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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 08187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrentedtpagannento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di applicare il cumulo materiale in relazione alle pene: A) di anni quattro di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 9.2.2021, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen.; B) di anni tre di reclusione, inflitta al Giannetti con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.12.2014, irrevocabile dal 26.1.2016, pena questa interamente espiata dal 23.3.2013 al 23.3.2016; e ciò all'evidenziato fine di consentire al condannato di usufruire della liberazione anticipata maturata nel periodo dal 23.3.2013 al 23.3.2016 e poterne beneficiare in relazione al titolo sub A).

A ragione della decisione, il Tribunale richiamava il principio di diritto, affermato dalla Corte di legittimità (in particolare, con le pronunce della prima sezione n. 12430 del 20/77206, n. 11446 del 03/03/2015 e n. 25102 del 16/04/2004), secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione in executivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamente eseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse; e, quindi, riteneva che, al contrario, qualora non fosse stata riconosciuta la continuazione e non si fosse in presenza di un cumulo giuridico, non si potesse tenere conto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, della pena interamente espiata per altro titolo (nel caso di specie, la pena relativa al titolo sub B era stata interamente espiata sin dal 2016; ogni rapporto esecutivo era cessato nel momento in cui (in data 9.2.2021) la pena relativa al titolo sub A) era divenuta esecutiva.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo "agli artt. 663 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 73 cod. pen., per avere espresso una motivazione manifestamente infondata ovvero apparente in relazione ai criteri e canoni utilizzati nel rigettare la richiesta di emissione del provvedimento di cumulo materiale".

Il ricorrente ha premesso che: in data 2.3.2021 era stato emesso nei confronti del condannato ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 9.2.2021, che aveva giudicato i fatti delittuosi commessi dal 7 al 14 novembre 2006; in epoca precedente (dal 23.3.2013 al 23.3.2016) il condannato aveva espiato la pena inflittagli con l'altra sentenza (quella emessa dalla Corte di appello di Napoli del 16.12.2014, irrevocabile dal 26.1.2016), che aveva giudicato i fatti delittuosi commessi in data 8.12.2008, cioè successivamente a quelli relativi al titolo esecutivo ancora da espiare; il Giannetti non aveva beneficiato della liberazione anticipata in relazione all'indicato periodo di pena espiato.

Ha quindi sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stato possibile emettere un unico provvedimento di cumulo di pene concorrenti al fine di consentire al preposto di richiedere (e eventualmente di usufruire) sulla carcerazione espiata dal 23.3.2013 al 23.3.2016 il beneficio della liberazione anticipata, seguendo i consolidati principi della giurisprudenza in materia di cumulo materiale; sussisteva, infatti, la antecedenza della commissione del reato relativo al titolo esecutivo da eseguire rispetto alla detenzione già sofferta per la condanna interamente espiata e il ritardo nell'emissione del secondo titolo non era attribuibile al condannato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, il Giudice dell'esecuzione, pur richiamando correttamente il principio di diritto in precedenza riportato, non ha tenuto conto dell'altrettanto consolidato principio relativo alla illegittimità dell'esclusione dal cumulo di pena già espiata, relativa a reati commessi anteriormente all'esecuzione penale in corso, per ritardi o cause specifiche non addebitabili al condannato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione a eventuali benefici penitenziari" (Cass. Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141 - 01).2.

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m." (Cass. Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Rv. 268474 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Rv. 216743 - 01, che ha affermato che "ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato [...]").

3. Detto principio è stato di recente riaffermato con sentenza n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939 - 01, che ha precisato che "in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato".

4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché proceda a nuovo giudizio della richiesta avanzata dal condannato alla luce dei superiori principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrentedtpagannento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di applicare il cumulo materiale in relazione alle pene: A) di anni quattro di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 9.2.2021, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen.; B) di anni tre di reclusione, inflitta al Giannetti con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.12.2014, irrevocabile dal 26.1.2016, pena questa interamente espiata dal 23.3.2013 al 23.3.2016; e ciò all'evidenziato fine di consentire al condannato di usufruire della liberazione anticipata maturata nel periodo dal 23.3.2013 al 23.3.2016 e poterne beneficiare in relazione al titolo sub A). A ragione della decisione, il Tribunale richiamava il principio di diritto, affermato dalla Corte di legittimità (in particolare, con le pronunce della prima sezione n. 12430 del 20/77206, n. 11446 del 03/03/2015 e n. 25102 del 16/04/2004), secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione in executivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamente eseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse; e, quindi, riteneva che, al contrario, qualora non fosse stata riconosciuta la continuazione e non si fosse in presenza di un cumulo giuridico, non si potesse tenere conto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, della pena interamente espiata per altro titolo (nel caso di specie, la pena relativa al titolo sub B era stata interamente espiata sin dal 2016; ogni rapporto esecutivo era cessato nel momento in cui (in data 9.2.2021) la pena relativa al titolo sub A) era divenuta esecutiva. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo "agli artt. 663 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 73 cod. pen., per avere espresso una motivazione manifestamente infondata ovvero apparente in relazione ai criteri e canoni utilizzati nel rigettare la richiesta di emissione del provvedimento di cumulo materiale". Il ricorrente ha premesso che: in data 2.3.2021 era stato emesso nei confronti del condannato ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 9.2.2021, che aveva giudicato i fatti delittuosi commessi dal 7 al 14 novembre 2006; in epoca precedente (dal 23.3.2013 al 23.3.2016) il condannato aveva espiato la pena inflittagli con l'altra sentenza (quella emessa dalla Corte di appello di Napoli del 16.12.2014, irrevocabile dal 26.1.2016), che aveva giudicato i fatti delittuosi commessi in data 8.12.2008, cioè successivamente a quelli relativi al titolo esecutivo ancora da espiare; il Giannetti non aveva beneficiato della liberazione anticipata in relazione all'indicato periodo di pena espiato. Ha quindi sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stato possibile emettere un unico provvedimento di cumulo di pene concorrenti al fine di consentire al preposto di richiedere (e eventualmente di usufruire) sulla carcerazione espiata dal 23.3.2013 al 23.3.2016 il beneficio della liberazione anticipata, seguendo i consolidati principi della giurisprudenza in materia di cumulo materiale; sussisteva, infatti, la antecedenza della commissione del reato relativo al titolo esecutivo da eseguire rispetto alla detenzione già sofferta per la condanna interamente espiata e il ritardo nell'emissione del secondo titolo non era attribuibile al condannato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, il Giudice dell'esecuzione, pur richiamando correttamente il principio di diritto in precedenza riportato, non ha tenuto conto dell'altrettanto consolidato principio relativo alla illegittimità dell'esclusione dal cumulo di pena già espiata, relativa a reati commessi anteriormente all'esecuzione penale in corso, per ritardi o cause specifiche non addebitabili al condannato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione a eventuali benefici penitenziari" (Cass. Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141 - 01).2. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m." (Cass. Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Rv. 268474 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Rv. 216743 - 01, che ha affermato che "ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato [...]"). 3. Detto principio è stato di recente riaffermato con sentenza n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939 - 01, che ha precisato che "in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato". 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché proceda a nuovo giudizio della richiesta avanzata dal condannato alla luce dei superiori principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sant
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