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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 04461/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28757/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta n. 3794/2022 depositata il 28/04/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28757/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta n. 3794/2022 depositata il 28/04/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026
Decreto Cassazione n. 04461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris