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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17400/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4053/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, domiciliata ope legisin Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 795/14/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, depositata il 19.7.23,non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Tributi– rimborso irap r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre con duemotivi contro [OSCURATO:PERSONA] , che è rimasto intimato, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigetta to l’appello de ll’Agenzia delle entrate, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap per quattro annualità (dal 2012 al 2015) avanzata dal contribuente, medico di base convenzionato con il [OSCURATO:PERSONA].

Riteneva la C.g.t.che il contribuente avesse dimostrato l ’insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.

IlConsigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1, c.p.c., una sintetica proposta didefinizione accelerata del giudizio, comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione.

La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Laricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c.

Si denuncia la motivazione meramente apparente della sentenza della C.g.t., per aver compi uto valutazioni, indagini ed accertamenti non r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertinenti ń conferenti, con ci ̀ rendendo non percepibile il fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento.

1.2. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata è provvista di una motivazione effettiva ed immediatamente comprensibile, fondata sulla considerazione che il contribuente avesse dimostrato l’insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.

2.1. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 447/1997, nonch́ dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, I comma, n.3) cpc,), si denuncia l’errata decisione della C.g.t. di aver accolto il ricorso del contribuente nonostante quest’ultimo, cui incombeva l’onere trattandosi di istanza di rimborso, non avesse dimostrato le concrete modalit̀ di svolgimento d ella sua attivit ̀ , ovvero di aver espletato la professione di medico senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa.

2.2. Il motivo è infondato.

Nella specie, non è contestato che il contribuente, medico di base specialista in medicina interna, esercitasse l’attivit̀ medica convenzionata di gruppo, secondo le modalità disciplinate dal vigente del vigente [OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex art. 8 D.Lgs n. 205/92, in un centro medico messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA], attrezzato con la strumentazione medica necessaria.

Nell’esercizio di tale attivit̀ si avvaleva, unitamente agli altri colleghi, di una segretaria, con mansioni meramente esecutive, e di un’infermiera per un orario part timedi sette ore settimanali.

Il giudice di appello, sulla base di tali pacifiche circostanze di fatto, ha ritenuto che il contribuente non si avvalesse di un’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attivit̀ medica convenzionata di gruppo. r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, la C.t.r. ha affermato che l'organizzazione efficiente e funzionale dello studio medico, condiviso con altri colleghi per ciò che concerne le prestazioni part timedi una segretaria e di una infermiera, non elimina il rapporto personale e fiduciario con il medico il quale con detti supporti sia di personale che di mezzi non può allargare illimitatamente la sua clientela ma semplicemente garantisce un servizio migliore, entro i limiti assoluti imposti dalla Convenzione .

Il giudice di appello ha anche espressamente confermato sul punto la sentenza di primo grado, nella quale si legge: le spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato si riferivano alla retribuzione di personale di segreteria, retribuito in quota parte con altri colleghi, di cui [il contribuente] è "obbligato" a dotarsi, secondo le linnee guida emanate dalla Regione, mentre per quanto riguarda l'infermiera professionale occorre considerare che il contratto part-time prevedeva un orario di sole sette ore settimanali e pertanto questa Commissione ritiene che la presenza di questi due rapporti di lavoro non costituisce elemento che provi la sussistenza di una stabile organizzazione, analogamente per quanto riguarda i beni utilizzati nella professionedel medico di base in considerazione anche dell'interesse della sanità pubblica .

La sentenza impugnata risulta conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria oinfermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale (Cass.

S.U. n.7291/2016).

Nella citata sentenza le Sezioni Unite rilevano che con riguardo all'IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per 1° disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (Cass.n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

Considerazioni di analogo tenore si ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il "Personale di segreteria o infermieristico comune", il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo dall'art. 40, camma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000 .

Inoltre, questa Corte, con particolare riferimento ai soggetti esercenti la professione medica, non ha mancato di evidenziare che gli strumenti medici di diagnosi rientrano tra quelli indispensabili per l'esercizio della professione medica e non sono, per ciò solo, indici di autonoma organizzazione essendo, piuttosto, di corredo alKnow- how del professionista (Cass. n. 20859/2023, che richiama Cass. n. 14193/2023, Cass. n. 13048/2012).

E’ stato, altresì, precisato che una spesa consistente per l'acquisto di un macchinario indispensabile all'esercizio dell'attività medesima non è idonea a rivelare l'esistenza dell'autonoma organizzazione, ove il capitale r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituitodall'attività intellettuale del professionista, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto (Cass. n. 20859/2023, citata).Infine, con riferimento all’utilizzo di collaboratori, è stato rilevato che l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, dellacollaborazione di terzi non costituisce, di per sè, fattore decisivo perdeterminare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo ilgiudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativarappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Cass. n. 3963/2017).

La sentenza impugnata, dunque, non è incor sa nella denunziata violazione di legge e risulta – nell’aver escluso il presupposto della necessaria sussistenza di attività organizzata autonoma ai fini del pagamento dell’irap -conforme ai principi enunciati da questa Corte .

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

A mente dell’art. 380-bis, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., quando la Corte definisce il giudizio in conformità allaproposta formulata dal Presidente della Sezione o da unConsigliere da questi delegato, si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 dello stesso codice.

Sennonchè, il terzo comma del citato art. 96 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte può essere pronunciata soltanto nei confronti della parte soccombente che sia stata condannata alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91. r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], invece, in ogni caso, applicabile il quarto comma dello stesso art. 96, onde la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, nella misura stabilita in dispositivo nell’osservanza dei limiti edittali (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023).

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4053/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, domiciliata ope legisin Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 795/14/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, depositata il 19.7.23,non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Tributi– rimborso irap r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre con duemotivi contro [OSCURATO:PERSONA] , che è rimasto intimato, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigetta to l’appello de ll’Agenzia delle entrate, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap per quattro annualità (dal 2012 al 2015) avanzata dal contribuente, medico di base convenzionato con il [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la C.g.t.che il contribuente avesse dimostrato l ’insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap. IlConsigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1, c.p.c., una sintetica proposta didefinizione accelerata del giudizio, comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Laricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c. Si denuncia la motivazione meramente apparente della sentenza della C.g.t., per aver compi uto valutazioni, indagini ed accertamenti non r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertinenti ń conferenti, con ci ̀ rendendo non percepibile il fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento. 1.2. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata è provvista di una motivazione effettiva ed immediatamente comprensibile, fondata sulla considerazione che il contribuente avesse dimostrato l’insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap. 2.1. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 447/1997, nonch́ dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, I comma, n.3) cpc,), si denuncia l’errata decisione della C.g.t. di aver accolto il ricorso del contribuente nonostante quest’ultimo, cui incombeva l’onere trattandosi di istanza di rimborso, non avesse dimostrato le concrete modalit̀ di svolgimento d ella sua attivit ̀ , ovvero di aver espletato la professione di medico senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa. 2.2. Il motivo è infondato. Nella specie, non è contestato che il contribuente, medico di base specialista in medicina interna, esercitasse l’attivit̀ medica convenzionata di gruppo, secondo le modalità disciplinate dal vigente del vigente [OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex art. 8 D.Lgs n. 205/92, in un centro medico messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA], attrezzato con la strumentazione medica necessaria. Nell’esercizio di tale attivit̀ si avvaleva, unitamente agli altri colleghi, di una segretaria, con mansioni meramente esecutive, e di un’infermiera per un orario part timedi sette ore settimanali. Il giudice di appello, sulla base di tali pacifiche circostanze di fatto, ha ritenuto che il contribuente non si avvalesse di un’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attivit̀ medica convenzionata di gruppo. r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, la C.t.r. ha affermato che l'organizzazione efficiente e funzionale dello studio medico, condiviso con altri colleghi per ciò che concerne le prestazioni part timedi una segretaria e di una infermiera, non elimina il rapporto personale e fiduciario con il medico il quale con detti supporti sia di personale che di mezzi non può allargare illimitatamente la sua clientela ma semplicemente garantisce un servizio migliore, entro i limiti assoluti imposti dalla Convenzione . Il giudice di appello ha anche espressamente confermato sul punto la sentenza di primo grado, nella quale si legge: le spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato si riferivano alla retribuzione di personale di segreteria, retribuito in quota parte con altri colleghi, di cui [il contribuente] è "obbligato" a dotarsi, secondo le linnee guida emanate dalla Regione, mentre per quanto riguarda l'infermiera professionale occorre considerare che il contratto part-time prevedeva un orario di sole sette ore settimanali e pertanto questa Commissione ritiene che la presenza di questi due rapporti di lavoro non costituisce elemento che provi la sussistenza di una stabile organizzazione, analogamente per quanto riguarda i beni utilizzati nella professionedel medico di base in considerazione anche dell'interesse della sanità pubblica . La sentenza impugnata risulta conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria oinfermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale (Cass. S.U. n.7291/2016). Nella citata sentenza le Sezioni Unite rilevano che con riguardo all'IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per 1° disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (Cass.n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012). Considerazioni di analogo tenore si ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il "Personale di segreteria o infermieristico comune", il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo dall'art. 40, camma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000 . Inoltre, questa Corte, con particolare riferimento ai soggetti esercenti la professione medica, non ha mancato di evidenziare che gli strumenti medici di diagnosi rientrano tra quelli indispensabili per l'esercizio della professione medica e non sono, per ciò solo, indici di autonoma organizzazione essendo, piuttosto, di corredo alKnow- how del professionista (Cass. n. 20859/2023, che richiama Cass. n. 14193/2023, Cass. n. 13048/2012). E’ stato, altresì, precisato che una spesa consistente per l'acquisto di un macchinario indispensabile all'esercizio dell'attività medesima non è idonea a rivelare l'esistenza dell'autonoma organizzazione, ove il capitale r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituitodall'attività intellettuale del professionista, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto (Cass. n. 20859/2023, citata).Infine, con riferimento all’utilizzo di collaboratori, è stato rilevato che l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, dellacollaborazione di terzi non costituisce, di per sè, fattore decisivo perdeterminare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo ilgiudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativarappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Cass. n. 3963/2017). La sentenza impugnata, dunque, non è incor sa nella denunziata violazione di legge e risulta – nell’aver escluso il presupposto della necessaria sussistenza di attività organizzata autonoma ai fini del pagamento dell’irap -conforme ai principi enunciati da questa Corte . 3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede. A mente dell’art. 380-bis, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., quando la Corte definisce il giudizio in conformità allaproposta formulata dal Presidente della Sezione o da unConsigliere da questi delegato, si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 dello stesso codice. Sennonchè, il terzo comma del citato art. 96 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte può essere pronunciata soltanto nei confronti della parte soccombente che sia stata condannata alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91. r.g. n.4053/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], invece, in ogni caso, applicabile il quarto comma dello stesso art. 96, onde la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, nella misura stabilita in dispositivo nell’osservanza dei limiti edittali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27195/2023). Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe con