CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2017
Cassazione n. 12321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2876/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PERUGIA , C.[OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1335/2017,depositata il 12/07/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di L’Aquila,con sentenza n. 87/2010, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell'omonima ditta individuale - d ecisa in prime cure previa separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda di riduzione del prezzo promossa in altro giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(‘Edilfrair s.p.a.’) a titolo di pagamento di debito residuo dell'importo di €122.502,32 per forniture e posa in oper a di impianti realizzate in esecuzione di tre contratti di subappalto, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese processuali. L’originaria domanda promossa da Edilfrair s.p.a. si estingueva per mancato rinnovo della notifica a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel termine perentorio di trenta giorni ordinato dal giudice. 1.1. A sostegno della decisione, il T ribunale rilevava pregiudizialmente (per quel che qui ancora è di interesse) che l’originaria domanda ri convenzionale era stata pro mossa da [OSCURATO:PERSONA], soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata elevata la domanda principale, ossia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società firmataria dei contratti di subappalto all’origine della controversia. I l T ribunale qualificava,quindi, tale domanda come intervento volontario autonomo ai sensi dell'art.105 cod. proc . civ ., diretto a conseguire una pronuncia contro l'attore, Edilfrair s.p.a.,che faccia stato anche nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la pronuncia del Tribunale interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] P rogettazione C ostruzione Impianti di [OSCURATO:PERSONA] C. sas, quale cessionaria della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo (tra l'altro) l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., il T ribunale di L ' A quila aveva rigettato la domanda di pagamento escludendo la titolarità, da parte di M uzzi Enzo , del diritto di credito dedotto in giudizio. In tesi, l'appellante affermava che nei contratti di subappalto stipulati con la società Edilfrair s.p.a. l'indicazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era derivata da un errore materiale, risultando incontestabilmente agli atti e documenti del giudizio che i contratti erano intercorsi con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte territoriale rigettava il gravame, così argomentando: - s i deve ritenere infondata la deduzione dell'appellante secondo cui la sottoscrizione dei contratti di subappalto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia derivata da un errore materiale poiché i predetti contratti, predisposti unilateralmente dalla committente, recano in ogni pagina la denominazione « M uzzi I mpianti » in corrispondenza della quale è apposta la sottoscrizione del contraente; - si deve ritenere inammissibile la documentazione prodotta dall’appellante in questo grado di giudizio , ai sensi dell'art . 345 cod . proc. civ . nella formulazione vigente ratione temporis e secondo il principio di diritto per cui la prova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata(Cass. n. 10790 del 2017). Nel caso di specie, la documentazione prodotta non assume il rilievo sopraindicato, specialmente se si considera che la visura camerale mediante la quale l'appellante intende dimostrare che, all'epoca della stipulazione dei contratti di subappalto, la società M uzzi I mpianti s.r.l. non esisteva,riguarda la diversa società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ne consegue la carenza della titolarità della posizione soggettiva oggetto della domanda di pagamento promossa da [OSCURATO:PERSONA],poiché i tre contratti di subappalto sono stati stipulati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con Edilfrair s.p.a.; - l a questione della carenza della titolarità è rilevabile d'ufficio quando risulti, come nel caso di specie , dagli atti di causa e, in particolare, proprio dalla documentazione prodotta dal convenuto odierno appellante. 3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e il ricorso affidato a sei motivi. 3.1. Con atto del 02.10.2023 si costituiva innanzi a questa Corte - previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rilasciata in data 07.12.2022 - il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarato con sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Spoleto, riportandosi al ricorso per cassazione in atti e depositando , altresì , memoriaex art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositando controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che l’ intervento del curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., successivo alla notificazione ed al deposito del presente ricorso per cassazione, deve ritenersi ammissibile. E’ vero è anche che q uesta Corte ha affermato , in passato , il principio per cui il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo exart.299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio con la conseguenza che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 cod. proc. civ., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 ; Cass. Sez. lav., 19/03/2014, n. 6329; Cass. Sez. I, 14/04/ 1999, n. 3697). È da ritenersi, tuttavia, che il principio in questione debba essere declinato in senso non integralmente incompatibile con l’intervento del Fallimento nel giudizio di legittimità. Vero che il giudizio di Cassazione, retto dall’impulso d’ufficio, non viene ad interrompersi nell’ipotesi in cui sopravvenga il fallimento di una delle parti; conseguentemente, intervenuto il fallimento, non vi è alcun onere di riassunzione nei confronti della curatela,né quest’ultima può ritenersi legittimata a stare in giudizio in luogo del fallito. Tuttavia, dai due principi prima richiamati – che si condividono – non discende come logica conseguenza l’inammissibilità dell’intervento, visto che lo stesso in alcun modo incide sull’impulso, comunque officioso, del giudizio di legittimità, mantenendolo nei binari degli originari motivi di ricorso. Inoltre, il diverso ruolo rivestito dalla curatela rispetto all’imprenditore in bonis – agendo quest’ultimo unicamente nel proprio interesse ed agendo invece la curatela nell’interesse della massa dei creditori – vale a fondare un autonomo interesse della Procedura fallimentare ad intervenire spontaneamente nel giudizio di legittimità per supportare –pur non potendole modificare –le tesi difensive originariamente dedotte dall’imprenditore in bonis, pena –diversamente opinando – un non giustificato vulnus alle facoltà difensive della Procedura, del tutto estromessa dal giudizio di legittimità, senza poter far valere alcuna facoltà anche solo argomentativa. Deve, quindi, ritenersi che, intervenuto il fallimento di una delle parti - [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . - fermo restando che il giudizio di legittimità non si interrompe e prosegue secondo la regola dell’impulso d’ufficio, la curatela della Procedura possa, tuttavia , intervenire per fare proprie le difese originariamente sviluppate dall’impresa fallita quando era ancora in bonis( Cass. n. 39785 del 2024 ). 1.1. Sempre in via preliminare, devono essere disattese le numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso elevate dalla controricorrente, anche in memoria. E’ superabile il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione dei documenti, posto che la ricorrente indica con sufficiente chiarezza dove reperirli. Quanto alla commistione dei motivi di ricorso (nn. 3 e 4, oppure 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod . proc. civ. ) , pur prospettandosi sia violazioni di legge che difetti di motivazione, tale formulazione può dirsi ammissibile in quanto la parte argomentativa rende possibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, e i distinti quesiti sono articolati e sono presenti momenti di sintesi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 - 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01); Cass., n. 7009 del 2017 Rv. 643681 -01Cass. Sez. U., n. 9100 del 2015, Rv. 635452– 01; Cass. Sez. L, n. 21239 del 20.10.2015; Cass. SS.UU. n. 976 del 2008). Non rileva, infine, l’inammissibilità per c.d. «doppia conforme»(p. 13 punto 6 controricorso), posto che l’atto di citazione in appello (notificato il 21.03.2011) precede l’entrata in vigore della riforma, applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012. 1.2. Tanto premesso, è ora possibile passare all’esame dei mezzi di ricorso. 2. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1655 ss. cod. civ., artt. 101, 112, 116, 183, 184, 345 153, 115 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 della Costituzione. La ricorrente lamenta violazione delle regole che presidiano la regolarità del contraddittorio, il giusto processo e il diritto di difesa, non avendo già il giudice di primo grado e poi quello d'appello introdotto il contraddittorio con assegnazione di termini per il deposito delle memorie. Inoltre, la difesa di Edilfrair s.p.a. aveva depositato produzione documentale con memoria di replica ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. (vecchia formulazione) senza considerare che su tale (illegittima) produzione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non era stata posta nella condizione di contraddire. Infatti, nonostante la richiesta congiunta di assegnazione dei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ. il giudice di prime cure, immotivatamente, aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, rigettando la predetta richiesta. Con una seconda doglianza la ricorrente lamenta la violazione delle regole richiamate, rappresentata dalla declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali in grado di appello, così privando totalmente [OSCURATO:PERSONA] del proprio diritto alla prova, dimostrando l’errore materiale che aveva determinato il rigetto della domanda per carenza di titolarità del diritto di credito. 2.1. Il motivo è inammissibilesotto due diversi profili. Innanzitutto, per ciò che attiene alla violazione delle regole del contraddittorio, in funzione dell'effetto sostitutivo della pronuncia di appello rispetto a quella di prime cure la decisione pronunciata dalla Corte territoriale prende, comunque , il posto di quella oggetto di gravame, determinandone la caducazione, nei limiti delle specifiche censure contenute nella domanda di appello(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33429 del 2019). 2.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali in grado di appello, il motivo è inammissibile: la C orte territoriale ha escluso il rilievo della nuova documentazione prodotta dall'appellante (espressamente, con riferimento alla visura camerale : v. sentenza p. 7,1° capoverso). Il concetto di « prove indispensabili » accolto dalla Sezioni Unite di questa Corte ( per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 – 01, richiamata in sentenza) è rimesso al filtro costituito dalla valutazione del giudicedel merito, non soggetto al sindacato di legittimitàse non nei ristretti limiti – qui n eanche dedotti – dell ’omessa motivazione ovvero della motivazione apparente. 3. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1655 ss.cod. civ., artt. 101, 112, 116, 115 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 della Costituzione. La ricorrente contesta la pronuncia impugnata laddoveha ritenuto che la questione della titolarità della posizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] sia da escludersi in virtù della documentazione prodotta dall’allora appellante, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. Così decidendo, la Corte territoriale - nel richiamare la sentenza Cassazione S ezioni U nite 16.02.2016, n. 2951 - ha omesso di considerare il passaggio in cui si dà rilievo alla difesa di controparte articolata in argomenti di merito in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto in capo alla ditta [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso che ci occupa, prosegue la ricorrente, è pacifico che Edilfrair s.p.a. aveva svolto difese di merito oppositive rispetto alla domanda azionata dalla ditta Muzzi in via riconvenzionale, a partire dalla comparsa di costituzione e risposta: non aveva mai contestato le fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e, agli atti , risulta una dichiarazione di riconoscimento del credito della omonima ditta, azionato in via monitoria; né la predetta parte convenuta aveva mai eccepito la carenza di titolarità e legittimazione della controparte, tanto che alla stessa aveva opposto eccezione di inadempimento chiedendo l'applicazione di una penale. 3.1. Il motivo è fondato. La questione attinente all’appartenenza all’attore del diritto vantato nella prospettazione della domanda era già stata affrontata d’ufficio dal giudice di prime cure e, sottoposto a gravame tale capo della sentenza, la medesima questione è stata decisa in appello sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. Rilevando la non coincidenza tra il soggetto firmatario dei tre contratti di subappalto, «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. », e l’attore, la Corte territoriale ha escluso la titolarit à del diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizio, escludendo altresì la prospettazione di un errore materialeche potesse, invece , accertare la legittimazione ad agire di quest’ultimo exart. 81 cod. proc. civ. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parteattiva di esso (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi , provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Nel caso che ci occupa, spettava a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la sua qualità di parte dei tre contratti di subappalto stipulati con Edilfrair s.p.a., dando atto dell’errore materiale in cui erano incorse entrambe le parti, laddove Edilfrair s.p.a. avev a indicato il subappaltatore come «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», e il subappaltatore aveva , a sua volta , apposto la propria sottoscrizione in corrispondenzadell’asserita errata dicitura. Senonché su tale questione, precisano le stesse Sezioni Unite (punti 52, 54) può avere rilievo la posizione assunta dal convenuto, perché può rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto: ciò avviene (anche) nel caso in cui il convenuto articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. La posizione assunta da Edilfrair s.p.a. negli atti difensivi del giudizio di prime cure, invece, non è stata esaminata dalla Corte territoriale. 3.2. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata e rinviata ad altro giudice affinché proceda alla verifica della sussistenza di difese oppositive proposte da Edilfrair s.p.a. alla domanda (originariamente in riconvenzionale) promossa dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], tali da eventualmente convalidare la qualità diparte di quest’ultimo n ei tre contratti di subappalto e, quindi, l a relativa titolarità del diritto a promuovere azione in giudizio per il pagamento dell’asserito debito residuo. 4. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184 cod. proc. civ., artt. 2247 ss., 1665, 2222 ss., 2082 cod. civ. La ricorrente – dopo aver ribadito l’assenza di contradditorio in primo grado, che non le aveva consentito né di contrastare la documentazione illegittimamente prodotta dalla convenuta, né di produrre propria documentazione in assenza di concessione di termini ex art. 184 cod. proc. civ. - lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili i documenti proposti in appello dall’odierna ricorrente che, nel dedurre sul punto, aveva depositato documenti ulteriori –indispensabili ai fini della causa - per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche alla data di sottoscrizione dei contratti di subappalto e di introduzione della lite, era un soggetto inesistente, mai costituito né iscritto nel registro delle imprese, e che la partita IVA indicata nei documenti, anche fiscali, depositati in giudizio era riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1988, 2214, 2709, 2247, 1665, 2222, 2082, cod. civ.; artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184, 633 ss. cod. proc. civ. Nella prospettiva della ricorrente,la Corte territoriale ha totalmente omesso l'esame di taluni documenti e ha errato nella valutazione e attribuzione di efficacia probatoria che la legge loro attribuisce. Dal decreto ingiuntivo relativo alle fatture numeri 23/2003, 24/2003 25/2003 emerge con assoluta certezza che il credito e il rapporto di titolarità era in capo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],e non all'esistente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: tali fatture costituiscono di per sé un valido ed efficace vaglio di riscontro della fondatezza della pretesa creditoria, dalle quali si doveva ben comprendere che la titolarità del rapporto era, appunto , in capo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; l'aggiunta dell'indicazione « s.r.l. » nei contratti era, dunque, certamente risultato di un mero errore materiale. Ugualmente, da numerosi documenti provenienti da controparte si evince la titolarità nel rapporto di credito riconosciuta in capo alla ditta [OSCURATO:PERSONA]; proprio con riferimento ad uno di questi documenti, la ricorrente insiste sul fatto che esso rappresenti una piena ricognizione da parte di Edilfrair s.p.a. del suo debito nei confronti della ditta individuale : benché riguardi solo una porzione del credito -cioè le fatture azionate in via monitoria -è indubbio la sua valenza confessoria. 6. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1988, 2214, 2709, 2247, 1665, 2222, 2082, cod. civ.; artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184, 633 ss. cod. proc. civ. La ricorrente censura l'omesso esame di documenti da lei prodotti in appello: mentre, infatti, la Corte territoriale ha preso in esame soltanto la certificazione camerale della [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l., ha mancato di visionare la visura storica dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] nonché quella della [OSCURATO:PERSONA] sas, di [OSCURATO:PERSONA]. Da tale documentazione risulta, infatti, che non esisteva ancora la s.a.s.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché iscritta il 25 giugno 2008. Precisa la ricorrente che i dati identificativi dei soggetti commerciali hanno come punto di riferimento primario la partita IVA: ove correttamente valutati i principi in ordine all'identificazione della ditta con i parametri pure fiscalmente rilevanti, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'erronea apposizione della sigla «s.r.l.» alla data di stipulazione dei contratti di subappalto. 7. Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che nella sentenza ora gravata manchi del tutto il passaggio motivazionale logico-giuridico sia per dare giustificazione al rigetto dell'istanza di acquisizione della nuova documentazione in appello, ma soprattutto in merito alla rilevata decisività della documentazione stessa. L’omesso fatto riguarda proprio la questione della titolarità del diritto di credito e quindi della legittimazione all'azione: il giudice territoriale ha totalmente omesso l'esame delle circostanze di fatto tutte documentalmente emergenti, rappresentate anche nei motivi che precedono: l'identificazione della ditta individuale, l'esistenza della stessa alla data di sottoscrizione dei contratti, l'inesistenza di una s.r.l. denominata [OSCURATO:PERSONA], la mancata sottoscrizione dei contratti come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'intestazione delle fatture, il riconoscimento di debito da parte della Edifrair s.p.a . Su tali circostanze la Corte d'appello non si è pronunciata, perché ha ritenuto le prove in parte irrilevanti e non indispensabili, e in parte inammissibili perché depositate in appello. 8. Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano tutti assorbiti. 9. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio all a medesima Corte d’Appello, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiar