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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 35908/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24310-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA]..), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp. e dif. dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - resistente - Avverso la sentenza n. 119/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 14/02/2014 nonché avverso il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, nonché ancora, in via subordinata, avverso la sentenza n. 379 della [OSCURATO:PERSONA] di POTENZA, depositata il 21/11/2011; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30.9.2021, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese, relativamente all'anno 2006, per indebita detrazione I.V.A., siccome relativa ad operazioni inesistenti, nonché IRES, IRAP e maggiori ricavi nei confronti della BORGHI E MASSERIE - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società poi incorporata dall'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Potenza che, con sentenza 379/2/11, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione l'[OSCURATO:SOCIETA] propose appello innanzi alla C.T.R. di Potenza che, con sentenza n. 119/1/14, depositata il 14.2.2014, denegata la sospensione rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - da un lato, la lite non definibile ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, per superare il relativo valore il limite di C 20.000,00 previsto dalla citata normativa e, in ogni caso, inammissibile l'impugnativa, innanzi ad essa C.T.R., del provvedimento di diniego dell'istanza di condono (impugnativa da proporre autonomamente innanzi alla C.T.P.); dall'altro, l'appello inammissibile per tardività e, comunque, infondato nel merito; che avverso la sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -2- Considerata, in via del tutto preliminare l'irrilevanza, ai fini della validità del ricorso, della procura speciale conferita in favore di soggetto (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, atteso che, in assenza - come nella specie - di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato alle liti, l'avvocato abilitato (nella specie, il co-difensore), apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell'atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice (arg. da Cass., Sez. 2, 19.3.2018, n. 6736, Rv. 647855-01); Rilevata, altresì: a) l'inammissibilità dei motivi terzo (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.), quarto (con cui la difesa dell'[OSCURATO:SOCIETA] si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della

I. n. 212 del 2000 e dell'art. 3, comma 1, della

I. n. 241 del 1990), quinto (concernente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della

I. n. 212 del 2000 e dell'art. 3, comma 1, della

I. n. 241 del 1990) e sesto (con cui parte ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972), oltre che per il cumulo indistinguibile di motivi di censura (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.) veicolati con ciascun mezzo (arg. da Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01), anche (e soprattutto) perché attinenti al Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -3- merito della decisione di secondo grado, pur in presenza di una preliminare statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività.

Ed infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. 3, 20.8.2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass., Sez.

U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02); b) l'inammissibilità del settimo motivo ricorso, proteso a censurare la sentenza di primo grado, laddove oggetto del ricorso per cassazione è la decisione di secondo grado (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943, Rv. 659364-01); Considerato che con il primo motivo di ricorso l'[OSCURATO:SOCIETA] lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.), la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della

I. n. 289 del 2002 e dell'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto: (a) l'appello inammissibile per tardività, nonostante l'avvenuta presentazione, nelle more della pendenza del termine per impugnare la sentenza della C.T.P. di Potenza e con effetto interruttivo del decorso di detto termine, dell'istanza di condono ex d.l. n. 98 cit.; (b) il diniego del condono non impugnabile innanzi alla C.T.R. medesima; (c) Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -4- il diniego comunque legittimo, per non rientrare la lite tra quelle definibili per valore; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la C.T.R. dichiarato l'appello inammissibile, per tardività, nonostante l'automatismo dell'effetto sospensivo connesso alla presentazione dell'istanza di condono, ex art. 16 della

I. n. 289 del 2002; che i motivi - i quali, per identità di questioni agli stessi connesse, possono essere trattati unitariamente - sono inammissibili e, comunque, infondati; che va anzitutto evidenziato come anche i primi due mezzi di censura inestricabilmente (e, dunque, inammissibilmente) cumulano, rispetto alle medesime questioni, lamentati errores in procedendo, in iudicando e vizi di motivazione, senza che sia possibile una loro disamina separata (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01); che, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo che precede, osserva in ogni caso il Collegio che l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 31 dicembre 2011, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della

I. n. 289 del 2002; le lett. b), c), d) del cit. comma 12 prevedono, inoltre, che:"b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012.

Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -5- ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012.

Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione"; che, in virtù del richiamo generalizzato all'art. 16 cit. (con le sole specificazioni previste dallo stesso art. 39 cit.), deve ritenersi altresì operante il comma 8, ultimo periodo, di tale previsione, il quale dispone che "Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica"; che appare dunque evidente che, quantomeno in linea teorica: a) il provvedimento di diniego della definizione agevolata, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R., poteva essere (recte, andava) impugnato innanzi a quest'ultima unitamente alla sentenza di primo grado; b) l'[OSCURATO:SOCIETA] poteva altresì valersi, nella ricorrenza dei presupposti, del differimento del termine di impugnazione previsto dal comma 8 cit.; che, tuttavia, tanto premesso, dalla lettura del ricorso e della sentenza gravata emerge che: 1) la decisione di prime cure fu depositata il 21.11.2011; 2) nelle more del decorso del termine lungo di impugnazione, l'[OSCURATO:SOCIETA] presentò, in data 2 aprile Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -6- 2012, istanza di definizione agevolata della lite, rigettata dall'Agenzia delle Entrate il successivo 13 settembre 2012 (cfr. p. 2 del ricorso, penultimo ed ult. cpv.); 3) il ricorso introduttivo del secondo grado di lite fu notificato all'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che emerge allora da quanto precede che l'istanza di definizione agevolata fu presentata dalla contribuente, con il contestuale pagamento di quanto asseritamente dovuto, allorché il termine ultimo del 31 marzo 2012, previsto per entrambe le attività predette, era già inutilmente elasso, non trovando applicazione, rispetto ad esso, benché cadente di sabato, la proroga ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., destinato a regolare la sorte dei termini di carattere processuale e non anche di quelli - come nella specie - di natura sostanziale; che trattandosi, peraltro, di termine di decadenza in materia connotata da evidenti risvolti pubblicistici e sottratta, dunque, alla disponibilità delle parti (arg. da Cass., Sez.

U, 27.1.2016, n. 1518, Rv. 638457-01), la stessa può essere rilevata d'ufficio (cfr. l'art. 2969 cod. civ.); che quanto precede implica, sul piano più propriamente processuale, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 39, comma 12, cit., per essere l'istanza di definizione agevolata inammissibile ab ovo, con conseguente tardività - correttamente rilevata dalla C.T.R. - dell'appello proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] ed assorbimento di ogni ulteriore questione circa l'astratta riconducibilità della lite in questione a quelle definibili sulla scorta della citata normativa; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale Ric. 2014 n. 24310 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -7- rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo: P.Q.M.

Rigetta il ricorso; per l'effetto, condanna l'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24310-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA]..), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp. e dif. dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - resistente - Avverso la sentenza n. 119/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 14/02/2014 nonché avverso il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, nonché ancora, in via subordinata, avverso la sentenza n. 379 della [OSCURATO:PERSONA] di POTENZA, depositata il 21/11/2011; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30.9.2021, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese, relativamente all'anno 2006, per indebita detrazione I.V.A., siccome relativa ad operazioni inesistenti, nonché IRES, IRAP e maggiori ricavi nei confronti della BORGHI E MASSERIE - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società poi incorporata dall'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Potenza che, con sentenza 379/2/11, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione l'[OSCURATO:SOCIETA] propose appello innanzi alla C.T.R. di Potenza che, con sentenza n. 119/1/14, depositata il 14.2.2014, denegata la sospensione rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - da un lato, la lite non definibile ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, per superare il relativo valore il limite di C 20.000,00 previsto dalla citata normativa e, in ogni caso, inammissibile l'impugnativa, innanzi ad essa C.T.R., del provvedimento di diniego dell'istanza di condono (impugnativa da proporre autonomamente innanzi alla C.T.P.); dall'altro, l'appello inammissibile per tardività e, comunque, infondato nel merito; che avverso la sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -2- Considerata, in via del tutto preliminare l'irrilevanza, ai fini della validità del ricorso, della procura speciale conferita in favore di soggetto (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, atteso che, in assenza - come nella specie - di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato alle liti, l'avvocato abilitato (nella specie, il co-difensore), apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell'atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice (arg. da Cass., Sez. 2, 19.3.2018, n. 6736, Rv. 647855-01); Rilevata, altresì: a) l'inammissibilità dei motivi terzo (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.), quarto (con cui la difesa dell'[OSCURATO:SOCIETA] si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della I. n. 212 del 2000 e dell'art. 3, comma 1, della I. n. 241 del 1990), quinto (concernente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della I. n. 212 del 2000 e dell'art. 3, comma 1, della I. n. 241 del 1990) e sesto (con cui parte ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972), oltre che per il cumulo indistinguibile di motivi di censura (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.) veicolati con ciascun mezzo (arg. da Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01), anche (e soprattutto) perché attinenti al Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -3- merito della decisione di secondo grado, pur in presenza di una preliminare statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività. Ed infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. 3, 20.8.2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass., Sez. U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02); b) l'inammissibilità del settimo motivo ricorso, proteso a censurare la sentenza di primo grado, laddove oggetto del ricorso per cassazione è la decisione di secondo grado (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943, Rv. 659364-01); Considerato che con il primo motivo di ricorso l'[OSCURATO:SOCIETA] lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.), la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e dell'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto: (a) l'appello inammissibile per tardività, nonostante l'avvenuta presentazione, nelle more della pendenza del termine per impugnare la sentenza della C.T.P. di Potenza e con effetto interruttivo del decorso di detto termine, dell'istanza di condono ex d.l. n. 98 cit.; (b) il diniego del condono non impugnabile innanzi alla C.T.R. medesima; (c) Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -4- il diniego comunque legittimo, per non rientrare la lite tra quelle definibili per valore; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la C.T.R. dichiarato l'appello inammissibile, per tardività, nonostante l'automatismo dell'effetto sospensivo connesso alla presentazione dell'istanza di condono, ex art. 16 della I. n. 289 del 2002; che i motivi - i quali, per identità di questioni agli stessi connesse, possono essere trattati unitariamente - sono inammissibili e, comunque, infondati; che va anzitutto evidenziato come anche i primi due mezzi di censura inestricabilmente (e, dunque, inammissibilmente) cumulano, rispetto alle medesime questioni, lamentati errores in procedendo, in iudicando e vizi di motivazione, senza che sia possibile una loro disamina separata (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01); che, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo che precede, osserva in ogni caso il Collegio che l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 31 dicembre 2011, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della I. n. 289 del 2002; le lett. b), c), d) del cit. comma 12 prevedono, inoltre, che:"b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -5- ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione"; che, in virtù del richiamo generalizzato all'art. 16 cit. (con le sole specificazioni previste dallo stesso art. 39 cit.), deve ritenersi altresì operante il comma 8, ultimo periodo, di tale previsione, il quale dispone che "Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica"; che appare dunque evidente che, quantomeno in linea teorica: a) il provvedimento di diniego della definizione agevolata, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R., poteva essere (recte, andava) impugnato innanzi a quest'ultima unitamente alla sentenza di primo grado; b) l'[OSCURATO:SOCIETA] poteva altresì valersi, nella ricorrenza dei presupposti, del differimento del termine di impugnazione previsto dal comma 8 cit.; che, tuttavia, tanto premesso, dalla lettura del ricorso e della sentenza gravata emerge che: 1) la decisione di prime cure fu depositata il 21.11.2011; 2) nelle more del decorso del termine lungo di impugnazione, l'[OSCURATO:SOCIETA] presentò, in data 2 aprile Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -6- 2012, istanza di definizione agevolata della lite, rigettata dall'Agenzia delle Entrate il successivo 13 settembre 2012 (cfr. p. 2 del ricorso, penultimo ed ult. cpv.); 3) il ricorso introduttivo del secondo grado di lite fu notificato all'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che emerge allora da quanto precede che l'istanza di definizione agevolata fu presentata dalla contribuente, con il contestuale pagamento di quanto asseritamente dovuto, allorché il termine ultimo del 31 marzo 2012, previsto per entrambe le attività predette, era già inutilmente elasso, non trovando applicazione, rispetto ad esso, benché cadente di sabato, la proroga ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., destinato a regolare la sorte dei termini di carattere processuale e non anche di quelli - come nella specie - di natura sostanziale; che trattandosi, peraltro, di termine di decadenza in materia connotata da evidenti risvolti pubblicistici e sottratta, dunque, alla disponibilità delle parti (arg. da Cass., Sez. U, 27.1.2016, n. 1518, Rv. 638457-01), la stessa può essere rilevata d'ufficio (cfr. l'art. 2969 cod. civ.); che quanto precede implica, sul piano più propriamente processuale, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 39, comma 12, cit., per essere l'istanza di definizione agevolata inammissibile ab ovo, con conseguente tardività - correttamente rilevata dalla C.T.R. - dell'appello proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA] ed assorbimento di ogni ulteriore questione circa l'astratta riconducibilità della lite in questione a quelle definibili sulla scorta della citata normativa; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale Ric. 2014 n. 24310 sez. ST - ud. 30-9-2021 -7- rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo: P.Q.M. Rigetta il ricorso; per l'effetto, condanna l'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
Sentenza Cassazione n. 35908/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris