CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1598/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1497/2021depositata il 23/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 23/11/2021 (n. 1497/2021), la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di somme a titolo di indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (ex art. 1592 c.c.), in relazione al contratto di locazione commerciale dedotto in giudizio; avverso la sentenza d’appello, gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; Considerato che: il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) i ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo; è appena il caso di rilevare, al riguardo, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente determina senz’altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25824 del 05/12/2014, Rv. 633614 -01); alla pronuncia di estinzione del giudizio segue la condanna delle parti rinuncianti al rimborso, in favore della parte controricorrente che non ha aderito alla rinuncia (v. memoria della parte da ultimo indicata), delle spese del presente giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nel