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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25959/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18719/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Bacoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso – giu- sta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato – dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), patroci- nante in Cassazione, con il quale indica per le comunicazioni il [OSCURATO:TELEFONO] e la pec: avvdemetriofenucciu @ pec.ordineforense.salerno.it ed elettivamente domicilia in Roma alla Via della Balduina, 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], (C.F. 8001993609) in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e difeso, ex art. 47 e 51 dello Statuto ed in virtù di mandato ad lites dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CNSMLR63BH703M) dell’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale elegge domicilio in Roma, alla via Poli n. 29, PEC: marialau- [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO].

Controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n° 9/15/21 depositata il 4 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società gerente una cava in località Settecainati di Giugliano – la quale chiedeva l’annullamento della “Nota di protocollo 20180382499 del 14/6/18, relativa a Contributo estrattivo ex art. 19

1. reg. 1/08 (dal 20106 al 2017) ed ex art. 17

1. reg. 15/05 (dal 2005 al 2017), notificata il 14/6/18”, con la quale la Regione le aveva intimato il pagamento di euro 442.337,66 e di euro 68.844,48 per contributi estrattivi dovuti per gli anni 2007/2017, istituiti dalle leggi della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 15/2005 (art. 17) e n° 1/2008 (art. 19) –la Commissione tribu- taria provinciale di Napoli, nel contraddittorio con tale Regione, lo accoglieva parzialmente e dichiarava non dovuti per decorso della prescrizione quinquennale i contributi degli anni 2005-2007, men- tre per i successivi la prescrizione risultava interrotta dalla missiva dell’Ente territoriale del 28 ottobre 2013.

In relazione ai contributi per gli anni dal 2009 al 2012, la Commis- sione riteneva, inoltre, che la pretesa creditoria fosse carente di motivazione, non avendo l’Ufficio chiarito perché essi fossero dovu- ti, nonostante l’assenza di attività estrattiva per quattro anni ed il riconoscimento, in un precedente documento ufficiale della Regio- ne, che la massa di terra estratta era inferiore a quella indicata nel- la nota impugnata. 2.- Interposto appello da parte della Regione, la Commissione tri- butaria regionale confermava la prima decisione in punto di pre- scrizione dei contributi 2005-2007 (rigettando così il primo motivo di appello), mentre accoglieva il secondo mezzo (concernente il quantitativo estratto), osservando che il calcolo della massa era stato eseguito “sulla base delle schede statistiche inviate dalla stessa società”, la quale, poi, non aveva “in alcun modo provato né l’estrazione per un quantitativo inferiore né che l’attività estrattiva [fosse]stata ferma per 4 anni, a fronte invece della dimostrazione costituita dalle foto (scattate nel 2004, 2006, 2008 e 2011) tratte dal sito ufficiale del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, che nel- la cava [erano]stati effettuati egualmente gli scavi, mentre dai dati statistici inviati dalla stessa società ricorrente mancavano solo quelli del 2007 e 2008, annualità infatti non considerate dalla Re- gione nell’atto impugnato”.

Concludeva, pertanto, dichiarando dovuti i contributi dal 2009.

Da ultimo, la Commissione rigettava l’appello incidentale di Pozzo- lana [OSCURATO:SOCIETA]., diretto ad ottenere la declaratoria di prescrizione anche per le annualità successive al 2007, sul rilievo dell’effetto in- terruttivo espressamente citato dalla Regione nella “nota del 2013”. 3.-Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gra- vame a quattro mezzi.

Resiste l’Ente territoriale, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, exart. 360 n. 4 cod. proc. civ..

Il giudice d’appello aveva riconosciuto dovuti i contributi dal 2009 ritenendo provata la quantità di terra estratta in base a “schede statistiche”, che l’Ente territoriale si era riservato di produrre in giudizio e che, in realtà, non aveva mai prodotto in corso di causa.

Tale conclusione, inoltre, contrastava con altri documenti e cioè con la “nota 25.7.2017 (prot. 511427.2017)”, nella quale la Regione af- fermava che “dal 2009 al 2016 l’attività estrattiva [aveva] prodotto 314.060,505 mc di materiale pozzolanico” (e non mc 688.444,48, come indicato nell’atto impugnato), nonché con le “foto estratte dal Sian”, nelle cui didascalie si precisava “che dal 2009 al 2016 l’attività estrattiva [aveva] prodotto 314.060,05 mc di materiale pozzolanico”.

Col secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ancora, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, exart. 360 n. 4 cpc. [OSCURATO:PERSONA] regionale aveva rigettato l’eccezione di prescrizio- ne dei contributi 2008-2012 sul rilievo dell’effetto interruttivo ope- rato dalla “nota del 28.10.2013”, che – per contro – era totalmente priva dei requisiti per provocarlo, non contenendo né una formale messa in mora, né l’indicazione specifica che la comunicazione do- vesse avere tale effetto.

Con la terza doglianzaPozzolana lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ., ponendo a base della censura sostanzialmente le medesime ragioni del primo motivo.

Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cc in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ..

A fronte della nota della Regione, con la quale essa stessa quantifi- cava il materiale estratto in 314.060,05 mc, spettava all’Ente terri- toriale provare che, nonostante tale documento, la massa estratta fosse pari a più del doppio, ossia a 688.444,48 mc, come indicato nell’atto impugnato. 5.- Il primo ed il terzo motivo – esaminabili congiuntamente, poi- ché pongono in sostanza lo stesso tema –sono fondati.

I mezzi deducono, a ben vedere, un travisamento della prova, dato che la Commissione tributaria regionale, da un lato, avrebbe consi- derato presenti in atti le “schede statistiche”, in realtà mai prodot- te, e, dall’altro, non avrebbe considerato il tenore della nota della regione del 25 luglio 2017 e delle didascalie in calce alle foto aeree della cava.

In punto di fatto l’affermazione della ricorrente, secondo la quale le schede statistiche non sarebbero mai state versate in atti, non è contrastata dalla resistente, che –pur citandole a fondamento della sua difesa –non indica il tempo ed il luogo processuale di loro pro- duzione in causa.

Ora, con recente sentenza di questa Corte (Cass.

SU 5792/2024) è stato deciso che il travisamento della prova – laddove consista non già in una erronea valutazione del contenuto informativo del dato probatorio, ma in un errore di percezione dell’elemento probatorio stesso, come ad es. nel caso di decisione fondata su una prova mai acquisita al processo (cd “travisamento per invenzione”) –può solo dar luogo ad un errore revocatorio, a meno che la motivazione del giudice in ordine all’informazione probatoria desumibile dal dato istruttorio non si ponga al di sotto del limite minimo costituzionale, dando luogo ad una mancanza assoluta di motivazione, ad una mo- tivazione apparente o perplessa, oppure ad un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: vizi sussumibili nel disposto dell’art. 360 n° 4 c.p.c..

Ebbene, nella sentenza oggetto di impugnazione, la fondatezza del- la pretesa della Regione è stata predicata osservando che “emerge pacificamente dagli atti che il calcolo della quantità del materiale estratto è stato effettuato sulla base delle schede statistiche inviate dalla stessa società”, ossia mediante una motivazione apparente, basata sul mero richiamo di tali documenti (le schede), senza alcu- na spiegazione in ordine alla loro efficacia probante: carenza che appare tanto più grave in quanto, come si è detto, le schede non erano presenti in atti.

In conclusione, la decisione di attribuire efficacia probatoria a tali documenti, senza illustrazione alcuna delle ragioni della loro idonei- tà a comprovare la massa di terra estratta e, soprattutto, senza che tali documenti fossero stati effettivamente esaminati dalla Commissione di secondo grado, porta a ritenere che la motivazione di tale giudice sia solo fittizia e che si ponga, pertanto, al di sotto del limite costituzionalmente imposto.

Non è, invece, ammissibile la censura –del pari contenuta nei mo- tivi in esame – concernente la scorretta valutazione, da parte del giudice di secondo grado, della nota della Regione del 25 luglio 2017 e delle didascalie in calce alle foto del Sian, dato che qui non si tratta di errore percettivo, ma di una questione di valutazione della prova, integralmente rimessa al giudice del merito.

Nonostante i mezzi in esame (primo e terzo motivo) facciano leva sull’omessa produzione in giudizio delle schede e sull’erronea valu- tazione degli altri documenti, c’è un passaggio motivazionale del terzo motivo, contenuto a pagina 16 del ricorso, nel quale Pozzola- na [OSCURATO:SOCIETA]. (pur citando una massina di questa Corte) si duole dell’omesso rispetto del limite minimo costituzionale della motiva- zione.

Benché stringato, tale passaggio segnala la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ed è sussumibile nell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.: norma che, dunque, è stata correttamente in- vocata dalla ricorrente.

In ogni modo, è anche palese la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – questa espressamente e ripetutamente dedotta dalla ricor- rente –in quanto la Commissione di secondo grado non ha posto a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti”, ma una prova documentale che la Regione ha dato come prodotta, quando in realtà non lo era, e che è stata illegittimamente ritenuta presen- te in atti dal giudice territoriale. 6.- I residui motivi (secondo e quarto) sono assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo e potranno costituire materia del con- tendere nell’eventuale giudizio di rinvio. 7.-In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al- la Corte di giustizia di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio (è ovviamente assorbita, nella presente sede, la domanda di di- strazione delle spese formulata dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA] a pagina 18 del ricorso). p.q.m. la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18719/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Bacoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso – giu- sta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato – dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), patroci- nante in Cassazione, con il quale indica per le comunicazioni il [OSCURATO:TELEFONO] e la pec: avvdemetriofenucciu @ pec.ordineforense.salerno.it ed elettivamente domicilia in Roma alla Via della Balduina, 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], (C.F. 8001993609) in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e difeso, ex art. 47 e 51 dello Statuto ed in virtù di mandato ad lites dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CNSMLR63BH703M) dell’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale elegge domicilio in Roma, alla via Poli n. 29, PEC: marialau- [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n° 9/15/21 depositata il 4 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società gerente una cava in località Settecainati di Giugliano – la quale chiedeva l’annullamento della “Nota di protocollo 20180382499 del 14/6/18, relativa a Contributo estrattivo ex art. 19 1. reg. 1/08 (dal 20106 al 2017) ed ex art. 17 1. reg. 15/05 (dal 2005 al 2017), notificata il 14/6/18”, con la quale la Regione le aveva intimato il pagamento di euro 442.337,66 e di euro 68.844,48 per contributi estrattivi dovuti per gli anni 2007/2017, istituiti dalle leggi della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 15/2005 (art. 17) e n° 1/2008 (art. 19) –la Commissione tribu- taria provinciale di Napoli, nel contraddittorio con tale Regione, lo accoglieva parzialmente e dichiarava non dovuti per decorso della prescrizione quinquennale i contributi degli anni 2005-2007, men- tre per i successivi la prescrizione risultava interrotta dalla missiva dell’Ente territoriale del 28 ottobre 2013. In relazione ai contributi per gli anni dal 2009 al 2012, la Commis- sione riteneva, inoltre, che la pretesa creditoria fosse carente di motivazione, non avendo l’Ufficio chiarito perché essi fossero dovu- ti, nonostante l’assenza di attività estrattiva per quattro anni ed il riconoscimento, in un precedente documento ufficiale della Regio- ne, che la massa di terra estratta era inferiore a quella indicata nel- la nota impugnata. 2.- Interposto appello da parte della Regione, la Commissione tri- butaria regionale confermava la prima decisione in punto di pre- scrizione dei contributi 2005-2007 (rigettando così il primo motivo di appello), mentre accoglieva il secondo mezzo (concernente il quantitativo estratto), osservando che il calcolo della massa era stato eseguito “sulla base delle schede statistiche inviate dalla stessa società”, la quale, poi, non aveva “in alcun modo provato né l’estrazione per un quantitativo inferiore né che l’attività estrattiva [fosse]stata ferma per 4 anni, a fronte invece della dimostrazione costituita dalle foto (scattate nel 2004, 2006, 2008 e 2011) tratte dal sito ufficiale del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, che nel- la cava [erano]stati effettuati egualmente gli scavi, mentre dai dati statistici inviati dalla stessa società ricorrente mancavano solo quelli del 2007 e 2008, annualità infatti non considerate dalla Re- gione nell’atto impugnato”. Concludeva, pertanto, dichiarando dovuti i contributi dal 2009. Da ultimo, la Commissione rigettava l’appello incidentale di Pozzo- lana [OSCURATO:SOCIETA]., diretto ad ottenere la declaratoria di prescrizione anche per le annualità successive al 2007, sul rilievo dell’effetto in- terruttivo espressamente citato dalla Regione nella “nota del 2013”. 3.-Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gra- vame a quattro mezzi. Resiste l’Ente territoriale, che conclude per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, exart. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Il giudice d’appello aveva riconosciuto dovuti i contributi dal 2009 ritenendo provata la quantità di terra estratta in base a “schede statistiche”, che l’Ente territoriale si era riservato di produrre in giudizio e che, in realtà, non aveva mai prodotto in corso di causa. Tale conclusione, inoltre, contrastava con altri documenti e cioè con la “nota 25.7.2017 (prot. 511427.2017)”, nella quale la Regione af- fermava che “dal 2009 al 2016 l’attività estrattiva [aveva] prodotto 314.060,505 mc di materiale pozzolanico” (e non mc 688.444,48, come indicato nell’atto impugnato), nonché con le “foto estratte dal Sian”, nelle cui didascalie si precisava “che dal 2009 al 2016 l’attività estrattiva [aveva] prodotto 314.060,05 mc di materiale pozzolanico”. Col secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ancora, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, exart. 360 n. 4 cpc. [OSCURATO:PERSONA] regionale aveva rigettato l’eccezione di prescrizio- ne dei contributi 2008-2012 sul rilievo dell’effetto interruttivo ope- rato dalla “nota del 28.10.2013”, che – per contro – era totalmente priva dei requisiti per provocarlo, non contenendo né una formale messa in mora, né l’indicazione specifica che la comunicazione do- vesse avere tale effetto. Con la terza doglianzaPozzolana lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ., ponendo a base della censura sostanzialmente le medesime ragioni del primo motivo. Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cc in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.. A fronte della nota della Regione, con la quale essa stessa quantifi- cava il materiale estratto in 314.060,05 mc, spettava all’Ente terri- toriale provare che, nonostante tale documento, la massa estratta fosse pari a più del doppio, ossia a 688.444,48 mc, come indicato nell’atto impugnato. 5.- Il primo ed il terzo motivo – esaminabili congiuntamente, poi- ché pongono in sostanza lo stesso tema –sono fondati. I mezzi deducono, a ben vedere, un travisamento della prova, dato che la Commissione tributaria regionale, da un lato, avrebbe consi- derato presenti in atti le “schede statistiche”, in realtà mai prodot- te, e, dall’altro, non avrebbe considerato il tenore della nota della regione del 25 luglio 2017 e delle didascalie in calce alle foto aeree della cava. In punto di fatto l’affermazione della ricorrente, secondo la quale le schede statistiche non sarebbero mai state versate in atti, non è contrastata dalla resistente, che –pur citandole a fondamento della sua difesa –non indica il tempo ed il luogo processuale di loro pro- duzione in causa. Ora, con recente sentenza di questa Corte (Cass. SU 5792/2024) è stato deciso che il travisamento della prova – laddove consista non già in una erronea valutazione del contenuto informativo del dato probatorio, ma in un errore di percezione dell’elemento probatorio stesso, come ad es. nel caso di decisione fondata su una prova mai acquisita al processo (cd “travisamento per invenzione”) –può solo dar luogo ad un errore revocatorio, a meno che la motivazione del giudice in ordine all’informazione probatoria desumibile dal dato istruttorio non si ponga al di sotto del limite minimo costituzionale, dando luogo ad una mancanza assoluta di motivazione, ad una mo- tivazione apparente o perplessa, oppure ad un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: vizi sussumibili nel disposto dell’art. 360 n° 4 c.p.c.. Ebbene, nella sentenza oggetto di impugnazione, la fondatezza del- la pretesa della Regione è stata predicata osservando che “emerge pacificamente dagli atti che il calcolo della quantità del materiale estratto è stato effettuato sulla base delle schede statistiche inviate dalla stessa società”, ossia mediante una motivazione apparente, basata sul mero richiamo di tali documenti (le schede), senza alcu- na spiegazione in ordine alla loro efficacia probante: carenza che appare tanto più grave in quanto, come si è detto, le schede non erano presenti in atti. In conclusione, la decisione di attribuire efficacia probatoria a tali documenti, senza illustrazione alcuna delle ragioni della loro idonei- tà a comprovare la massa di terra estratta e, soprattutto, senza che tali documenti fossero stati effettivamente esaminati dalla Commissione di secondo grado, porta a ritenere che la motivazione di tale giudice sia solo fittizia e che si ponga, pertanto, al di sotto del limite costituzionalmente imposto. Non è, invece, ammissibile la censura –del pari contenuta nei mo- tivi in esame – concernente la scorretta valutazione, da parte del giudice di secondo grado, della nota della Regione del 25 luglio 2017 e delle didascalie in calce alle foto del Sian, dato che qui non si tratta di errore percettivo, ma di una questione di valutazione della prova, integralmente rimessa al giudice del merito. Nonostante i mezzi in esame (primo e terzo motivo) facciano leva sull’omessa produzione in giudizio delle schede e sull’erronea valu- tazione degli altri documenti, c’è un passaggio motivazionale del terzo motivo, contenuto a pagina 16 del ricorso, nel quale Pozzola- na [OSCURATO:SOCIETA]. (pur citando una massina di questa Corte) si duole dell’omesso rispetto del limite minimo costituzionale della motiva- zione. Benché stringato, tale passaggio segnala la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ed è sussumibile nell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.: norma che, dunque, è stata correttamente in- vocata dalla ricorrente. In ogni modo, è anche palese la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – questa espressamente e ripetutamente dedotta dalla ricor- rente –in quanto la Commissione di secondo grado non ha posto a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti”, ma una prova documentale che la Regione ha dato come prodotta, quando in realtà non lo era, e che è stata illegittimamente ritenuta presen- te in atti dal giudice territoriale. 6.- I residui motivi (secondo e quarto) sono assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo e potranno costituire materia del con- tendere nell’eventuale giudizio di rinvio. 7.-In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al- la Corte di giustizia di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio (è ovviamente assorbita, nella presente sede, la domanda di di- strazione delle spese formulata dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA] a pagina 18 del ricorso). p.q.m. la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la s
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