CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 45016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][ CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla riqualificazione del fatto operata dal primo giudice, è manifestamente infondato poiché, proprio tenendo conto della sottolineata (dalla difesa) differenza tra la ipotesi delittuosa descritta dall'art.640 cod. pen. e quella invece contemplata all'art. 641 cod. pen., è dalla stessa lettura del capo di imputazione che si evince che l'elemento "specializzante" della simulazione dello stato di insolvenza era stato oggetto di puntuale e specifica descrizione e contestazione da parte della pubblica accusa; che, comunque, è stato più volte ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nel prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modo preordinato, adempiuto l'obbligazione contratta, qualifica l'originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima (cfr., Sez. 2, n. 29507 del 16/06/2015, Filice, Rv. 264151 - 01); ritenuto che il secondo motivo del ricorso è articolato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec:edenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il terzo motivo del ricorso è anch'esso fondato su censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa ed alternativa ric:ostruzione del fatto e non già nel rilievo di una manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà della motivazione che, al contrario, ha valorizzato elementi circostanziali per dedurre, senza salti logici, l'esistenza di un preordinato proposito di non adempiere, essendo appena il caso di ribadire che, proprio in tema d'insolvenza fraudolenta, che la prova del preordinato proposito di non adempiere ala prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, ancorché non esc usivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo (cfr., Sez. 2, n. 6947 del 21.1.2015, Spanzino; Sez. 2, n. 39887 del 16.6.2015, Straputicari); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]