CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto il 12 aprile 2023. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorsa per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9