CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sen- tenza emessa in data 16/7/2018 dal Tribunale di Pescara che lo aveva condan- nato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 103 di multa in quanto riconosciu- tolo colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81, co.2, 624 e 625 n. 2) cod. pen. per essersi. in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] società, che aveva in gestione Io stabilimento balneare denominato "[OSCURATO:PERSONA]", con più azioni ese- cutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, impossessato di energia elettrica, per un ammontare complessivo di 39,245 kwh, di proprietà dell'[OSCURATO:SOCIETA]., con violenza sulle cose ovvero mediante la manomissione del contatore (con indebita non contabilizzazione di energia elettrica per un ammon- tare pari al 55% dei consumi). [OSCURATO:PERSONA] dal 1 luglio 2014 al 24 marzo 2015 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cricelli, deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 27 della Costituzione ed agli articoli 40 e 42 del codice penale, per avere la Corte di Appello di L'Aquila, non osservando i normali canoni di valutazione della prova ex art. 192, co. 2, cod. proc. pen., con motivazione manifestamente illogica, inconciliabile con gli atti del procedimento, ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell'imputato, sulla scorta della sola qualifica formale di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione del provvedimento impu- gnato, in ragione della mancanza di qualsiasi elemento che possa ricondurre la stipula del contratto di fornitura elettrica in questione a [OSCURATO:PERSONA], soprattutto alla luce della comunicazione dell'ENEL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il contratto di fornitura ed il documento di identità del sottoscrittore -si evi- denzia in ricorso- non risultano essere mai stati acquisiti nel corso delle indagini preliminari e dalle emergenze processuali e non sono emersi elementi di prova che possano indurre a ritenere che Cricelli fosse un esperto elettricista, in grado di effettuare la manomissione dell'impianto; si evidenzia che l'assetto societario ve- deva la presenza di altri due soci unitamente all'odierno imputato, i quali ben po- tevano avere ugualmente interesse alla modifica dei consumi elettrici. Ancora, si registra la presenza di una seconda società, la [OSCURATO:PERSONA], che gestiva l'area della spiaggia, mentre la [OSCURATO:SOCIETA], in forza di un contratto di fitto di ramo d'azienda del 31.3.2014, ha gestito il bar ed il ristorante fino al 12.2.2015.Il ricorrente fa anche presente che, alla data dell'accertamento dei tecnici ENEL sul contatore di cui all'imputazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), vi era un custode dipen- dente della [OSCURATO:PERSONA], società utilizzatrice materiale della fornitura di energia elettrica in questione, ancorché intestata alla [OSCURATO:SOCIETA], ma mai disattivata, nep- pure dopo la cessione del contratto di fitto di ramo d'azienda. E che il contatore oggetto di accertamento da parte dei tecnici ENEL era installato in una piazzola pubblica accessibili a tutti ed era l'unico contatore che serviva l'area su cui en- trambe le società operavano. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnai:a. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione di prove non consentita in sede di legittimità. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche„ del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. In premessa, va evidenziato che la denuncia di violazione di norme costi- tuzionali (nel caso che ci occupa l'art. 27 della Costituzione) o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è av- venuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). Inoltre, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. va ri- cordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inam- missibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). 3. I fatti di cui al presente giudizio -come si ricorda nel provvedimento impu- gnato- traggono origine dall'accertamento effettuato il 24 marzo 2015 (e non 2014, come erroneamente riportato nel capo d'imputazione inserito nella sen- tenza) dai tecnici Enel, coadiuvati da agenti della Polizia di Stato, presso lo stabi- limento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" di Pescara. I tecnici nell'occasione ebbero a ve- rificare che, essendo state operate alterazioni sui circuiti amperometrici di misura interni, il contatore registrava consumi inferiori al 50%, quanl:o all'energia attiva, e al 60%, quanto all'energia reattiva (pag. 7 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 25.5.2018, teste Mancini). Il contratto relativo alla fornitura di ener- gia elettrica era intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui l'odierno ricorrente è legale rappresentante, alla quale, con contratto del 31.3.2014, era stata ceduta la "ge- stione temporanea del ramo di attività riferito al settore bar, pizzeria e ristorante". Come si evince dal contratto prodotto dalla difesa, alla società concedente era rimasta solo la gestione dello stabilimento balneare, mentre l'attività legata alla ristorazione era stata ceduta alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Essendo stato svolto l'accertamento durante il periodo invernale, lo stabili- mento era evidentemente chiuso e non svolgeva nessuna attività. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità, la Corte territoriale, ha ritenuto che che l'intestazione del contratto alla società [OSCURATO:SOCIETA] dimostra in modo certo che l'energia erogata dall'Enel era finalizzata a consentire l'attività che quella so- cietà svolgeva nell'area, in virtù del contratto stipulato il 31.3.2014. E che, in di- fetto di una specifica prova di segno contrario, debba escludersi che soggetti estra- nei avessero interesse ad operare l'alterazione, che, come ha spiegato il teste Mancini, ha richiesto una sofisticata manomissione. Già il giudice di primo grado, peraltro (cfr. pagg. 2-3 della sentenza) aveva evidenziato come, dai controlli effettuati dall'ENEL, fosse emerso che il prelievo irregolare di energia elettrica fosse relativo al periodo dal 1/7/2014 al 24/3/2015, data nella quale la manomissione è stata rilevata e il prelievo abusivo interrotto. E aie al 1/7/2014 lo stabilimento balneare [OSCURATO:PERSONA] risultava gestito, in forza di contratto d'affitto di ramo d'azienda, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] dell'odierno ri- corrente, così come risultante dalle visure prodotte dal PM. Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilel:tura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). E, ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezza- bile come vizio denunciabile, deve essere evidente -il che non è nel caso in esame- cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difen- sive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). In tema di prova indiziaria, qual è quella del caso in esame, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, mentre può avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01). Ciò che però non è consentito alla Corte di Cassazione è un nuovo accerta- mento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 - dep. 2014, Ungureanu, Rv. 2513677 - 01) ed è quello che il ricorso induce a fare.Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su- prema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. E16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm