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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03797/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LcZt I'- cotAtt.4.41:o 42 del. utlit-e-H- Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha siD4c11.44Q-G4ichliAd o c-1,2 rumez chi aex , 4,24, AAP.," c,..tt. 2.3 ,Co. 2, u..

I.I 2.o 2 C cu.u.‘14_11c, 12 o à exat._,-1..c- 4--tAcip ‘eg-Ara- i 122 t.C.C. afa_ r)--,2 o .0 c_o [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 19 settembre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava Querim CAMI alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per i reati, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] CAMI ed Eduard [OSCURATO:PERSONA] e unificati dalla continuazione, di cui ai capi A) (detenzione e porto illegali di una pistola Beretta 7,65 con caricatore e tre cartucce), in esso assorbito il capo G) (detenzione di tre cartucce), B) (ricettazione della pistola sub capo A), C) (ricettazione di vari biglietti 'gratta e vinci', di 130 stecche di sigarette e della somma in moneta spicciola di euro 3.097,34, rinvenuta all'interno di un contenitore di monete per distributore automatico: oggetti, tutti, trasportati a bordo del veicolo sub capo D), D) (ricettazione di autovettura Audi "A8" targata [OSCURATO:TARGA]) e H) (porto abusivo di strumenti atti a offendere); condannava, inoltre, l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui ai capi E) (resistenza a pubblico ufficiale) e F) (lesioni personali in danno degli operanti coinvolti nell'episodio sub E): quindi, complessivamente, alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa.

2. Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti a Querim CAMI, rideterminava la pena inflittagli in quattro anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa.

La Corte di merito assolveva i coimputati [OSCURATO:PERSONA] CAMI ed Eduard [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub capo D) (ricettazione di autovettura) per non aver commesso il fatto.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.

3.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. (capo D).

Con riguardo al capo D) della rubrica, si censura l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'attribuire la penale responsabilità all'imputato quale conducente dell'autovettura ricettata, quando dagli atti e da altre parti della motivazione emergeva con chiarezza come alla guida dell'auto si trovasse il fratello [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. nen. (capo C).

La motivazione doveva considerarsi "illogica e mancante", in assenza di elementi capaci di dimostrare la consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza dei beni provento del furto realizzato alcune ore prima, né era stata indicata la prova del fatto che egli avesse, in qualche modo, acquistato o ricevuto, la merce trafugata poco prima.

Infine, la Corte di merito aveva errato nell'applicazione della legge penale per non aver riqualificato, in base alle dichiarazioni rese da Eduard [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CAMI, il fatto nel meno grave reato di furto.3.3.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 337 cod. pen., 110, 582, 585, 576 cod. pen. (capi E e F).

I giudici del gravame avevano addebitato all'imputato una colluttazione con gli agenti che non c'era mai stata.

Egli si era limitato, nell'occorso, a risalire in auto dopo che il conducente vi era già salito e si accingeva a ripartire, sicché non poteva ritenersi che avesse rafforzato il proposito criminoso del fratello [OSCURATO:PERSONA], né, tanto meno, che avesse fornito un contributo materiale all'azione delittuosa posta in essere.

Inoltre, la Corte distrettuale non aveva considerato che la fuga intesa come mero allontanamento dal luogo dove si trova il pubblico ufficiale non può integrare il reato di resistenza contestato.

3.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 4

I. n. 110/75 (capo H).

La sentenza dava per scontata la disponibilità in capo all'imputato di tutti gli oggetti rinvenuti nel bagagliaio dell'auto in assenza di elementi idonei a suffragare tali conclusioni.

3.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (capo D).

La Corte partenopea aveva omesso di rispondere alle censure dedotte dalla difesa.

Inoltre, la sentenza meritava censura per non avere logicamente giustificato l'irrogazione di una pena base notevolmente superiore al minimo edittale e, soprattutto, nettamente superiore alla pena base ritenuta congrua per il medesimo delitto commesso dai coimputati (tre anni per il ricorrente e due anni per i correi in relazione allo stesso reato di ricettazione).

La motivazione era illogica anche con riferimento alle frazioni di aumento apportate ex art. 81, cpv., cod. pen. per i reati-satellite; a tale riguardo, era sufficiente rilevare che, in relazione al medesimo reato di cui al capo E), per il Querim CAMI era stato reputato congruo un aumento doppio rispetto a quello inflitto ai coimputati.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (in assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento), ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al primo motivo di ricorso, e con richiesta di rigetto, nel resto, del ricorso medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, concernente la ricettazione dell'autovettura Audi "A8" contestata al capo D) della rubrica.

Per una evidente svista, che, tuttavia, ha dato luogo a una motivazione palesemente illogica sul punto, la Corte di appello di Napoli, nel ravvisare la responsabilità del delitto unicamente in capo a colui che aveva l'esclusiva disponibilità delle chiavi di accensione della vettura, assolvendo, di contro, i passeggeri, ha indicato erroneamente [OSCURATO:PERSONA] CAMI sia come detentore delle chiavi sia come passeggero, pervenendo alla sua assoluzione e alla condanna dell'odierno ricorrente.

Risulta, con chiarezza, anche dalla sentenza di primo grado, che era [OSCURATO:PERSONA] CAMI a condurre l'Audi "A8", mentre il fratello Querim occupava il posto di passeggero anteriore destro (pag. 5 della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); così come risulta, in esito a perquisizione, che in possesso di [OSCURATO:PERSONA] CAMI e non di Querim CAMI venne rinvenuta la chiave della citata autovettura (pag. 6 sentenza cit.).

Se, dunque, la Corte di merito ha opinato che solo il detentore delle chiavi dovesse essere ritenuto responsabile del delitto di ricettazione de quo, con esclusione della corresponsabiltà dei passeggeri, è evidente che non avrebbe potuto dichiarare responsabile Querim CAMI, che era passeggero e non deteneva le chiavi dell'auto.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà emendare la propria decisione nel senso indicato, rivisitando integralmente il trattamento sanzionatorio, anche alla luce dei rilievi contenuti in ricorso, da reputarsi assorbiti, ma non preclusi.

2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

I motivi, infatti, sono, per lo più, reiterativi di censure dedotte in appello e adeguatamente affrontate dalla Corte di merito, o meramente confutativi, o, ancora, tesi a opporre una 'controlettura' delle evidenze probatorie.

La decisione impugnata, dal canto suo, ha fornito risposte sempre pienamente adeguate, sul piano della logica e del diritto, ai rilievi difensivi: a) quanto alla ricettazione sub capo C), attribuendo la responsabilità a tutti coloro che si trovavano nell'auto, e ciò in ragione del volume della merce trasportata e rinvenuta all'interno, circostanza che non poteva non indurre a ritenere che tutti si fossero accorti della presenza della stessa, tenuto anche conto della fuga, che rimandava a una responsabilità concorsuale degli occupanti il veicolo; b) quanto alla resistenza sub capo E), apprezzando la condotta del ricorrente di rientrare all'interno del mezzo, in uno con la immediata e spericolata manovra di fuga posta in essere dal correo [OSCURATO:PERSONA] CAMI, sintomo di contributo rafforzativo della volontà criminosa altrui.

L'approdo cui sono pervenuti i Giudici del gravame rispetto a quest'ultimo reato è conforme all'insegnamento di questa Corte, per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda - come nel caso di specie - ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (fra le più recenti, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277775).

I motivi attinenti ai residui reati sono inammissibili per genericità e aspecificità, in quanto non si confrontano con il complessivo ordito motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo D) nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LcZt I'- cotAtt.4.41:o 42 del. utlit-e-H- Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha siD4c11.44Q-G4ichliAd o c-1,2 rumez chi aex , 4,24, AAP.," c,..tt. 2.3 ,Co. 2, u.. I.I 2.o 2 C cu.u.‘14_11c, 12 o à exat._,-1..c- 4--tAcip ‘eg-Ara- i 122 t.C.C. afa_ r)--,2 o .0 c_o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 19 settembre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava Querim CAMI alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per i reati, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] CAMI ed Eduard [OSCURATO:PERSONA] e unificati dalla continuazione, di cui ai capi A) (detenzione e porto illegali di una pistola Beretta 7,65 con caricatore e tre cartucce), in esso assorbito il capo G) (detenzione di tre cartucce), B) (ricettazione della pistola sub capo A), C) (ricettazione di vari biglietti 'gratta e vinci', di 130 stecche di sigarette e della somma in moneta spicciola di euro 3.097,34, rinvenuta all'interno di un contenitore di monete per distributore automatico: oggetti, tutti, trasportati a bordo del veicolo sub capo D), D) (ricettazione di autovettura Audi "A8" targata [OSCURATO:TARGA]) e H) (porto abusivo di strumenti atti a offendere); condannava, inoltre, l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui ai capi E) (resistenza a pubblico ufficiale) e F) (lesioni personali in danno degli operanti coinvolti nell'episodio sub E): quindi, complessivamente, alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa. 2. Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti a Querim CAMI, rideterminava la pena inflittagli in quattro anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa. La Corte di merito assolveva i coimputati [OSCURATO:PERSONA] CAMI ed Eduard [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub capo D) (ricettazione di autovettura) per non aver commesso il fatto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 3.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. (capo D). Con riguardo al capo D) della rubrica, si censura l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'attribuire la penale responsabilità all'imputato quale conducente dell'autovettura ricettata, quando dagli atti e da altre parti della motivazione emergeva con chiarezza come alla guida dell'auto si trovasse il fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. nen. (capo C). La motivazione doveva considerarsi "illogica e mancante", in assenza di elementi capaci di dimostrare la consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza dei beni provento del furto realizzato alcune ore prima, né era stata indicata la prova del fatto che egli avesse, in qualche modo, acquistato o ricevuto, la merce trafugata poco prima. Infine, la Corte di merito aveva errato nell'applicazione della legge penale per non aver riqualificato, in base alle dichiarazioni rese da Eduard [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CAMI, il fatto nel meno grave reato di furto.3.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 337 cod. pen., 110, 582, 585, 576 cod. pen. (capi E e F). I giudici del gravame avevano addebitato all'imputato una colluttazione con gli agenti che non c'era mai stata. Egli si era limitato, nell'occorso, a risalire in auto dopo che il conducente vi era già salito e si accingeva a ripartire, sicché non poteva ritenersi che avesse rafforzato il proposito criminoso del fratello [OSCURATO:PERSONA], né, tanto meno, che avesse fornito un contributo materiale all'azione delittuosa posta in essere. Inoltre, la Corte distrettuale non aveva considerato che la fuga intesa come mero allontanamento dal luogo dove si trova il pubblico ufficiale non può integrare il reato di resistenza contestato. 3.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 4 I. n. 110/75 (capo H). La sentenza dava per scontata la disponibilità in capo all'imputato di tutti gli oggetti rinvenuti nel bagagliaio dell'auto in assenza di elementi idonei a suffragare tali conclusioni. 3.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (capo D). La Corte partenopea aveva omesso di rispondere alle censure dedotte dalla difesa. Inoltre, la sentenza meritava censura per non avere logicamente giustificato l'irrogazione di una pena base notevolmente superiore al minimo edittale e, soprattutto, nettamente superiore alla pena base ritenuta congrua per il medesimo delitto commesso dai coimputati (tre anni per il ricorrente e due anni per i correi in relazione allo stesso reato di ricettazione). La motivazione era illogica anche con riferimento alle frazioni di aumento apportate ex art. 81, cpv., cod. pen. per i reati-satellite; a tale riguardo, era sufficiente rilevare che, in relazione al medesimo reato di cui al capo E), per il Querim CAMI era stato reputato congruo un aumento doppio rispetto a quello inflitto ai coimputati. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (in assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento), ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al primo motivo di ricorso, e con richiesta di rigetto, nel resto, del ricorso medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, concernente la ricettazione dell'autovettura Audi "A8" contestata al capo D) della rubrica. Per una evidente svista, che, tuttavia, ha dato luogo a una motivazione palesemente illogica sul punto, la Corte di appello di Napoli, nel ravvisare la responsabilità del delitto unicamente in capo a colui che aveva l'esclusiva disponibilità delle chiavi di accensione della vettura, assolvendo, di contro, i passeggeri, ha indicato erroneamente [OSCURATO:PERSONA] CAMI sia come detentore delle chiavi sia come passeggero, pervenendo alla sua assoluzione e alla condanna dell'odierno ricorrente. Risulta, con chiarezza, anche dalla sentenza di primo grado, che era [OSCURATO:PERSONA] CAMI a condurre l'Audi "A8", mentre il fratello Querim occupava il posto di passeggero anteriore destro (pag. 5 della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); così come risulta, in esito a perquisizione, che in possesso di [OSCURATO:PERSONA] CAMI e non di Querim CAMI venne rinvenuta la chiave della citata autovettura (pag. 6 sentenza cit.). Se, dunque, la Corte di merito ha opinato che solo il detentore delle chiavi dovesse essere ritenuto responsabile del delitto di ricettazione de quo, con esclusione della corresponsabiltà dei passeggeri, è evidente che non avrebbe potuto dichiarare responsabile Querim CAMI, che era passeggero e non deteneva le chiavi dell'auto. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà emendare la propria decisione nel senso indicato, rivisitando integralmente il trattamento sanzionatorio, anche alla luce dei rilievi contenuti in ricorso, da reputarsi assorbiti, ma non preclusi. 2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. I motivi, infatti, sono, per lo più, reiterativi di censure dedotte in appello e adeguatamente affrontate dalla Corte di merito, o meramente confutativi, o, ancora, tesi a opporre una 'controlettura' delle evidenze probatorie. La decisione impugnata, dal canto suo, ha fornito risposte sempre pienamente adeguate, sul piano della logica e del diritto, ai rilievi difensivi: a) quanto alla ricettazione sub capo C), attribuendo la responsabilità a tutti coloro che si trovavano nell'auto, e ciò in ragione del volume della merce trasportata e rinvenuta all'interno, circostanza che non poteva non indurre a ritenere che tutti si fossero accorti della presenza della stessa, tenuto anche conto della fuga, che rimandava a una responsabilità concorsuale degli occupanti il veicolo; b) quanto alla resistenza sub capo E), apprezzando la condotta del ricorrente di rientrare all'interno del mezzo, in uno con la immediata e spericolata manovra di fuga posta in essere dal correo [OSCURATO:PERSONA] CAMI, sintomo di contributo rafforzativo della volontà criminosa altrui. L'approdo cui sono pervenuti i Giudici del gravame rispetto a quest'ultimo reato è conforme all'insegnamento di questa Corte, per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda - come nel caso di specie - ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (fra le più recenti, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277775). I motivi attinenti ai residui reati sono inammissibili per genericità e aspecificità, in quanto non si confrontano con il complessivo ordito motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo D) nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto
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