CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2021
Cassazione n. 37497/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso provvedimento del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta richiesta di rimessione del processo n. 5547/2017 R.G.N.R. DDA — n. 3326/2018 R.G. Gip, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. Si osserva: a) che il p.m., assumendo posizione diversa da quella di molti altri uffici giudiziari, ha negato ogni indagine sul cd. server intermedio, nonostante le richieste formulate alle udienze del 31/05/2021 e del 07/06/2021, affermando di avere espressamente utilizzato tale metodo di captazione; b) che il giudice aveva recepito tale posizione; c) che questo dato oggettivo dimostra il condizionamento presente nella sede di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al processo nel quale è imputato il [OSCURATO:PERSONA], appartenente all'omonima famiglia - «recante al suo interno plurime e storiche condanne ex art. 416 bis c.p.» - che si assume abbia rappresentato e rappresenti un gruppo egemone con collegamenti nella politica, nella magistratura e nella struttura di potere; d) che, in definitiva, l'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] aveva negato ingresso ad indagini idonee a dimostrare l'illegalità delle procedure seguite da RCS, società privata appaltatrice dell'attività di intercettazione, esortando l'avvocatura locale a non associarsi all'eccezione formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]; e) che proprio tale profilo confermava il condizionamento del processo da parte della situazione locale, costituita da indagini sulla famiglia [OSCURATO:PERSONA], anche per rapporti con magistrati (nel prosieguo della richiesta si menziona il caso del giudice Tuccio nell'ambito del processo Gotha); f) che tale situazione era corroborata dal comportamento del p.m. nel corso dell'udienza preliminare che aveva svolto critiche alla professionalità dei difensori del [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata in cancelleria una nota, con la quale si è chiesto termine per procedere al rinnovo delle notifiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non risultavano perfezionate, nonostante il riferimento a indirizzi indicati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare e utilizzati con successo dall'ufficio di Procura, con la conseguenza che doveva escludersi qualunque negligenza della difesa. Dopo tale richiesta, la nota prosegue ribadendo l'esistenza del condizionamento del contesto socio-politico-giudiziario di [OSCURATO:PERSONA]. Si menzionano, al riguardo, il collegamento di esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] con il giudice Tuccio e la condotta del p.m. che aveva «vaticinato anticipatamente circa la volontà del Foro locale (o comunque del collegio di difesa) come avversativa rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA]», conducendo ad un isolamento di quest'ultima.Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] affronta il processo da incensurato e che su di lui pende una notevole suggestione, consolidatasi nella DDA reggina, scaturente dal fatto di essere il fratello di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime. ex art. 41-bis I. ord. pen. e indicato come primum movens di turbamenti socio-politici nella città di [OSCURATO:PERSONA]. Sul piano procedurale, si chiarisce che, poiché la richiesta si basa sulle modalità di svolgimento delle udienze e sul condizionamento al pieno dispiegarsi del contraddittorio sul tema della utilizzabilità delle intercettazioni, è necessario l'ascolto o la trascrizione precisa delle discussioni svolte: si insiste, pertanto, per l'acquisizione in copia trascritta di quanto accaduto nelle due udienze del 31/05 e 07/06/2021. È stata depositata in data 22/07/2021 altra nota difensiva nella quale si deduce: a) che era stata richiesta copia dei file audio delle ricordate udienze del 31/05 e del 07/06/2021, al fine di far eseguire una consulenza trascrittiva, in quanto l'esame dei verbali stenotipici ufficiali non avrebbe riportato alcuni dialoghi intervenuti; b) che, tuttavia, erano state fornite non due tracce audio complete, ma una serie di file di varia estensione concernenti ciascun canale di registrazione, verosimilmente riferito ai vari protagonisti del dibattito processuale; c) che, allo stato, non può dirsi compiutamente ricostruibile il contesto ambientale nel quale si iscrivono le due udienze; d) che il contraddittorio non era stato integrato in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto la richiesta di rimessione, trattenuta dalla censura secondo il carteggio intrattenuto con il suo difensore. Si chiede, pertanto: a) ordinare l'accertamento, da parte della cancelleria, in ordine all'avvenuta consegna all'imputato [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di rimessione; b) preso atto della sostanziale inservibilità dei file consegnati alla difesa, acquisire copia delle registrazioni delle due udienze, disponendo perizia. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, quanto al tema procedurale posto dalla notifica della richiesta di remissione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., si osserva che l'adempimento deve ritenersi tempestivamente realizzato qualora entro il termine di sette giorni intervenga l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario ovvero all'agente postale, non potendosi porre a carico del richiedente i tempi, successivi alla consegna dell'atto, necessari al perfezionamento della notifica (Sez. 6, n. 50321 del 22/11/2016, Altea, Rv. 268795 - 01). 2. Ciò posto, si osserva, secondo quanto ribadito anche di recente da questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 0), che la giurisprudenza di legittimità ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i caratteri della rimessione: l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010). Infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni siano "non altrimenti eliminabili", vale a dire non possano essere superate mediante l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, dep. Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502). Ne consegue che non hanno rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'istituto, vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880). D'altra parte la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). Il richiedente menziona l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255376 - 01, secondo la quale, ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. E, tuttavia, l'esame del contenuto della richieSta non rivela alcuna delle situazioni previste dalla norma invocata. La scelta di non approfondire a livello istruttorio la questione del cd. server intermedio rappresenta una decisione, a livello investigativo, prima, e giurisdizionale, poi, che si colloca nell'ampia e articolata dialettica processuale quale emerge dai verbali dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del del 07/06/2021. Né, peraltro, si coglie la reiteratamente lamentata provocatio ad populum, dal momento che, in sintesi, la replica del p.m. alle eccezioni si è tradotta nella deduzione del loro carattere esplorativo, in quanto fondate su mere notìzie di stampa, non accompagnate da richieste indirizzate alla Procura, e della loro infondatezza, in quanto estranee ai confini nei quali il legislatore ha previsto l'inutilizzabilità. Peraltro, l'amplissimo spazio fornito in sede giurisdizionale alle parti esclude qualunque remoto sospetto di pregiudizio al pieno svolgersi del contraddittorio. Infine, anche la dedotta condizione di isolamento della difesa, oltre a non trovare riscontro nel verbale del 31/05/2021, considerato che all'eccezione si sono associati altri difensori (ma si tratta di profilo di scarso rilievo, poiché non si potrebbe trarre dalla libere determinazioni di altri difensori alcuna conseguenza se non su un piano meramente congetturale), non ha inciso in alcun modo sulla determinazione con la quale i difensori dell'odierno richiedente hanno legittimamente sostenuto le loro tesi. In definitiva, non emerge alcuna ipotesi di condizionamento idonea a pregiudicare il libero ed energico svolgersi del contraddittorio processuale, che è stato ampiamente e correttamente consentito, quale che poi sia stato l'esito delle decisìoni assunte, che restano assoggettate agii ordinari rimedi processuali. In tale prospettiva, ogni ulteriore approfondimento da parte di questa Corte, tenuto conto del presupposto che giustifica l'assunzione di informazioni, ai sensi dell'art. 48, comma 1, cod. proc. pen., ossia la necessità ai fini del decidere, diviene inutile. Tanto fonda il rigetto delle richieste istruttorie contenute al punto 2 della nota del 22/07/2021 e le richieste analoghe presenti nella precedente nota (l'ascolto del sonoro fonoregistrato). La generica affermazione di non conformità delle trascrizioni ufficiali con l'accaduto, in disparte il tema dell'efficacia fidefacente del verbale e anche a volersi concentrare sui brani non risultati comprensibili, non si accompagna ad alcuna deduzione - certo ben possibile, visto che i difensori del [OSCURATO:PERSONA] erano presenti all'udienza - idonea a illustrare la rilevanza di siffatte difformità, alla luce dei presupposti che giustificano l'accoglimento della richiesta di rimessione. E certo estraneo al tema della grave situazione locale è poi il cenno al commento che la stessa nota difensiva del 22/07/2021 confina nell'aneddotica. Da ultimo, anche l'esistenza di rapporti della «famiglia [OSCURATO:PERSONA]» con magistrati, proprio per la genericità di deduzione (nel senso che il coinvolgimento dì un magistrato non dimostra in alcun modo la sussistenza di «gravi situazioni locali»), risulta inidonea a condizionare l'equo svolgimento del processo). 3. Va aggiunto che, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01). Inoltre, alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurO 3.000,00 in favore della Cassa