CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 37506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9673/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 60/2021 depositata il 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l., società francese, contro la sentenza del 25 gennaio 2021, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in controversia introdotta dall’odierna ricorrente con ricorso monitorio, opposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l., volto ad ottenere il pagamento della somma di € 141.495,79, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la vendita di acqua minerale in bottiglia. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera b), del Regolamento UE n. 1215/2012 nonché dell’articolo 1362 c.c. in relazione all’articolo 360, numeri 1 e 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente la giurisdizione italiana: in particolare si sostiene che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la clausola ex works, apposta sia sulle fatture da essa emesse, sia sugli ordini provenienti dall’acquirente, non manifestasse una volontà chiara ed inequivoca in ordine all’individuazione del luogo di consegna della merce. Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza impugnata ex articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., con riferimento all’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Brescia omesso di motivare il rigetto del secondo motivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in ogni caso di violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso Regolamento, in relazione all’articolo 360, primo comma, numeri 1 e 3, c.p.c.: in particolare si sostiene che il giudice di merito non avrebbe inoltre motivato sulla circostanza che il luogo finale di consegna della merce compra-venduta era collocato in Asia. Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare i documenti di causa dai quali emergeva che la merce comprata venduta oggetto del giudizio era stata consegnata in paesi non appartenenti all’Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Va disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, dal momento che il primo mezzo pone una questione di giurisdizione devoluta appunto alla cognizione delle Sezioni Unite, in mancanza dei presupposti di cui all’articolo 374, primo comma, ultima parte, c.p.c.. Il giudice di merito ha ritenuto che la clausola exworks non facesse emergere «un incontro di volontà chiaro e inequivoco … non è ravvisabile una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione» (pagine 15-16 della sentenza impugnata). Orbene le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile ratione temporis), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola ex works, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20633). È centrale, nel ragionamento svolto, l’affermazione secondo cui «l'inserimento della citata clausola ex works è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l'aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell'attribuzione della giurisdizione». Ladefinizione della clausola [OSCURATO:PERSONA] secondo il testo ufficiale ICC(edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020) è la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable. E cioè: «[OSCURATO:PERSONA] significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile». Il dato letterale sembra al Collegio dunque univoco («effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto») nell’identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna: la clausola [OSCURATO:PERSONA] sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l’individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a metterea disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l’eventuale documentazione prescritta. La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione. I precedenti richiamati nella decisione poc’anzi menzionata non concernono tutti, specificamente, la clausola [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17566, e Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32362, concernenti rispettivamente clausole FCA e CIF; anche Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15891, non pare riferirsi a clausola [OSCURATO:PERSONA]). Quanto a Cass., Sez.Un., 14 novembre 2014, n. 24279, occorre dire che la pronuncia si fonda sul peculiare testo della clausola nell’occasione esaminata, ed altresì sulla contraddittorietà delle indicazioni provenienti dalla documentazione considerata, da cui il Collegio ha desunto, con riguardo al caso di specie, essere «evidente che non si tratta … di specifica pattuizione volta a identificare - tanto meno con chiarezza - il luogo di consegna, ma di ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto». Insomma, in quest’ultimo caso può dirsi che una clausola [OSCURATO:PERSONA] in effetti non v’era. In definitiva, pare al Collegio che non sussistano i presupposti di cui all’ultima parte del primo comma dell’articolo 374 c.p.c. perché la questione di giurisdizione sia decisa dalla sezione semplice. [OSCURATO:PERSONA]