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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 27489/2023

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NANZA sul ricorso 25902-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocat i GIUSEPPE STRAMANDINOLIed [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.25902/2017 Cron.

Rep.

C.C. 28/06/2023 giurisdizione [OSCURATO:PERSONA].

Contributo di solidarietà. -2 - per la cassazione della sentenza n. 373 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 30 magg io 201 7 (R.G.N. 195/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 373 del 2017, depositata il 30 maggio 2017, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha respinto le domande di nove pensionati, beneficiari di una quota di pensione presso il [OSCURATO:PERSONA], e ha accertato che il contributo di solidarietà istituito dall’art. 24, comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato applicato correttamente sull’intero importo della pensione liquidata dal Fondo sostitutivo.

La Corte territoriale non ha condiviso il ragionamento del giudice di prime cure, incentrato sull’applicazione del contributo di solidarietà sulla sola quota eccedente la pensione che ai beneficiari sarebbe spettata, qualora fossero stati iscritti alla gestione ordinaria.

Né la lettera né la ratio della legge suffragano tale interpretazione. 1.1.–Dal punto di vista letterale, la necessità di determinare il contributo in rapporto «alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria»si raccorda proprio alla quota di pensione computata, per le anzianità contributive finoal 31 dicembre 1995, secondo i parametri più favorevoli del [OSCURATO:PERSONA].

Tale previsione si correla, difatti, a quella che impone di commisurare il contributo al periodo d’iscrizione antecedente all’armonizzazione disposta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nessun elemento testuale avvalora «un computo del contributo di solidarietà da effettuarsi su “eccedenze”». -3 - 1.2.– Né sussiste il rischio, paventato dalla pronuncia del Tribunale, di assoggettare al contributo di solidarietà pensioni inferiori a quelle che sarebbero state erogate sulla base dei parametri vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Tale rischio, ad ogni modo, promana da una scelta dei pensionati, che avrebbero potuto optare per il trattamento pensionistico determinato secondo i parametri del regime ordinario. 2.–I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorsonotificato il 31 ottobre 2017 e affidato a un motivo. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 7 dicembre 2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3 Cost.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’applicare il contributo di solidarietà sull’intero trattamento maturato a carico del [OSCURATO:PERSONA], in spregio alla lettera della legge, che imporrebbe di assoggettare al contributo solo quella parte della pensione «prodotta dalla contribuzione antecedente l’armonizzazione, a condizione che essa fornisca un importo superiore a quella del regime AGO» (pagina 8 del ricorso per cassazione).

Tale interpretazione sarebbe l’unica compatibile con il precetto dell’art. 3 Cost. -4 - 2.–Il ricorso non è fondato. 3.–L’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 istitu isce un contributo di solidarietà, ispirato a finalità perequative, e lo pone a carico degl’ iscritti ai due fondi pensione gestiti dall’ INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e [OSCURATO:PERSONA]),ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1al medesimo decreto-legge).

La previsione citata così stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi.

L’ammontare della misura del contributo è definit[o]dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinat[o] in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo». 4.–Questa Corte, con riferimento ai trattamenti erogati dal [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che il contributo di solidarietà, di cui all ’ art. 24, -5 - comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012- 2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali ed è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse, anteriormente all ’ i ntroduzione della normativa di armonizzazione(Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30254).

Tali principi si attagliano anche al caso di specie, in quanto,come riconoscono gli stessi ricorrenti (pagina 10 del ricorso per cassazione), sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] si annoverano tra le gestioni previdenzialiriconducibili alla medesima normativa dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011. 5.–Ai principi enunciati da questa Corte occorre dare continuità, in quanto sono sorretti da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico, che i rilievi critici dei ricorrenti non valgono a scalfire. 5.1.–Sotto il primo profilo, il dettato testuale non corrobora la tesi che il contributo di solidarietà si debba applicare sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale e quello calcolato con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria.

Come ha rilevato anche la Corte di merito, nessun appiglio normativo rinviene la prospettazione, coltivata nell’odierno ricorso in ragione di un’istanza di equità e d’intrinseca ragionevolezza, di un contributo di solidarietà da computare solo sulle “eccedenze” (pagina 8 della sentenza impugnata).

Quanto al richiamo alla “quota”, nondenota a rigore la differenza tra la quota di pensione maturata con le regole del regime speciale e la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nel disattendere l’interpretazione menzionata, cheanche il ricorso ricalca, questa Corte ha osservato chela tesi « propone un ’ impropria visione dell’istituto pensionistico come scomponibile in singole parti, -6 - ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva».

L’interpretazione più aderente alla lettera e alla ratio della legge configura il contributo di solidarietà come una misura che grava sulla «intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all ’ introduzione della normativa di armonizzazione».

Invero, il termine “quota”, lungi dall’indicare la differenza tra due pensioni globalmente calcolate secondo sistemi diversi, quello speciale del Fondo sostitutivo e quello dell’assicurazione generale obbligatoria, riveste un diverso significato, secondo il linguaggio usuale nella materia pensionistica, che altre volte discorre di quote di pensione.

L’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, suddivide la pensione in una quota A e in una quota B, in considerazione della diversa data di acquisizione delle anzianità contributive (prima o dopo il gennaio 1993) L’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, egualmente scompone il trattamento pensionistico in due quote, corrispondenti alle diverse modalità di calcolo (retributive o contributive) delle anzianità contributivevia via maturate.

Nel lessico normativo di due capitali interventi di riforma del sistema pensionistico, che non può non orientare l’ esegesi d ella disciplina oggi scrutinata, il vocabolo “quota” non rimanda ad alcun differenziale, nei termini che le censure dei ricorrenti oggi ipotizzano.

Come sottolinea l’INPS nel controricorso (pagina 5), quella di quota è «una nozione tecnica precisa», che concerne la liquidazione della pensione come sommatoria di due quote, l’una regolata dalle norme applicabili nella gestione esclusiva, l’altra parametrata ai criteri operativi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pagina 6 del controricorso). -7 - 5.2.–Questa Corte ha evidenziato che la soluzione ermeneutica propugnata nel ricorso non solo non è corroborata da «elementi palesi» d’indole letterale, ma è dissonante rispetto allastessa scelta legislativa di dare impulso al processo di assimilazione dei regimispeciali a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, paradigma del «sistema pensionistico ordinario».

Tale scelta persegue l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenzialecomplessivamente inteso , messa a repentaglio dal «quadro macroeconomico di riferimento», che potrebbe registrare «il depauperamento dei flussi contributivi», e fa riscontro, in una prospettiva di riequilibrio e di perequazione, a un più vantaggioso sistema previdenziale, per quel che attiene alle tutele e alle prestazioni erogate.

Un’interpretazione riduttiva della misura ne implicherebbe l’inefficaciae vanific herebbe l’obiettivo di razionalizzazione che essa si ripromette. 5.3.–Né l’interpretazione delineata da questa Corte suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. 5.3.1.–A tale riguardo, occorre prendere le mosse dal rilievo che il sacrificio èimposto dalla legge per finalità perequative e di riequilibrio dei Fondi, che non risultano palesemente irragionevoli o carenti di giustificazioni plausibili.

Una finalità solidaristica, interna al circuito previdenziale, permea, dunque, la misura introdotta dal d.l. n. 201 del 2011, legata alla peculiarità delle gestioni in esame, che preclude una valutazione in chiave comparativa con il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria. 5.3.2.– L’intervento attuato dal legislatore, inoltre, bilanci a i diversi interessi in gioco, senza contravve nire ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, enucleati in tale ambito dalla -8 - giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016).

Il contributo non solo si ripercuote sulla sola quota computata secondo i parametri più favorevoli, ma è c ircoscritto entro un arco temporale predeterminato (2012-2017), concomitantecon l’acuirsi dei fattori di crisi del sistema previdenziale.

Così strutturato, il contributonon travalica i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità che valgono a rendere l’imposizione d’un siffatto prelievo compatibile con il dettato costituzionale.

La misura, peraltro, non è indiscriminata, ma risulta modulata in maniera da incidere sui trattamenti più elevati.

Invero, il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito applicativo delle previsioni restrittive « le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità», così da apprestare adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili, beneficiari di trattamenti più esigui o comunque in una situazione di bisogno meritevole di più ampia ed efficace protezione.

Né si può trascurare l’ulteriore elemento, valorizzato ad abundantiamnella sentenza impugnata (pagina 9) e nel controricorso (pagine 7 e 8), che all’assicurato è stata offerta la sceltadi ottenere «il trattamento pensionistico sulla base dei parametri dell’AGO» o di beneficiare del più favorevole trattamento erogato secondo il regime speciale, quindi riequilibrato con l’applicazione del contributo in esame. 5.3.3.–In ultima analisi, l’applicazione di un contributo sull’intera quota computata secondo il più favorevole regime speciale contempera l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) con l’equilibrio tra le entrate e le spese del pubblico bilancio (art. 81 Cost.), senza confliggere con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. 6.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. -9 - 7.– Il recente intervento chiarificatore di questa Corte su una questione d’innegabile novitàgiustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo deiricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 25902-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocat i GIUSEPPE STRAMANDINOLIed [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.25902/2017 Cron. Rep. C.C. 28/06/2023 giurisdizione [OSCURATO:PERSONA]. Contributo di solidarietà. -2 - per la cassazione della sentenza n. 373 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 30 magg io 201 7 (R.G.N. 195/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 373 del 2017, depositata il 30 maggio 2017, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha respinto le domande di nove pensionati, beneficiari di una quota di pensione presso il [OSCURATO:PERSONA], e ha accertato che il contributo di solidarietà istituito dall’art. 24, comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato applicato correttamente sull’intero importo della pensione liquidata dal Fondo sostitutivo. La Corte territoriale non ha condiviso il ragionamento del giudice di prime cure, incentrato sull’applicazione del contributo di solidarietà sulla sola quota eccedente la pensione che ai beneficiari sarebbe spettata, qualora fossero stati iscritti alla gestione ordinaria. Né la lettera né la ratio della legge suffragano tale interpretazione. 1.1.–Dal punto di vista letterale, la necessità di determinare il contributo in rapporto «alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria»si raccorda proprio alla quota di pensione computata, per le anzianità contributive finoal 31 dicembre 1995, secondo i parametri più favorevoli del [OSCURATO:PERSONA]. Tale previsione si correla, difatti, a quella che impone di commisurare il contributo al periodo d’iscrizione antecedente all’armonizzazione disposta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Nessun elemento testuale avvalora «un computo del contributo di solidarietà da effettuarsi su “eccedenze”». -3 - 1.2.– Né sussiste il rischio, paventato dalla pronuncia del Tribunale, di assoggettare al contributo di solidarietà pensioni inferiori a quelle che sarebbero state erogate sulla base dei parametri vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tale rischio, ad ogni modo, promana da una scelta dei pensionati, che avrebbero potuto optare per il trattamento pensionistico determinato secondo i parametri del regime ordinario. 2.–I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorsonotificato il 31 ottobre 2017 e affidato a un motivo. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 7 dicembre 2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3 Cost. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’applicare il contributo di solidarietà sull’intero trattamento maturato a carico del [OSCURATO:PERSONA], in spregio alla lettera della legge, che imporrebbe di assoggettare al contributo solo quella parte della pensione «prodotta dalla contribuzione antecedente l’armonizzazione, a condizione che essa fornisca un importo superiore a quella del regime AGO» (pagina 8 del ricorso per cassazione). Tale interpretazione sarebbe l’unica compatibile con il precetto dell’art. 3 Cost. -4 - 2.–Il ricorso non è fondato. 3.–L’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 istitu isce un contributo di solidarietà, ispirato a finalità perequative, e lo pone a carico degl’ iscritti ai due fondi pensione gestiti dall’ INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e [OSCURATO:PERSONA]),ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1al medesimo decreto-legge). La previsione citata così stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definit[o]dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinat[o] in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo». 4.–Questa Corte, con riferimento ai trattamenti erogati dal [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che il contributo di solidarietà, di cui all ’ art. 24, -5 - comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012- 2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali ed è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse, anteriormente all ’ i ntroduzione della normativa di armonizzazione(Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30254). Tali principi si attagliano anche al caso di specie, in quanto,come riconoscono gli stessi ricorrenti (pagina 10 del ricorso per cassazione), sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] si annoverano tra le gestioni previdenzialiriconducibili alla medesima normativa dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011. 5.–Ai principi enunciati da questa Corte occorre dare continuità, in quanto sono sorretti da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico, che i rilievi critici dei ricorrenti non valgono a scalfire. 5.1.–Sotto il primo profilo, il dettato testuale non corrobora la tesi che il contributo di solidarietà si debba applicare sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale e quello calcolato con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria. Come ha rilevato anche la Corte di merito, nessun appiglio normativo rinviene la prospettazione, coltivata nell’odierno ricorso in ragione di un’istanza di equità e d’intrinseca ragionevolezza, di un contributo di solidarietà da computare solo sulle “eccedenze” (pagina 8 della sentenza impugnata). Quanto al richiamo alla “quota”, nondenota a rigore la differenza tra la quota di pensione maturata con le regole del regime speciale e la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Nel disattendere l’interpretazione menzionata, cheanche il ricorso ricalca, questa Corte ha osservato chela tesi « propone un ’ impropria visione dell’istituto pensionistico come scomponibile in singole parti, -6 - ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva». L’interpretazione più aderente alla lettera e alla ratio della legge configura il contributo di solidarietà come una misura che grava sulla «intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all ’ introduzione della normativa di armonizzazione». Invero, il termine “quota”, lungi dall’indicare la differenza tra due pensioni globalmente calcolate secondo sistemi diversi, quello speciale del Fondo sostitutivo e quello dell’assicurazione generale obbligatoria, riveste un diverso significato, secondo il linguaggio usuale nella materia pensionistica, che altre volte discorre di quote di pensione. L’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, suddivide la pensione in una quota A e in una quota B, in considerazione della diversa data di acquisizione delle anzianità contributive (prima o dopo il gennaio 1993) L’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, egualmente scompone il trattamento pensionistico in due quote, corrispondenti alle diverse modalità di calcolo (retributive o contributive) delle anzianità contributivevia via maturate. Nel lessico normativo di due capitali interventi di riforma del sistema pensionistico, che non può non orientare l’ esegesi d ella disciplina oggi scrutinata, il vocabolo “quota” non rimanda ad alcun differenziale, nei termini che le censure dei ricorrenti oggi ipotizzano. Come sottolinea l’INPS nel controricorso (pagina 5), quella di quota è «una nozione tecnica precisa», che concerne la liquidazione della pensione come sommatoria di due quote, l’una regolata dalle norme applicabili nella gestione esclusiva, l’altra parametrata ai criteri operativi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pagina 6 del controricorso). -7 - 5.2.–Questa Corte ha evidenziato che la soluzione ermeneutica propugnata nel ricorso non solo non è corroborata da «elementi palesi» d’indole letterale, ma è dissonante rispetto allastessa scelta legislativa di dare impulso al processo di assimilazione dei regimispeciali a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, paradigma del «sistema pensionistico ordinario». Tale scelta persegue l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenzialecomplessivamente inteso , messa a repentaglio dal «quadro macroeconomico di riferimento», che potrebbe registrare «il depauperamento dei flussi contributivi», e fa riscontro, in una prospettiva di riequilibrio e di perequazione, a un più vantaggioso sistema previdenziale, per quel che attiene alle tutele e alle prestazioni erogate. Un’interpretazione riduttiva della misura ne implicherebbe l’inefficaciae vanific herebbe l’obiettivo di razionalizzazione che essa si ripromette. 5.3.–Né l’interpretazione delineata da questa Corte suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. 5.3.1.–A tale riguardo, occorre prendere le mosse dal rilievo che il sacrificio èimposto dalla legge per finalità perequative e di riequilibrio dei Fondi, che non risultano palesemente irragionevoli o carenti di giustificazioni plausibili. Una finalità solidaristica, interna al circuito previdenziale, permea, dunque, la misura introdotta dal d.l. n. 201 del 2011, legata alla peculiarità delle gestioni in esame, che preclude una valutazione in chiave comparativa con il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria. 5.3.2.– L’intervento attuato dal legislatore, inoltre, bilanci a i diversi interessi in gioco, senza contravve nire ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, enucleati in tale ambito dalla -8 - giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016). Il contributo non solo si ripercuote sulla sola quota computata secondo i parametri più favorevoli, ma è c ircoscritto entro un arco temporale predeterminato (2012-2017), concomitantecon l’acuirsi dei fattori di crisi del sistema previdenziale. Così strutturato, il contributonon travalica i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità che valgono a rendere l’imposizione d’un siffatto prelievo compatibile con il dettato costituzionale. La misura, peraltro, non è indiscriminata, ma risulta modulata in maniera da incidere sui trattamenti più elevati. Invero, il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito applicativo delle previsioni restrittive « le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità», così da apprestare adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili, beneficiari di trattamenti più esigui o comunque in una situazione di bisogno meritevole di più ampia ed efficace protezione. Né si può trascurare l’ulteriore elemento, valorizzato ad abundantiamnella sentenza impugnata (pagina 9) e nel controricorso (pagine 7 e 8), che all’assicurato è stata offerta la sceltadi ottenere «il trattamento pensionistico sulla base dei parametri dell’AGO» o di beneficiare del più favorevole trattamento erogato secondo il regime speciale, quindi riequilibrato con l’applicazione del contributo in esame. 5.3.3.–In ultima analisi, l’applicazione di un contributo sull’intera quota computata secondo il più favorevole regime speciale contempera l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) con l’equilibrio tra le entrate e le spese del pubblico bilancio (art. 81 Cost.), senza confliggere con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. 6.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. -9 - 7.– Il recente intervento chiarificatore di questa Corte su una questione d’innegabile novitàgiustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo deiricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 27489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris