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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 07864/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5679-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N. 5679/2017 Cron.

Rep.

Ud. 19/01/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2016 R.G.N. 215/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.5679/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’Appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri nove , diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n . 206 del 2004, nonché all’assegno vitalizio exart. 407 del 1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006, in qualità di fratelli e sorelle superstiti di [OSCURATO:PERSONA], militare deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’incidente aereo della Meloria; alla morte di questi, la madre [OSCURATO:PERSONA], presentava domanda per ottenere i benefici in qualità di prima superstite nell’ordine dei beneficiari ai sensi dell’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ma decedeva prima ancora di ricevere risposta da parte delMinistero della [OSCURATO:PERSONA];uno dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA], coltivava la domanda della madre,ottenendo il riconoscimentodel diritto a godere dei benefici concessi quale fratello superstite del fratello Paolo, riconosciuto vittima del dovere; la conseguente erogazione dei beneficivenne disposta, quindi, in favore di questi a titolo ereditariodalla propria madre, avendo l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di non poter estendere il giudicato anche in favore dei fratelli e delle sorelle i quali, alla morte della genitrice,non avevano coltivato la domanda proposta dalla stessa; i fratelli esclusi chiedevano inutilmente al Ministero l’erogazione dei vitalizi , reputando di essere subentrati al fratello deceduto una volta che questi era stato inserito nell’elenco delle vittime del dovere; ricorrevano, quindi, in giudizio, chiedendo la disapplicazione del provvedimento con cui l’amministrazione competente aveva disposto la non estensione nei loro confronti del giudicato favorevole ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], ma sia il Tribunale, sia la Corte d’appello rigettavano il ricorso, individuando iltempo di insorgenza del diritto ai benefici in capo ai familiari superstiti nella data dipresentazione della domanda all’INPS da parte della madre , e non in quella del l’ inserimento del militare deceduto nell’elenco nazionale delle vittime del dovere; ilriconoscimento del diritto ai benefici in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] trovava fondamento, secondo la Corte d’appello, nel fatto che questi avesseagito quale erede della madre; secondo la Corte territoriale tale è il solo diritto che i fratelli esclusi avrebbero potuto far valere, non già jure proprio, maa titolo ereditario dall’originaria richiedente; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti, sulla base di un motivo unico; ilMinistero della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod.proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione dell’art. 3, comma 4, d.p.r. 243/06, dell’art. 6 l. 466/80 integrata dall’art. 4 l. 302/90 e dall’art. 82, comma 4, l. 388/2000 in merito alle norme che individuano i destinatari dei benefici”; denuncia l’erroneità della sentenza nel capo in cui identifica nella madre la titolare del diritto alla concessione dei benefici; sostieneche, una volta riconosciuto lo status di vittima del dovere in capo al fratello Paolo, i familiari superstiti beneficiari dei vitalizi avrebbero dovuto essere individuati nell’elenco dei destinatari delle provvidenze redatto dal Ministero competente al momento dell’inserimento del nominativo del loro congiunto nella relativa graduatoria; il motivo è infondato; la legge n. 466 del 1980, all’art. 6, co.1, individua i superstiti della vittima del dovere nel coniuge e nei figli di questa, nei genitori o, in assenza di questi, nei fratelli, questi ultimi, tuttavia, nel solo caso in cui siano conviventi e a carico della vittima; le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 22753 del 2018, resa in una fattispecie concernente un militare deceduto nella stessa tragedia aerea della Meloria , ha nno respinto la domanda delle sorelle,né conviventi, né a carico, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti divittima del dovere, nell'app osito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente; tale principio trova fondamento della natura assistenziale delle provvidenze previste in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere; nel caso in esame, il motivo di ricorso appare, tuttavia, travalicare tale problematica, atteso che i ricorrenti,nel pretendere di vedersi riconosciuto il diritto a subentrare quali superstiti del fratello Paolo, non fanno questio ne della legittimità della loro pretesa sul piano del possesso del requisito della convivenza con la vittima (peraltro già accertato negativamente da i giudici del merito) , bensì, e in modo pretestuoso, vorrebbero che fosse riconosciuto un loro diritto, a titolo originario,quasi che, la posizione giuridica della madre, prima nell’ordine dei superstiti indicato dalla legge, abbia a replicarsiin ciascuno dei figli superstiti; tuttavia - e in tal senso nessuna critica può muoversi alla Corte territoriale – in base alle norme e ai principi di diritto applicabili nei confronti della categoria dei fratelli e delle sorelle superstiti, va escluso che gli stessi potessero a ccedere j ure proprio a i benefici di legge riconosciuti alla loro madre deceduta prima ancora di vedere soddisfatto il proprio diritto ai vitalizi; l’unica via possibile da perseguire sarebbe stata, infatti, quella di coltivare il giudizio intrapreso dalla genitrice, che avrebbe consentito agli odierni ricorrenti di subentrare alla madre in qualità di eredi legittimi, come ha opportunamente inteso fareil fratello Filippo; il ricorso va, in definitiva rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5679-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N. 5679/2017 Cron. Rep. Ud. 19/01/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2016 R.G.N. 215/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.5679/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’Appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri nove , diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n . 206 del 2004, nonché all’assegno vitalizio exart. 407 del 1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006, in qualità di fratelli e sorelle superstiti di [OSCURATO:PERSONA], militare deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’incidente aereo della Meloria; alla morte di questi, la madre [OSCURATO:PERSONA], presentava domanda per ottenere i benefici in qualità di prima superstite nell’ordine dei beneficiari ai sensi dell’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ma decedeva prima ancora di ricevere risposta da parte delMinistero della [OSCURATO:PERSONA];uno dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA], coltivava la domanda della madre,ottenendo il riconoscimentodel diritto a godere dei benefici concessi quale fratello superstite del fratello Paolo, riconosciuto vittima del dovere; la conseguente erogazione dei beneficivenne disposta, quindi, in favore di questi a titolo ereditariodalla propria madre, avendo l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di non poter estendere il giudicato anche in favore dei fratelli e delle sorelle i quali, alla morte della genitrice,non avevano coltivato la domanda proposta dalla stessa; i fratelli esclusi chiedevano inutilmente al Ministero l’erogazione dei vitalizi , reputando di essere subentrati al fratello deceduto una volta che questi era stato inserito nell’elenco delle vittime del dovere; ricorrevano, quindi, in giudizio, chiedendo la disapplicazione del provvedimento con cui l’amministrazione competente aveva disposto la non estensione nei loro confronti del giudicato favorevole ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], ma sia il Tribunale, sia la Corte d’appello rigettavano il ricorso, individuando iltempo di insorgenza del diritto ai benefici in capo ai familiari superstiti nella data dipresentazione della domanda all’INPS da parte della madre , e non in quella del l’ inserimento del militare deceduto nell’elenco nazionale delle vittime del dovere; ilriconoscimento del diritto ai benefici in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] trovava fondamento, secondo la Corte d’appello, nel fatto che questi avesseagito quale erede della madre; secondo la Corte territoriale tale è il solo diritto che i fratelli esclusi avrebbero potuto far valere, non già jure proprio, maa titolo ereditario dall’originaria richiedente; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti, sulla base di un motivo unico; ilMinistero della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod.proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione dell’art. 3, comma 4, d.p.r. 243/06, dell’art. 6 l. 466/80 integrata dall’art. 4 l. 302/90 e dall’art. 82, comma 4, l. 388/2000 in merito alle norme che individuano i destinatari dei benefici”; denuncia l’erroneità della sentenza nel capo in cui identifica nella madre la titolare del diritto alla concessione dei benefici; sostieneche, una volta riconosciuto lo status di vittima del dovere in capo al fratello Paolo, i familiari superstiti beneficiari dei vitalizi avrebbero dovuto essere individuati nell’elenco dei destinatari delle provvidenze redatto dal Ministero competente al momento dell’inserimento del nominativo del loro congiunto nella relativa graduatoria; il motivo è infondato; la legge n. 466 del 1980, all’art. 6, co.1, individua i superstiti della vittima del dovere nel coniuge e nei figli di questa, nei genitori o, in assenza di questi, nei fratelli, questi ultimi, tuttavia, nel solo caso in cui siano conviventi e a carico della vittima; le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 22753 del 2018, resa in una fattispecie concernente un militare deceduto nella stessa tragedia aerea della Meloria , ha nno respinto la domanda delle sorelle,né conviventi, né a carico, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti divittima del dovere, nell'app osito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente; tale principio trova fondamento della natura assistenziale delle provvidenze previste in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere; nel caso in esame, il motivo di ricorso appare, tuttavia, travalicare tale problematica, atteso che i ricorrenti,nel pretendere di vedersi riconosciuto il diritto a subentrare quali superstiti del fratello Paolo, non fanno questio ne della legittimità della loro pretesa sul piano del possesso del requisito della convivenza con la vittima (peraltro già accertato negativamente da i giudici del merito) , bensì, e in modo pretestuoso, vorrebbero che fosse riconosciuto un loro diritto, a titolo originario,quasi che, la posizione giuridica della madre, prima nell’ordine dei superstiti indicato dalla legge, abbia a replicarsiin ciascuno dei figli superstiti; tuttavia - e in tal senso nessuna critica può muoversi alla Corte territoriale – in base alle norme e ai principi di diritto applicabili nei confronti della categoria dei fratelli e delle sorelle superstiti, va escluso che gli stessi potessero a ccedere j ure proprio a i benefici di legge riconosciuti alla loro madre deceduta prima ancora di vedere soddisfatto il proprio diritto ai vitalizi; l’unica via possibile da perseguire sarebbe stata, infatti, quella di coltivare il giudizio intrapreso dalla genitrice, che avrebbe consentito agli odierni ricorrenti di subentrare alla madre in qualità di eredi legittimi, come ha opportunamente inteso fareil fratello Filippo; il ricorso va, in definitiva rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe
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