CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 2022
Cassazione n. 40755/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13325/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo. A. lo Shel- lagaj violazione di legge e vizio motivazionale laddove le pur concesse circostanze attenuanti generiche non sono state concesse, come richiesto, con giudizio di pre- valenza sull'aggravante dì cui all'art. 80 Dpr. 309/90 e in punto di dosimetria della pena; il Plaku violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 Dpr. 309/90. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 27/7/2022 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nedetto per Plaku che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso chiedendo che lo stesso venga assegnato ad una sezione ordinaria. E in data 1/8/2022 è stata de- positata memorìa a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Shellegaj che pure ha insistito perché venisse rivisto il giudizio di manifesta inammissibilità del ricorso. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità ìn tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. I motivi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere condiviso la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 Dpr. 309/90 già ritenuta dal giudice di primo grado sul rilievo della quantità della so- stanza e della considerazione che l'azione descritta dagli operanti di P.G. non con- sente di fare diversificazioni tra i due involucri dì stupefacente e del sito ove erano posti all'interno della medesima autovettura. Quanto al giudizio di comparazione con !e concesse circostanze attenuanti generiche la Corte barese ha dato atto di non rinvenire alcun fattore positivo a favore dello Shellegaj per operare un giudizio di prevalenza. N. 13325/2022 R.G. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Infine, quanto alla dosimetria della pena, la stessa è stata ritenuta motivata- mente congrua in ragione del quantitativo di stupefacente caduto in sequestro. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Cos