CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze a) Corte di Appello Roma del 13/1/2016, irrevocabile il 30/3/2016 (per il reato di cui all'art. 73, comma5, D.P.R. 309/1990, commesso a Roma il 12/8/2012), b) Corte di Appello di Roma del 30/6/2016, irrevocabile il 15/10/2016 (per il reato di cui art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso a Roma il 30/12/2015); c) Corte di Appello di Roma del 25/11/2015, irrevocabile il 23/5/2018 (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso Roma il 14/5/2013); Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti oggetto delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono nel medesimo contesto spazio temporale; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi nel corso di diversi anni, con modalità diverse e in concorso con soggetti diversi e come tale elementi impongano di escludere che gli stessi siano il frutto di un'ideazione originaria unitaria laddove, invece, la reiterazione delle condotte è solo sintomatica di una professionalità criminale che è incompatibile con la disciplina di favore di cui all'art. 81 cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 — 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen