CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 2 maggio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 628 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione. Premesso che non risulterebbe contestato formalmente alcun delitto di lesioni (come invece affermato dal Tribunale), la difesa censura la ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di rapina aggravata, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri esterni e comunque tali da far escludere che la presunta condotta aggressiva fosse finalizzata all’impossessamento del denaro e del cellulare. 2.2. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, contestandosi la sussistenza del pericolo di reiterazione (giustificata, secondo il ricorrente, in termini meramente tautologici), dovendosi, viceversa, avere riguardo alla distanza temporale dei fatti e all’incensuratezza dell’indagato. 2.3. Violazione dell’art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla scelta della misura intramuraria, che i giudici di merito avrebbero fondato solo su una generica valutazione di «personalità violenta e inaffidabile», avulsa dalle emergenze procedimentali. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, in quanto avulsi da un effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e, comunque, manifestamente infondati. 2. I giudici di merito, dopo una serena e non superficiale analisi del contributo informativo offerto dalla persona offesa, hanno concluso per la piena attendibilità del suo racconto (pp. 3-6, anche per quel che attiene la finalizzazione delle violenze alla sottrazione della refurtiva, dopo aver spogliato e ridotto in stato di incoscienza la vittima; in ogni caso le certificazioni mediche in tema di lesioni costituirebbero, comunque, un riscontro oggettivo). Questa conclusione in punto di fatto non è censurabile in sede di legittimità, siccome priva di vizi logico-giuridici e coerente con l’insegnamento costante di questa Corte in tema di sufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, debitamente vagliate (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01) e in merito al necessario nesso causale tra violenza e sottrazione (Sez. 2, n. 21830 del 01/07/2020, Leonardo, non mass.; Sez. 2, n. 48603 del 15/10/2019, Carvelli, non mass.; Sez. 2, n. 10812 del 12/09/1995, Mannino, Rv. 202668-01). 3. Il concreto e attuale pericolo di recidivanza è stato adeguatamente giustificato, richiamando, in generale, il preoccupante contesto di “guerra” tra gruppi criminali tunisini per il controllo delle piazze di spaccio e, nello specifico, la peculiare brutalità della condotta ascritta all’indagato (pp. 4-7, ove si ricostruiscono i ripetuti pestaggi, la minaccia con arma da fuoco, l’accecamento con spray urticante,l’umiliazione consistita nel denudamento della vittima, filmata in tali umilianti condizioni e poi lasciata semisvenuta, nonché il successivo coinvolgimento in un’ulteriore aggressione e l’assenza di ogni rivisitazione critica). Le censure del ricorrente appaiono meramente confutative e, in ogni caso, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità delle condotte criminose, di modo che il rischio di reiterazione può essere legittimamente desunto anche dalle modalità delle condotte oggetto di imputazione provvisoria, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217- 01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). Peraltro, come sottolineato dal Tribunale, sono chiaramente contestate anche le lesioni, con indicazioni della norma di legge che si presume violata e, soprattutto, con la chiara enunciazione del fatto: «lesioni personali consistite in “trauma cranio facciale con fratture multiple del massiccio facciale” e giudicate guaribili in 35 giorni», derivanti dai numerosi colpi inferti «coltelli, un machete e una pistola» con (a fortiori, dovendosi tenere conto della natura ontologicamente fluida della contestazione prima dell’esercizio dell’azione penale). 4. Sulla scorta delle circostanze sopra accennate, risulta del pari più che adeguato il percorso argomentativo posto a fondamento dell’esclusione dell’affidabilità dell’indagato in merito al rispetto di eventuali prescrizioni imposte, anche in caso di misura autocustodiale. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 5.2. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canceller