CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, ha confermato, per la parte che qui interessa, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 24 agosto 2021 con la quale è stata applicata a Denis MATOSZ la misura degli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 9 (artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895). 1.1. Il tribunale del riesame annullava l'ordinanza cautelare con riguardo al reato di partecipazione a una rissa aggravata e confermava la misura per i restanti reati attinenti alle armi, precisando che la richiesta di riesame e la discussione svolta dal difensore avevano avuto per oggetto unicamente le esigenze cautelari, mentre non veniva contestata la sussistenza della gravità indiziaria per gli indicati delitti. 2. [OSCURATO:PERSONA] MATOSZ, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alla attualità delle esigenze cautelari in quanto i fatti risalgono al 2019 e i pregiudizi, cui si è fatto riferimento per il pericolo di reiterazione, sono del 2020 e, comunque, si tratta di procedimenti che non sono ancora conclusi con l'accertamento di responsabilità. D'altra parte, è inverosimile la versione dei testimoni in merito al comportamento tenuto dall'indagato quando avrebbe esploso i colpi di pistola e minacciato i presenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che «In caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame può limitarsi, anche solo implicitamente, a fare rinvio alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato sugli aspetti non censurati - in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti - essendo invece tenuto ad indicare in modo espresso i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari» (Sez. 1, n. 54607 del 02/11/2016, Milo, Rv. 268591), sicché sono inammissibili le deduzioni difensive che contestano, peraltro genericamente, il quadro indiziario. 3. In merito alle esigenze cautelari è solo il caso di notare che il pericolo di reiterazione, ravvisato in termini di concreta attualità, è pacificamente connesso alla disponibilità dell'arma da sparo che non risulta essere stata rinvenuta, sicché il ricorso, che omette di confrontarsi con tale decisiva circostanza, risulta inammissibile. 3.1. D'altra parte, il pericolo di reiterazione è stato motivatamente ancorato all'esistenza di numerosi e specifici procedimenti penali pendenti che risalgono a un periodo successivo alla data di commissione del fatto per cui si procede, sicché, sotto tale angolo visuale, sono stati logicamente valorizzati come indicativi del concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato. Va, infatti, ricordato che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). 3.2. È priva di pregio, del resto, la circostanza che per tali procedimenti penali non si sia ancora addivenuti alla definitiva affermazione di responsabilità dell'indagato, poiché la non contestata sussistenza degli indicati precedenti di polizia può essere valorizzata ai fini di tratteggiare la pericolosità del soggetto (Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016 - dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca