CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-n0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riducendo la pena inflitta ai due imputati, riconoscendo loro il beneficio della sospensione condizionale ed eliminando le statuizioni civili - e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 317 cod. pen., per avere, il primo quale Sindaco e la seconda quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tricerro, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari delle villette prospicenti al Parco aquatico di Tricerro e facenti parte del comitato costituito per opporsi all'attività del Parco, a sospendere le loro iniziative, prospettando loro, in caso contrario, di avviare una procedura burocratica a detta dei due pubblici ufficiali dovuta ad accertamenti da parte della locale Procura della Repubblica, che si era accorta di abusi edilizi, cosa non vera: minaccia concretizzatasi nell'adozione 1'11 aprile 2021 di un provvedimento sindacale di sospensione dell'agibilità di quelle unità abitative, senza che i fatti fossero stati denunciati all'autorità giudiziaria, iniziativa assunta asseritamente per poter gestire autonomamente la pratica e chiudere l'iter qualora i destinatari del provvedimento avessero sospeso le attività del comitato; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, non avendo gli interessati desistito dal continuare l'attività del comitato. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Borgogna e la [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai loro difensori, i quali hanno dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva formulata con l'atto di appello finalizzata alla rinnovazione dell'istruzione difensiva per l'assunzione di documenti, consistenti negli atti notarili di vendita delle villette di proprietà dei testi Lupano, Cecchettin, Ferraris e Annunciata: documenti che rappresentavano una prova decisiva, in quanto avrebbero dimostrato che i quattro predetti erano a conoscenza degli abusi edilizi realizzati negli immobili da loro acquistati e, dunque, non erano credibili dal momento che nelle loro deposizioni avevano affermato il contrario. Corte distrettuale che non aveva neppure considerato che si trattava di prove sopravvenute ovvero scoperte successivamente alla emissione della pronuncia di primo grado, la cui acquisizione doveva essere consentita in base ai meri criteri di non irrilevanza e non superfluità. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 317, 319 -quater cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado benché fossero emersi elementi di prova sulla base dei quali era possibile una diversa qualificazione dei fatti in termini di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, reato estinto per prescrizione: in particolare, le carte del processo - concernenti il contenuto e il tenore della telefonata intercorsa tra il Lupano e la [OSCURATO:PERSONA]; l'irragionevole intervallo intercorrente tra tale conversazione e la presentazione della denuncia; la natura e l'entità dei considerati abusi edili; l'asserita sproporzione dei provvedimenti di sospensione della agibilità degli immobili; il tenore delle registrazioni effettuate dalle presunte vittime - avevano permesso di accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, con riferimento sia al fatto che essi non sapessero della esistenza di abusi edilizi nelle abitazioni di loro proprietà, teste perciò a negare l'esistenza del vantaggio indebito che esse avrebbero tratto per effetto dell'accettazione di quello che era stato prospettato loro come un "ricatto" (circostanza, questa, che aveva reso irrilevante il fatto che un esposto alla Procura non fosse stato mai presentato); sia alla entità della minaccia asseritamente patita per l'iniziativa del pubblico ufficiale, di certo non sproporzionata rispetto al "tornaconto personale" che i denuncianti avrebbero tratto. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 191 e 194 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna del Borgogna, benché i dati informativi acquisiti non avessero fornito la prova di un suo consapevole concorso nella commissione del reato: non potendo essere valorizzate le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto espressione di meri apprezzamenti personali, e neppure il tenore del colloquio amichevole che l'imputato aveva avuto con il Cecchettin. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vadano rigettati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., appare non censurabile la decisione dei giudici di secondo grado che hanno ritenuto che la documentazione di cui la difesa degli imputati avevano domandato l'acquisizione non potesse essere qualificata come prova nuova o sopravvenuta, trattandosi di copie di atti notarili molto risalenti nel tempo che gli interessati avrebbero potuto acquisire fin nella fase delle indagini e nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto la doglianza difensiva si presenta del tutto indeterminata, essendo stato genericamente asserito che la difesa aveva cercato quegli atti in un momento successivo alla adozione della sentenza di primo grado, in quanto non facevano parte del compendio dei numerosi atti acquisiti dalla pubblica accusa durante la fase delle indagini. La esclusione del riconoscimento della natura di prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna determina conseguentemente la declaratoria di manifesta infondatezza delle censure difensive formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto è pacifico che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di prove che avrebbero dovuto essere ammesse sui presupposti stabiliti al comma 1 dell'art. 495 del codice di rito (così, tra le altre, Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, Gervasi, Rv. 227706). 2.2. Nella fattispecie non è neppure riconoscibile la denunciata violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., prospettata anche in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Costituisce ius receptum negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01). La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di secondo grado per l'acquisizione delle indicate prove documentali non ha comportato, dunque, di per sé sola, l'inosservanza di una norma processuale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: la doglianza difensiva finisce, così, per refluire nella valutazione della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile nella parte in cui è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione, perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge; ed è infondato nella parte in cui è stata dedotta una violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. 3.1. I ricorrenti solo formalmente hanno indicato il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né avendo lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I ricorrenti si sono limitati a criticare il significato che la Corte di appello di Torino aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, le impugnazioni sono state presentate per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte torinese analiticamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni delle persone offese potessero considerarsi attendibili e come sulla base di quelle deposizioni potessero essere congruamente ricostruite le vicende fattuali sottostanti al processo. In particolare, i giudici di merito - dopo aver ricordato che la contrapposizione tra i proprietari di alcune villette e gli odierni imputati, pubblici ufficiali dell'amministrazione municipale di Tricerro, era stata generata dalla decisione del comune di autorizzare la realizzazione di un parco acquatico in una zona confinante con quella dei suddetti immobili, i cui titolari si erano costituiti in comitato per opporsi a quella iniziativa imprenditoriale in quanto causa di immissioni rumorose per loro intollerabili - hanno osservato come gli elementi di conoscenza offerti dalle persone offese, in specie dal Lupano che, proprietario di una delle villette, di quel comitato era stato il principale promotore, fossero attendibili: non solamente perché sufficientemente precise e nella loro parte essenziale reiterate nel tempo, ma soprattutto perché riscontrate da altre emergenze che ne avevano corroborato la credibilità. Così, l'affermazione del Lupano di aver ricevuto dalla imputata [OSCURATO:PERSONA] - che era la responsabile dell'ufficio tecnico comunale e che si sarebbe scoperto essere stata, quale libero professionista, direttamente interessata alla iniziativa imprenditoriale in quanto progettista del parco acquatico e del suo ampliamento - la pressante richiesta di rassegnarsi e di accettare la realizzazione di un 'barriera' di cipressi per attenuare i rumori provenienti dal parco acquatico (richiesta che, a fronte della indisponibilità dell'interlocutore, si era trasformata in una vera e propria minaccia di dare seguito ad accertamenti tecnici per abusi edilizi che erano stati denunciati con un non meglio precisato esposto presentato presso la locale Procura della Repubblica), aveva trovato riscontro, oltre che nella deposizione degli altri proprietari di quelle villette, che in diversa misura erano stati coinvolti nella vicenda, nella circostanza oggettiva che, a fronte della tenace difesa delle proprie ragioni da parte dei privati, forti anche di un parere favorevole dai funzionari dell'Arpa competente per territorio, pochi giorni dopo, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio tecnico della [OSCURATO:PERSONA], nell'aprile 2012 erano stati destinatari, a mo' di 'punizione', di un provvedimento con il quale il sindaco Borgogna aveva sospeso l'agibilità di quelle unità abitative. In tale contesto, nel quale la difesa dei ricorrenti ha cercato di valorizzare alcuni dettagli descrittivi nella speranza di cogliere presunte contraddizioni in quelle testimonianze (in specie, di quella del Lupano, nella parte relativa alle indicazioni che a questi erano state date dalla [OSCURATO:PERSONA]), invero finendo per proporre una mera rilettura delle singole frasi pronunciate dai protagonisti con risultati di certo non più plausibili di quelli scelti nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, con una dettagliata valutazione delle emergenze processuali, ha efficacemente puntualizzato come due fossero 'chiavi di interpretazione' del comportamento dei pubblici agenti due circostanze. Il primo era stato il fatto che l'esposto alla Procura della Repubblica per i presunti abusi edilizi non esisteva - cosa di cui i proprietari delle villette avevano avuto modo di avvedersi solo in seguito - sicché la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato quello stratagemma per cercare di coartare indebitamente la volontà dei componenti di quel comitato di opposizione. Il secondo era stato il fatto che tal Degregori, ingegnere che aveva progettato quelle villette per conto della impresa Pierin e che si era occupato anche dell'assegnazione del fondo per la realizzazione del limitrofo parco acquatico, parlando con uno dei proprietari delle villette, il Ferraris (il quale, sentito come teste, aveva riferito tale dettaglio), aveva ammesso che quello che era accaduto era il frutto di una "manovra del sindaco": aggiungendo che era stato il Pierin, titolare della impresa costruttrice, ad attivarsi presso il comune per sanare le difformità realizzate in fase di costruzione rispetto all'originario progetto. D'altro canto, ha perspicuamente rilevato la Corte di appello, tale ultima circostanza, in uno con il fatto che quelle difformità edilizie erano risultate di esigua portata, perché riguardanti talune pertinenze senza aver comportato alcun significativo aumento di cubatura (tanto da essere state poi sanate con il pagamento della modesta somma di 516 euro), era dato logicamente idoneo a convincere che i proprietari delle villette avessero acquistato gli immobili senza essere realmente consapevoli della esistenza di quelle irregolarità. 3.2. Infondate sono le doglianze difensive concernenti la qualificazione giuridica dei fatti accertati. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008). Di tale regula iuris la Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione, rilevando come le condotte di 'resistenza' del Lupano e degli altri componenti di quel comitato civico - che, lungi dall'essere state finalizzate alla realizzazione di un qualche indebito vantaggio (essendo risultati gli stessi estranei alle irregolarità edilizie realizzate dall'impresa edile che aveva poi venduto loro le villette), si erano opposti strenuamente all'iniziativa dell'amministrazione municipale, tanto da chiedere e ottenere il menzionato parere favorevole dell'Arpa sull'impatto acustico del parco, e da preannunciare altre azioni giudiziarie a tutela delle loro ragioni - avessero provocato la reazione della [OSCURATO:PERSONA]: la quale, dopo aver inutilmente proposto di risolvere la controversia con la proposta di una piantunnazione di un filare di cipressi lungo il confine tra le due aree, con un atteggiamento minaccioso aveva dapprima prospettato ai suoi interlocutori di "non toccare gli alveari" per evitare che "le vespe potessero uscire fuori", ed aveva poi fatto menzione alla esistenza di un "esposto per abusi di edilizi" per spaventare le controparti, giungendo ad istruire una pratica definita con l'adozione del provvedimento sindacale 'punitivo', con cui ai privati era stata tolta l'agibilità delle loro case. L'atteggiamento della imputata, negativamente qualificato da un abuso dei suoi poteri, si era, dunque, concretizzato nella prospettazione di un male 'contra ius' e nel tentativo di costringere i privati, che stati posti così in una posizione di chiara soggezione, ad evitare quelle conseguenze pregiudizievoli accettando di rinunciare alle loro legittime pretese vantate sia verso l'amministrazione comunale, sia verso l'impresa affidataria della gestione del parco. In tale ottica non è affatto condivisibile la diversa impostazione privilegiata dai difensori degli imputati, in quanto i proprietari delle villette non avevano affatto avuto una posizione paritaria rispetto a quella dei pubblici agenti che stavano abusando dei loro poteri, né avevano agito, per le ragioni innanzi esposte, per realizzare un loro indebito vantaggio. Inoltre, la minaccia ingiusta formulata dagli imputati non era consistita - come la difesa si è sforzata di far credere - genericamente nel prospettare la presenza di un esposto presentato in Procura, in realtà inesistente, ma dapprima nel paventare l'avvio di un procedimento penale a carico dei privati e poi nel coltivare un procedimento amministrativo sfociato nell'adozione di un provvedimento sproporzionato rispetto agli scopi, capace di mettere arbitrariamente in discussione la disponibilità delle abitazioni da parte dei propri interlocutori, dunque idoneo a limitare la capacità di autodeterminazione degli stessi. D'altro canto, anche a voler considerare isolatamente la circostanza della accertata inesistenza della denuncia presentata alla locale Procura della Repubblica, cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto reiteratamente riferimento per provare a fiaccare le resistenze dei proprietari delle villette, tale dettaglio non avrebbe comportato, in ogni caso, una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa: essendo pacifico che, in una siffatta situazione, il delitto di tentata concussione sarebbe stato comunque configurabile, in quanto la prevenuta aveva sì prospettato ai suoi interlocutori un pregiudizio in concreto inesistente, ma ciò di sicuro non aveva avuto come scopo quello di indurre in errore i privati, che, invece, era stato provato avessero sempre mantenuto la consapevolezza del fatto che non fosse da loro dovuto l'accettazione di quanto preteso dal pubblico ufficiale (in questo senso Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265005). 4. Anche il terzo motivo del ricorso è privo di pregio. 4.1. Preliminarmente va rilevato come la questione concernente la violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. è inammissibile perché formulata, nei termini indicati, per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.2. Per il resto la sentenza impugnata ricostruisce in fatto il concorso del sindaco Borgogna con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che lo stesso aveva fornito un contributo causale determinante nella commissione della tentata concussione posta in essere direttamente dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con la quale aveva agito, adottando quel provvedimento di sospensione dell'agibilità delle villette, misura risultata del tutto sproporzionata rispetto alle accertate difformità edilizie, inidonee a pregiudicare la stabilità e la sicurezza degli immobili. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La quale, con un convincente percorso argomentativo, ha spiegato come la responsabilità concorsuale del Borgogna fosse stata dimostrata, in particolar modo, da due circostanze. La prima era costituita dal contenuto della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca consigliere comunale, la quale, rammentando quanto le era stato riferito dal sindaco cui ella si era rivolta per avere chiarimenti, avevano ricordato che il Borgogna aveva assunto un atteggiamento esattamente corrispondente a quello della [OSCURATO:PERSONA], non solo parlando delle "conseguenze" che avrebbero patito coloro che "avevano messo in mezzo le istituzioni", bensì menzionando espressamente l'inesistente coinvolgimento della Procura della Repubblica, che, a suo dire, "stava facendo i sopralluoghi nel parco e tutte le verifiche loro": testimonianza, questa della Abate, che aveva riscontrato quella della persona offesa Cecchettin che, riportando quanto riferitogli dal Borgogna in un loro incontro (peraltro sollecitato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA]), aveva dichiarato che il sindaco, dopo averlo invitato "a prendere le distanze dal Lupano", anche per evitare le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli di una prosecuzione di quella campagna di opposizione contro il parco acquatico, gli aveva suggerito che "in un paese come Tricerro i panni sporchi avrebbero dovuto essere lavati in famiglia".La seconda circostanza era costituita dalle deposizioni dei testi Dimaria e Ferraris, che riferendo quanto loro confidato dal Degregorio (dunque, non utilizzando in motivazione direttamente le dichiarazioni alquanto reticenti di quest'ultimo), avevano dichiarato che il direttore dei lavori loro confidato che quella iniziativa contro i componenti del comitato era riferibile proprio al sindaco Borgogna. 5. Segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Rigetta i ricors