CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; i)t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, con il quale si assume l'assenza di dolo o colpa nella condotta dell'imputato il quale, sottoposto a controllo su strada mentre si trovava alla guida di un autoveicolo, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisica connessa all'assunzione di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondato perché non sorretto da argomentazione alcuna, laddove è stato, invece, accertato, nella fase dì merito, che Leggìeri, dopo avere spontaneamente dichiarato dì avere fatto uso di cocaina, si sottrasse consapevolmente all'accertamento, che non ammette, come chiarito dalla Corte di appello, equipollenti; che il secondo motivo attiene alla rilevanza penale del porto ingiustificato in luogo pubblico di arma giocattolo, da confermarsi alla luce del disposto dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 100, come modificato, in relazione all'art. 5, quarto comma, del medesimo testo normativo, dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966; Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264446); che il terzo ed ultimo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata perché priva di adeguata delibazione dei motivi di appello, è affetto da tangibile ed insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele Ca1Duccio A ;3hi • (W- [OSCURATO:PERSONA] 01 7.7 ogcv , --------