CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1962
Cassazione n. 27266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1962 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di SCIARRATTA Giacomo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo con la quale è stata confermata quella di condanna del Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. (furto di energia elettrica mediante rottura dei tenoni posteriori del contatore con riattivazione fraudolenta della fornitura, già cessata per morosità, in Palermo sino al 28/7/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi, in parte intesi a contestare la valutazione delle prove (corrispondenza tra presunto autore della manomissione e effettivo beneficiario) e, quindi, l'affermazione di penale responsabilità, tema sul quale consta spiegazione conforme nel doppio grado di giudizio, in maniera coerente con le risultanze, cosicché la doglianza si risolve nella riproposizione di censura già correttamente esaminata in sede di merito, non preceduta da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che, inoltre, i giudici del merito hanno congruamente spiegato le ragioni per le quali hanno concluso per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., peraltro in maniera coerente con la giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, R. 266229; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543, in cui si è chiarito che l'aggravante in esame è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche in ipotesi di tale condotta); che, rispetto a tali ragioni, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di acritico dissenso; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. LEj residente