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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14178/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40020/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza di condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta la mancata effettuazione della perizia grafologica nonché la correttezza della motivazione in relazione alla mancata effettuazione della stessa — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata fonda su un ragionamento probatorio immune da cadute logiche quando ha valorizzato la presenza della foto dell'imputato sul documento utilizzato per attivare la scheda telefonica e sulla stessa incongruenza della versione dei fatti offerta, peraltro in maniera confusa, dal prevenuto, ragionamento che può razionalmente giustificare la conferma della condanna del prevenuto a prescindere dalla — pur discutibile — risposta dei Giudici di secondo grado al motivo di appello sulla mancata effettuazione della perizia grafologica; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40020/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza di condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta la mancata effettuazione della perizia grafologica nonché la correttezza della motivazione in relazione alla mancata effettuazione della stessa — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata fonda su un ragionamento probatorio immune da cadute logiche quando ha valorizzato la presenza della foto dell'imputato sul documento utilizzato per attivare la scheda telefonica e sulla stessa incongruenza della versione dei fatti offerta, peraltro in maniera confusa, dal prevenuto, ragionamento che può razionalmente giustificare la conferma della condanna del prevenuto a prescindere dalla — pur discutibile — risposta dei Giudici di secondo grado al motivo di appello sulla mancata effettuazione della perizia grafologica; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensor
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