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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:529
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 12 settembre 2018 ( * ) «Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Bando di concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15 – Decisione di escludere il candidato dal concorso – Vincolo familiare con un membro della commissione giudicatrice – Parità di trattamento» Nella causa T‑613/16, PH, rappresentato da M. Cornacchia, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 19 maggio 2016 che conferma, in risposta a una domanda di riesame proposta dal ricorrente, l’esclusione di quest’ultimo dal concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente,

V. [OSCURATO:PERSONA] e N. Półtorak, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1 PH, ricorrente, si candidava al concorso generale [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15 (GU 2015, C 3 A, pag. 1; in prosieguo: il «concorso»), organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale ([OSCURATO:PERSONA]) al fine di costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti di funzionario del gruppo di funzioni «Segretari/Commessi (SC 1 e SC 2)» in tre settori, tra i quali quello del «Supporto ai servizi finanziari», scelto dal ricorrente. 2 Il bando di concorso precisava che le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 60 A del 1° marzo 2014 (in prosieguo: le «disposizioni generali») dovevano essere considerate parte integrante del bando medesimo. 3 La commissione giudicatrice del concorso era la stessa per i tre settori del concorso, ossia il supporto amministrativo, il supporto ai servizi finanziari e il supporto di segreteria. 4 Dopo aver sostenuto i test di accesso su computer il 12 giugno 2015, il ricorrente riceveva una lettera dalla commissione giudicatrice con cui veniva informato che, in base ai risultati ottenuti a tali test, era invitato alle prove di valutazione. 5 Il bando di concorso precisa, per quanto riguarda le prove di valutazione, quanto segue: «I candidati dovranno sostenere due tipi di prove nella loro lingua 2, il cui contenuto è convalidato dalla commissione giudicatrice, atte a valutare: – le competenze specifiche e, – le competenze generali.

Le competenze specifiche saranno valutate mediante: (...) Settore 2: Supporto ai servizi finanziari

f) una prova sulle competenze finanziarie;

g) una prova pratica finalizzata a valutare le capacità di espressione scritta (in particolare ortografia, sintassi e grammatica).

Prova f) da 0 a 30 punti.

Punteggio minimo richiesto: 15 Prova g) da 0 a 10 punti.

Punteggio minimo richiesto: 6 Ponderazione: 30% del punteggio globale. (...) Le competenze generali saranno valutate mediante: Per tutti e 3 i settori:

h) un esercizio di posta in arrivo (e-tray);

i) un’intervista strutturata.

A queste prove saranno assegnati da 0 a 10 punti per ciascuna delle competenze generali.

Punteggio minimo richiesto: 35 punti su 70 per il totale delle 7 competenze generali Ponderazione: 70% del punteggio globale Le competenze generali saranno valutate secondo lo schema seguente: Posta in arrivo (e-tray) Intervista strutturata Analisi e risoluzione di problemi X Comunicazione X Capacità di produrre risultati di qualità X Apprendimento e sviluppo X Individuazione delle priorità e spirito organizzativo X Resilienza X Capacità di lavorare con gli altri X (…)». 6 La sig.ra A., coniuge del ricorrente, veniva nominata membro della commissione giudicatrice del concorso il 18 giugno 2015. 7 Un primo elenco dei nomi dei 36 membri della commissione giudicatrice veniva pubblicato il 22 giugno 2015 sulla pagina «http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info» del sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il nome della sig.ra A. non appariva in questo primo elenco, ma veniva ivi inserito il 24 luglio 2015 e tale modifica veniva pubblicata in pari data sulla stessa pagina del sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA]. 8 Successivamente alla sua nomina a membro della commissione giudicatrice del concorso, la sig.ra A. chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA], con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, conferma che la sessione di formazione sui metodi di valutazione dei candidati, destinata a tutti i membri di commissioni giudicatrici, fosse prevista dal 23 al 25 giugno 2015. 9 La sig.ra A. partecipava a tale sessione di formazione quale membro della commissione giudicatrice. 10 Il 29 giugno 2015, la sig.ra A. riceveva per messaggio di posta elettronica un invito a partecipare a una riunione sui metodi di valutazione, al quale rispondeva chiedendo se dovesse preparare delle domande utilizzando gli esempi ricevuti durante la precedente sessione di formazione. 11 Il 14 luglio 2015, il ricorrente sosteneva le prove di valutazione a Bruxelles (Belgio). 12 Il 3 settembre 2015, la sig.ra A. partecipava alla riunione sui metodi di valutazione organizzata nell’ambito del concorso, alla quale assistevano anche altri membri della commissione giudicatrice del concorso. 13 Con riferimento al settore «Supporto ai servizi finanziari» del concorso, la sig.ra A. riceveva, insieme agli altri membri della commissione giudicatrice, tre aggiornamenti dalla segreteria della commissione giudicatrice sui risultati delle prove di valutazione del 14 luglio 2015 cui aveva partecipato il ricorrente, recanti un’indicazione del momento in cui la commissione giudicatrice avrebbe deciso i punteggi finali, ma anche due inviti, uno per il 4 settembre 2015, per esaminare le domande di riesame presentate dai candidati del settore «Supporto ai servizi finanziari», e l’altro per il 14 settembre 2015, per esaminare i titoli di tali candidati. 14 Il 14 settembre 2015, il ricorrente riceveva con messaggio di posta elettronica la richiesta della commissione giudicatrice di fornire i certificati dettagliati delle attività esercitate in ogni esperienza di lavoro menzionata nel modulo di domanda al momento dell’iscrizione al concorso.

Tale adempimento era l’ultimo che i candidati dovevano porre in essere dopo aver sostenuto le prove del centro di valutazione, ai sensi del titolo VI, primo comma, del bando di concorso. 15 Da un estratto degli accessi all’account del ricorrente risulta che, tra il 1° e il 24 settembre 2015, la sig.ra A. effettuava ripetutamente l’accesso (15 volte tra il 1° e il 2 settembre, 1 volta il 7 settembre e 7 volte tra il 21 e il 24 settembre, per un totale di 23 volte) all’account stesso e alle informazioni in esso contenute, quali i risultati delle prove, e segnatamente di quelle specifiche per il settore del supporto ai servizi finanziari.

In particolare, il 2 settembre 2015, alle ore 09:44, la sig.ra A. stampava, dall’account del ricorrente, una serie d’informazioni riguardanti osservazioni della commissione giudicatrice relative alla determinazione del punteggio da inserire nella griglia di valutazione dei risultati del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] europea ritiene che la sig.ra A. abbia inoltre effettuato l’accesso, il 24 settembre 2015, al profilo di un altro candidato, concorrente del marito. 16 Il 24 settembre 2015, la sig.ra A. inviava un messaggio di posta elettronica alla presidente della commissione giudicatrice del concorso in merito ad un invito dalla stessa ricevuto a partecipare a una riunione della commissione giudicatrice, prevista per il giorno seguente, al fine di procedere alla «finalizzazione per il Campo 2», ossia il settore del supporto ai servizi finanziari.

La sig.ra A., pur accettando tale invito, informava tuttavia la presidente della commissione giudicatrice dell’esistenza del vincolo coniugale con il ricorrente e, interrogandosi su un eventuale conflitto di interessi, le chiedeva consiglio su cosa fosse tenuta a fare. 17 Il 24 settembre 2015, la sig.ra A. si dimetteva dalle funzioni di membro della commissione giudicatrice. 18 Il 27 ottobre 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera al ricorrente informandolo della decisione della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «decisione iniziale della commissione giudicatrice»).

La lettera così recitava: «(...) the [OSCURATO:PERSONA] had to put an end to your participation in this competition.

This decision was based on the fact that you omitted to inform [OSCURATO:PERSONA] and therefore the [OSCURATO:PERSONA] about your family ties with one [OSCURATO:PERSONA] member in particular.

Before concluding its proceedings, it was brought to the attention of the [OSCURATO:PERSONA] that Mrs [A.], one of the [OSCURATO:PERSONA] members, was your wife.

As you were reminded when the names of the [OSCURATO:PERSONA] members were published, the work and deliberations of all [OSCURATO:PERSONA] are confidential and it is forbidden for candidates to make any attempt to contact a [OSCURATO:PERSONA] member.

On her side, Mrs [A.] had omitted to declare this conflict of interest.

Her personal relationship with you as a candidate to the (...) competition was only brought to the attention of the [OSCURATO:PERSONA] upon finalisation of the results.

Mrs [A.] did not act as an assessor in the competence field in which you were tested as a candidate.

Nevertheless, the competition was carried out by one joint [OSCURATO:PERSONA], responsible for all three different competence fields. [OSCURATO:PERSONA] can therefore not guarantee that you did not have access to confidential information concerning the [OSCURATO:PERSONA] proceedings and the tests of the competition in which you participated.

Therefore the [OSCURATO:PERSONA] cannot exclude that you were in a privileged position with regard to the other candidates of the competition, leading to a violation of the principle of equal treatment (see case F‑82-14 - Gioria v Commission, grounds 46 and 53). [(…) la commissione giudicatrice ha dovuto porre fine alla Sua partecipazione [al] concorso.

Tale decisione si basa sul fatto che Lei ha omesso di informare l’[OSCURATO:PERSONA] e quindi la commissione giudicatrice del Suo vincolo familiare con uno dei membri della commissione giudicatrice in particolare.

Prima della conclusione dei suoi lavori, la commissione giudicatrice è venuta a conoscenza del fatto che la sig.ra [A.], uno dei membri della commissione giudicatrice, era Sua moglie. [OSCURATO:PERSONA] è stato rammentato al momento della pubblicazione dei nomi dei membri della commissione giudicatrice, il lavoro e le deliberazioni di tutte le commissioni giudicatrici sono riservati ed è vietato ai candidati qualsiasi tentativo di contattare un membro della commissione giudicatrice.

Dal canto suo, la sig.ra [A.] ha omesso di dichiarare tale conflitto d’interessi.

Del suo rapporto personale con Lei quale candidato al suddetto concorso la commissione giudicatrice è stata messa al corrente soltanto al momento della valutazione dei punteggi.

La sig.ra [A.] non ha agito in qualità di valutatore nel settore di competenza nell’ambito del quale Lei è stato valutato come candidato.

Tuttavia, il concorso è stato condotto da un’unica commissione giudicatrice comune, responsabile per tutti e tre i settori di competenza.

La commissione giudicatrice non può pertanto garantire che Lei non abbia avuto accesso a informazioni riservate riguardanti i lavori della commissione giudicatrice e le prove del concorso alle quali Lei ha partecipato.

Pertanto, la commissione giudicatrice non può escludere che Lei non abbia avuto una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso, con conseguente violazione del principio della parità di trattamento (v. sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punti 46 e 53)]». 19 Il 5 novembre 2015, il ricorrente presentava domanda di riesame della decisione iniziale della commissione giudicatrice, ai sensi del punto

3.4.3. delle disposizioni generali. 20 Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria domanda di riesame, presentava un reclamo, in data 27 gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). 21 Il 19 maggio 2016, in risposta alla domanda di riesame, il richiedente riceveva dal capo unità dell’[OSCURATO:PERSONA], a nome della presidente della commissione esaminatrice, una lettera di conferma della decisione iniziale della commissione giudicatrice redatta nei seguenti termini: «(...) After thoroughly examining the arguments put forward in your request and reviewing the facts of your case, the [OSCURATO:PERSONA] regrets that it has to confirm its initial decision to exclude you from the competition.

The grounds of this decision are those explained in the [OSCURATO:PERSONA]’s initial decision (...), namely your family relationship with [OSCURATO:PERSONA] member [A.], which neither of you declared to the [OSCURATO:PERSONA] and/or [OSCURATO:PERSONA] in due time, assessed in the light of the judgment of the [OSCURATO:PERSONA] (CST) in the case F‑82/14, Gioria v Commission.

In this judgment, the CST concluded that a [OSCURATO:PERSONA] which discovers the existence of a family relationship between a candidate and a [OSCURATO:PERSONA] member (even if that [OSCURATO:PERSONA] member was mandated to work on a different competition field than the one in which the candidate in question participated) at a time when the tests of the competition have already taken place, has no other means to ensure that the competition is conducted in strict compliance with the principle of equal treatment than to exclude the candidate concerned from the competition (F‑82/14, Gioria v Commission, paragraph 54).

In the light of the above, the [OSCURATO:PERSONA] confirms its decision to exclude you from the competition, but thanks you for your interest you have shown in it. [Dopo aver attentamente esaminato gli argomenti dedotti nella Sua domanda [di riesame] nonché i fatti pertinenti al Suo caso, la commissione giudicatrice è spiacente di dover confermare la propria decisione iniziale di escluderLa dal concorso.

I motivi di tale decisione sono quelli illustrati nella decisione iniziale della commissione (…), ossia il Suo vincolo familiare con il membro della commissione giudicatrice [A.], che nessuno di voi due ha riferito alla commissione e/o all’[OSCURATO:PERSONA] in tempo utile, valutati alla luce della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F‑82/14, Gioria/[OSCURATO:PERSONA].

In tale sentenza, il TFP ha affermato che una commissione giudicatrice, dopo aver rilevato l’esistenza di un vincolo di parentela tra un candidato e un membro della commissione (per quanto tale membro della commissione sia stato incaricato di operare in un settore del concorso diverso da quello cui il candidato in questione ha partecipato) in un momento in cui le prove di selezione sono già avvenute, non dispone di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso per garantire che il concorso possa continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza del principio della parità di trattamento (sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 54).

Alla luce dei suesposti rilievi, la commissione giudicatrice conferma la sua decisione di escluderLa dal concorso, ringraziandoLa per l’interesse da Lei mostrato]». 22 Con decisione del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2016, il reclamo del ricorrente veniva respinto (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Procedimento e conclusioni delle parti 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 18 giugno 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Quest’ultimo è stato registrato con il numero F‑43/16. 24 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016.

Essa è stata registrata con il numero T‑613/16 e assegnata alla Terza Sezione. 25 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 26 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 5 dicembre 2017. 27 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione del 19 maggio 2016, con la quale il capo unità, a nome della presidente della commissione giudicatrice del concorso, ha confermato, in risposta alla domanda di riesame, la sua esclusione dal concorso, nonché, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo o la decisione iniziale della commissione giudicatrice; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto 29 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi nell’atto introduttivo e un decimo motivo nella replica.

In limine, sulla decisione impugnata 30 Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 19 maggio 2016 con cui la commissione giudicatrice del concorso ha respinto la sua domanda di riesame nonché, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo. 31 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è ricevibile soltanto se l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha ricevuto un reclamo e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. 32 Tuttavia, da un giurisprudenza costante emerge che il procedimento amministrativo di reclamo è privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, dato che l’APN non ha il potere di annullare o di riformare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso (sentenze del 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/[OSCURATO:PERSONA], 7/77, EU:C:1978:68, punto 7, e del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punto 16; v. anche, in tal senso, sentenze del 30 novembre 1978, Salerno e a./[OSCURATO:PERSONA], 4/78, 19/78 e 28/78, EU:C:1978:216, punto 9, e del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, EU:T:2002:12, punto 34). 33 Si deve di conseguenza ritenere, nel caso di specie, che il ricorso sia diretto contro la decisione del 19 maggio 2016, recante rigetto della domanda di riesame presentata dal ricorrente, che costituisce la decisione che gli arreca pregiudizio (in prosieguo: la «decisione impugnata») (v., in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/[OSCURATO:PERSONA], T‑556/16, EU:T:2017:139, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 34 Solo nei limiti in cui la decisione di rigetto del reclamo contenga motivi distinti occorrerebbe ritenere che il ricorso sia diretto anche contro di essa.

Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità 35 Il primo motivo si articola su tre capi, relativi, in primo luogo, al fatto che la decisione impugnata non può basarsi solo su precedenti giurisprudenziali, in secondo luogo, alla mancanza di disposizioni che obbligano i candidati di un concorso a comunicare un eventuale conflitto di interessi o vincoli familiari con i membri della commissione giudicatrice e, in terzo luogo, all’introduzione, nella decisione impugnata, di una nozione, ossia quella di «in tempo utile», non contenuta nella decisione iniziale della commissione giudicatrice. 36 Per quanto riguarda il primo capo del motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione, o, più precisamente, il fondamento della decisione impugnata, è costituito da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, nello specifico la sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), non menzionata né nel bando di concorso né nelle disposizioni generali e pronunciata, inoltre, solo successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

La decisione impugnata si baserebbe, dunque, esclusivamente su un precedente giurisprudenziale e violerebbe, in tal modo, il principio di legalità. 37 Per quanto riguarda il secondo capo del motivo, il ricorrente adduce che né il bando di concorso né le disposizioni generali impongono ai candidati, dopo la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice di concorso, di comunicare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi o l’esistenza di vincoli personali, di lavoro o familiari con i membri della medesima, e che l’unico obbligo imposto ai candidati è quello di non entrare in contatto con i medesimi, come precisato al punto

3.1.3. delle disposizioni generali, circostanza che può comportare l’esclusione dal concorso.

Un simile obbligo di comunicazione sarebbe adesso peraltro previsto nei bandi di concorso, come attestano bandi di concorso recenti, il che dimostrerebbe che tale obbligo non esisteva in precedenza. 38 Il punto

3.5. delle disposizioni generali, infatti, elencherebbe tassativamente i motivi di esclusione, tra i quali non figurerebbe l’omissione contestata al ricorrente. 39 Inoltre, imporre un simile obbligo di comunicazione sarebbe sproporzionato rispetto all’assenza di obblighi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di informare i candidati delle variazioni intervenute nella composizione della commissione giudicatrice. 40 Infine, per quanto riguarda il terzo capo del motivo, il ricorrente adduce, in sostanza, che, nella decisione impugnata, gli è stato contestato il fatto di non aver comunicato l’esistenza del proprio vincolo con la sig.ra A. «in tempo utile», benché tale precisazione non apparisse nella decisione iniziale della commissione giudicatrice e non fosse previsto alcun termine per tale comunicazione, la quale del resto non era neppure richiesta. 41 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 42 A termini dell’articolo 27, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], le assunzioni devono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità. 43 L’articolo 30, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall’APN e che la commissione giudicatrice redige l’elenco dei candidati dichiarati idonei. 44 A termini del punto

3.1.3. delle disposizioni generali, «[p]er assicurare l’indipendenza della commissione giudicatrice, è tassativamente vietato a qualsiasi persona ad essa esterna di entrare in contatto con uno dei suoi membri (...) Qualsiasi intervento diretto o indiretto dei candidati che non si attenga a questa procedura è vietato e può comportare l’esclusione dal concorso». 45 Inoltre, conformemente al punto

3.5. delle disposizioni generali, relativo ai casi di esclusione da un concorso: «Saranno esclusi dal concorso i candidati in merito ai quali, in una qualsiasi fase della procedura, l’[OSCURATO:PERSONA] constata che: – hanno creato più di un account [OSCURATO:PERSONA], – si sono iscritti a concorsi i cui profili sono incompatibili, – hanno reso dichiarazioni false o le dichiarazioni rese non sono corroborate da un’appropriata documentazione, – non hanno prenotato una data per i test da effettuare su computer (test a scelta multipla, studio di caso specifico, ecc.), – hanno imbrogliato durante le prove, – hanno tentato di contattare un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato.

Chiunque si candidi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione europea deve dare prova della massima integrità.

Qualsiasi frode o tentativo di frode può essere oggetto di sanzioni e può compromettere l’ammissione a futuri concorsi». 46 È stato dichiarato che la commissione giudicatrice, autorizzata a redigere l’elenco degli idonei conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e decidere eventualmente di escluderlo dal concorso (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61). 47 Inoltre, è opportuno ricordare che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, ai punti 50 e seguenti della sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), quanto segue: «50 (...) il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, tra l’altro, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del medesimo (sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 43).

Si deve altresì rammentare che una commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e che i criteri di valutazione devono essere uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati (sentenza del 13 settembre 2005, Pantoulis/[OSCURATO:PERSONA], T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90). 51 Infatti, qualsiasi circostanza o situazione che possa turbare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata tra i medesimi (sentenza del 5 aprile 2005, Christensen/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 43) rischia di pregiudicare l’obiettivo che l’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA] assegna a ogni procedimento di assunzione, vale a dire di “assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità”. 52 A tal riguardo, occorre ricordare che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo (sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA], T‑189/99, EU:T:2001:12, punto 25; del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31, e del 29 settembre 2009, Aparicio e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, EU:F:2009:132, punto 77). 53 Il Tribunale ritiene che, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice, chiamata a redigere l’elenco di idoneità conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], abbia potuto legittimamente ritenere che il ricorrente, per effetto del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, sia pure di un settore vicino, si sia ritrovato, all’insaputa della commissione giudicatrice, in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST/126/12, e che tale situazione rischiasse di pregiudicare il requisito essenziale di ogni concorso, ossia la garanzia del trattamento paritario di tutti i candidati. 54 Pertanto, nelle circostanze specifiche del caso in esame, la commissione giudicatrice, dopo aver scoperto l’esistenza del suddetto vincolo di parentela in un momento in cui le prove di selezione erano già avvenute, non disponeva di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso generale [OSCURATO:PERSONA]/AST/126/12 per garantire che il concorso potesse continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA], richiamato al punto 2.1.4 della guida». 48 Nella specie, nella decisione iniziale della commissione giudicatrice, viene precisato che «the [OSCURATO:PERSONA] cannot exclude that you were in a privileged position with regard to the other candidates of the competition, leading to a violation of the principle of equal treatment [la commissione giudicatrice non può escludere che Lei non abbia avuto una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso, con conseguente violazione del principio della parità di trattamento]». 49 Quanto alla decisione impugnata, ivi si legge che «the [OSCURATO:PERSONA] regrets that it has to confirm its initial decision to exclude you from the competition.

The grounds of this decision are those explained in the [OSCURATO:PERSONA]’s initial decision (…), namely your family relationship with [OSCURATO:PERSONA] member [A.], which neither of you declared to the [OSCURATO:PERSONA] and/or [OSCURATO:PERSONA] in due time, assessed in the light of the judgment of the [OSCURATO:PERSONA] (CST) in the case F‑82/14, Gioria v Commission.

In this judgment, the CST concluded that a [OSCURATO:PERSONA] which discovers the existence of a family relationship between a candidate and a [OSCURATO:PERSONA] member (even if that [OSCURATO:PERSONA] member was mandated to work on a different competition field than the one in which the candidate in question participated) at a time when the tests of the competition have already taken place, has no other means to ensure that the competition is conducted in strict compliance with the principle of equal treatment than to exclude the candidate concerned from the competition (F‑82/14, Gioria v Commission, paragraph 54). [la commissione giudicatrice è spiacente di dover confermare la sua decisione iniziale di escluderLa dal concorso.

I motivi di tale decisione sono quelli illustrati nella decisione iniziale della commissione (…), ossia il suo vincolo familiare con il membro della commissione giudicatrice [A.], che nessuno di voi due ha riferito alla commissione e/o all’[OSCURATO:PERSONA] in tempo utile, valutati alla luce della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F‑82/14, Gioria/[OSCURATO:PERSONA].

In tale sentenza, il TFP ha statuito che una commissione giudicatrice, dopo aver scoperto l’esistenza di un vincolo di parentela tra un candidato e un membro della commissione (anche se tale membro della commissione è stato incaricato di lavorare in un settore del concorso diverso da quello al quale il candidato in questione ha partecipato) in un momento in cui le prove di selezione sono già avvenute, non dispone di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso per garantire che il concorso possa continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza del principio della parità di trattamento (sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 54)]». 50 Si deve rilevare che gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del primo capo del motivo derivano quindi da un’erronea lettura della decisione impugnata, atteso che la commissione giudicatrice fonda la decisione di escluderlo dal concorso sulla necessità di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, dal momento che essa non può infatti escludere la possibilità che il ricorrente si sia trovato in una posizione privilegiata rispetto a gli altri candidati al concorso, e non sul «precedente» giurisprudenziale che sarebbe costituito dalla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), cui la commissione giudicatrice fa riferimento solo a titolo esemplificativo. 51 Inoltre, si deve rilevare che, in base all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], la commissione giudicatrice è competente a porre rimedio a irregolarità che potrebbero sopravvenire durante lo svolgimento di un concorso generale ed è autorizzata, ove una tale irregolarità sia accertata, a prendere la decisione di escludere un candidato dal concorso, in particolare al fine di garantire una rigorosa parità di trattamento tra i candidati (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61, e sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA], T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 132 e giurisprudenza ivi citata). 52 Una simile esclusione è prevista, in particolare, in caso di «frode o tentativo di frode», conformemente al punto

3.5. delle disposizioni generali, relativo ai casi di esclusione da un concorso, nonché per qualsiasi intervento diretto o indiretto dei candidati presso un membro della commissione giudicatrice ai sensi del medesimo punto

3.5. delle disposizioni generali, il quale sanziona con l’esclusione il candidato che abbia «tentato di contattare un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato», fermo restando che il punto

3.1.3. delle disposizioni generali vieta a qualsiasi persona ad essa esterna di tentare di entrare in contatto con uno dei suoi membri, pena l’esclusione dal concorso. 53 Poiché la sola circostanza che un candidato tenti di entrare in contatto con un membro della commissione giudicatrice è idonea a giustificare la sua esclusione dal concorso, della qual cosa questi è d’altronde debitamente avvertito dalle disposizioni generali, il fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto risulti da un vincolo familiare o da un vincolo coniugale, è a maggior ragione tale da porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati e da giustificare di conseguenza la sua esclusione dal concorso. 54 Al fine di porre rimedio in via preventiva a una situazione del genere, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con cui il medesimo abbia un contatto privilegiato possono dichiarare, in tempo utile, l’esistenza del vincolo all’origine di tale contatto privilegiato alla commissione giudicatrice, per consentire a quest’ultima di adottare, sempre in tempo utile, le misure necessarie per garantire la parità di trattamento di tutti i candidati e, in particolare, di richiedere al membro della commissione giudicatrice con il quale il candidato ha tale contatto privilegiato di ritirarsi dalla commissione stessa. 55 Se, tuttavia, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con il quale egli ha un contatto privilegiato omettono di informare la commissione giudicatrice dell’esistenza del vincolo che ne è all’origine, il candidato si espone al rischio di essere escluso dal concorso. 56 La necessità di mettere al corrente la commissione giudicatrice di tali informazioni «in tempo utile» è dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nell’interesse del candidato, poiché può evitare la sua esclusione dal concorso. 57 Essa rientra inoltre nell’obbligo di diligenza che incombe a ogni candidato a un concorso (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 1986, Strack/Parlamento, 155/85, EU:C:1986:451, punto 8), obbligo che corrisponde a un dovere di vigilanza e alla necessità di adottare un comportamento attivo, e non passivo. 58 La necessità di informare la commissione giudicatrice di una simile circostanza non è peraltro sproporzionata, poiché, nel caso in cui sussista un vincolo familiare o coniugale tra un candidato e un membro della commissione giudicatrice di concorso, tali persone si trovano, a differenza della commissione giudicatrice, nella posizione migliore per essere a conoscenza dell’esistenza del suddetto vincolo e il fatto di comunicare alla commissione giudicatrice una tale informazione in tempo utile può consentirle di adottare le misure adeguate per garantire la parità di trattamento di tutti i candidati ed evitare per il candidato interessato il rischio di una successiva esclusione. 59 Nella specie, si deve rilevare che il ricorrente era in grado di comunicare alla commissione giudicatrice di essere il coniuge di uno dei membri della medesima, quantomeno dalla data di pubblicazione del nome della moglie nell’elenco dei membri della commissione giudicatrice del concorso, pur a voler ammettere che il ricorrente, come questi sostiene, abbia ignorato fino a quel momento che la sig.ra A. ne fosse membro. 60 Infine, è irrilevante che l’indicazione secondo la quale egli avrebbe dovuto comunicare alla commissione giudicatrice tale informazione «in tempo utile» non figuri nella decisione iniziale di quest’ultima, bensì nella sola decisione impugnata, giacché, in mancanza di informazioni tempestive, la commissione giudicatrice non può adottare misure diverse dall’esclusione al fine di preservare la parità di trattamento di tutti i candidati. 61 Conseguentemente, il primo motivo dev’essere respinto in toto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento 62 Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, si articola su due capi distinti.

Sul primo capo 63 Il ricorrente deduce, in sostanza, la violazione del proprio legittimo affidamento il 14 luglio 2015, poiché, dopo aver sostenuto le prove al centro di valutazione in tale data, egli non avrebbe avuto più la necessità – né peraltro alcun interesse – a controllare la composizione della commissione giudicatrice del concorso.

Orbene, l’elenco nel quale figura il nome della sig.ra A. come membro della commissione giudicatrice è stato pubblicato soltanto il 24 luglio 2015 ed egli non sarebbe mai stato al corrente del fatto che sua moglie facesse parte della commissione giudicatrice del concorso. 64 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 65 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento presuppone il ricorrere di tre condizioni.

In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione europea assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare una legittima aspettativa in capo al soggetto cui sono rivolte.

In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 27 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑696/14 P, EU:T:2016:30, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 66 Nel suo ragionamento il ricorrente adduce, in sostanza, che, una volta che le prove di valutazione avevano avuto luogo, i candidati riponevano un legittimo affidamento sulla composizione della commissione giudicatrice e non erano più tenuti a verificare se tale composizione fosse stata, eventualmente, modificata.

Non potrebbe essergli quindi contestato il fatto di non aver comunicato alla commissione giudicatrice il vincolo coniugale con la sig.ra A. 67 [OSCURATO:PERSONA] anzitutto rilevare che il ricorrente stesso fa riferimento al punto

3.1.1. delle disposizioni generali, intitolato «Comunicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] ai candidati», il quale prevede in particolare che: «[i] candidati devono consultare il loro account [OSCURATO:PERSONA] a intervalli regolari – almeno due volte alla settimana – per seguire l’andamento del concorso e verificare le informazioni che li riguardano». 68 I candidati erano dunque tenuti a seguire l’andamento del concorso almeno due volte alla settimana, consultando il loro account [OSCURATO:PERSONA]. 69 Si deve necessariamente rilevare che il ricorrente, anche a voler ritenere che, come egli sostiene, non sia stato informato dalla moglie della partecipazione della stessa al concorso quale membro della commissione giudicatrice, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale partecipazione dal 24 luglio 2015, data di pubblicazione dell’elenco modificato dei membri della commissione giudicatrice (v. punto 7 supra), qualora avesse consultato il proprio account [OSCURATO:PERSONA], come era tenuto a fare. 70 Va osservato, inoltre, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito al ricorrente alcuna assicurazione precisa, incondizionata e ancor meno assicurazioni concordanti quanto al fatto che la composizione della commissione giudicatrice non sarebbe stata modificata.

Il ricorrente non deduce peraltro alcun elemento al riguardo.

Si deve rilevare, del resto, che la moglie è stata nominata membro della commissione giudicatrice a decorrere dal 18 giugno 2015, e non dal 24 luglio 2015. 71 Il primo capo del secondo motivo dev’essere conseguentemente respinto.

Sul secondo capo 72 Il ricorrente sostiene che, avendo ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA], il 14 settembre 2015, dopo aver sostenuto le prove di valutazione, una lettera in cui gli veniva richiesto di fornire i documenti di cui al titolo VI del bando di concorso, tale comunicazione avrebbe fatto sorgere nei suoi confronti la legittima aspettativa della sua iscrizione nell’elenco di riserva. 73 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 74 Si deve rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito al ricorrente alcuna assicurazione precisa, incondizionata e concordante che egli sarebbe stato iscritto nell’elenco di riserva per il sol motivo che gli erano state richieste informazioni in merito alla sua esperienza professionale volte a verificare le dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione al concorso. 75 [OSCURATO:PERSONA] sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale fase della procedura è descritta nel bando di concorso e precede quella dell’iscrizione in un elenco di riserva.

Il titolo VI, terzo comma, del bando di concorso precisa peraltro che «[i] candidati il cui atto di candidatura elettronico presentasse dichiarazioni non suffragate da pertinenti documenti giustificativi saranno esclusi dal concorso a seguito della verifica», il che dimostra che, prima che tale verifica abbia luogo, i candidati non hanno alcuna garanzia di figurare in un elenco di riserva. 76 Dev’essere pertanto respinto il secondo capo del secondo motivo e, conseguentemente, il secondo motivo in toto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità 77 Il ricorrente adduce, in sostanza, che, decidendo di escluderlo dal concorso, il che non solo non sarebbe previsto dalle disposizioni generali per l’omissione contestatagli, bensì costituirebbe altresì la massima misura applicabile nei suoi confronti, laddove egli avrebbe potuto essere sottoposto a un nuovo esame di valutazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità. 78 Egli aggiunge che non aveva alcun obbligo di avvertire la commissione giudicatrice anche qualora fosse stato a conoscenza della partecipazione della moglie alla commissione giudicatrice del concorso – circostanza che egli nega – e ribadisce che neppure la moglie era a conoscenza della sua partecipazione al concorso. 79 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 80 Sebbene siano stati accertati dalla [OSCURATO:PERSONA], vari fatti rilevanti ai fini della valutazione della controversia e, in particolare, del terzo motivo sono tuttavia contestati dal ricorrente nella replica. 81 [OSCURATO:PERSONA] pertanto risolvere tali questioni in via preliminare.

In via preliminare, su taluni fatti contestati – Sulla decisione di nomina del 18 giugno 2015 della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso 82 Il ricorrente sostiene che la decisione del 18 giugno 2015 di nominare la sig.ra A. membro della commissione giudicatrice del concorso è un elemento di fatto irrilevante, non essendo egli stato informato di tale decisione di nomina dalla moglie e considerato che l’elenco aggiornato dei membri della commissione giudicatrice sarebbe stato peraltro pubblicato solo nel luglio 2015. 83 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale elemento sia, invece, rilevante, poiché la sig.ra A. era di conseguenza già membro della commissione giudicatrice del concorso nel momento in cui ha partecipato alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015.

L’Istituzione osserva inoltre che il ricorrente si è candidato al concorso il 18 giugno 2015. 84 [OSCURATO:PERSONA] rilevare che l’iscrizione al concorso doveva avvenire entro il 10 febbraio 2015 e che il ricorrente ha partecipato ai test di accesso il 12 giugno 2015 (v. punto 4 supra). 85 Non corrisponde quindi al vero l’affermazione secondo cui l’iscrizione del ricorrente al concorso sarebbe avvenuta solo il 18 giugno 2015. 86 Per contro, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], è acclarato che la sig.ra A., al momento della sessione di formazione organizzata per i membri di commissioni giudicatrici di concorso, dal 23 al 25 giugno 2015, alla quale ha partecipato, era membro della commissione giudicatrice del concorso. 87 Orbene, tale fatto è rilevante ai fini della valutazione della presente controversia. – Sulla partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 88 Il ricorrente sostiene che la partecipazione della moglie alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 era giustificata dalla sua partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14, organizzato per i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, e non dalla sua partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso de quo. 89 A sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente adduce, in sostanza, che i partecipanti a tale sessione di formazione non erano i membri della commissione giudicatrice del concorso controverso, bensì quelli della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14. 90 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni e deduce, in sostanza, che tale sessione di formazione costituiva una sessione di formazione generale destinata ai membri delle commissioni giudicatrici di concorso, di qualsiasi natura, compreso il concorso controverso. 91 Si deve rilevare che, se è pur vero che la sig.ra A è stata invitata, con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, a partecipare alla sessione di formazione prevista dal 23 al 25 giugno successivi nell’ambito del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14, messaggio prodotto in allegato alla replica (allegato C.1), va necessariamente constatato, per contro, che la sig.ra A. non faceva parte dei membri della commissione giudicatrice di tale concorso per l’assunzione di giuristi linguisti di lingua finlandese, francese, portoghese, rumena e slovacca, come attesta l’elenco dei membri di tale commissione giudicatrice, prodotto in allegato alla replica (allegato C.2). 92 Risulta invece acclarato che la sig.ra A. faceva parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso controverso (v. punto 6 supra) e che, in tale qualità, è stata invitata a partecipare alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, come conferma il messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, che si riferisce espressamente al concorso, con il quale la sig.ra A. chiede conferma della propria partecipazione alla sessione di formazione prevista dal 23 al 25 giugno seguenti (v. punto 8 supra). 93 La questione se anche membri della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 partecipassero a tale sessione di formazione è pertanto irrilevante al riguardo.

Il fatto, peraltro dimostrato, che era invitata un’altra persona che non era membro né della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 né della commissione giudicatrice del concorso in questione depone a favore del carattere generale di detta sessione di formazione. – Sulla presunta mancata presa di conoscenza da parte della sig.ra A., alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, di elementi rilevanti ai fini del concorso 94 Il ricorrente fa valere la presunta partecipazione della moglie alla commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 e la presenza di membri di tale commissione giudicatrice alla sessione di formazione svoltasi dal 23 al 25 giugno 2015 per affermare, in sostanza, che, in ogni caso, la moglie non sarebbe entrata in contatto con membri della commissione giudicatrice del concorso controverso e non avrebbe quindi potuto beneficiare di informazioni utili in tale occasione, atteso che i due concorsi, strutturati in modo diverso, sarebbero, di per sé, fondamentalmente differenti. 95 Il ricorrente aggiunge che le prove del concorso sono state messe a disposizione dei membri della commissione giudicatrice con ristrette condizioni di accesso e che la sig.ra A. non ha mai né chiesto né ottenuto l’accesso a tali prove, né ha ricevuto le schede di valutazione preparate per le prove relative al settore del concorso cui egli era iscritto.

A suo dire, alla sig.ra A. non sarebbe neanche stato fornito il documento intitolato «Guida del colloquio individuale» preparato per il suddetto settore del concorso. 96 [OSCURATO:PERSONA] considera tali argomenti irrilevanti. 97 Per quanto riguarda il contenuto della sessione di formazione alla quale ha partecipato la sig.ra A., occorre fare riferimento al messaggio di posta elettronica di uno degli psicologi responsabili della gestione del centro di valutazione, prodotto in allegato al controricorso (allegato B.3), nel quale quest’ultimo precisa che tale sessione di formazione consiste nello spiegare ai membri della commissione giudicatrice come valutare i candidati e cosa dev’essere osservato, come osservare i candidati, quale comportamento è considerato appropriato o inappropriato, come vengono valutate e classificate le competenze e quali domande devono essere poste.

Secondo tale psicologo, ove un candidato fosse a conoscenza di tali informazioni, risulterebbe chiaramente avvantaggiato rispetto agli altri candidati, poiché sarebbe informato su come ci si deve comportare durante le prove del centro di valutazione al fine di ottenere una valutazione positiva delle proprie competenze. 98 [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, correttamente sostiene che la sola partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione in questione dava accesso al ricorrente, ancor prima che egli partecipasse alle prove di valutazione, a informazioni essenziali sulle modalità di valutazione che sarebbero state applicate durante le prove. 99 È pertanto irrilevante la circostanza che la sig.ra A. sia entrata o no in contatto con altri membri della commissione giudicatrice del concorso in tale occasione e che abbia o non abbia avuto accesso ad altre informazioni in merito al concorso e, in particolare, ai documenti richiamati dal ricorrente, sicché tale argomento è inconferente nella specie.

Sul terzo motivo 100 È stato in più occasioni dichiarato che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. ordinanza del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). 101 Secondo costante giurisprudenza, un ampio potere discrezionale dev’essere riconosciuto alla commissione giudicatrice di concorso quando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, che non possono, in ossequio ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere sanati mediante la ripetizione delle prove di concorso (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2001, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑167/99 e T‑174/99, EU:T:2001:126, punto 58, e del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31). 102 Risulta acclarato che la sig.ra A., partecipando alla sessione di formazione svoltasi dal 23 al 25 giugno 2015, ha avuto accesso a informazioni essenziali ai fini della valutazione della prova comportamentale alla quale ha partecipato il ricorrente il 14 luglio 2015. 103 [OSCURATO:PERSONA] infine ricordare che la sig.ra A. ha informato la presidente della commissione giudicatrice in merito al proprio vincolo coniugale con il ricorrente solo il 24 settembre 2015, quindi il giorno prima dell’ultima riunione della commissione giudicatrice, vale a dire quella di «finalizzazione per il Campo 2» (v. punto 16 supra). 104 Ciò premesso e tenuto conto della fase avanzata in cui la commissione giudicatrice è stata informata dell’esistenza del vincolo coniugale tra il ricorrente e la sig.ra A., non era più possibile per la commissione giudicatrice porre rimedio alle irregolarità di cui era giunta a conoscenza mediante una semplice ripetizione delle prove del concorso, cosicché occorre respingere gli argomenti dedotti dal ricorrente in merito. 105 Inoltre, il ricorrente fa riferimento, nelle proprie memorie, alla procedura, distinta, di neutralizzazione prevista dalle disposizioni generali.

Tale procedura, intesa a neutralizzare, in sede di valutazione, domande a scelta multipla erronee, non riguarda tuttavia un caso come quello di specie; tale argomento del ricorrente dev’essere di conseguenza parimenti respinto. 106 Alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, si deve ritenere che la decisione impugnata non sia in alcun modo sproporzionata, giacché la commissione giudicatrice non disponeva più di altri mezzi, una volta giunta a conoscenza dell’esistenza del vincolo tra il ricorrente e la sig.ra A. in un momento in cui avevano già avuto luogo le prove di valutazione, se non quello di escludere il ricorrente dal concorso per garantire che il concorso stesso potesse continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA]. 107 Il terzo motivo dev’essere conseguentemente respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e al fatto che la commissione giudicatrice era tenuta a dimostrare, e non a presumere, che il ricorrente fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate 108 Il motivo si articola su due capi, vertenti, rispettivamente, sul fatto che il ricorrente sarebbe stato trattato allo stesso modo di quanto avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), mentre la sua situazione si differenzierebbe da tale causa, e sul fatto che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto dimostrare, e non presumere, che egli fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate.

Sul primo capo 109 Il ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento è stato violato poiché sia la decisione iniziale della commissione giudicatrice sia la decisione impugnata si basano sulla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), laddove tra le due cause esistono numerose differenze.

Il ricorrente adduce, in primo luogo, che, nel caso di specie, l’elenco nel quale figura il nome del coniuge quale membro della commissione giudicatrice è stato pubblicato successivamente alle prove, e non prima, come avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza summenzionata, in secondo luogo, che la sig.ra A. non avrebbe mai partecipato ad alcuna riunione della commissione giudicatrice del concorso né avrebbe avuto conoscenza delle relative prove, in terzo luogo, che, a differenza che nella causa sfociata nella menzionata sentenza, la commissione giudicatrice è venuta a conoscenza del vincolo coniugale di uno dei suoi membri con il ricorrente solo successivamente alla dichiarazione della sig.ra A., in quarto luogo, che la struttura del concorso al quale egli ha partecipato era diversa da quella del concorso nella causa de qua, e, in quinto luogo, che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale la sig.ra A. non avrebbe riferito tale vincolo di parentela sarebbe falsa. 110 Infine, nella replica, il ricorrente sostiene che la moglie non è mai stata in contatto con i membri della commissione giudicatrice e, in particolare, con coloro che hanno corretto le sue prove, e che la stessa non è venuta a conoscenza né dei metodi di valutazione né delle prove che egli doveva sostenere, cosicché non ha potuto influenzare i membri della commissione giudicatrice. 111 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 112 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70). 113 Per quanto riguarda la partecipazione della sig.ra A. alla commissione giudicatrice del concorso e alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, occorre rinviare alle considerazioni preliminari esposte ai precedenti punti da 82 a

99. 114 Va inoltre osservato che la partecipazione della sig.ra A., il 3 settembre 2015, a una riunione congiunta con i membri della commissione giudicatrice del concorso – fra cui alcuni membri della commissione giudicatrice del concorso al quale partecipava il ricorrente – risulta sufficientemente dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso i documenti prodotti in allegato al controricorso (allegati B.4 e B.5) e alla controreplica (allegato D.1). 115 Da ultimo, va rilevato che tanto il ricorrente nella specie quanto il ricorrente nella causa sfociata nella sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), sono stati esclusi dal concorso al quale partecipavano a causa dell’esistenza di un vincolo di parentela tra i medesimi e uno dei membri della commissione giudicatrice e della violazione del principio della parità di trattamento che tale situazione avrebbe comportato nei confronti degli altri candidati se essi non ne fossero stati esclusi. 116 Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che il ricorrente nella causa in esame e il ricorrente nella causa sfociata nella sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), si trovavano in una situazione simile e sono stati trattati in maniera analoga, mentre gli altri elementi di fatto che distinguerebbero le due situazioni restano irrilevanti ai fini di tale constatazione.

La decisione impugnata non viola pertanto il principio della parità di trattamento; il primo capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

Sul secondo capo 117 Il ricorrente, che si richiama, a contrario, alla sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑127/11, EU:F:2014:14), adduce, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dimostrare, e non a presumere, che egli abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e di essere stato agevolato da un membro della commissione giudicatrice.

Orbene, nel caso di specie, la violazione del principio della parità di trattamento non sarebbe dimostrata, ma soltanto presunta, in quanto la commissione giudicatrice si sarebbe limitata a ritenere che, a fronte dell’esistenza di un vincolo familiare tra il ricorrente e un membro della commissione giudicatrice, risulterebbe provato che il membro medesimo della commissione giudicatrice l’avrebbe aiutato, il che, di conseguenza, l’avrebbe messo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. 118 Inoltre, il ricorrente afferma che, nella sua risposta a un reclamo al Mediatore europeo nell’ambito dell’indagine sulla denuncia 2477/2011/RT, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che le caratteristiche delle prove relative alle competenze generali non miravano a valutare le conoscenze dei candidati, quanto piuttosto le loro competenze, attitudini e capacità personali, ritenendo che il fatto che un candidato potesse avere conoscenza delle domande prima di sostenere le prove fosse irrilevante ai fini dell’esito del concorso e non comportasse la violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, il che, a suo avviso, sarebbe sufficiente a determinare l’annullamento della decisione impugnata. 119 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 120 Si deve ricordare che il semplice fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto privilegiato risulti da un vincolo familiare o coniugale, è idoneo a giustificare l’esclusione di un candidato da un concorso, a meno che quest’ultimo o il membro della commissione giudicatrice interessato non comunichi tale fatto alla commissione giudicatrice in tempo utile per consentirle di adottare le misure necessarie al fine di garantire che la parità di trattamento tra i candidati sia rispettata nonostante la situazione particolare di tale candidato (v. punti da 53 a 58 supra). 121 È, quanto al resto, irrilevante che siano state comunicate al candidato informazioni privilegiate e, di conseguenza, non occorre presumere o dimostrare che ciò sia avvenuto. 122 Nel caso di specie, va osservato che né il ricorrente né la sig.ra A. hanno messo la commissione giudicatrice al corrente dell’esistenza del loro vincolo coniugale in tempo utile per consentire alla commissione stessa di adottare le misure necessarie al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento tra i candidati nonostante la particolare situazione del ricorrente. 123 La commissione giudicatrice del concorso non aveva quindi altra scelta se non quella di escludere il ricorrente dal concorso per garantire che la parità di trattamento dovuta agli altri candidati fosse rispettata. 124 Quanto al resto, si deve constatare che le circostanze di fatto oggetto della sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑127/11, EU:F:2014:14), differiscono da quelle del caso di specie.

Al punto 46 di tale sentenza, infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, alla luce degli obblighi incombenti a una commissione giudicatrice di concorso, la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva dev’essere annullata qualora si accerti che il concorso sia organizzato in modo da generare un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente a ogni concorso, senza che il candidato interessato debba fornire la prova della circostanza che alcuni candidati siano stati effettivamente avvantaggiati.

Nella specie, il concorso prevedeva lo studio di un caso che era stato elaborato in sedici varianti, concepite in modo che, pur presentando lo stesso livello di difficoltà, contenessero differenze sufficientemente caratterizzate affinché i candidati non potessero trarre vantaggio da un’eventuale previa conoscenza di una diversa variante.

Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi rilevato che, nella causa sottoposta al suo esame, il ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che i candidati chiamati per ultimi a sostenere la prova di studio di un caso godessero di un vantaggio reale rispetto agli altri candidati, derivante dal maggior tempo a loro disposizione per prepararsi a detta prova e dalla possibilità per taluni candidati di ottenere informazioni da altri candidati circa il contenuto della variante sulla quale sarebbero stati esaminati. 125 Orbene, nel caso di specie, è l’esistenza accertata di un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, in violazione del principio della parità di trattamento, che costituisce il fondamento della decisione impugnata, restando irrilevante il fatto che siano state eventualmente fornite al ricorrente informazioni privilegiate. 126 Il secondo capo del quarto motivo dev’essere, pertanto, respinto con conseguente rigetto del motivo medesimo in toto.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione 127 Il ricorrente afferma in sostanza che, essendo il motivo di esclusione di cui è stato oggetto rappresentato dall’esistenza di un vincolo di parentela tra il medesimo e un membro della commissione giudicatrice, egli è stato conseguentemente discriminato rispetto a tutti gli altri candidati per via della sola esistenza di un tale vincolo, il che gli impedirebbe di partecipare a qualsiasi concorso nel quale un membro della sua famiglia sia membro della commissione giudicatrice. 128 Incomberebbe, pertanto, all’Istituzione dimostrare di non avere violato il principio della parità di trattamento nei suoi confronti producendo la prova che gli siano state comunicate informazioni privilegiate. 129 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 130 Si deve rilevare che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il candidato che presenti un vincolo di parentela con uno dei membri della commissione giudicatrice è in una situazione diversa da quella dei candidati privi di un vincolo del genere. 131 Di conseguenza, è giustificato che egli sia oggetto di un trattamento diverso da quello degli altri candidati, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 112 supra. 132 Peraltro, qualora il ricorrente – ovvero la moglie – avesse comunicato in tempo utile l’esistenza del loro vincolo di parentela, la commissione giudicatrice avrebbe potuto adottare le misure necessarie per consentire che la parità di trattamento dei candidati fosse rispettata ed evitare di essere costretta a escludere il ricorrente dal concorso. 133 Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, al candidato che presenti un vincolo di parentela con uno dei membri della commissione giudicatrice non è impedito di partecipare a un concorso, ma occorre che tale circostanza sia riferita in tempo utile alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi affinché quest’ultima possa adottare le misure necessarie per consentire il rispetto della parità di trattamento dei candidati. 134 Quanto al resto, gli argomenti del ricorrente si confondono con quelli dedotti a sostegno del secondo capo del quarto motivo e devono pertanto essere respinti per i motivi esposti supra ai punti da 120 a

126. 135 Il quinto motivo dev’essere conseguentemente respinto.

Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di obiettività 136 Il sesto motivo si articola su tre capi.

Sui primi due capi 137 Il ricorrente deduce due ordini di argomenti a sostegno del primo capo del motivo. 138 Da un lato, a suo parere sarebbe illegittimo avere modificato la motivazione della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo rispetto a quella della decisione iniziale della commissione giudicatrice; sarebbe stata invocata, infatti, prima la parità di trattamento tra i candidati e poi gli sarebbe stato contestato il fatto di non aver dato prova dell’integrità richiesta. 139 Dall’altro lato, il ricorrente adduce, in sostanza, che la mancanza di integrità di un candidato non costituisce un motivo di esclusione previsto dal punto

3.5. delle disposizioni generali e che la sua esclusione è pertanto illegittima essendo stata fondata su tale motivo, che del resto, a suo avviso, costituisce una nozione non giuridica, bensì filosofica. 140 Per quanto riguarda il secondo capo del sesto motivo, il ricorrente sostiene che il tenore letterale del punto

3.5. delle disposizioni generali lascia intendere che ai candidati sia imposto l’onere di fornire la prova di soddisfare il requisito della massima integrità.

Tenuto conto del suo comportamento, stando al contenuto della decisione impugnata, egli non avrebbe fornito una simile prova e, in tal caso, ne deriverebbe la violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, considerato che gli altri candidati non hanno dovuto fornire alcuna prova in tal senso né sono stati invitati a farlo da parte della commissione giudicatrice. 141 Inoltre, il punto

1.2. delle disposizioni generali indica espressamente le competenze che l’[OSCURATO:PERSONA] deve valutare.

Orbene, il ricorrente ritiene che l’integrità non rientri tra tali competenze e che non esistano criteri, prove o altri strumenti che consentano di verificare o di confrontare il grado d’integrità dei vari candidati.

Ne consegue che né la commissione giudicatrice né l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati legittimati ad esaminare o misurare l’integrità del ricorrente o di squalificarlo, non potendo confrontare oggettivamente la sua integrità con quella degli altri candidati. 142 Infine, nella replica, il ricorrente contesta il riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta nel controricorso, all’articolo 28, lettera c), dello [OSCURATO:PERSONA]. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 144 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che il fondamento della decisione impugnata è la necessità per la commissione giudicatrice di garantire la parità di trattamento tra i candidati, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e del fatto che né il ricorrente né sua moglie hanno riferito in tempo utile alla commissione giudicatrice l’esistenza del loro vincolo coniugale. 145 Inoltre, si deve necessariamente rilevare che anche la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione di rigetto del reclamo fondano la decisione di escludere il ricorrente dal concorso sulla necessità di far sì che venga il tal modo garantito il rispetto della parità di trattamento tra i candidati. 146 Gli argomenti del ricorrente sono frutto, dunque, di una lettura erronea della decisione impugnata e devono essere pertanto respinti. 147 Inoltre, è soltanto nella decisione di rigetto del reclamo che la nozione d’integrità è stata menzionata dall’amministrazione, da un lato, in un richiamo delle disposizioni applicabili nonché della giurisprudenza a carattere generale contenuto nel capo di tale decisione relativo alla giustificazione della decisione iniziale della commissione giudicatrice e, dall’altro, nella risposta all’argomento avanzato dal ricorrente secondo il quale egli non avrebbe avuto l’obbligo di informare la commissione giudicatrice dell’esistenza del suo vincolo di coniugio con uno dei suoi membri. 148 Orbene, la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente non costituisce l’atto che gli arreca pregiudizio, per i motivi rammentati supra ai punti da 30 a 34, e, di conseguenza, l’argomento dedotto dal ricorrente è inconferente, non essendo idoneo a rimettere in discussione le valutazioni relative alla violazione del principio della parità di trattamento. 149 [OSCURATO:PERSONA] parimenti respingere il secondo capo del sesto motivo in quanto derivante da un’erronea lettura della decisione impugnata, non essendo stato chiesto al ricorrente di dimostrare la sua integrità.

Posto che il dubbio sollevato a tal riguardo nella decisione di rigetto del reclamo non costituisce il fondamento della decisione impugnata, l’argomento dedotto a sostegno del secondo capo del motivo è a fortiori in ogni caso inconferente. 150 I primi due capi del presente motivo devono essere quindi respinti in quanto destituiti di qualsiasi fondamento.

Sul terzo capo 151 A parere del ricorrente, una volta che un candidato abbia dato prova, nell’ambito di un qualsiasi concorso, di non soddisfare il requisito della massima integrità, questi non potrebbe mai più essere assunto quale funzionario. 152 Orbene, dopo aver ricevuto la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione impugnata con cui gli sarebbe stato contestato il fatto di non soddisfare il requisito della massima integrità, egli avrebbe ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2016, dopo essersi candidato al concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/322/16 – AD 5, un invito a sostenere le prove su computer. 153 Secondo il ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], il quale era a conoscenza del fatto che questi fosse stato precedentemente escluso per non aver dato prova della massima integrità, avrebbe conseguentemente dovuto escludere che egli soddisfacesse tale requisito. 154 Il ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione impugnata deve altresì essere dichiarata illegittima per violazione dell’allegato della decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della [OSCURATO:PERSONA], del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU 2000, L 267, pag. 63), intitolato «Codice di buona condotta amministrativa del personale della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi rapporti col pubblico» (in prosieguo: il «codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]»), il quale prevede che, nei suoi rapporti con il pubblico, «[l] a [OSCURATO:PERSONA] è coerente nella sua condotta amministrativa e si conforma alla sua prassi normale». 155 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 156 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che né la decisione iniziale della commissione giudicatrice né la decisione impugnata fanno riferimento alla nozione di integrità e l’argomento del ricorrente è di conseguenza frutto di una lettura erronea della decisione impugnata (v. punti da 144 a 148 supra). 157 Inoltre, nella parte riguardante la decisione di rigetto del reclamo, l’argomento dedotto dal ricorrente è inconferente non essendo, in ogni caso, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni relative alla violazione del principio della parità di trattamento. 158 Infine, e per quanto necessario, va ricordato che il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile per quanto attiene ai rapporti tra i candidati a un concorso e l’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 40). 159 Il terzo capo del sesto motivo dev’essere pertanto respinto, con conseguente rigetto del motivo in toto.

Sul settimo motivo, relativo a un abuso di potere e alla violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] 160 Il ricorrente sostiene che, pur godendo di un ampio potere discrezionale per quanto concerne le decisioni che essa adotta riguardo alle prove dei concorso – sebbene limitatamente alla formulazione e alla valutazione delle prove, e non al comportamento dei candidati, ai sensi del punto

3.4.3. delle disposizioni generali –, nessuna disposizione prevede peraltro che sia la commissione giudicatrice a dover valutare se il candidato abbia o no dato prova della massima integrità. 161 Secondo il ricorrente, atteso che il punto

3.5. delle disposizioni generali prevede infatti che «[s]aranno esclusi dal concorso i candidati in merito ai quali, in una qualsiasi fase della procedura, l’[OSCURATO:PERSONA] constata che: (...)», il potere di esclusione spetterebbe di conseguenza all’[OSCURATO:PERSONA] e non alla commissione giudicatrice, anche nei casi in cui il candidato non abbia dato prova della massima integrità. 162 Il ricorrente ritiene che tale analisi sia confermata dall’articolo 4 dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che l’APN stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni previste all’articolo 28, lettere da a) a c), dello [OSCURATO:PERSONA] e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli di candidatura. 163 Di conseguenza, qualora durante la procedura di un concorso debba essere valutata l’integrità dei candidati, tale compito non spetta alla commissione giudicatrice, bensì all’APN, e quindi all’[OSCURATO:PERSONA]. 164 Ne deriva, secondo il ricorrente, che la commissione giudicatrice è incorsa in un abuso di potere con conseguente violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]. 165 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 166 In primo luogo, occorre ricordare che né la decisione iniziale della commissione giudicatrice né la decisione impugnata fanno riferimento alla nozione d’integrità, e l’argomento del ricorrente è di conseguenza frutto di una lettura erronea della decisione impugnata.

Inoltre, nella parte in cui riguarda la decisione di rigetto del reclamo, tale argomento è inconferente in quanto non è, in ogni caso, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni ivi contenute per quanto attiene alla violazione del principio della parità di trattamento. 167 In secondo luogo, e ove si debba ritenere che l’argomento del ricorrente sia inteso a rimettere in discussione il potere della commissione giudicatrice di concorso di escludere un candidato da una procedura di concorso quando il motivo dell’esclusione sia dato dalla necessità di porre rimedio a una violazione del principio della parità di trattamento, si deve constatare che, secondo la giurisprudenza, la commissione giudicatrice, al contrario, ha il compito di garantire la parità di trattamento tra i candidati. 168 [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, in particolare, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del concorso (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA], T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 132 e giurisprudenza ivi citata). 169 La commissione giudicatrice di concorso dispone in tal senso di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA], T‑189/99, EU:T:2001:12, punto 25, e del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31). 170 A mente di una giurisprudenza consolidata, richiamata al punto 46 supra, la commissione giudicatrice, autorizzata a redigere l’elenco degli idonei conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e decidere eventualmente di escluderlo dal concorso (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61). 171 Gli argomenti dedotti dal ricorrente, che fanno riferimento al tenore di alcune disposizioni generali, non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione. 172 I punti

3.4.3. e

3.4.4. delle disposizioni generali, infatti, così recitano: «3.4.3.

Procedura interna di riesame Un candidato può chiedere il riesame di qualsiasi decisione della commissione giudicatrice o dell’[OSCURATO:PERSONA] che influisca in modo diretto e immediato sul suo stato giuridico nell’ambito del concorso (ovvero che determini i risultati e/o l’ammissione o esclusione dalla fase successiva del concorso). (...) La domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o [l’][OSCURATO:PERSONA]) che adotterà una decisione in merito alla domanda del candidato. (...)

3.4.4. Altre forme di contestazione

3.4.4.1. Reclami amministrativi (...) Si noti che le decisioni della commissione giudicatrice del concorso non possono essere annullate o modificate dal direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di un reclamo amministrativo.

È di fatto inutile presentare reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice. (...)

3.4.4.2. Ricorsi giurisdizionali (…) Si noti che i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice non saranno ammissibili dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea se non è stato precedentemente presentato un reclamo amministrativo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello [S]tatuto (...) secondo la procedura precedentemente descritta al punto

3.4.4.1. Ciò vale in particolare per le decisioni concernenti i criteri generali di ammissibilità che sono adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice. (...)». 173 Non risulta né dalle disposizioni menzionate al precedente punto 172 né dal punto

3.5. delle disposizioni generali, richiamato al precedente punto 45, che il potere di escludere un candidato per conflitto di interessi riscontrato nel corso di una procedura di concorso spetti all’[OSCURATO:PERSONA], così come da dette disposizioni non risulta che tale potere sia vietato alla commissione giudicatrice. 174 Si deve quindi ritenere che le disposizioni menzionate al precedente punto 173 non istituiscano un particolare regime derogatorio della ripartizione dei poteri tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la commissione giudicatrice quale risultante dalle disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e da costante giurisprudenza. 175 Dev’essere pertanto respinto l’argomento del ricorrente secondo il quale la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice. 176 Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da abuso di potere o di procedura a danno dell’[OSCURATO:PERSONA]. 177 Infine, in terzo luogo, va ricordato che, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo alla violazione del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza emerge che tale codice non è applicabile a una fattispecie come quella in esame (v. punto 158 supra). 178 Ne consegue che il settimo motivo dev’essere respinto in toto. [OSCURATO:PERSONA] motivo, relativo al difetto di motivazione 179 Il ricorrente sostiene che dalla dichiarazione giurata della sig.ra A., prodotta in allegato al ricorso (allegato A.7), si evince che gli elementi di fatto e di diritto riportati nella decisione impugnata sono destituiti di qualsiasi concreto fondamento. 180 Il ricorrente ritiene, infatti, che non sia vero, in primo luogo, che egli si sia trovato in una posizione privilegiata, in secondo luogo, che fosse a conoscenza del fatto che la moglie facesse parte della commissione giudicatrice del concorso, in terzo luogo, che la moglie abbia omesso di comunicare l’esistenza di un vincolo familiare con il medesimo, in quarto luogo, che la moglie abbia partecipato a una riunione della commissione giudicatrice del concorso, in quinto luogo, che il principio della parità di trattamento sia stato violato e, infine, in sesto luogo, che egli non abbia fornito la prova della massima integrità. 181 Il ricorrente aggiunge che, giacché gli elementi dedotti nel ricorso erano noti sia alla commissione giudicatrice sia all’[OSCURATO:PERSONA], i quali non potevano non conoscere i nomi dei membri della commissione giudicatrice che avevano partecipato alle riunioni della stessa nonché il contenuto di tali riunioni, e non potevano neppure ignorare che l’elenco nel quale figurava il nome di sua moglie come membro della commissione giudicatrice fosse stato pubblicato solo dopo che egli aveva sostenuto le prove di valutazione, la decisione impugnata dev’essere annullata. 182 Il ricorrente afferma inoltre che, alla data della pubblicazione dell’elenco nel quale figura il nome di sua moglie quale membro della commissione giudicatrice, egli aveva già sostenuto tutte le prove del concorso, che, anche laddove la sig.ra A. avesse avuto l’obbligo di segnalare il conflitto d’interessi in questione, quest’ultima avrebbe dovuto essere sanzionata personalmente, senza che tale comportamento potesse avere conseguenze giuridiche per lui in quanto candidato, e che, se egli avesse informato la commissione giudicatrice in tempo utile – vale a dire, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il 24 luglio 2015 –, la commissione giudicatrice sarebbe stata informata solo dopo che il medesimo avesse sostenuto tutte le prove e, di conseguenza, senza possibilità di violazione, neppure ipotetica, del principio della parità di trattamento. 183 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 184 Anzitutto, occorre rilevare che il titolo dell’ottavo motivo si riferisce al difetto di motivazione della decisione impugnata. 185 Tuttavia, va rilevato che gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo, tanto nel ricorso quanto nella replica depositati dal ricorrente, non comprovano un eventuale difetto di motivazione della decisione impugnata, ma censurano, invece, la rilevanza di taluni fatti su cui essa è basata. 186 Tali argomenti sono tuttavia, a loro volta, del tutto infondati. 187 Dal momento che, infatti, sua moglie era membro della commissione giudicatrice del concorso ed egli stesso candidato e che né l’una né l’altro hanno informato la commissione giudicatrice non appena venuti a conoscenza di tale conflitto di interessi, il ricorrente si è trovato in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati del concorso, senza che sia neppure necessario dimostrare che il ricorrente abbia in tal modo avuto accesso a informazioni privilegiate. 188 È altresì del tutto irrilevante il fatto che l’elenco dei membri della commissione giudicatrice nel quale figura il nome della moglie del ricorrente sia stato pubblicato dopo che egli aveva sostenuto le prove di valutazione, risultando acclarato che la sig.ra A. aveva partecipato dal 23 al 25 giugno 2015 – ossia prima che il richiedente sostenesse le prove di valutazione – a riunioni di preparazione quale membro della commissione giudicatrice nel corso delle quali ha avuto accesso a informazioni privilegiate. 189 È inoltre accertato che la sig.ra A. ha avuto ripetutamente accesso all’account del ricorrente dal 1° settembre 2015, ben prima di segnalare alla commissione giudicatrice, il 24 settembre 2015, di essere coniuge del ricorrente (v. punto 15 supra). 190 È altresì accertato che la sig.ra A. ha partecipato a una riunione della commissione giudicatrice il 3 settembre 2015 (v. punto 114 supra). 191 Quanto al resto, da un lato, si deve rilevare che la dichiarazione giurata della sig.ra A. reca la data del 3 agosto 2016 ed è pertanto successiva, in primo luogo, alla decisione iniziale della commissione giudicatrice, in secondo luogo, alla decisione impugnata e, in terzo luogo, alla decisione di rigetto del reclamo. 192 Pertanto, nella misura in cui il ricorrente intende sostenere che un difetto di motivazione risulterebbe dal fatto di non aver preso in considerazione tale dichiarazione giurata, va osservato che né la commissione giudicatrice né l’APN potevano tenerne conto al momento dell’adozione della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. 193 Infine, dall’altro lato, si deve rilevare che gli argomenti del ricorrente si confondono con quelli dedotti a sostegno in particolare dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, che sono stati respinti per le ragioni esposte in precedenza. 194 L’ottavo motivo dev’essere quindi respinto in toto.

Sul nono motivo, relativo alla violazione del diritto a una buona amministrazione 195 Il nono motivo si articola su cinque capi.

Sul primo capo, relativo alla violazione del diritto di essere sentiti 196 Il ricorrente sostiene di non essere stato posto nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni e di fornire spiegazioni prima di ricevere la decisione iniziale della commissione giudicatrice, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni persona ha il diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. 197 Egli invoca, inoltre, a sostegno dell’affermazione secondo cui il suo diritto di audizione sarebbe stato violato, la dichiarazione giurata della sig.ra A., del 3 agosto 2016, che rappresenta, a suo parere, un elemento particolarmente importante della sua difesa, intervenuto successivamente all’adozione della decisione impugnata. 198 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 199 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (sentenze del 9 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37, e del 6 dicembre 2007, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], C‑59/06 P, EU:C:2007:756, punto 46).

Tale principio esige che la persona interessata sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà (sentenza del 9 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 38). 200 Il punto

3.4.3. delle disposizioni generali relativo alla procedura interna di riesame prevede quanto segue: «Un candidato può chiedere il riesame di qualsiasi decisione della commissione giudicatrice o dell’[OSCURATO:PERSONA] che influisca in modo diretto e immediato sul suo stato giuridico nell’ambito del concorso (ovvero che determini i risultati e/o l’ammissione o esclusione dalla fase successiva del concorso).

Le domande di riesame possono basarsi su uno o più dei seguenti motivi: – un’irregolarità materiale nella procedura di concorso; – la commissione giudicatrice o l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno rispettato le norme che disciplinano la procedura di concorso definite dallo [S]tatuto (...), dal bando di concorso, dalle presenti disposizioni generali e dalla giurisprudenza. (...) [OSCURATO:PERSONA] trasmettere la domanda entro 10 giorni di calendario dalla data in cui la decisione che si vuole contestare è stata registrata nel proprio account [OSCURATO:PERSONA]: – mediante il modulo di contatto pubblicato sul sito dell’[OSCURATO:PERSONA]; – oppure per posta all’[[OSCURATO:PERSONA]], C‑25 1049 Bruxelles, Belgio.

Nel messaggio vanno sempre menzionati: il numero del concorso, il proprio numero di candidatura e la dicitura “domanda di riesame” (Request for review).

I candidati devono indicare chiaramente la decisione che vogliono contestare e motivare la richiesta. (...) La domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o [l’][OSCURATO:PERSONA]). [L’][OSCURATO:PERSONA] adotterà una decisione in merito alla domanda del candidato.

Una volta presa la decisione, l’équipe giuridica elaborerà una risposta motivata che analizzerà le argomentazioni sottoposte.

L’[OSCURATO:PERSONA] esaminerà la richiesta accuratamente, secondo criteri equi e oggettivi.

Il procedimento può richiedere alcune settimane.

Una decisione motivata sarà trasmessa il più rapidamente possibile mediante l’account [OSCURATO:PERSONA] del candidato.

Se la domanda di riesame riceve una risposta positiva, il candidato sarà reintegrato nel concorso alla fase in cui era stato escluso, e ciò a prescindere dall’avanzamento del concorso, in modo che siano tutelati i suoi diritti». 201 La procedura di riesame è quindi volta a consentire al candidato di far valere tutti gli elementi di fatto e di diritto che questi ritenga idonei a modificare la decisione che può essere adottata nei suoi confronti. 202 Da tali disposizioni emerge, inoltre, che la domanda di riesame può portare a una risposta positiva da parte della commissione giudicatrice e può dar luogo alla reintegrazione del candidato nel concorso alla fase in cui è stato escluso. 203 L’esercizio da parte del candidato dei diritti riconosciutigli nell’ambito di una domanda di riesame può conseguentemente sicuramente incidere sul contenuto dell’adottanda decisione. 204 La decisione adottata dalla commissione giudicatrice all’esito della procedura di riesame costituisce, inoltre, l’atto che arreca pregiudizio all’interessato ed è contro tale decisione che dev’essere proposto un eventuale ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. punto 33 supra). 205 Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame, nella quale ha fatto valere tutti gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, possono comportare, da parte della commissione giudicatrice, una nuova decisione diretta alla sua reintegrazione nel concorso. 206 Dopo aver esaminato gli elementi di fatto e di diritto sottopostile, come attesta la decisione impugnata, la commissione giudicatrice ha tuttavia deciso di confermare la propria decisione iniziale. 207 Si deve pertanto rilevare che il ricorrente ha esercitato i propri diritti della difesa prima che una decisione a lui pregiudizievole gli fosse stata trasmessa. 208 Inoltre, la dichiarazione giurata della sig.ra A. reca la data del 3 agosto 2016 ed è, di conseguenza, successiva sia alla decisione impugnata sia alla decisione di rigetto del reclamo (v. punto 191 supra). 209 Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della dichiarazione giurata della sig.ra A. al momento dell’adozione della decisione impugnata, nei limiti in cui l’argomento del ricorrente ha tale portata (v. punto 192 supra), né di aver violato il suo diritto di essere sentito, sulla base del rilievo che tale dichiarazione sarebbe stata resa solamente dopo l’invio della decisione iniziale della commissione giudicatrice.

Nulla impediva, infatti, alla sig.ra A. di rendere tale dichiarazione in tempo utile affinché fosse presa in considerazione durante la procedura di riesame o in occasione dell’esame del reclamo. 210 Il primo capo del nono motivo dev’essere conseguentemente respinto.

Sul secondo capo, relativo alla violazione del principio dell’adozione delle decisioni entro un termine ragionevole 211 Il ricorrente sostiene che la sua domanda di riesame è stata presentata il 5 novembre 2015 e che, in assenza di risposta a tale domanda, egli è stato costretto a depositare un reclamo il 27 gennaio 2016.

Poiché la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo risalgono, rispettivamente, al 19 e al 24 giugno 2016, egli ritiene che il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] sia stato violato nei limiti in cui esso impone che sia fornita una risposta entro un termine ragionevole, senza indugio e, in ogni caso, senza superare i due mesi, e chiede che, quantomeno, ne sia tenuto conto nell’ambito della decisione sulle spese. 212 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 213 [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, ricordare che, secondo la giurisprudenza, il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile in una fattispecie come quelle in esame (v. punto 158 supra). 214 Quanto al resto, se è pur vero che il termine in cui la decisione impugnata, adottata in seguito alla domanda di riesame del ricorrente, gli è stata trasmessa è stato relativamente lungo, tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, e in particolare del carico di lavoro della commissione giudicatrice, delle dimissioni della sig.ra A. quale membro di quest’ultima, delle conseguenze di tali dimissioni sul lavoro della commissione giudicatrice e della lunghezza della domanda di riesame (81 punti), tale lasso di tempo non risulta irragionevole. 215 D’altra parte, un’inosservanza del termine ragionevole, nella specie, non inciderebbe in ogni caso sulla legittimità della decisione impugnata. 216 [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordare che l’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto a una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111 e giurisprudenza ivi citata). 217 Tuttavia, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo.

Infatti, solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo.

Ciò può verificarsi in procedimenti a carattere sanzionatorio, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudica la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v. sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111 e giurisprudenza ivi citata). 218 Ciò tuttavia non è avvenuto nella specie, poiché, nel caso in esame, il ricorrente ha esercitato i propri diritti della difesa facendo valere gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, erano idonei a modificare la decisione che incombeva alla commissione giudicatrice adottare in seguito alla sua domanda di riesame, presentando un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale, che è oggetto della presente causa nell’ambito della quale egli deduce dieci motivi articolati su più capi. 219 Inoltre, il ricorrente non dimostra, né tantomeno sostiene, che tale eccessivo lasso di tempo abbia inciso sul contenuto stesso della decisione impugnata. 220 Peraltro, si deve rilevare che la decisione di rigetto del reclamo è intervenuta entro il termine previsto dallo [OSCURATO:PERSONA]. 221 Ne consegue che il secondo capo del motivo dev’essere respinto.

Sul terzo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di diligenza 222 Da un lato, il ricorrente sostiene che l’esistenza del vincolo coniugale tra il medesimo e sua moglie era ben noto alla commissione giudicatrice, essendo stato dichiarato nel novembre 2010.

A suo avviso, era quindi sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] o la commissione giudicatrice effettuasse un controllo incrociato per scoprire l’esistenza di tale vincolo, fin dal momento della sua iscrizione al concorso, e, di conseguenza, lo informasse, evitando così la sua esclusione.

Omettendo un simile controllo, l’[OSCURATO:PERSONA] e la commissione giudicatrice avrebbero violato il principio di buona amministrazione. 223 Dall’altro lato, costituisce, a suo avviso, parimenti violazione dell’obbligo di diligenza il fatto che la commissione giudicatrice del concorso non abbia informato i candidati in merito alla modifica della sua composizione. 224 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 225 Si deve ricordare che l’obbligo di diligenza, che è insito nel principio di buon andamento dell’amministrazione e che si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che tale amministrazione agisca con accuratezza e prudenza (sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 34). 226 Inoltre, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale.

Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto a una decisione sufficientemente motivata.

Soltanto così la Corte e il Tribunale saranno in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA], C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14). 227 Il primo ordine di argomenti del ricorrente consiste nell’addebitare alla commissione giudicatrice, e ancor più all’[OSCURATO:PERSONA], di non aver informato il medesimo e la moglie delle conseguenze che rischiavano di derivare dal loro vincolo coniugale, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stata al corrente fin dal 2010, al fine di evitare che il ricorrente fosse escluso dal concorso cui partecipava. 228 In altri termini, il ricorrente adduce, in sostanza, che, nelle circostanze del caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nella posizione migliore per informare il medesimo e la moglie dell’esistenza del loro vincolo coniugale e delle eventuali conseguenze di quest’ultimo rispetto a quanto non lo sarebbero stati loro stessi per informarne l’amministrazione, e che, non avendo agito in tal modo, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto meno al proprio dovere di diligenza. 229 Orbene, il dovere di diligenza incombente all’amministrazione non può generare un obbligo come quello descritto dal ricorrente, che comporterebbe un onere manifestamente sproporzionato per la stessa, laddove per il ricorrente e sua moglie era sufficiente informare l’amministrazione del loro vincolo coniugale. 230 Per di più, occorre ricordare che il ricorrente non poteva ignorare che la sola circostanza, per un candidato, di tentare di entrare in contatto con un membro della commissione giudicatrice fosse idonea a giustificare la sua esclusione dal concorso e che il fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto risulti da un vincolo familiare o da un vincolo coniugale, fosse, a maggior ragione, tale da porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati e da giustificare, di conseguenza, la sua esclusione dal concorso (v. punto 53 supra). 231 Al fine di porre rimedio in via preventiva a una situazione del genere ed evitare un’eventuale esclusione, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con cui il medesimo abbia un contatto privilegiato possono dichiarare, in tempo utile, l’esistenza del vincolo all’origine di tale contatto privilegiato alla commissione giudicatrice, per consentirle di adottare, sempre in tempo utile, le misure necessarie per garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati (v. punto 54 supra). 232 Omettendo di dichiarare l’esistenza del vincolo coniugale con la sig.ra A., il ricorrente si è esposto al rischio di incorrere nella sanzione dell’esclusione, che avrebbe nondimeno potuto evitare. 233 Nessuna violazione dell’obbligo di diligenza incombente all’amministrazione può essere quindi constatata nelle circostanze del caso di specie e gli argomenti dedotti dal ricorrente in merito devono pertanto essere respinti. 234 Quanto al secondo ordine di argomenti del ricorrente, concernente l’obbligo per la commissione giudicatrice di informare i candidati della modifica dell’elenco dei suoi membri, è necessario ricordare che tale informazione è stata pubblicata sul sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA] e che i candidati al concorso e, dunque, anche il ricorrente, erano tenuti a verificare regolarmente le informazioni riguardanti il concorso pubblicate su tale sito. 235 Il terzo capo del nono motivo dev’essere conseguentemente respinto.

Sul quarto capo, relativo alla violazione del «principio di informazione» e del principio di buona amministrazione 236 Il ricorrente sostiene che, durante lo svolgimento del concorso, la commissione giudicatrice e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno mai fornito alla sig.ra A. l’elenco dei candidati del settore «Supporto ai servizi finanziari» ammessi a partecipare alle prove di valutazione. 237 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 238 Nella misura in cui il ricorrente intende, con tale argomento, sostenere che, non avendo ricevuto informazioni sui nomi dei candidati, la sig.ra A. avrebbe ignorato che egli fosse candidato al concorso, è sufficiente ricordare che, tra il 1º e il 24 settembre 2015, la sig.ra A. ha effettuato 23 volte l’accesso all’account [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente prima di informare la commissione giudicatrice di esserne la moglie (v. punto 15 supra). 239 L’argomento del ricorrente dev’essere di conseguenza respinto in quanto destituito di qualsiasi fondamento.

Sul quinto capo, relativo alla violazione di norme procedurali 240 Il ricorrente sostiene che incombe ai membri della commissione giudicatrice e all’[OSCURATO:PERSONA], e non ai candidati, prevenire un potenziale conflitto di interessi.

Per evitare il rischio di un conflitto di interessi, l’[OSCURATO:PERSONA] deve infatti, a suo avviso, applicare l’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e il «controllo interno Standard n. 2» e il responsabile della creazione di tali sistemi di gestione interna e di controllo sarebbe il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA]. 241 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni. 242 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che l’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Prima dell’assunzione di un funzionario, l’[APN] verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d’interessi.

A tal fine il candidato comunica all’[APN], mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d’interessi effettivo o potenziale.

In tali casi, l’[APN] ne tiene conto in un parere debitamente motivato.

Ove necessario, l’[APN] adotta le misure di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2». 243 Da un lato, si deve ritenere che tale disposizione presupponga, ai fini della sua applicazione, che il candidato all’assunzione abbia superato un concorso e che il suo nome figuri in un elenco di candidati idonei.

Essa non si applica di conseguenza ai candidati non vincitori di un concorso. 244 Il nome del ricorrente non compariva nell’elenco dei vincitori del concorso ed egli non è stato oggetto di un’assunzione, ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, tale disposizione non è applicabile alla sua situazione. 245 Dall’altro lato, il ricorrente non indica in quali termini il «controllo interno Standard n. 2», che egli menziona senza ulteriori precisazioni, e in merito al quale non fornisce peraltro alcuna informazione, avrebbe inciso in modo distinto rispetto all’argomento relativo all’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. 246 Vanno di conseguenza respinti tutti gli argomenti del ricorrente dedotti a sostegno del quinto capo del nono motivo. 247 Il nono motivo dev’essere quindi respinto in toto.

Sul decimo motivo, relativo all’illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso 248 Il ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 24 bis dello [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] organizza diversi tipi di corsi di formazione per i funzionari al fine di facilitare il corretto funzionamento del servizio conformemente ai loro interessi.

L’[OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia dispensato alla sig.ra A. tre delle quattro sessioni di formazione alle quali hanno partecipato gli altri membri della commissione giudicatrice di concorso, vale a dire una sessione di formazione tenutasi l’8 gennaio 2015, una sessione di formazione obbligatoria di due giorni e mezzo, organizzata nel luglio 2015, e la sessione di formazione speciale prevista per il concorso. 249 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 250 Dall’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, salvo che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 251 Poiché è solo in sede di replica che il ricorrente deduce il presente motivo, relativo alla presunta illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso, e tale motivo non si fonda su elementi emersi successivamente alla presentazione del ricorso, esso deve essere respinto in quanto tardivo e, pertanto, irricevibile, pur supponendo che sia rilevante.

[OSCURATO:PERSONA]

252 Il ricorso dev’esser quindi respinto in toto. [OSCURATO:PERSONA] spese 253 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 254 Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) PH è condannato alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Półtorak Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2018.

Il cancelliere Il presidente E. Coulon S.°[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto In limine, sulla decisione impugnata Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento Sul primo capo Sul secondo capo Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità In via preliminare, su taluni fatti contestati – Sulla decisione di nomina del 18 giugno 2015 della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso – Sulla partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 – Sulla presunta mancata presa di conoscenza da parte della sig.ra A., alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, di elementi rilevanti ai fini del concorso Sul terzo motivo Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e al fatto che la commissione giudicatrice era tenuta a dimostrare, e non a presumere, che il ricorrente fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate Sul primo capo Sul secondo capo Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di obiettività Sui primi due capi Sul terzo capo Sul settimo motivo, relativo a un abuso di potere e alla violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] motivo, relativo al difetto di motivazione Sul nono motivo, relativo alla violazione del diritto a una buona amministrazione Sul primo capo, relativo alla violazione del diritto di essere sentiti Sul secondo capo, relativo alla violazione del principio dell’adozione delle decisioni entro un termine ragionevole Sul terzo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di diligenza Sul quarto capo, relativo alla violazione del «principio di informazione» e del principio di buona amministrazione Sul quinto capo, relativo alla violazione di norme procedurali Sul decimo motivo, relativo all’illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA] spese * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 12 settembre 2018 ( * ) «Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Bando di concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15 – Decisione di escludere il candidato dal concorso – Vincolo familiare con un membro della commissione giudicatrice – Parità di trattamento» Nella causa T‑613/16, PH, rappresentato da M. Cornacchia, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 19 maggio 2016 che conferma, in risposta a una domanda di riesame proposta dal ricorrente, l’esclusione di quest’ultimo dal concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e N. Półtorak, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 PH, ricorrente, si candidava al concorso generale [OSCURATO:PERSONA]/AST-SC/03/15 (GU 2015, C 3 A, pag. 1; in prosieguo: il «concorso»), organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale ([OSCURATO:PERSONA]) al fine di costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti di funzionario del gruppo di funzioni «Segretari/Commessi (SC 1 e SC 2)» in tre settori, tra i quali quello del «Supporto ai servizi finanziari», scelto dal ricorrente. 2 Il bando di concorso precisava che le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 60 A del 1° marzo 2014 (in prosieguo: le «disposizioni generali») dovevano essere considerate parte integrante del bando medesimo. 3 La commissione giudicatrice del concorso era la stessa per i tre settori del concorso, ossia il supporto amministrativo, il supporto ai servizi finanziari e il supporto di segreteria. 4 Dopo aver sostenuto i test di accesso su computer il 12 giugno 2015, il ricorrente riceveva una lettera dalla commissione giudicatrice con cui veniva informato che, in base ai risultati ottenuti a tali test, era invitato alle prove di valutazione. 5 Il bando di concorso precisa, per quanto riguarda le prove di valutazione, quanto segue: «I candidati dovranno sostenere due tipi di prove nella loro lingua 2, il cui contenuto è convalidato dalla commissione giudicatrice, atte a valutare: –        le competenze specifiche e, –        le competenze generali. Le competenze specifiche saranno valutate mediante: (...) Settore 2: Supporto ai servizi finanziari f)      una prova sulle competenze finanziarie; g)      una prova pratica finalizzata a valutare le capacità di espressione scritta (in particolare ortografia, sintassi e grammatica). Prova f) da 0 a 30 punti. Punteggio minimo richiesto: 15 Prova g) da 0 a 10 punti. Punteggio minimo richiesto: 6 Ponderazione: 30% del punteggio globale. (...) Le competenze generali saranno valutate mediante: Per tutti e 3 i settori: h)      un esercizio di posta in arrivo (e-tray); i)      un’intervista strutturata. A queste prove saranno assegnati da 0 a 10 punti per ciascuna delle competenze generali. Punteggio minimo richiesto: 35 punti su 70 per il totale delle 7 competenze generali Ponderazione: 70% del punteggio globale Le competenze generali saranno valutate secondo lo schema seguente: Posta in arrivo (e-tray) Intervista strutturata Analisi e risoluzione di problemi X Comunicazione X Capacità di produrre risultati di qualità X Apprendimento e sviluppo X Individuazione delle priorità e spirito organizzativo X Resilienza X Capacità di lavorare con gli altri X (…)». 6 La sig.ra A., coniuge del ricorrente, veniva nominata membro della commissione giudicatrice del concorso il 18 giugno 2015. 7 Un primo elenco dei nomi dei 36 membri della commissione giudicatrice veniva pubblicato il 22 giugno 2015 sulla pagina «http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info» del sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il nome della sig.ra A. non appariva in questo primo elenco, ma veniva ivi inserito il 24 luglio 2015 e tale modifica veniva pubblicata in pari data sulla stessa pagina del sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA]. 8 Successivamente alla sua nomina a membro della commissione giudicatrice del concorso, la sig.ra A. chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA], con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, conferma che la sessione di formazione sui metodi di valutazione dei candidati, destinata a tutti i membri di commissioni giudicatrici, fosse prevista dal 23 al 25 giugno 2015. 9 La sig.ra A. partecipava a tale sessione di formazione quale membro della commissione giudicatrice. 10 Il 29 giugno 2015, la sig.ra A. riceveva per messaggio di posta elettronica un invito a partecipare a una riunione sui metodi di valutazione, al quale rispondeva chiedendo se dovesse preparare delle domande utilizzando gli esempi ricevuti durante la precedente sessione di formazione. 11 Il 14 luglio 2015, il ricorrente sosteneva le prove di valutazione a Bruxelles (Belgio). 12 Il 3 settembre 2015, la sig.ra A. partecipava alla riunione sui metodi di valutazione organizzata nell’ambito del concorso, alla quale assistevano anche altri membri della commissione giudicatrice del concorso. 13 Con riferimento al settore «Supporto ai servizi finanziari» del concorso, la sig.ra A. riceveva, insieme agli altri membri della commissione giudicatrice, tre aggiornamenti dalla segreteria della commissione giudicatrice sui risultati delle prove di valutazione del 14 luglio 2015 cui aveva partecipato il ricorrente, recanti un’indicazione del momento in cui la commissione giudicatrice avrebbe deciso i punteggi finali, ma anche due inviti, uno per il 4 settembre 2015, per esaminare le domande di riesame presentate dai candidati del settore «Supporto ai servizi finanziari», e l’altro per il 14 settembre 2015, per esaminare i titoli di tali candidati. 14 Il 14 settembre 2015, il ricorrente riceveva con messaggio di posta elettronica la richiesta della commissione giudicatrice di fornire i certificati dettagliati delle attività esercitate in ogni esperienza di lavoro menzionata nel modulo di domanda al momento dell’iscrizione al concorso. Tale adempimento era l’ultimo che i candidati dovevano porre in essere dopo aver sostenuto le prove del centro di valutazione, ai sensi del titolo VI, primo comma, del bando di concorso. 15 Da un estratto degli accessi all’account del ricorrente risulta che, tra il 1° e il 24 settembre 2015, la sig.ra A. effettuava ripetutamente l’accesso (15 volte tra il 1° e il 2 settembre, 1 volta il 7 settembre e 7 volte tra il 21 e il 24 settembre, per un totale di 23 volte) all’account stesso e alle informazioni in esso contenute, quali i risultati delle prove, e segnatamente di quelle specifiche per il settore del supporto ai servizi finanziari. In particolare, il 2 settembre 2015, alle ore 09:44, la sig.ra A. stampava, dall’account del ricorrente, una serie d’informazioni riguardanti osservazioni della commissione giudicatrice relative alla determinazione del punteggio da inserire nella griglia di valutazione dei risultati del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] europea ritiene che la sig.ra A. abbia inoltre effettuato l’accesso, il 24 settembre 2015, al profilo di un altro candidato, concorrente del marito. 16 Il 24 settembre 2015, la sig.ra A. inviava un messaggio di posta elettronica alla presidente della commissione giudicatrice del concorso in merito ad un invito dalla stessa ricevuto a partecipare a una riunione della commissione giudicatrice, prevista per il giorno seguente, al fine di procedere alla «finalizzazione per il Campo 2», ossia il settore del supporto ai servizi finanziari. La sig.ra A., pur accettando tale invito, informava tuttavia la presidente della commissione giudicatrice dell’esistenza del vincolo coniugale con il ricorrente e, interrogandosi su un eventuale conflitto di interessi, le chiedeva consiglio su cosa fosse tenuta a fare. 17 Il 24 settembre 2015, la sig.ra A. si dimetteva dalle funzioni di membro della commissione giudicatrice. 18 Il 27 ottobre 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera al ricorrente informandolo della decisione della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «decisione iniziale della commissione giudicatrice»). La lettera così recitava: «(...) the [OSCURATO:PERSONA] had to put an end to your participation in this competition. This decision was based on the fact that you omitted to inform [OSCURATO:PERSONA] and therefore the [OSCURATO:PERSONA] about your family ties with one [OSCURATO:PERSONA] member in particular. Before concluding its proceedings, it was brought to the attention of the [OSCURATO:PERSONA] that Mrs [A.], one of the [OSCURATO:PERSONA] members, was your wife. As you were reminded when the names of the [OSCURATO:PERSONA] members were published, the work and deliberations of all [OSCURATO:PERSONA] are confidential and it is forbidden for candidates to make any attempt to contact a [OSCURATO:PERSONA] member. On her side, Mrs [A.] had omitted to declare this conflict of interest. Her personal relationship with you as a candidate to the (...) competition was only brought to the attention of the [OSCURATO:PERSONA] upon finalisation of the results. Mrs [A.] did not act as an assessor in the competence field in which you were tested as a candidate. Nevertheless, the competition was carried out by one joint [OSCURATO:PERSONA], responsible for all three different competence fields. [OSCURATO:PERSONA] can therefore not guarantee that you did not have access to confidential information concerning the [OSCURATO:PERSONA] proceedings and the tests of the competition in which you participated. Therefore the [OSCURATO:PERSONA] cannot exclude that you were in a privileged position with regard to the other candidates of the competition, leading to a violation of the principle of equal treatment (see case F‑82-14 - Gioria v Commission, grounds 46 and 53). [(…) la commissione giudicatrice ha dovuto porre fine alla Sua partecipazione [al] concorso. Tale decisione si basa sul fatto che Lei ha omesso di informare l’[OSCURATO:PERSONA] e quindi la commissione giudicatrice del Suo vincolo familiare con uno dei membri della commissione giudicatrice in particolare. Prima della conclusione dei suoi lavori, la commissione giudicatrice è venuta a conoscenza del fatto che la sig.ra [A.], uno dei membri della commissione giudicatrice, era Sua moglie. [OSCURATO:PERSONA] è stato rammentato al momento della pubblicazione dei nomi dei membri della commissione giudicatrice, il lavoro e le deliberazioni di tutte le commissioni giudicatrici sono riservati ed è vietato ai candidati qualsiasi tentativo di contattare un membro della commissione giudicatrice. Dal canto suo, la sig.ra [A.] ha omesso di dichiarare tale conflitto d’interessi. Del suo rapporto personale con Lei quale candidato al suddetto concorso la commissione giudicatrice è stata messa al corrente soltanto al momento della valutazione dei punteggi. La sig.ra [A.] non ha agito in qualità di valutatore nel settore di competenza nell’ambito del quale Lei è stato valutato come candidato. Tuttavia, il concorso è stato condotto da un’unica commissione giudicatrice comune, responsabile per tutti e tre i settori di competenza. La commissione giudicatrice non può pertanto garantire che Lei non abbia avuto accesso a informazioni riservate riguardanti i lavori della commissione giudicatrice e le prove del concorso alle quali Lei ha partecipato. Pertanto, la commissione giudicatrice non può escludere che Lei non abbia avuto una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso, con conseguente violazione del principio della parità di trattamento (v. sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punti 46 e 53)]». 19 Il 5 novembre 2015, il ricorrente presentava domanda di riesame della decisione iniziale della commissione giudicatrice, ai sensi del punto 3.4.3. delle disposizioni generali. 20 Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria domanda di riesame, presentava un reclamo, in data 27 gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). 21 Il 19 maggio 2016, in risposta alla domanda di riesame, il richiedente riceveva dal capo unità dell’[OSCURATO:PERSONA], a nome della presidente della commissione esaminatrice, una lettera di conferma della decisione iniziale della commissione giudicatrice redatta nei seguenti termini: «(...) After thoroughly examining the arguments put forward in your request and reviewing the facts of your case, the [OSCURATO:PERSONA] regrets that it has to confirm its initial decision to exclude you from the competition. The grounds of this decision are those explained in the [OSCURATO:PERSONA]’s initial decision (...), namely your family relationship with [OSCURATO:PERSONA] member [A.], which neither of you declared to the [OSCURATO:PERSONA] and/or [OSCURATO:PERSONA] in due time, assessed in the light of the judgment of the [OSCURATO:PERSONA] (CST) in the case F‑82/14, Gioria v Commission. In this judgment, the CST concluded that a [OSCURATO:PERSONA] which discovers the existence of a family relationship between a candidate and a [OSCURATO:PERSONA] member (even if that [OSCURATO:PERSONA] member was mandated to work on a different competition field than the one in which the candidate in question participated) at a time when the tests of the competition have already taken place, has no other means to ensure that the competition is conducted in strict compliance with the principle of equal treatment than to exclude the candidate concerned from the competition (F‑82/14, Gioria v Commission, paragraph 54). In the light of the above, the [OSCURATO:PERSONA] confirms its decision to exclude you from the competition, but thanks you for your interest you have shown in it. [Dopo aver attentamente esaminato gli argomenti dedotti nella Sua domanda [di riesame] nonché i fatti pertinenti al Suo caso, la commissione giudicatrice è spiacente di dover confermare la propria decisione iniziale di escluderLa dal concorso. I motivi di tale decisione sono quelli illustrati nella decisione iniziale della commissione (…), ossia il Suo vincolo familiare con il membro della commissione giudicatrice [A.], che nessuno di voi due ha riferito alla commissione e/o all’[OSCURATO:PERSONA] in tempo utile, valutati alla luce della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F‑82/14, Gioria/[OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, il TFP ha affermato che una commissione giudicatrice, dopo aver rilevato l’esistenza di un vincolo di parentela tra un candidato e un membro della commissione (per quanto tale membro della commissione sia stato incaricato di operare in un settore del concorso diverso da quello cui il candidato in questione ha partecipato) in un momento in cui le prove di selezione sono già avvenute, non dispone di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso per garantire che il concorso possa continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza del principio della parità di trattamento (sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 54). Alla luce dei suesposti rilievi, la commissione giudicatrice conferma la sua decisione di escluderLa dal concorso, ringraziandoLa per l’interesse da Lei mostrato]». 22 Con decisione del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2016, il reclamo del ricorrente veniva respinto (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Procedimento e conclusioni delle parti 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 18 giugno 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Quest’ultimo è stato registrato con il numero F‑43/16. 24 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑613/16 e assegnata alla Terza Sezione. 25 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 26 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 5 dicembre 2017. 27 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione del 19 maggio 2016, con la quale il capo unità, a nome della presidente della commissione giudicatrice del concorso, ha confermato, in risposta alla domanda di riesame, la sua esclusione dal concorso, nonché, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo o la decisione iniziale della commissione giudicatrice; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto 29 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi nell’atto introduttivo e un decimo motivo nella replica. In limine, sulla decisione impugnata 30 Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 19 maggio 2016 con cui la commissione giudicatrice del concorso ha respinto la sua domanda di riesame nonché, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo. 31 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è ricevibile soltanto se l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha ricevuto un reclamo e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. 32 Tuttavia, da un giurisprudenza costante emerge che il procedimento amministrativo di reclamo è privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, dato che l’APN non ha il potere di annullare o di riformare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso (sentenze del 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/[OSCURATO:PERSONA], 7/77, EU:C:1978:68, punto 7, e del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punto 16; v. anche, in tal senso, sentenze del 30 novembre 1978, Salerno e a./[OSCURATO:PERSONA], 4/78, 19/78 e 28/78, EU:C:1978:216, punto 9, e del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, EU:T:2002:12, punto 34). 33 Si deve di conseguenza ritenere, nel caso di specie, che il ricorso sia diretto contro la decisione del 19 maggio 2016, recante rigetto della domanda di riesame presentata dal ricorrente, che costituisce la decisione che gli arreca pregiudizio (in prosieguo: la «decisione impugnata») (v., in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/[OSCURATO:PERSONA], T‑556/16, EU:T:2017:139, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 34 Solo nei limiti in cui la decisione di rigetto del reclamo contenga motivi distinti occorrerebbe ritenere che il ricorso sia diretto anche contro di essa. Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità 35 Il primo motivo si articola su tre capi, relativi, in primo luogo, al fatto che la decisione impugnata non può basarsi solo su precedenti giurisprudenziali, in secondo luogo, alla mancanza di disposizioni che obbligano i candidati di un concorso a comunicare un eventuale conflitto di interessi o vincoli familiari con i membri della commissione giudicatrice e, in terzo luogo, all’introduzione, nella decisione impugnata, di una nozione, ossia quella di «in tempo utile», non contenuta nella decisione iniziale della commissione giudicatrice. 36 Per quanto riguarda il primo capo del motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione, o, più precisamente, il fondamento della decisione impugnata, è costituito da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, nello specifico la sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), non menzionata né nel bando di concorso né nelle disposizioni generali e pronunciata, inoltre, solo successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso. La decisione impugnata si baserebbe, dunque, esclusivamente su un precedente giurisprudenziale e violerebbe, in tal modo, il principio di legalità. 37 Per quanto riguarda il secondo capo del motivo, il ricorrente adduce che né il bando di concorso né le disposizioni generali impongono ai candidati, dopo la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice di concorso, di comunicare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi o l’esistenza di vincoli personali, di lavoro o familiari con i membri della medesima, e che l’unico obbligo imposto ai candidati è quello di non entrare in contatto con i medesimi, come precisato al punto 3.1.3. delle disposizioni generali, circostanza che può comportare l’esclusione dal concorso. Un simile obbligo di comunicazione sarebbe adesso peraltro previsto nei bandi di concorso, come attestano bandi di concorso recenti, il che dimostrerebbe che tale obbligo non esisteva in precedenza. 38 Il punto 3.5. delle disposizioni generali, infatti, elencherebbe tassativamente i motivi di esclusione, tra i quali non figurerebbe l’omissione contestata al ricorrente. 39 Inoltre, imporre un simile obbligo di comunicazione sarebbe sproporzionato rispetto all’assenza di obblighi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di informare i candidati delle variazioni intervenute nella composizione della commissione giudicatrice. 40 Infine, per quanto riguarda il terzo capo del motivo, il ricorrente adduce, in sostanza, che, nella decisione impugnata, gli è stato contestato il fatto di non aver comunicato l’esistenza del proprio vincolo con la sig.ra A. «in tempo utile», benché tale precisazione non apparisse nella decisione iniziale della commissione giudicatrice e non fosse previsto alcun termine per tale comunicazione, la quale del resto non era neppure richiesta. 41 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 42 A termini dell’articolo 27, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], le assunzioni devono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità. 43 L’articolo 30, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall’APN e che la commissione giudicatrice redige l’elenco dei candidati dichiarati idonei. 44 A termini del punto 3.1.3. delle disposizioni generali, «[p]er assicurare l’indipendenza della commissione giudicatrice, è tassativamente vietato a qualsiasi persona ad essa esterna di entrare in contatto con uno dei suoi membri (...) Qualsiasi intervento diretto o indiretto dei candidati che non si attenga a questa procedura è vietato e può comportare l’esclusione dal concorso». 45 Inoltre, conformemente al punto 3.5. delle disposizioni generali, relativo ai casi di esclusione da un concorso: «Saranno esclusi dal concorso i candidati in merito ai quali, in una qualsiasi fase della procedura, l’[OSCURATO:PERSONA] constata che: –        hanno creato più di un account [OSCURATO:PERSONA], –        si sono iscritti a concorsi i cui profili sono incompatibili, –        hanno reso dichiarazioni false o le dichiarazioni rese non sono corroborate da un’appropriata documentazione, –        non hanno prenotato una data per i test da effettuare su computer (test a scelta multipla, studio di caso specifico, ecc.), –        hanno imbrogliato durante le prove, –        hanno tentato di contattare un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato. Chiunque si candidi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione europea deve dare prova della massima integrità. Qualsiasi frode o tentativo di frode può essere oggetto di sanzioni e può compromettere l’ammissione a futuri concorsi». 46 È stato dichiarato che la commissione giudicatrice, autorizzata a redigere l’elenco degli idonei conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e decidere eventualmente di escluderlo dal concorso (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61). 47 Inoltre, è opportuno ricordare che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, ai punti 50 e seguenti della sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), quanto segue: «50      (...) il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, tra l’altro, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del medesimo (sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 43). Si deve altresì rammentare che una commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e che i criteri di valutazione devono essere uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati (sentenza del 13 settembre 2005, Pantoulis/[OSCURATO:PERSONA], T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90). 51      Infatti, qualsiasi circostanza o situazione che possa turbare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata tra i medesimi (sentenza del 5 aprile 2005, Christensen/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 43) rischia di pregiudicare l’obiettivo che l’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA] assegna a ogni procedimento di assunzione, vale a dire di “assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità”. 52      A tal riguardo, occorre ricordare che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo (sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA], T‑189/99, EU:T:2001:12, punto 25; del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31, e del 29 settembre 2009, Aparicio e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, EU:F:2009:132, punto 77). 53      Il Tribunale ritiene che, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice, chiamata a redigere l’elenco di idoneità conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], abbia potuto legittimamente ritenere che il ricorrente, per effetto del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, sia pure di un settore vicino, si sia ritrovato, all’insaputa della commissione giudicatrice, in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso [OSCURATO:PERSONA]/AST/126/12, e che tale situazione rischiasse di pregiudicare il requisito essenziale di ogni concorso, ossia la garanzia del trattamento paritario di tutti i candidati. 54      Pertanto, nelle circostanze specifiche del caso in esame, la commissione giudicatrice, dopo aver scoperto l’esistenza del suddetto vincolo di parentela in un momento in cui le prove di selezione erano già avvenute, non disponeva di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso generale [OSCURATO:PERSONA]/AST/126/12 per garantire che il concorso potesse continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA], richiamato al punto 2.1.4 della guida». 48 Nella specie, nella decisione iniziale della commissione giudicatrice, viene precisato che «the [OSCURATO:PERSONA] cannot exclude that you were in a privileged position with regard to the other candidates of the competition, leading to a violation of the principle of equal treatment [la commissione giudicatrice non può escludere che Lei non abbia avuto una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso, con conseguente violazione del principio della parità di trattamento]». 49 Quanto alla decisione impugnata, ivi si legge che «the [OSCURATO:PERSONA] regrets that it has to confirm its initial decision to exclude you from the competition. The grounds of this decision are those explained in the [OSCURATO:PERSONA]’s initial decision (…), namely your family relationship with [OSCURATO:PERSONA] member [A.], which neither of you declared to the [OSCURATO:PERSONA] and/or [OSCURATO:PERSONA] in due time, assessed in the light of the judgment of the [OSCURATO:PERSONA] (CST) in the case F‑82/14, Gioria v Commission. In this judgment, the CST concluded that a [OSCURATO:PERSONA] which discovers the existence of a family relationship between a candidate and a [OSCURATO:PERSONA] member (even if that [OSCURATO:PERSONA] member was mandated to work on a different competition field than the one in which the candidate in question participated) at a time when the tests of the competition have already taken place, has no other means to ensure that the competition is conducted in strict compliance with the principle of equal treatment than to exclude the candidate concerned from the competition (F‑82/14, Gioria v Commission, paragraph 54). [la commissione giudicatrice è spiacente di dover confermare la sua decisione iniziale di escluderLa dal concorso. I motivi di tale decisione sono quelli illustrati nella decisione iniziale della commissione (…), ossia il suo vincolo familiare con il membro della commissione giudicatrice [A.], che nessuno di voi due ha riferito alla commissione e/o all’[OSCURATO:PERSONA] in tempo utile, valutati alla luce della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F‑82/14, Gioria/[OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, il TFP ha statuito che una commissione giudicatrice, dopo aver scoperto l’esistenza di un vincolo di parentela tra un candidato e un membro della commissione (anche se tale membro della commissione è stato incaricato di lavorare in un settore del concorso diverso da quello al quale il candidato in questione ha partecipato) in un momento in cui le prove di selezione sono già avvenute, non dispone di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso per garantire che il concorso possa continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza del principio della parità di trattamento (sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA], F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 54)]». 50 Si deve rilevare che gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del primo capo del motivo derivano quindi da un’erronea lettura della decisione impugnata, atteso che la commissione giudicatrice fonda la decisione di escluderlo dal concorso sulla necessità di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, dal momento che essa non può infatti escludere la possibilità che il ricorrente si sia trovato in una posizione privilegiata rispetto a gli altri candidati al concorso, e non sul «precedente» giurisprudenziale che sarebbe costituito dalla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), cui la commissione giudicatrice fa riferimento solo a titolo esemplificativo. 51 Inoltre, si deve rilevare che, in base all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], la commissione giudicatrice è competente a porre rimedio a irregolarità che potrebbero sopravvenire durante lo svolgimento di un concorso generale ed è autorizzata, ove una tale irregolarità sia accertata, a prendere la decisione di escludere un candidato dal concorso, in particolare al fine di garantire una rigorosa parità di trattamento tra i candidati (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61, e sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA], T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 132 e giurisprudenza ivi citata). 52 Una simile esclusione è prevista, in particolare, in caso di «frode o tentativo di frode», conformemente al punto 3.5. delle disposizioni generali, relativo ai casi di esclusione da un concorso, nonché per qualsiasi intervento diretto o indiretto dei candidati presso un membro della commissione giudicatrice ai sensi del medesimo punto 3.5. delle disposizioni generali, il quale sanziona con l’esclusione il candidato che abbia «tentato di contattare un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato», fermo restando che il punto 3.1.3. delle disposizioni generali vieta a qualsiasi persona ad essa esterna di tentare di entrare in contatto con uno dei suoi membri, pena l’esclusione dal concorso. 53 Poiché la sola circostanza che un candidato tenti di entrare in contatto con un membro della commissione giudicatrice è idonea a giustificare la sua esclusione dal concorso, della qual cosa questi è d’altronde debitamente avvertito dalle disposizioni generali, il fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto risulti da un vincolo familiare o da un vincolo coniugale, è a maggior ragione tale da porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati e da giustificare di conseguenza la sua esclusione dal concorso. 54 Al fine di porre rimedio in via preventiva a una situazione del genere, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con cui il medesimo abbia un contatto privilegiato possono dichiarare, in tempo utile, l’esistenza del vincolo all’origine di tale contatto privilegiato alla commissione giudicatrice, per consentire a quest’ultima di adottare, sempre in tempo utile, le misure necessarie per garantire la parità di trattamento di tutti i candidati e, in particolare, di richiedere al membro della commissione giudicatrice con il quale il candidato ha tale contatto privilegiato di ritirarsi dalla commissione stessa. 55 Se, tuttavia, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con il quale egli ha un contatto privilegiato omettono di informare la commissione giudicatrice dell’esistenza del vincolo che ne è all’origine, il candidato si espone al rischio di essere escluso dal concorso. 56 La necessità di mettere al corrente la commissione giudicatrice di tali informazioni «in tempo utile» è dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nell’interesse del candidato, poiché può evitare la sua esclusione dal concorso. 57 Essa rientra inoltre nell’obbligo di diligenza che incombe a ogni candidato a un concorso (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 1986, Strack/Parlamento, 155/85, EU:C:1986:451, punto 8), obbligo che corrisponde a un dovere di vigilanza e alla necessità di adottare un comportamento attivo, e non passivo. 58 La necessità di informare la commissione giudicatrice di una simile circostanza non è peraltro sproporzionata, poiché, nel caso in cui sussista un vincolo familiare o coniugale tra un candidato e un membro della commissione giudicatrice di concorso, tali persone si trovano, a differenza della commissione giudicatrice, nella posizione migliore per essere a conoscenza dell’esistenza del suddetto vincolo e il fatto di comunicare alla commissione giudicatrice una tale informazione in tempo utile può consentirle di adottare le misure adeguate per garantire la parità di trattamento di tutti i candidati ed evitare per il candidato interessato il rischio di una successiva esclusione. 59 Nella specie, si deve rilevare che il ricorrente era in grado di comunicare alla commissione giudicatrice di essere il coniuge di uno dei membri della medesima, quantomeno dalla data di pubblicazione del nome della moglie nell’elenco dei membri della commissione giudicatrice del concorso, pur a voler ammettere che il ricorrente, come questi sostiene, abbia ignorato fino a quel momento che la sig.ra A. ne fosse membro. 60 Infine, è irrilevante che l’indicazione secondo la quale egli avrebbe dovuto comunicare alla commissione giudicatrice tale informazione «in tempo utile» non figuri nella decisione iniziale di quest’ultima, bensì nella sola decisione impugnata, giacché, in mancanza di informazioni tempestive, la commissione giudicatrice non può adottare misure diverse dall’esclusione al fine di preservare la parità di trattamento di tutti i candidati. 61 Conseguentemente, il primo motivo dev’essere respinto in toto. Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento 62 Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, si articola su due capi distinti. Sul primo capo 63 Il ricorrente deduce, in sostanza, la violazione del proprio legittimo affidamento il 14 luglio 2015, poiché, dopo aver sostenuto le prove al centro di valutazione in tale data, egli non avrebbe avuto più la necessità – né peraltro alcun interesse – a controllare la composizione della commissione giudicatrice del concorso. Orbene, l’elenco nel quale figura il nome della sig.ra A. come membro della commissione giudicatrice è stato pubblicato soltanto il 24 luglio 2015 ed egli non sarebbe mai stato al corrente del fatto che sua moglie facesse parte della commissione giudicatrice del concorso. 64 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 65 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento presuppone il ricorrere di tre condizioni. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione europea assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare una legittima aspettativa in capo al soggetto cui sono rivolte. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 27 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑696/14 P, EU:T:2016:30, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 66 Nel suo ragionamento il ricorrente adduce, in sostanza, che, una volta che le prove di valutazione avevano avuto luogo, i candidati riponevano un legittimo affidamento sulla composizione della commissione giudicatrice e non erano più tenuti a verificare se tale composizione fosse stata, eventualmente, modificata. Non potrebbe essergli quindi contestato il fatto di non aver comunicato alla commissione giudicatrice il vincolo coniugale con la sig.ra A. 67 [OSCURATO:PERSONA] anzitutto rilevare che il ricorrente stesso fa riferimento al punto 3.1.1. delle disposizioni generali, intitolato «Comunicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] ai candidati», il quale prevede in particolare che: «[i] candidati devono consultare il loro account [OSCURATO:PERSONA] a intervalli regolari – almeno due volte alla settimana – per seguire l’andamento del concorso e verificare le informazioni che li riguardano». 68 I candidati erano dunque tenuti a seguire l’andamento del concorso almeno due volte alla settimana, consultando il loro account [OSCURATO:PERSONA]. 69 Si deve necessariamente rilevare che il ricorrente, anche a voler ritenere che, come egli sostiene, non sia stato informato dalla moglie della partecipazione della stessa al concorso quale membro della commissione giudicatrice, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale partecipazione dal 24 luglio 2015, data di pubblicazione dell’elenco modificato dei membri della commissione giudicatrice (v. punto 7 supra), qualora avesse consultato il proprio account [OSCURATO:PERSONA], come era tenuto a fare. 70 Va osservato, inoltre, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito al ricorrente alcuna assicurazione precisa, incondizionata e ancor meno assicurazioni concordanti quanto al fatto che la composizione della commissione giudicatrice non sarebbe stata modificata. Il ricorrente non deduce peraltro alcun elemento al riguardo. Si deve rilevare, del resto, che la moglie è stata nominata membro della commissione giudicatrice a decorrere dal 18 giugno 2015, e non dal 24 luglio 2015. 71 Il primo capo del secondo motivo dev’essere conseguentemente respinto. Sul secondo capo 72 Il ricorrente sostiene che, avendo ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA], il 14 settembre 2015, dopo aver sostenuto le prove di valutazione, una lettera in cui gli veniva richiesto di fornire i documenti di cui al titolo VI del bando di concorso, tale comunicazione avrebbe fatto sorgere nei suoi confronti la legittima aspettativa della sua iscrizione nell’elenco di riserva. 73 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 74 Si deve rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito al ricorrente alcuna assicurazione precisa, incondizionata e concordante che egli sarebbe stato iscritto nell’elenco di riserva per il sol motivo che gli erano state richieste informazioni in merito alla sua esperienza professionale volte a verificare le dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione al concorso. 75 [OSCURATO:PERSONA] sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale fase della procedura è descritta nel bando di concorso e precede quella dell’iscrizione in un elenco di riserva. Il titolo VI, terzo comma, del bando di concorso precisa peraltro che «[i] candidati il cui atto di candidatura elettronico presentasse dichiarazioni non suffragate da pertinenti documenti giustificativi saranno esclusi dal concorso a seguito della verifica», il che dimostra che, prima che tale verifica abbia luogo, i candidati non hanno alcuna garanzia di figurare in un elenco di riserva. 76 Dev’essere pertanto respinto il secondo capo del secondo motivo e, conseguentemente, il secondo motivo in toto. Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità 77 Il ricorrente adduce, in sostanza, che, decidendo di escluderlo dal concorso, il che non solo non sarebbe previsto dalle disposizioni generali per l’omissione contestatagli, bensì costituirebbe altresì la massima misura applicabile nei suoi confronti, laddove egli avrebbe potuto essere sottoposto a un nuovo esame di valutazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità. 78 Egli aggiunge che non aveva alcun obbligo di avvertire la commissione giudicatrice anche qualora fosse stato a conoscenza della partecipazione della moglie alla commissione giudicatrice del concorso – circostanza che egli nega – e ribadisce che neppure la moglie era a conoscenza della sua partecipazione al concorso. 79 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 80 Sebbene siano stati accertati dalla [OSCURATO:PERSONA], vari fatti rilevanti ai fini della valutazione della controversia e, in particolare, del terzo motivo sono tuttavia contestati dal ricorrente nella replica. 81 [OSCURATO:PERSONA] pertanto risolvere tali questioni in via preliminare. In via preliminare, su taluni fatti contestati – Sulla decisione di nomina del 18 giugno 2015 della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso 82 Il ricorrente sostiene che la decisione del 18 giugno 2015 di nominare la sig.ra A. membro della commissione giudicatrice del concorso è un elemento di fatto irrilevante, non essendo egli stato informato di tale decisione di nomina dalla moglie e considerato che l’elenco aggiornato dei membri della commissione giudicatrice sarebbe stato peraltro pubblicato solo nel luglio 2015. 83 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale elemento sia, invece, rilevante, poiché la sig.ra A. era di conseguenza già membro della commissione giudicatrice del concorso nel momento in cui ha partecipato alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015. L’Istituzione osserva inoltre che il ricorrente si è candidato al concorso il 18 giugno 2015. 84 [OSCURATO:PERSONA] rilevare che l’iscrizione al concorso doveva avvenire entro il 10 febbraio 2015 e che il ricorrente ha partecipato ai test di accesso il 12 giugno 2015 (v. punto 4 supra). 85 Non corrisponde quindi al vero l’affermazione secondo cui l’iscrizione del ricorrente al concorso sarebbe avvenuta solo il 18 giugno 2015. 86 Per contro, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], è acclarato che la sig.ra A., al momento della sessione di formazione organizzata per i membri di commissioni giudicatrici di concorso, dal 23 al 25 giugno 2015, alla quale ha partecipato, era membro della commissione giudicatrice del concorso. 87 Orbene, tale fatto è rilevante ai fini della valutazione della presente controversia. – Sulla partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 88 Il ricorrente sostiene che la partecipazione della moglie alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 era giustificata dalla sua partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14, organizzato per i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, e non dalla sua partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso de quo. 89 A sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente adduce, in sostanza, che i partecipanti a tale sessione di formazione non erano i membri della commissione giudicatrice del concorso controverso, bensì quelli della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14. 90 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni e deduce, in sostanza, che tale sessione di formazione costituiva una sessione di formazione generale destinata ai membri delle commissioni giudicatrici di concorso, di qualsiasi natura, compreso il concorso controverso. 91 Si deve rilevare che, se è pur vero che la sig.ra A è stata invitata, con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, a partecipare alla sessione di formazione prevista dal 23 al 25 giugno successivi nell’ambito del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14, messaggio prodotto in allegato alla replica (allegato C.1), va necessariamente constatato, per contro, che la sig.ra A. non faceva parte dei membri della commissione giudicatrice di tale concorso per l’assunzione di giuristi linguisti di lingua finlandese, francese, portoghese, rumena e slovacca, come attesta l’elenco dei membri di tale commissione giudicatrice, prodotto in allegato alla replica (allegato C.2). 92 Risulta invece acclarato che la sig.ra A. faceva parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso controverso (v. punto 6 supra) e che, in tale qualità, è stata invitata a partecipare alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, come conferma il messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2015, che si riferisce espressamente al concorso, con il quale la sig.ra A. chiede conferma della propria partecipazione alla sessione di formazione prevista dal 23 al 25 giugno seguenti (v. punto 8 supra). 93 La questione se anche membri della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 partecipassero a tale sessione di formazione è pertanto irrilevante al riguardo. Il fatto, peraltro dimostrato, che era invitata un’altra persona che non era membro né della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 né della commissione giudicatrice del concorso in questione depone a favore del carattere generale di detta sessione di formazione. – Sulla presunta mancata presa di conoscenza da parte della sig.ra A., alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, di elementi rilevanti ai fini del concorso 94 Il ricorrente fa valere la presunta partecipazione della moglie alla commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/288-292/14 e la presenza di membri di tale commissione giudicatrice alla sessione di formazione svoltasi dal 23 al 25 giugno 2015 per affermare, in sostanza, che, in ogni caso, la moglie non sarebbe entrata in contatto con membri della commissione giudicatrice del concorso controverso e non avrebbe quindi potuto beneficiare di informazioni utili in tale occasione, atteso che i due concorsi, strutturati in modo diverso, sarebbero, di per sé, fondamentalmente differenti. 95 Il ricorrente aggiunge che le prove del concorso sono state messe a disposizione dei membri della commissione giudicatrice con ristrette condizioni di accesso e che la sig.ra A. non ha mai né chiesto né ottenuto l’accesso a tali prove, né ha ricevuto le schede di valutazione preparate per le prove relative al settore del concorso cui egli era iscritto. A suo dire, alla sig.ra A. non sarebbe neanche stato fornito il documento intitolato «Guida del colloquio individuale» preparato per il suddetto settore del concorso. 96 [OSCURATO:PERSONA] considera tali argomenti irrilevanti. 97 Per quanto riguarda il contenuto della sessione di formazione alla quale ha partecipato la sig.ra A., occorre fare riferimento al messaggio di posta elettronica di uno degli psicologi responsabili della gestione del centro di valutazione, prodotto in allegato al controricorso (allegato B.3), nel quale quest’ultimo precisa che tale sessione di formazione consiste nello spiegare ai membri della commissione giudicatrice come valutare i candidati e cosa dev’essere osservato, come osservare i candidati, quale comportamento è considerato appropriato o inappropriato, come vengono valutate e classificate le competenze e quali domande devono essere poste. Secondo tale psicologo, ove un candidato fosse a conoscenza di tali informazioni, risulterebbe chiaramente avvantaggiato rispetto agli altri candidati, poiché sarebbe informato su come ci si deve comportare durante le prove del centro di valutazione al fine di ottenere una valutazione positiva delle proprie competenze. 98 [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, correttamente sostiene che la sola partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione in questione dava accesso al ricorrente, ancor prima che egli partecipasse alle prove di valutazione, a informazioni essenziali sulle modalità di valutazione che sarebbero state applicate durante le prove. 99 È pertanto irrilevante la circostanza che la sig.ra A. sia entrata o no in contatto con altri membri della commissione giudicatrice del concorso in tale occasione e che abbia o non abbia avuto accesso ad altre informazioni in merito al concorso e, in particolare, ai documenti richiamati dal ricorrente, sicché tale argomento è inconferente nella specie. Sul terzo motivo 100 È stato in più occasioni dichiarato che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. ordinanza del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). 101 Secondo costante giurisprudenza, un ampio potere discrezionale dev’essere riconosciuto alla commissione giudicatrice di concorso quando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, che non possono, in ossequio ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere sanati mediante la ripetizione delle prove di concorso (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2001, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑167/99 e T‑174/99, EU:T:2001:126, punto 58, e del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31). 102 Risulta acclarato che la sig.ra A., partecipando alla sessione di formazione svoltasi dal 23 al 25 giugno 2015, ha avuto accesso a informazioni essenziali ai fini della valutazione della prova comportamentale alla quale ha partecipato il ricorrente il 14 luglio 2015. 103 [OSCURATO:PERSONA] infine ricordare che la sig.ra A. ha informato la presidente della commissione giudicatrice in merito al proprio vincolo coniugale con il ricorrente solo il 24 settembre 2015, quindi il giorno prima dell’ultima riunione della commissione giudicatrice, vale a dire quella di «finalizzazione per il Campo 2» (v. punto 16 supra). 104 Ciò premesso e tenuto conto della fase avanzata in cui la commissione giudicatrice è stata informata dell’esistenza del vincolo coniugale tra il ricorrente e la sig.ra A., non era più possibile per la commissione giudicatrice porre rimedio alle irregolarità di cui era giunta a conoscenza mediante una semplice ripetizione delle prove del concorso, cosicché occorre respingere gli argomenti dedotti dal ricorrente in merito. 105 Inoltre, il ricorrente fa riferimento, nelle proprie memorie, alla procedura, distinta, di neutralizzazione prevista dalle disposizioni generali. Tale procedura, intesa a neutralizzare, in sede di valutazione, domande a scelta multipla erronee, non riguarda tuttavia un caso come quello di specie; tale argomento del ricorrente dev’essere di conseguenza parimenti respinto. 106 Alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, si deve ritenere che la decisione impugnata non sia in alcun modo sproporzionata, giacché la commissione giudicatrice non disponeva più di altri mezzi, una volta giunta a conoscenza dell’esistenza del vincolo tra il ricorrente e la sig.ra A. in un momento in cui avevano già avuto luogo le prove di valutazione, se non quello di escludere il ricorrente dal concorso per garantire che il concorso stesso potesse continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA]. 107 Il terzo motivo dev’essere conseguentemente respinto. Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e al fatto che la commissione giudicatrice era tenuta a dimostrare, e non a presumere, che il ricorrente fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate 108 Il motivo si articola su due capi, vertenti, rispettivamente, sul fatto che il ricorrente sarebbe stato trattato allo stesso modo di quanto avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), mentre la sua situazione si differenzierebbe da tale causa, e sul fatto che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto dimostrare, e non presumere, che egli fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate. Sul primo capo 109 Il ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento è stato violato poiché sia la decisione iniziale della commissione giudicatrice sia la decisione impugnata si basano sulla sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), laddove tra le due cause esistono numerose differenze. Il ricorrente adduce, in primo luogo, che, nel caso di specie, l’elenco nel quale figura il nome del coniuge quale membro della commissione giudicatrice è stato pubblicato successivamente alle prove, e non prima, come avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza summenzionata, in secondo luogo, che la sig.ra A. non avrebbe mai partecipato ad alcuna riunione della commissione giudicatrice del concorso né avrebbe avuto conoscenza delle relative prove, in terzo luogo, che, a differenza che nella causa sfociata nella menzionata sentenza, la commissione giudicatrice è venuta a conoscenza del vincolo coniugale di uno dei suoi membri con il ricorrente solo successivamente alla dichiarazione della sig.ra A., in quarto luogo, che la struttura del concorso al quale egli ha partecipato era diversa da quella del concorso nella causa de qua, e, in quinto luogo, che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale la sig.ra A. non avrebbe riferito tale vincolo di parentela sarebbe falsa. 110 Infine, nella replica, il ricorrente sostiene che la moglie non è mai stata in contatto con i membri della commissione giudicatrice e, in particolare, con coloro che hanno corretto le sue prove, e che la stessa non è venuta a conoscenza né dei metodi di valutazione né delle prove che egli doveva sostenere, cosicché non ha potuto influenzare i membri della commissione giudicatrice. 111 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 112 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70). 113 Per quanto riguarda la partecipazione della sig.ra A. alla commissione giudicatrice del concorso e alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, occorre rinviare alle considerazioni preliminari esposte ai precedenti punti da 82 a 99. 114 Va inoltre osservato che la partecipazione della sig.ra A., il 3 settembre 2015, a una riunione congiunta con i membri della commissione giudicatrice del concorso – fra cui alcuni membri della commissione giudicatrice del concorso al quale partecipava il ricorrente – risulta sufficientemente dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso i documenti prodotti in allegato al controricorso (allegati B.4 e B.5) e alla controreplica (allegato D.1). 115 Da ultimo, va rilevato che tanto il ricorrente nella specie quanto il ricorrente nella causa sfociata nella sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), sono stati esclusi dal concorso al quale partecipavano a causa dell’esistenza di un vincolo di parentela tra i medesimi e uno dei membri della commissione giudicatrice e della violazione del principio della parità di trattamento che tale situazione avrebbe comportato nei confronti degli altri candidati se essi non ne fossero stati esclusi. 116 Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che il ricorrente nella causa in esame e il ricorrente nella causa sfociata nella sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/[OSCURATO:PERSONA] (F‑82/14, EU:F:2015:108), si trovavano in una situazione simile e sono stati trattati in maniera analoga, mentre gli altri elementi di fatto che distinguerebbero le due situazioni restano irrilevanti ai fini di tale constatazione. La decisione impugnata non viola pertanto il principio della parità di trattamento; il primo capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto. Sul secondo capo 117 Il ricorrente, che si richiama, a contrario, alla sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑127/11, EU:F:2014:14), adduce, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dimostrare, e non a presumere, che egli abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e di essere stato agevolato da un membro della commissione giudicatrice. Orbene, nel caso di specie, la violazione del principio della parità di trattamento non sarebbe dimostrata, ma soltanto presunta, in quanto la commissione giudicatrice si sarebbe limitata a ritenere che, a fronte dell’esistenza di un vincolo familiare tra il ricorrente e un membro della commissione giudicatrice, risulterebbe provato che il membro medesimo della commissione giudicatrice l’avrebbe aiutato, il che, di conseguenza, l’avrebbe messo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. 118 Inoltre, il ricorrente afferma che, nella sua risposta a un reclamo al Mediatore europeo nell’ambito dell’indagine sulla denuncia 2477/2011/RT, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che le caratteristiche delle prove relative alle competenze generali non miravano a valutare le conoscenze dei candidati, quanto piuttosto le loro competenze, attitudini e capacità personali, ritenendo che il fatto che un candidato potesse avere conoscenza delle domande prima di sostenere le prove fosse irrilevante ai fini dell’esito del concorso e non comportasse la violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, il che, a suo avviso, sarebbe sufficiente a determinare l’annullamento della decisione impugnata. 119 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 120 Si deve ricordare che il semplice fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto privilegiato risulti da un vincolo familiare o coniugale, è idoneo a giustificare l’esclusione di un candidato da un concorso, a meno che quest’ultimo o il membro della commissione giudicatrice interessato non comunichi tale fatto alla commissione giudicatrice in tempo utile per consentirle di adottare le misure necessarie al fine di garantire che la parità di trattamento tra i candidati sia rispettata nonostante la situazione particolare di tale candidato (v. punti da 53 a 58 supra). 121 È, quanto al resto, irrilevante che siano state comunicate al candidato informazioni privilegiate e, di conseguenza, non occorre presumere o dimostrare che ciò sia avvenuto. 122 Nel caso di specie, va osservato che né il ricorrente né la sig.ra A. hanno messo la commissione giudicatrice al corrente dell’esistenza del loro vincolo coniugale in tempo utile per consentire alla commissione stessa di adottare le misure necessarie al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento tra i candidati nonostante la particolare situazione del ricorrente. 123 La commissione giudicatrice del concorso non aveva quindi altra scelta se non quella di escludere il ricorrente dal concorso per garantire che la parità di trattamento dovuta agli altri candidati fosse rispettata. 124 Quanto al resto, si deve constatare che le circostanze di fatto oggetto della sentenza del 12 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑127/11, EU:F:2014:14), differiscono da quelle del caso di specie. Al punto 46 di tale sentenza, infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, alla luce degli obblighi incombenti a una commissione giudicatrice di concorso, la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva dev’essere annullata qualora si accerti che il concorso sia organizzato in modo da generare un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente a ogni concorso, senza che il candidato interessato debba fornire la prova della circostanza che alcuni candidati siano stati effettivamente avvantaggiati. Nella specie, il concorso prevedeva lo studio di un caso che era stato elaborato in sedici varianti, concepite in modo che, pur presentando lo stesso livello di difficoltà, contenessero differenze sufficientemente caratterizzate affinché i candidati non potessero trarre vantaggio da un’eventuale previa conoscenza di una diversa variante. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi rilevato che, nella causa sottoposta al suo esame, il ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che i candidati chiamati per ultimi a sostenere la prova di studio di un caso godessero di un vantaggio reale rispetto agli altri candidati, derivante dal maggior tempo a loro disposizione per prepararsi a detta prova e dalla possibilità per taluni candidati di ottenere informazioni da altri candidati circa il contenuto della variante sulla quale sarebbero stati esaminati. 125 Orbene, nel caso di specie, è l’esistenza accertata di un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, in violazione del principio della parità di trattamento, che costituisce il fondamento della decisione impugnata, restando irrilevante il fatto che siano state eventualmente fornite al ricorrente informazioni privilegiate. 126 Il secondo capo del quarto motivo dev’essere, pertanto, respinto con conseguente rigetto del motivo medesimo in toto. Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione 127 Il ricorrente afferma in sostanza che, essendo il motivo di esclusione di cui è stato oggetto rappresentato dall’esistenza di un vincolo di parentela tra il medesimo e un membro della commissione giudicatrice, egli è stato conseguentemente discriminato rispetto a tutti gli altri candidati per via della sola esistenza di un tale vincolo, il che gli impedirebbe di partecipare a qualsiasi concorso nel quale un membro della sua famiglia sia membro della commissione giudicatrice. 128 Incomberebbe, pertanto, all’Istituzione dimostrare di non avere violato il principio della parità di trattamento nei suoi confronti producendo la prova che gli siano state comunicate informazioni privilegiate. 129 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 130 Si deve rilevare che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il candidato che presenti un vincolo di parentela con uno dei membri della commissione giudicatrice è in una situazione diversa da quella dei candidati privi di un vincolo del genere. 131 Di conseguenza, è giustificato che egli sia oggetto di un trattamento diverso da quello degli altri candidati, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 112 supra. 132 Peraltro, qualora il ricorrente – ovvero la moglie – avesse comunicato in tempo utile l’esistenza del loro vincolo di parentela, la commissione giudicatrice avrebbe potuto adottare le misure necessarie per consentire che la parità di trattamento dei candidati fosse rispettata ed evitare di essere costretta a escludere il ricorrente dal concorso. 133 Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, al candidato che presenti un vincolo di parentela con uno dei membri della commissione giudicatrice non è impedito di partecipare a un concorso, ma occorre che tale circostanza sia riferita in tempo utile alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi affinché quest’ultima possa adottare le misure necessarie per consentire il rispetto della parità di trattamento dei candidati. 134 Quanto al resto, gli argomenti del ricorrente si confondono con quelli dedotti a sostegno del secondo capo del quarto motivo e devono pertanto essere respinti per i motivi esposti supra ai punti da 120 a 126. 135 Il quinto motivo dev’essere conseguentemente respinto. Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di obiettività 136 Il sesto motivo si articola su tre capi. Sui primi due capi 137 Il ricorrente deduce due ordini di argomenti a sostegno del primo capo del motivo. 138 Da un lato, a suo parere sarebbe illegittimo avere modificato la motivazione della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo rispetto a quella della decisione iniziale della commissione giudicatrice; sarebbe stata invocata, infatti, prima la parità di trattamento tra i candidati e poi gli sarebbe stato contestato il fatto di non aver dato prova dell’integrità richiesta. 139 Dall’altro lato, il ricorrente adduce, in sostanza, che la mancanza di integrità di un candidato non costituisce un motivo di esclusione previsto dal punto 3.5. delle disposizioni generali e che la sua esclusione è pertanto illegittima essendo stata fondata su tale motivo, che del resto, a suo avviso, costituisce una nozione non giuridica, bensì filosofica. 140 Per quanto riguarda il secondo capo del sesto motivo, il ricorrente sostiene che il tenore letterale del punto 3.5. delle disposizioni generali lascia intendere che ai candidati sia imposto l’onere di fornire la prova di soddisfare il requisito della massima integrità. Tenuto conto del suo comportamento, stando al contenuto della decisione impugnata, egli non avrebbe fornito una simile prova e, in tal caso, ne deriverebbe la violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, considerato che gli altri candidati non hanno dovuto fornire alcuna prova in tal senso né sono stati invitati a farlo da parte della commissione giudicatrice. 141 Inoltre, il punto 1.2. delle disposizioni generali indica espressamente le competenze che l’[OSCURATO:PERSONA] deve valutare. Orbene, il ricorrente ritiene che l’integrità non rientri tra tali competenze e che non esistano criteri, prove o altri strumenti che consentano di verificare o di confrontare il grado d’integrità dei vari candidati. Ne consegue che né la commissione giudicatrice né l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati legittimati ad esaminare o misurare l’integrità del ricorrente o di squalificarlo, non potendo confrontare oggettivamente la sua integrità con quella degli altri candidati. 142 Infine, nella replica, il ricorrente contesta il riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta nel controricorso, all’articolo 28, lettera c), dello [OSCURATO:PERSONA]. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 144 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che il fondamento della decisione impugnata è la necessità per la commissione giudicatrice di garantire la parità di trattamento tra i candidati, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e del fatto che né il ricorrente né sua moglie hanno riferito in tempo utile alla commissione giudicatrice l’esistenza del loro vincolo coniugale. 145 Inoltre, si deve necessariamente rilevare che anche la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione di rigetto del reclamo fondano la decisione di escludere il ricorrente dal concorso sulla necessità di far sì che venga il tal modo garantito il rispetto della parità di trattamento tra i candidati. 146 Gli argomenti del ricorrente sono frutto, dunque, di una lettura erronea della decisione impugnata e devono essere pertanto respinti. 147 Inoltre, è soltanto nella decisione di rigetto del reclamo che la nozione d’integrità è stata menzionata dall’amministrazione, da un lato, in un richiamo delle disposizioni applicabili nonché della giurisprudenza a carattere generale contenuto nel capo di tale decisione relativo alla giustificazione della decisione iniziale della commissione giudicatrice e, dall’altro, nella risposta all’argomento avanzato dal ricorrente secondo il quale egli non avrebbe avuto l’obbligo di informare la commissione giudicatrice dell’esistenza del suo vincolo di coniugio con uno dei suoi membri. 148 Orbene, la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente non costituisce l’atto che gli arreca pregiudizio, per i motivi rammentati supra ai punti da 30 a 34, e, di conseguenza, l’argomento dedotto dal ricorrente è inconferente, non essendo idoneo a rimettere in discussione le valutazioni relative alla violazione del principio della parità di trattamento. 149 [OSCURATO:PERSONA] parimenti respingere il secondo capo del sesto motivo in quanto derivante da un’erronea lettura della decisione impugnata, non essendo stato chiesto al ricorrente di dimostrare la sua integrità. Posto che il dubbio sollevato a tal riguardo nella decisione di rigetto del reclamo non costituisce il fondamento della decisione impugnata, l’argomento dedotto a sostegno del secondo capo del motivo è a fortiori in ogni caso inconferente. 150 I primi due capi del presente motivo devono essere quindi respinti in quanto destituiti di qualsiasi fondamento. Sul terzo capo 151 A parere del ricorrente, una volta che un candidato abbia dato prova, nell’ambito di un qualsiasi concorso, di non soddisfare il requisito della massima integrità, questi non potrebbe mai più essere assunto quale funzionario. 152 Orbene, dopo aver ricevuto la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione impugnata con cui gli sarebbe stato contestato il fatto di non soddisfare il requisito della massima integrità, egli avrebbe ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2016, dopo essersi candidato al concorso [OSCURATO:PERSONA]/AD/322/16 – AD 5, un invito a sostenere le prove su computer. 153 Secondo il ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], il quale era a conoscenza del fatto che questi fosse stato precedentemente escluso per non aver dato prova della massima integrità, avrebbe conseguentemente dovuto escludere che egli soddisfacesse tale requisito. 154 Il ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione impugnata deve altresì essere dichiarata illegittima per violazione dell’allegato della decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della [OSCURATO:PERSONA], del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU 2000, L 267, pag. 63), intitolato «Codice di buona condotta amministrativa del personale della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi rapporti col pubblico» (in prosieguo: il «codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]»), il quale prevede che, nei suoi rapporti con il pubblico, «[l] a [OSCURATO:PERSONA] è coerente nella sua condotta amministrativa e si conforma alla sua prassi normale». 155 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 156 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che né la decisione iniziale della commissione giudicatrice né la decisione impugnata fanno riferimento alla nozione di integrità e l’argomento del ricorrente è di conseguenza frutto di una lettura erronea della decisione impugnata (v. punti da 144 a 148 supra). 157 Inoltre, nella parte riguardante la decisione di rigetto del reclamo, l’argomento dedotto dal ricorrente è inconferente non essendo, in ogni caso, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni relative alla violazione del principio della parità di trattamento. 158 Infine, e per quanto necessario, va ricordato che il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile per quanto attiene ai rapporti tra i candidati a un concorso e l’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 40). 159 Il terzo capo del sesto motivo dev’essere pertanto respinto, con conseguente rigetto del motivo in toto. Sul settimo motivo, relativo a un abuso di potere e alla violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] 160 Il ricorrente sostiene che, pur godendo di un ampio potere discrezionale per quanto concerne le decisioni che essa adotta riguardo alle prove dei concorso – sebbene limitatamente alla formulazione e alla valutazione delle prove, e non al comportamento dei candidati, ai sensi del punto 3.4.3. delle disposizioni generali –, nessuna disposizione prevede peraltro che sia la commissione giudicatrice a dover valutare se il candidato abbia o no dato prova della massima integrità. 161 Secondo il ricorrente, atteso che il punto 3.5. delle disposizioni generali prevede infatti che «[s]aranno esclusi dal concorso i candidati in merito ai quali, in una qualsiasi fase della procedura, l’[OSCURATO:PERSONA] constata che: (...)», il potere di esclusione spetterebbe di conseguenza all’[OSCURATO:PERSONA] e non alla commissione giudicatrice, anche nei casi in cui il candidato non abbia dato prova della massima integrità. 162 Il ricorrente ritiene che tale analisi sia confermata dall’articolo 4 dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che l’APN stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni previste all’articolo 28, lettere da a) a c), dello [OSCURATO:PERSONA] e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli di candidatura. 163 Di conseguenza, qualora durante la procedura di un concorso debba essere valutata l’integrità dei candidati, tale compito non spetta alla commissione giudicatrice, bensì all’APN, e quindi all’[OSCURATO:PERSONA]. 164 Ne deriva, secondo il ricorrente, che la commissione giudicatrice è incorsa in un abuso di potere con conseguente violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]. 165 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 166 In primo luogo, occorre ricordare che né la decisione iniziale della commissione giudicatrice né la decisione impugnata fanno riferimento alla nozione d’integrità, e l’argomento del ricorrente è di conseguenza frutto di una lettura erronea della decisione impugnata. Inoltre, nella parte in cui riguarda la decisione di rigetto del reclamo, tale argomento è inconferente in quanto non è, in ogni caso, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni ivi contenute per quanto attiene alla violazione del principio della parità di trattamento. 167 In secondo luogo, e ove si debba ritenere che l’argomento del ricorrente sia inteso a rimettere in discussione il potere della commissione giudicatrice di concorso di escludere un candidato da una procedura di concorso quando il motivo dell’esclusione sia dato dalla necessità di porre rimedio a una violazione del principio della parità di trattamento, si deve constatare che, secondo la giurisprudenza, la commissione giudicatrice, al contrario, ha il compito di garantire la parità di trattamento tra i candidati. 168 [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, in particolare, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del concorso (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA], T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 132 e giurisprudenza ivi citata). 169 La commissione giudicatrice di concorso dispone in tal senso di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA], T‑189/99, EU:T:2001:12, punto 25, e del 20 gennaio 2004, Briganti/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31). 170 A mente di una giurisprudenza consolidata, richiamata al punto 46 supra, la commissione giudicatrice, autorizzata a redigere l’elenco degli idonei conformemente all’articolo 30 dello [OSCURATO:PERSONA], è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e decidere eventualmente di escluderlo dal concorso (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2010, Kerelov/[OSCURATO:PERSONA], T‑60/08 P, EU:T:2010:350, punto 61). 171 Gli argomenti dedotti dal ricorrente, che fanno riferimento al tenore di alcune disposizioni generali, non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione. 172 I punti 3.4.3. e 3.4.4. delle disposizioni generali, infatti, così recitano: «3.4.3. Procedura interna di riesame Un candidato può chiedere il riesame di qualsiasi decisione della commissione giudicatrice o dell’[OSCURATO:PERSONA] che influisca in modo diretto e immediato sul suo stato giuridico nell’ambito del concorso (ovvero che determini i risultati e/o l’ammissione o esclusione dalla fase successiva del concorso). (...) La domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o [l’][OSCURATO:PERSONA]) che adotterà una decisione in merito alla domanda del candidato. (...) 3.4.4. Altre forme di contestazione 3.4.4.1. Reclami amministrativi (...) Si noti che le decisioni della commissione giudicatrice del concorso non possono essere annullate o modificate dal direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di un reclamo amministrativo. È di fatto inutile presentare reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice. (...) 3.4.4.2. Ricorsi giurisdizionali (…) Si noti che i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice non saranno ammissibili dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea se non è stato precedentemente presentato un reclamo amministrativo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello [S]tatuto (...) secondo la procedura precedentemente descritta al punto 3.4.4.1. Ciò vale in particolare per le decisioni concernenti i criteri generali di ammissibilità che sono adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice. (...)». 173 Non risulta né dalle disposizioni menzionate al precedente punto 172 né dal punto 3.5. delle disposizioni generali, richiamato al precedente punto 45, che il potere di escludere un candidato per conflitto di interessi riscontrato nel corso di una procedura di concorso spetti all’[OSCURATO:PERSONA], così come da dette disposizioni non risulta che tale potere sia vietato alla commissione giudicatrice. 174 Si deve quindi ritenere che le disposizioni menzionate al precedente punto 173 non istituiscano un particolare regime derogatorio della ripartizione dei poteri tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la commissione giudicatrice quale risultante dalle disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e da costante giurisprudenza. 175 Dev’essere pertanto respinto l’argomento del ricorrente secondo il quale la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] e non dalla commissione giudicatrice. 176 Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da abuso di potere o di procedura a danno dell’[OSCURATO:PERSONA]. 177 Infine, in terzo luogo, va ricordato che, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo alla violazione del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza emerge che tale codice non è applicabile a una fattispecie come quella in esame (v. punto 158 supra). 178 Ne consegue che il settimo motivo dev’essere respinto in toto. [OSCURATO:PERSONA] motivo, relativo al difetto di motivazione 179 Il ricorrente sostiene che dalla dichiarazione giurata della sig.ra A., prodotta in allegato al ricorso (allegato A.7), si evince che gli elementi di fatto e di diritto riportati nella decisione impugnata sono destituiti di qualsiasi concreto fondamento. 180 Il ricorrente ritiene, infatti, che non sia vero, in primo luogo, che egli si sia trovato in una posizione privilegiata, in secondo luogo, che fosse a conoscenza del fatto che la moglie facesse parte della commissione giudicatrice del concorso, in terzo luogo, che la moglie abbia omesso di comunicare l’esistenza di un vincolo familiare con il medesimo, in quarto luogo, che la moglie abbia partecipato a una riunione della commissione giudicatrice del concorso, in quinto luogo, che il principio della parità di trattamento sia stato violato e, infine, in sesto luogo, che egli non abbia fornito la prova della massima integrità. 181 Il ricorrente aggiunge che, giacché gli elementi dedotti nel ricorso erano noti sia alla commissione giudicatrice sia all’[OSCURATO:PERSONA], i quali non potevano non conoscere i nomi dei membri della commissione giudicatrice che avevano partecipato alle riunioni della stessa nonché il contenuto di tali riunioni, e non potevano neppure ignorare che l’elenco nel quale figurava il nome di sua moglie come membro della commissione giudicatrice fosse stato pubblicato solo dopo che egli aveva sostenuto le prove di valutazione, la decisione impugnata dev’essere annullata. 182 Il ricorrente afferma inoltre che, alla data della pubblicazione dell’elenco nel quale figura il nome di sua moglie quale membro della commissione giudicatrice, egli aveva già sostenuto tutte le prove del concorso, che, anche laddove la sig.ra A. avesse avuto l’obbligo di segnalare il conflitto d’interessi in questione, quest’ultima avrebbe dovuto essere sanzionata personalmente, senza che tale comportamento potesse avere conseguenze giuridiche per lui in quanto candidato, e che, se egli avesse informato la commissione giudicatrice in tempo utile – vale a dire, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il 24 luglio 2015 –, la commissione giudicatrice sarebbe stata informata solo dopo che il medesimo avesse sostenuto tutte le prove e, di conseguenza, senza possibilità di violazione, neppure ipotetica, del principio della parità di trattamento. 183 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 184 Anzitutto, occorre rilevare che il titolo dell’ottavo motivo si riferisce al difetto di motivazione della decisione impugnata. 185 Tuttavia, va rilevato che gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo, tanto nel ricorso quanto nella replica depositati dal ricorrente, non comprovano un eventuale difetto di motivazione della decisione impugnata, ma censurano, invece, la rilevanza di taluni fatti su cui essa è basata. 186 Tali argomenti sono tuttavia, a loro volta, del tutto infondati. 187 Dal momento che, infatti, sua moglie era membro della commissione giudicatrice del concorso ed egli stesso candidato e che né l’una né l’altro hanno informato la commissione giudicatrice non appena venuti a conoscenza di tale conflitto di interessi, il ricorrente si è trovato in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati del concorso, senza che sia neppure necessario dimostrare che il ricorrente abbia in tal modo avuto accesso a informazioni privilegiate. 188 È altresì del tutto irrilevante il fatto che l’elenco dei membri della commissione giudicatrice nel quale figura il nome della moglie del ricorrente sia stato pubblicato dopo che egli aveva sostenuto le prove di valutazione, risultando acclarato che la sig.ra A. aveva partecipato dal 23 al 25 giugno 2015 – ossia prima che il richiedente sostenesse le prove di valutazione – a riunioni di preparazione quale membro della commissione giudicatrice nel corso delle quali ha avuto accesso a informazioni privilegiate. 189 È inoltre accertato che la sig.ra A. ha avuto ripetutamente accesso all’account del ricorrente dal 1° settembre 2015, ben prima di segnalare alla commissione giudicatrice, il 24 settembre 2015, di essere coniuge del ricorrente (v. punto 15 supra). 190 È altresì accertato che la sig.ra A. ha partecipato a una riunione della commissione giudicatrice il 3 settembre 2015 (v. punto 114 supra). 191 Quanto al resto, da un lato, si deve rilevare che la dichiarazione giurata della sig.ra A. reca la data del 3 agosto 2016 ed è pertanto successiva, in primo luogo, alla decisione iniziale della commissione giudicatrice, in secondo luogo, alla decisione impugnata e, in terzo luogo, alla decisione di rigetto del reclamo. 192 Pertanto, nella misura in cui il ricorrente intende sostenere che un difetto di motivazione risulterebbe dal fatto di non aver preso in considerazione tale dichiarazione giurata, va osservato che né la commissione giudicatrice né l’APN potevano tenerne conto al momento dell’adozione della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. 193 Infine, dall’altro lato, si deve rilevare che gli argomenti del ricorrente si confondono con quelli dedotti a sostegno in particolare dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, che sono stati respinti per le ragioni esposte in precedenza. 194 L’ottavo motivo dev’essere quindi respinto in toto. Sul nono motivo, relativo alla violazione del diritto a una buona amministrazione 195 Il nono motivo si articola su cinque capi. Sul primo capo, relativo alla violazione del diritto di essere sentiti 196 Il ricorrente sostiene di non essere stato posto nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni e di fornire spiegazioni prima di ricevere la decisione iniziale della commissione giudicatrice, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni persona ha il diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. 197 Egli invoca, inoltre, a sostegno dell’affermazione secondo cui il suo diritto di audizione sarebbe stato violato, la dichiarazione giurata della sig.ra A., del 3 agosto 2016, che rappresenta, a suo parere, un elemento particolarmente importante della sua difesa, intervenuto successivamente all’adozione della decisione impugnata. 198 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 199 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (sentenze del 9 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37, e del 6 dicembre 2007, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], C‑59/06 P, EU:C:2007:756, punto 46). Tale principio esige che la persona interessata sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà (sentenza del 9 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 38). 200 Il punto 3.4.3. delle disposizioni generali relativo alla procedura interna di riesame prevede quanto segue: «Un candidato può chiedere il riesame di qualsiasi decisione della commissione giudicatrice o dell’[OSCURATO:PERSONA] che influisca in modo diretto e immediato sul suo stato giuridico nell’ambito del concorso (ovvero che determini i risultati e/o l’ammissione o esclusione dalla fase successiva del concorso). Le domande di riesame possono basarsi su uno o più dei seguenti motivi: –        un’irregolarità materiale nella procedura di concorso; –        la commissione giudicatrice o l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno rispettato le norme che disciplinano la procedura di concorso definite dallo [S]tatuto (...), dal bando di concorso, dalle presenti disposizioni generali e dalla giurisprudenza. (...) [OSCURATO:PERSONA] trasmettere la domanda entro 10 giorni di calendario dalla data in cui la decisione che si vuole contestare è stata registrata nel proprio account [OSCURATO:PERSONA]: –        mediante il modulo di contatto pubblicato sul sito dell’[OSCURATO:PERSONA]; –        oppure per posta all’[[OSCURATO:PERSONA]], C‑25 1049 Bruxelles, Belgio. Nel messaggio vanno sempre menzionati: il numero del concorso, il proprio numero di candidatura e la dicitura “domanda di riesame” (Request for review). I candidati devono indicare chiaramente la decisione che vogliono contestare e motivare la richiesta. (...) La domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o [l’][OSCURATO:PERSONA]). [L’][OSCURATO:PERSONA] adotterà una decisione in merito alla domanda del candidato. Una volta presa la decisione, l’équipe giuridica elaborerà una risposta motivata che analizzerà le argomentazioni sottoposte. L’[OSCURATO:PERSONA] esaminerà la richiesta accuratamente, secondo criteri equi e oggettivi. Il procedimento può richiedere alcune settimane. Una decisione motivata sarà trasmessa il più rapidamente possibile mediante l’account [OSCURATO:PERSONA] del candidato. Se la domanda di riesame riceve una risposta positiva, il candidato sarà reintegrato nel concorso alla fase in cui era stato escluso, e ciò a prescindere dall’avanzamento del concorso, in modo che siano tutelati i suoi diritti». 201 La procedura di riesame è quindi volta a consentire al candidato di far valere tutti gli elementi di fatto e di diritto che questi ritenga idonei a modificare la decisione che può essere adottata nei suoi confronti. 202 Da tali disposizioni emerge, inoltre, che la domanda di riesame può portare a una risposta positiva da parte della commissione giudicatrice e può dar luogo alla reintegrazione del candidato nel concorso alla fase in cui è stato escluso. 203 L’esercizio da parte del candidato dei diritti riconosciutigli nell’ambito di una domanda di riesame può conseguentemente sicuramente incidere sul contenuto dell’adottanda decisione. 204 La decisione adottata dalla commissione giudicatrice all’esito della procedura di riesame costituisce, inoltre, l’atto che arreca pregiudizio all’interessato ed è contro tale decisione che dev’essere proposto un eventuale ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. punto 33 supra). 205 Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame, nella quale ha fatto valere tutti gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, possono comportare, da parte della commissione giudicatrice, una nuova decisione diretta alla sua reintegrazione nel concorso. 206 Dopo aver esaminato gli elementi di fatto e di diritto sottopostile, come attesta la decisione impugnata, la commissione giudicatrice ha tuttavia deciso di confermare la propria decisione iniziale. 207 Si deve pertanto rilevare che il ricorrente ha esercitato i propri diritti della difesa prima che una decisione a lui pregiudizievole gli fosse stata trasmessa. 208 Inoltre, la dichiarazione giurata della sig.ra A. reca la data del 3 agosto 2016 ed è, di conseguenza, successiva sia alla decisione impugnata sia alla decisione di rigetto del reclamo (v. punto 191 supra). 209 Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della dichiarazione giurata della sig.ra A. al momento dell’adozione della decisione impugnata, nei limiti in cui l’argomento del ricorrente ha tale portata (v. punto 192 supra), né di aver violato il suo diritto di essere sentito, sulla base del rilievo che tale dichiarazione sarebbe stata resa solamente dopo l’invio della decisione iniziale della commissione giudicatrice. Nulla impediva, infatti, alla sig.ra A. di rendere tale dichiarazione in tempo utile affinché fosse presa in considerazione durante la procedura di riesame o in occasione dell’esame del reclamo. 210 Il primo capo del nono motivo dev’essere conseguentemente respinto. Sul secondo capo, relativo alla violazione del principio dell’adozione delle decisioni entro un termine ragionevole 211 Il ricorrente sostiene che la sua domanda di riesame è stata presentata il 5 novembre 2015 e che, in assenza di risposta a tale domanda, egli è stato costretto a depositare un reclamo il 27 gennaio 2016. Poiché la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo risalgono, rispettivamente, al 19 e al 24 giugno 2016, egli ritiene che il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] sia stato violato nei limiti in cui esso impone che sia fornita una risposta entro un termine ragionevole, senza indugio e, in ogni caso, senza superare i due mesi, e chiede che, quantomeno, ne sia tenuto conto nell’ambito della decisione sulle spese. 212 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 213 [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, ricordare che, secondo la giurisprudenza, il codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile in una fattispecie come quelle in esame (v. punto 158 supra). 214 Quanto al resto, se è pur vero che il termine in cui la decisione impugnata, adottata in seguito alla domanda di riesame del ricorrente, gli è stata trasmessa è stato relativamente lungo, tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, e in particolare del carico di lavoro della commissione giudicatrice, delle dimissioni della sig.ra A. quale membro di quest’ultima, delle conseguenze di tali dimissioni sul lavoro della commissione giudicatrice e della lunghezza della domanda di riesame (81 punti), tale lasso di tempo non risulta irragionevole. 215 D’altra parte, un’inosservanza del termine ragionevole, nella specie, non inciderebbe in ogni caso sulla legittimità della decisione impugnata. 216 [OSCURATO:PERSONA] infatti ricordare che l’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto a una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111 e giurisprudenza ivi citata). 217 Tuttavia, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo. Infatti, solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo. Ciò può verificarsi in procedimenti a carattere sanzionatorio, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudica la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v. sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111 e giurisprudenza ivi citata). 218 Ciò tuttavia non è avvenuto nella specie, poiché, nel caso in esame, il ricorrente ha esercitato i propri diritti della difesa facendo valere gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, erano idonei a modificare la decisione che incombeva alla commissione giudicatrice adottare in seguito alla sua domanda di riesame, presentando un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale, che è oggetto della presente causa nell’ambito della quale egli deduce dieci motivi articolati su più capi. 219 Inoltre, il ricorrente non dimostra, né tantomeno sostiene, che tale eccessivo lasso di tempo abbia inciso sul contenuto stesso della decisione impugnata. 220 Peraltro, si deve rilevare che la decisione di rigetto del reclamo è intervenuta entro il termine previsto dallo [OSCURATO:PERSONA]. 221 Ne consegue che il secondo capo del motivo dev’essere respinto. Sul terzo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di diligenza 222 Da un lato, il ricorrente sostiene che l’esistenza del vincolo coniugale tra il medesimo e sua moglie era ben noto alla commissione giudicatrice, essendo stato dichiarato nel novembre 2010. A suo avviso, era quindi sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] o la commissione giudicatrice effettuasse un controllo incrociato per scoprire l’esistenza di tale vincolo, fin dal momento della sua iscrizione al concorso, e, di conseguenza, lo informasse, evitando così la sua esclusione. Omettendo un simile controllo, l’[OSCURATO:PERSONA] e la commissione giudicatrice avrebbero violato il principio di buona amministrazione. 223 Dall’altro lato, costituisce, a suo avviso, parimenti violazione dell’obbligo di diligenza il fatto che la commissione giudicatrice del concorso non abbia informato i candidati in merito alla modifica della sua composizione. 224 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 225 Si deve ricordare che l’obbligo di diligenza, che è insito nel principio di buon andamento dell’amministrazione e che si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che tale amministrazione agisca con accuratezza e prudenza (sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 34). 226 Inoltre, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto a una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte e il Tribunale saranno in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA], C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14). 227 Il primo ordine di argomenti del ricorrente consiste nell’addebitare alla commissione giudicatrice, e ancor più all’[OSCURATO:PERSONA], di non aver informato il medesimo e la moglie delle conseguenze che rischiavano di derivare dal loro vincolo coniugale, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stata al corrente fin dal 2010, al fine di evitare che il ricorrente fosse escluso dal concorso cui partecipava. 228 In altri termini, il ricorrente adduce, in sostanza, che, nelle circostanze del caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nella posizione migliore per informare il medesimo e la moglie dell’esistenza del loro vincolo coniugale e delle eventuali conseguenze di quest’ultimo rispetto a quanto non lo sarebbero stati loro stessi per informarne l’amministrazione, e che, non avendo agito in tal modo, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto meno al proprio dovere di diligenza. 229 Orbene, il dovere di diligenza incombente all’amministrazione non può generare un obbligo come quello descritto dal ricorrente, che comporterebbe un onere manifestamente sproporzionato per la stessa, laddove per il ricorrente e sua moglie era sufficiente informare l’amministrazione del loro vincolo coniugale. 230 Per di più, occorre ricordare che il ricorrente non poteva ignorare che la sola circostanza, per un candidato, di tentare di entrare in contatto con un membro della commissione giudicatrice fosse idonea a giustificare la sua esclusione dal concorso e che il fatto di avere un contatto privilegiato con un membro della commissione giudicatrice, che tale contatto risulti da un vincolo familiare o da un vincolo coniugale, fosse, a maggior ragione, tale da porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati e da giustificare, di conseguenza, la sua esclusione dal concorso (v. punto 53 supra). 231 Al fine di porre rimedio in via preventiva a una situazione del genere ed evitare un’eventuale esclusione, il candidato e il membro della commissione giudicatrice con cui il medesimo abbia un contatto privilegiato possono dichiarare, in tempo utile, l’esistenza del vincolo all’origine di tale contatto privilegiato alla commissione giudicatrice, per consentirle di adottare, sempre in tempo utile, le misure necessarie per garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati (v. punto 54 supra). 232 Omettendo di dichiarare l’esistenza del vincolo coniugale con la sig.ra A., il ricorrente si è esposto al rischio di incorrere nella sanzione dell’esclusione, che avrebbe nondimeno potuto evitare. 233 Nessuna violazione dell’obbligo di diligenza incombente all’amministrazione può essere quindi constatata nelle circostanze del caso di specie e gli argomenti dedotti dal ricorrente in merito devono pertanto essere respinti. 234 Quanto al secondo ordine di argomenti del ricorrente, concernente l’obbligo per la commissione giudicatrice di informare i candidati della modifica dell’elenco dei suoi membri, è necessario ricordare che tale informazione è stata pubblicata sul sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA] e che i candidati al concorso e, dunque, anche il ricorrente, erano tenuti a verificare regolarmente le informazioni riguardanti il concorso pubblicate su tale sito. 235 Il terzo capo del nono motivo dev’essere conseguentemente respinto. Sul quarto capo, relativo alla violazione del «principio di informazione» e del principio di buona amministrazione 236 Il ricorrente sostiene che, durante lo svolgimento del concorso, la commissione giudicatrice e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno mai fornito alla sig.ra A. l’elenco dei candidati del settore «Supporto ai servizi finanziari» ammessi a partecipare alle prove di valutazione. 237 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 238 Nella misura in cui il ricorrente intende, con tale argomento, sostenere che, non avendo ricevuto informazioni sui nomi dei candidati, la sig.ra A. avrebbe ignorato che egli fosse candidato al concorso, è sufficiente ricordare che, tra il 1º e il 24 settembre 2015, la sig.ra A. ha effettuato 23 volte l’accesso all’account [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente prima di informare la commissione giudicatrice di esserne la moglie (v. punto 15 supra). 239 L’argomento del ricorrente dev’essere di conseguenza respinto in quanto destituito di qualsiasi fondamento. Sul quinto capo, relativo alla violazione di norme procedurali 240 Il ricorrente sostiene che incombe ai membri della commissione giudicatrice e all’[OSCURATO:PERSONA], e non ai candidati, prevenire un potenziale conflitto di interessi. Per evitare il rischio di un conflitto di interessi, l’[OSCURATO:PERSONA] deve infatti, a suo avviso, applicare l’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e il «controllo interno Standard n. 2» e il responsabile della creazione di tali sistemi di gestione interna e di controllo sarebbe il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA]. 241 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni. 242 [OSCURATO:PERSONA] ricordare che l’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Prima dell’assunzione di un funzionario, l’[APN] verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d’interessi. A tal fine il candidato comunica all’[APN], mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d’interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l’[APN] ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l’[APN] adotta le misure di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2». 243 Da un lato, si deve ritenere che tale disposizione presupponga, ai fini della sua applicazione, che il candidato all’assunzione abbia superato un concorso e che il suo nome figuri in un elenco di candidati idonei. Essa non si applica di conseguenza ai candidati non vincitori di un concorso. 244 Il nome del ricorrente non compariva nell’elenco dei vincitori del concorso ed egli non è stato oggetto di un’assunzione, ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, tale disposizione non è applicabile alla sua situazione. 245 Dall’altro lato, il ricorrente non indica in quali termini il «controllo interno Standard n. 2», che egli menziona senza ulteriori precisazioni, e in merito al quale non fornisce peraltro alcuna informazione, avrebbe inciso in modo distinto rispetto all’argomento relativo all’articolo 11, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. 246 Vanno di conseguenza respinti tutti gli argomenti del ricorrente dedotti a sostegno del quinto capo del nono motivo. 247 Il nono motivo dev’essere quindi respinto in toto. Sul decimo motivo, relativo all’illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso 248 Il ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 24 bis dello [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] organizza diversi tipi di corsi di formazione per i funzionari al fine di facilitare il corretto funzionamento del servizio conformemente ai loro interessi. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia dispensato alla sig.ra A. tre delle quattro sessioni di formazione alle quali hanno partecipato gli altri membri della commissione giudicatrice di concorso, vale a dire una sessione di formazione tenutasi l’8 gennaio 2015, una sessione di formazione obbligatoria di due giorni e mezzo, organizzata nel luglio 2015, e la sessione di formazione speciale prevista per il concorso. 249 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 250 Dall’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, salvo che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 251 Poiché è solo in sede di replica che il ricorrente deduce il presente motivo, relativo alla presunta illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso, e tale motivo non si fonda su elementi emersi successivamente alla presentazione del ricorso, esso deve essere respinto in quanto tardivo e, pertanto, irricevibile, pur supponendo che sia rilevante. [OSCURATO:PERSONA] 252 Il ricorso dev’esser quindi respinto in toto. [OSCURATO:PERSONA] spese 253 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 254 Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) PH è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Półtorak Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2018. Il cancelliere Il presidente E. Coulon S.°[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto In limine, sulla decisione impugnata Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento Sul primo capo Sul secondo capo Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità In via preliminare, su taluni fatti contestati – Sulla decisione di nomina del 18 giugno 2015 della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso – Sulla partecipazione della sig.ra A. alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015 – Sulla presunta mancata presa di conoscenza da parte della sig.ra A., alla sessione di formazione organizzata dal 23 al 25 giugno 2015, di elementi rilevanti ai fini del concorso Sul terzo motivo Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e al fatto che la commissione giudicatrice era tenuta a dimostrare, e non a presumere, che il ricorrente fosse venuto a conoscenza di informazioni privilegiate Sul primo capo Sul secondo capo Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di obiettività Sui primi due capi Sul terzo capo Sul settimo motivo, relativo a un abuso di potere e alla violazione dell’articolo 7 del codice di buona condotta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] motivo, relativo al difetto di motivazione Sul nono motivo, relativo alla violazione del diritto a una buona amministrazione Sul primo capo, relativo alla violazione del diritto di essere sentiti Sul secondo capo, relativo alla violazione del principio dell’adozione delle decisioni entro un termine ragionevole Sul terzo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di diligenza Sul quarto capo, relativo alla violazione del «principio di informazione» e del principio di buona amministrazione Sul quinto capo, relativo alla violazione di norme procedurali Sul decimo motivo, relativo all’illegittimità della nomina della sig.ra A. quale membro della commissione giudicatrice del concorso [OSCURATO:PERSONA] spese * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris