse finanziarie) non potesse che gravare sul datore di lavoro, mentre ai lavoratori incombeva solo l’onere di provare i requisiti soggettivi. Pertanto, poiché secondo l’interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto alla stabilizzazione non può restare condizionato dalla limitazione all’autorizzazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], andava riconosciuto il pieno diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione. 1.1. Il motivo, come pure eccepito dalla difesa erariale, è inammissibile, in quanto è stato incentrato sul vizio di violazione di legge, nel senso di un’errata interpretazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione(mancanza dell’autorizzazione e delle risorse finanziarie), invece dicensurare, nel doveroso rispetto del principio di specificità (vale a dire riportando o almeno richiamando i passaggi del ricorso in appello che avrebbero sostenuto l’erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale)la ratio decidendi adottata in ordine al passaggio in giudicato della sentenza, e quindi sul diverso piano dell’error in procedendo, così da rimuovere la ragione in rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello(in tal senso, v. Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550). 2. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, relativo all’eccepita improcedibilità del giudizio per l’intervenuto stato di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente, disattesa dalla Corte d’appello, impugnazione espressamente proposta in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale. 3. A lla soccombenza dei ricorrenti principali segue la condanna degli stessial pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. 4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, de
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